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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536/2025 R.G.A.C., alla quale è stata riunita quella iscritta al n.
548/2025 R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
" ", con sede in Amantea, Viale Margherita n. 149, codice fiscale Parte_1
, in persona dei liquidatori Dott. Dott. , Dott. P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bencivinni (C.F. Parte_4
) C.F._1
Reclamante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Famularo CP_1 C.F._2
(C.F.: ) e dall'Avv. Pasquale F.sco Piraino (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Reclamante
E
1 (C.F. e P.I. ), Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1 in persona dei curatori Avv.ti Valerie Stella Giordanelli De Caro e , rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Paolo Florio (C.F. ) C.F._5
Reclamata
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola
Reclamata
E
ER ER
Reclamato
Conclusioni
Per la reclamante " " (proc. 536/2025 R.G.A.C), Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte adita così provvedere, previa emissione di decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase della procedura di apertura della liquidazione giudiziale R.G.P.U. 17/2024 innanzi al Tribunale di Paola, previa sospensione, ex art. 52 CCII, delle operazioni di liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo, del compimento di altri atti di gestione della procedura di liquidazione giudiziale dichiarata e del compimento di ogni ulteriore atto di gestione
[.. patrimoniale: accogliersi il reclamo e per l'effetto revocare la liquidazione giudiziale della
, dichiarata dal Tribunale di Paola con sentenza n. 3/2025 del Parte_1
28.02.2025, pubblicata e comunicata in data 03.03.2025”.
Per il reclamante (proc. 548/2025 R.G.A.C.) CP_1
“Voglia così provvedere, previa emissione di decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase della procedura di apertura della liquidazione giudiziale R.G.P.U. 17/2024 innanzi al Tribunale di
Paola, previa sospensione, ex art. 52 C.C.I.I., delle operazioni di liquidazione dell'attivo e previa riunione con il procedimento di reclamo promosso dalla società ed avente n. Parte_1
536/2025 RG: revocare la sentenza del 28/02/25 pubblicata in data 3 marzo 2025, emessa all'esito del procedimento unitario n. 17/24 dal Tribunale di Paola - Sez. Procedure concorsuali e con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
[...] (p. iva e ciò per le ragioni di cui alla Controparte_4 P.IVA_1 narrativa che precede, con ogni conseguenziale statuizione di legge”.
Per la UR della Liquidazione Giudiziale (in entrambi i Parte_1 procedimenti)
“In via preliminare, la riunione …
- nel merito, il rigetto dell'odierno reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, l'integrale conferma della sentenza n. 3/2025 resa dal Tribunale di Paola – sez. procedure concorsuali – in data 03.03.2025.
Con vittoria in ordine a spese e competenze del presente giudizio, che si richiedono secondo il
D.M. 55/2014 come da nota allegata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, , assumendo di vantare da Parte_5
“ " un credito pari ad € 999.091,82 e di non aver visto soddisfatte Parte_1 le proprie obbligazioni, chiese al Tribunale di Paola di emettere pronuncia dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale della citata società.
A fronte della desistenza operata in corso di procedimento da parte dell'originario istante, la ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza, insistette per Parte_6
l'accoglimento della originaria richiesta.
Si costituì in giudizio la debitrice, opponendosi alla richiesta sulla scorta della allegazione di una consistenza patrimoniale idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni proprie di una società posta in liquidazione.
Il Tribunale di Paola, all'esito dell'esame dalla relazione dei liquidatori e delle sommarie informazioni rese dal custode giudiziario1, negò valore positivo dirimente alle appostazioni contabili in punto di beni posseduti e crediti vantati e, a fronte di un passivo “complessivamente
3 stimato provvisoriamente in euro 8.787.570,55”, ritenne di essere a cospetto di conclamata insolvenza.
Con sentenza n. 17/24, resa in data 28 febbraio 2025, comunicata il 3 marzo 2025, il
Tribunale dichiarò dunque aperta la liquidazione giudiziale nei confronti de Parte_1
, adottando i conseguenti provvedimenti.
[...]
II – Il giudizio di reclamo P Avverso la sentenza sopra citata, ha proposto reclamo in data 31 marzo 2025 "
[...]
", invocando la rivisitazione della decisione di prime cure sulla base della Parte_1 confutazione della ritenuta insolvenza.
