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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4668/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LU SP Presidente dr.ssa UR Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Bolner (CF: ), con studio C.F._2 in Trento, Corso 3 Novembre n. 8 (indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
e
, nata a [...] il [...] (CF: ), residente in CP_1 C.F._3
Trento Via Pasubio n. 35 rappresentata e difesa, giusta procura dd. 15.09.2025 in atto separato, da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. Irene Perenzoni CF:
e dall'avv. Mara Bertotti (CF: , con studio in C.F._4 C.F._5
Trento, Via Milano n. 116 (indirizzo di posta elettronica certificata e Email_2 Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza dell'11 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 26.05.1990, a Trento, come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Trento al nr. 86, P. II, Serie A, anno 1990; che, dalla loro unione, erano nati i figli in data 20.09.1993 e Per_1
in data 06.04.1999; che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Per_2
Tribunale di Trento con sentenza di data 26.01.2012 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trento il 26.05.1990, disponendo contestualmente la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trento;
2) disporre che il sig. versi a favore della signora , sul c/c alla Parte_1 CP_1 stessa intestato, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 1.200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
tale somma è stata quantificata e concordata tenendo già conto del fatto che il sig. alla data del 1 aprile 2026 andrà Pt_1 in pensione e che pertanto il suo reddito subirà una riduzione rispetto a quello attualmente percepito;
3) a titolo di definitiva regolazione dei rapporti ed obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio il sig. si impegna a versare a favore della signora Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 50.000,00.= (cinquantamilaeuro), con le seguenti modalità:
[...]
- € 30.000,00.= (trentamilaeuro) alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario istantaneo;
- € 20.000,00.= (ventimilaeuro) entro il 31 luglio 2026, a mezzo bonifico bancario. Con l'esatto adempimento del suddetto obbligo, le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro. 4) Spese legali compensate tra le parti ed a tal fine gli avvocati sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia la vincolo della solidarietà ex art. 13 LP”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2012, con decreto di omologa della separazione consensuale del 26.01.2012, depositata presso la cancelleria del Tribunale nella medesima data, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 14.10.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025, così provvede: -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trento in data 26.05.1990 (matrimonio trascritto nel Comune di Trento al nr. 86, P. II, Serie A, anno 1990) da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
15.01.1964, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LU SP UR Di AR