Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
In tema di contrattazione collettiva, le cosiddette "ipotesi di accordo" possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine "ipotesi" nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali -sufficientemente concludenti. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva riconosciuto piena efficacia ad una ipotesi di accordo, senza una chiara ed adeguata motivazione in ordine alla funzione attribuita alla sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e alla approvazione delle assemblee di base e, comunque, relativamente alle ragioni per cui il termine "ipotesi" avrebbe valore di mera clausola di stile, attribuendo, inoltre, immediata valenza probatoria a informazioni sindacali assunte in un giudizio diverso a norma dell'art. 425, comma primo, cod. proc. civ., peraltro prive del requisito della univocità).
Commentario • 1
- 1. Contratto collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021
Scheda sintetica Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico. E' inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali. Le finalità essenziali del contratto collettivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2005, n. 7115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7115 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAG. ON UI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIGNINI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M.P.S. S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 28037/02 proposto da:
BANCA M.P.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO BRUCHI, giusta procura speciale atto notar VIERI GRILLO di SIENA E MONTEPULCIANO del 4/10/02, rep. 148427;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ON UI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10016/01 del Tribunale di MILANO, depositata il 22/09/01 R.G.N. 1093/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
udito l'Avvocato BARBANTINI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per previa riunione accoglimento per quanto di ragione primo e secondo motivo, rigetto del quarto, assorbiti il terzo e quinto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, GI MO esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Credito Commerciale Italiano dal 1962 al 1^ maggio 1994, data nella quale la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena era succeduta nel rapporto di lavoro quale cessionaria del ramo d'azienda comprendente la dipendenza alla quale il ricorrente era addetto, e di essere andato in pensione in data 1^ ottobre 1996. Ciò premesso conveniva in giudizio la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena chiedendo che fosse accertato il suo diritto al trattamento pensionistico integrativo previsto dal contratto collettivo aziendale stipulato dal Credito Commerciale in data 24 luglio 1990 e ciò sia per effetto dell'art. 2504 c.c., sia ai sensi dell'art. 2112 c.c.; chiedeva inoltre il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione Istat sull'importo percepito a titolo di trattamento integrativo.
La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena si costituiva in giudizio deducendo che fra la banca e le organizzazioni sindacali era stato stipulato, nell'imminenza dell'incorporazione, un accordo, denominato contratto d'ingresso, che prevedeva espressamente l'applicabilità ai dipendenti del Credito Commerciale della contrattazione integrativa della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, accordo che il MO aveva incondizionatamente accettato. Eccepiva inoltre che il diritto alla rivalutazione monetaria del trattamento integrativo corrisposto discendeva da un accordo stipulato in data 24 luglio 1997, applicabile solo ai dipendenti che avrebbero aderito al fondo pensioni ivi previsto, e non a chi, come il MO, era già stato collocato in quiescenza.
Con sentenza in data 13 agosto 1999 il Pretore rigettava il ricorso. Il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dal MO, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l'appellante aveva diritto alla rivalutazione dell'importo percepito a titolo di trattamento integrativo fino alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il giudice di secondo grado non riteneva fondata la tesi dell'appellante che negava efficacia negoziale vincolante alla scrittura denominata ipotesi di accordo e che invocava pertanto l'applicazione del contratto collettivo aziendale stipulato in data 24 luglio 1990 con il Credito Commerciale. Richiamate dichiarazioni rese in analogo giudizio dai rappresentanti sindacali che avevano sottoscritto il suddetto accordo, il giudice del gravame affermava che, al di là dell'espressione usata, gli accordi firmati dalle organizzazioni sindacali ed approvati dalle assemblee di base sono dei veri e propri contratti, vincolanti tra le parti. In particolare sottolineava che le parti stesse avevano dato applicazione concreta alla suddetta ipotesi di accordo. Osservava altresì che il ricorrente, avendo certamente accettato tutte le condizioni normative e retributive previste in tale accordo, non poteva sottrarsi all'applicazione delle condizioni ivi stabilite in materia previdenziale. Inoltre l'organizzazione sindacale "Sindirbank", alla quale all'epoca era iscritto il MO, era confluita nel "Sindirettivo" che aveva firmato l'accordo quale sindacato dei funzionari e dirigenti del credito. Questo spiegava l'assenza della firma della prima delle suddette organizzazioni.
Sotto altro profilo, premesso che, in tema di previdenza integrativa, la previsione dell'accordo suddetto avente ad oggetto il versamento dell'importo di lire 3.500.000 ai dipendenti provenienti dal Credito Commerciale e collocati in quiescenza, aveva natura provvisoria, osservava che, con comunicazione in data 31 ottobre 1997 la banca aveva portato a conoscenza di tutto il personale che con accordi sindacali in data 24-25 luglio 1997 era stata confermata la validità delle intese raggiunte in sede di acquisizione del ramo d'azienda riguardanti il riconoscimento dell'importo annuo di lire 3.500.000 nelle more dell'avvio del nuovo sistema previdenziale ed era stato altresì convenuto di maggiorare il detto importo dell'indice Istat nel frattempo maturato. Ad avviso del Tribunale queste comunicazioni esplicitavano l'intento di disciplinare, in occasione degli accordi del 1997, stipulati per integrare ed adeguare alle sopravvenute norme pensionistiche la regolamentazione provvisoria vigente, il nuovo sistema previdenziale aziendale per tutto personale appartenente al ramo d'azienda acquisito. Conseguiva dall'efficacia generale di tale regolamentazione che la rivalutazione Istat degli importi suddetti era applicabile anche a coloro che, come il ricorrente, non erano più dipendenti al momento dell'accordo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il MO fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Entrambi hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la scrittura denominata "ipotesi di accordo", sottoscritta in data 21 aprile 1994 da alcune organizzazioni sindacali abbia sostituito (quale "accordo d'ingresso" ex art. 2112, terzo comma, ultima parte, c.c.) il contratto aziendale del Credito commerciale sulla previdenza integrativa. Ad avviso del ricorrente la suddetta scrittura non ha natura di contratto concluso e non ha perciò efficacia vincolante. In particolare l'asserita concreta applicazione di tale ipotesi di accordo era consistita semplicemente nell'osservanza di quanto inderogabilmente previsto dall'ordinamento riguardo al mantenimento dei livelli di inquadramento e alla conservazione del livello retributivo conseguito e dell'anzianità, e pertanto non era possibile attribuire a tale (doveroso) comportamento alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione di efficacia negoziale alla suddetta scrittura.