È stato iscritto il procedimento n. 536/2025 R.G.A.C.
A seguito della fissazione di udienza e della notifica del ricorso, si è costituita la UR
, contestando analiticamente le avverse deduzioni. Controparte_2
Sempre avverso la medesima sentenza, ha proposto reclamo in data 2 aprile 2025
[...]
nella qualità di socio della società posta in liquidazione giudiziale. CP_1
Anch'egli ha contestato la valutazione dello stato di insolvenza operata dal Tribunale, assumendo la sussistenza di una consistenza patrimoniale idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni.
È stato iscritto il procedimento n. 548/2025 R.G.A.C.
Pure nel procedimento da ultimo menzionato, si è costituita la UR reiterando le tesi in ordine alla infondatezza delle argomentazioni spese ex adverso.
Con ordinanza del 19 maggio 2025 i due procedimenti sono stati riuniti ed è stata infine fissata l'odierna udienza per la decisione.
III – Le valutazioni della Corte
Trattazione congiunta meritano i distinti reclami proposti avverso la decisione del
Tribunale di Paola;
e tanto in ragione della intima connessione che li lega, posto che afferiscono entrambi alla contestata sussistenza dello stato di insolvenza della Parte_7
; non solo, i ricorsi proposti contengono diffusa e sostanzialmente coincidente critica
[...] alla valutazione dei cespiti, dei crediti e dei debiti, sì come operata dal primo Giudice.
Rimessa al prosieguo la loro disamina, mette conto osservare che la sentenza del Tribunale di Paola fonda le sue ragioni
• sulla stima dell'attivo costituito dal patrimonio immobiliare pari ad € 3.774.865,73, del valore di avviamento pari ad € 150.000,00 e sulla indicazione di un credito di €
4 6.400.000,00 – mai onorato e vantato nei confronti della società Nepetia Parte_8
– e da altri crediti di modesto importo, che gli stessi liquidatori si erano riservati di approfondire ulteriormente,
• su una determinazione del passivo “complessivamente stimato provvisoriamente in €
8.787.570,55”.
Non solo.
Il Tribunale ritenne che – escluso il carattere della certezza dei valori indicati a causa della
“scarsa attendibilità delle scritture contabili, per come affermato dal custode e dai liquidatori escussi” – “la componente più importante dell'attivo rappresentata dal credito di € 6.400.000,00” si profilasse assai incerta “in considerazione della condizione di irreversibile crisi finanziaria in cui versa la società debitrice Nepetia Costruzioni S.r.l., circostanza, questa, che non consente di ritenere provata la capacità della resistente di poter far fronte a tutti i debiti in misura eguale e integrale”.
A fronte di tanto, si collocano le critiche dei reclamanti.
Sia che hanno messo in rilievo che il Parte_1 CP_1 patrimonio detenuto – sia immobiliare che finanziario – ben avrebbe consentito di far fronte delle obbligazioni della società posta in liquidazione volontaria.
A tal fine hanno evidenziato che la misura dei debiti avrebbe dovuto essere determinata in relazione a quelli effettivamente esigibili alla data della istanza di dichiarazione di liquidazione giudiziale e, dunque, non si sarebbe dovuto tener conto delle ulteriori somme dovute negli anni a venire. P In particolare ha sostenuto che alla data di dichiarazione Parte_1 della liquidazione giudiziale era scaduto solo un debito di € 2.098.766,96 e non quello complessivo di oltre euro 6.200.000 esaminato;
ha messo in evidenza, ancor più nello specifico, che la complessiva somma dovuta – a titolo di prezzo di acquisto pari ad euro 6.200.000 di un credito di euro 6.400.000 vantato da verso la Nepetia S.r.l. – avrebbe dovuto essere saldata in 20 CP_5
(venti) rate annuali di euro 310.000,00 (trecentodiecimila e zero centesimi) cadauna da pagare alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2017 e così di seguito, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2037.
Ed ha dunque sottolineato che erroneamente il primo Giudice aveva conteggiato nel monte debitorio l'intero importo.
5 Ha poi evidenziato – e il dato è stato valorizzato anche dal secondo reclamante – che non sussistessero fondate ragioni idonee a ritenere che, di contro, il credito acquistato e vantato verso
Nepetia S.r.l. non fosse effettivamente realizzabile.
