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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7981 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7981 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 le parti, e Parte_1 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio il 02/09/2019 e il Persona_1 Per_2
20/10/2021, entrambi minorenni.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Acquisito il parere favorevole del P.M. il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio:
i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minore tutti i giorni dalla casa familiare a scuola e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, nonché, a settimane alterne, potrà pernottare con gli stessi il sabato sera per riconsegnarli alla madre la domenica dalle ore 18,00;
c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di
Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
e) le vacanze estive dei minori dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il i1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme:
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, ossia € 200,00 a figlio, entro il giorno 1
2 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico
Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es.Carta Postepay et simila);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00, ossia € 100,00 per figlio) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari ad €
400,00;
Inoltre viene disposto a carico del signor , il versamento del 50% delle Parte_1 spese mediche relative alla salute dei figli, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione degli stessi, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in:
a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.
3 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni senza possibilità di procedere all'ascolto ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc tenuto conto dell'età, oltre che manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti, di cui in motivazione, relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed Persona_3 nati fuori dal matrimonio. Persona_4
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7981 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 le parti, e Parte_1 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio il 02/09/2019 e il Persona_1 Per_2
20/10/2021, entrambi minorenni.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Acquisito il parere favorevole del P.M. il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio:
i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minore tutti i giorni dalla casa familiare a scuola e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, nonché, a settimane alterne, potrà pernottare con gli stessi il sabato sera per riconsegnarli alla madre la domenica dalle ore 18,00;
c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di
Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
e) le vacanze estive dei minori dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il i1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme:
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, ossia € 200,00 a figlio, entro il giorno 1
2 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico
Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es.Carta Postepay et simila);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00, ossia € 100,00 per figlio) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari ad €
400,00;
Inoltre viene disposto a carico del signor , il versamento del 50% delle Parte_1 spese mediche relative alla salute dei figli, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione degli stessi, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in:
a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.
3 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni senza possibilità di procedere all'ascolto ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc tenuto conto dell'età, oltre che manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti, di cui in motivazione, relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed Persona_3 nati fuori dal matrimonio. Persona_4
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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