Le tesi spese dai reclamanti non hanno pregio.
Giova premettere – e il Tribunale di tanto si è mostrato avvertito, espressamente richiamando il relativo principio – che “in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020).
In questo quadro, occorre allora mettere in evidenza che non risulta in alcuna misura contestabile che i debiti societari ammontino all'importo “complessivamente stimato provvisoriamente in € 8.787.570,55”, addirittura inferiore a quanto emerso in prosieguo.
A fronte di tanto, il credito vantato verso la Nepetia S.r.l. – per come rilevato dal Giudice di primo grado – si presenta di impossibile incasso, stante l'originaria ed ancora più conclamata condizione di decozione della citata società.
Mette conto osservare che è stata versata in atti la relazione della Dott.ssa , a mente Per_3 della quale è dato apprezzare una “patrimonializzazione in negativo della Nepetia in misura pari ad un importo complessivo quantificato in euro -8.993.318,00, che conferma la totale incapienza per i creditori. Tale valore negativo, rende evidente la sostanziale irrecuperabilità dei crediti vantati nei confronti della stessa. Pertanto, la combinazione di un Patrimonio Netto strutturalmente negativo, di una situazione finanziaria compromessa e di attività incapienti rispetto alle passività esistenti, conduce alla qualificazione della società debitrice come in stato di insolvenza. In tale contesto, il credito vantato da nei confronti di Nepetia Costruzione Parte_1
Srl per il valore di euro 6.400.000,00, appare di dubbia esigibilità e, conseguentemente, dovrebbe essere oggetto di rettifica o di rilevante svalutazione, ai fini di una rappresentazione corretta e prudente della situazione patrimoniale della società, in ossequio ai principi di veridicità e prudenza dettati dal codice civile”.
Ha aggiunto la Dott.ssa , coadiutrice contabile nella procedura di Liquidazione Per_3
Giudiziale: “Il permanere invariato del valore nominale del credito, in assenza di riscontri operativi
6 e di aggiornamenti valutativi, è già sintomo della sua non esigibilità e, quindi, della necessità di procedere alla sua svalutazione o quantomeno all'apposizione di un adeguato fondo rischi”.
Tranchant la conclusione, rassegnata all'esito di un serrato ed apprezzabile argomentare:
“La scrivente ritiene, pertanto, che l'insolvenza della società possa considerarsi accertata anche alla luce dei risultati delle predette analisi”.
Date le premesse poste, non sussiste alcuna possibilità che Il Parte_1 possieda una consistenza patrimoniale in grado di far fronte delle obbligazioni connesse alla sua peculiare condizione, non assumendo rilievo il fatto che l'esigibilità di esse sia spalmata nell'arco di un altro decennio.
IV- Determinazioni conclusive
Si impone il rigetto dei reclami.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile a bassa complessità, parametro minimo, avuto riguardo alla natura delle questioni esaminate.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per i reclamanti l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da " " e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Paola n. 3/2025 del 28 febbraio – 3 marzo 2025, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così dispone: rigetta i reclami;
condanna " " e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 CP_1 processuali in favore della UR della Liquidazione Giudiziale " Parte_1
", che liquida in euro 4.996 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per i reclamanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro il 12 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova premettere che
- con ordinanza del 25/05/22 resa dal Tribunale di Paola (CS) nel giudizio R.G. 1452/21, pendente tra
[...] e , quali eredi del de cuius , era stato disposto il sequestro giudiziario ex Pt_5 CP_1 CP_5 art. 670 comma 1, c.p.c., delle quote societarie intestate a , già amministratore p.t., della CP_1
- nella misura del 98%, risultando il restante 2% intestato ad altro socio;
Controparte_6 Persona_1
- in data 15/03/213 era stato nominato Custode giudiziario il Dott. , dal 21/12/2023 anche Persona_2 amministratore unico p.t.;
- il 24 ottobre 2024, l'assemblea dei soci della società “ , aveva deliberato lo scioglimento Parte_1 della società nominando liquidatori con firma disgiunta i professionisti Dott. Dott. Parte_2 Pt_3
e il Dott.
[...] Parte_4
- la liquidazione era stata iscritta nel Registro delle Imprese il 25/11/2024. 2 CP_ Incontestatamente facente parte del gruppo aziendale “ , segnato da contrasti sfociati in liti giudiziarie.