Con riferimento alla previdenza integrativa aziendale la suddetta scrittura prevedeva per chi fosse stato collocato in quiescenza il riconoscimento di un importo di Lire 3.500.000 annue, importo che doveva essere considerato come un acconto in attesa di un successivo esame della materia che avrebbe dovuto considerare anche l'anzianità maturata presso il Credito Commerciale. L'accordo definitivo non fu mai concluso e quando, in data 24 luglio 1997, si trattò in sede sindacale della previdenza integrativa, non venne considerata la posizione di chi non era più in servizio.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, secondo comma, c.p.c., e degli artt. 2697 e 1399 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che il Tribunale, nel prendere in considerazione, ai fini della decisione, i verbali delle dichiarazioni rese in altro giudizio dai rappresentanti sindacali che avevano sottoscritto l'ipotesi di accordo de qua non aveva tenuto conto della contraddittorietà di tali dichiarazioni ed avrebbe in particolare errato nel ritenere provata l'avvenuta ratifica della stessa. Osserva inoltre che la ratifica avrebbe dovuto avere forma scritta stante la forma scritta adottata per l'ipotesi di accordo. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e fasa applicazione degli artt. 2112, terzo comma, c.c. e 2558 c.c. Sostiene in particolare che avrebbe dovuto ritenersi applicabile nella specie il contratto collettivo aziendale stipulato in data 24 luglio 1990 con il Credito Commerciale, la cui vigenza, dopo la prima scadenza del 31 dicembre 1992, si era protratta di tre anni in tre anni a causa della mancata disdetta e che quindi era in vigore ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., al momento della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente in quanto non sostituito da altra contratto applicabile all'impresa dell'acquirente. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 cod. civ. e 47, primo comma, della legge n. 428 del 1990. Sostiene che l'ipotesi di accordo, ove avente efficacia contrattuale, sarebbe comunque affetta da nullità perché la procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge in caso di trasferimento d'azienda non era stata promossa nei confronti delle associazioni del personale direttivo e tantomeno nei confronti della Sidirbank, alla quale il ricorrente era iscritto, e della sua rappresentanza sindacale aziendale;
in realtà il Monte dei Paschi di Siena aveva interessato solo i sindacati già presenti nella sua struttura. Era infatti sintomatico che l'ipotesi di accordo richiamava non già l'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, bensì l'articolo 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai processi di ristrutturazione aziendale;
alla trattativa non aver partecipato neanche il Credito Commerciale. In ogni caso l'accordo non poteva spiegare effetti nei confronti dei lavoratori non iscritti all'associazione sindacale stipulante.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione all'interpretazione dell'ipotesi di accordo in data 21 aprile 1994 e dell'accordo in data 24 luglio 1997. Sostiene che l'effettiva volontà espressa nelle pertinenti clausole dell'ipotesi di accordo era solo quella di rinviare ad altro e successivo momento ogni questione in ordine alla previdenza integrativa dei dipendenti provenienti dal Credito Commerciale e di riconoscere un'erogazione meramente provvisoria. Ciò posto aveva errato il Tribunale nel ritenere applicabile al ricorrente il successivo accordo del 24 aprile 1997 atteso, in particolare, che questi all'epoca dell'accordo non era più dipendente della banca. Rimane pertanto il diritto del MO a vedersi riconosciuto l'intero trattamento previdenziale previsto dal contratto collettivo aziendale Credito Commerciale del 24 luglio 1990 che non è mai stato sostituito da una valida pattuizione successiva.
Col ricorso incidentale del Monte dei Paschi di Siena si denuncia violazione degli artt. 39 Cost., 1362 e 1372 cod. civ. anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. nonché carenza o contraddittorietà della motivazione. La società ricorrente incidentale deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la rivalutazione Istat degli importi introdotta dall'accordo 24 aprile 1997 sia applicabile anche a coloro che, come il ricorrente, non erano più dipendenti al momento dell'accordo del 1997. Premesso che la regolamentazione in punto di riconoscimento della rivalutazione contenuta nell'accordo citato costituiva un elemento precettivo nuovo rispetto a quanto pattuito col precedente accordo del 21 aprile 1994 osserva che non vi è alcun elemento letterale idoneo ad accreditare la tesi dell'efficacia generale, e quindi estesa anche ai lavoratori cessati dal servizio, della clausola in questione. Era stato inoltre lo stesso ricorrente a negare l'efficacia generale dell'accordo del 1997 sopra citato. I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Questa Corte si è già pronunciata su ricorsi sostanzialmente analoghi (Cass. n. 10720.04; Cass. 11464.04). Le conclusioni raggiunte dalle suddette sentenze sono pienamente condivise da questo Collegio.
I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parzialmente fondati per le ragioni che seguono. In linea di principio non può condividersi l'assunto secondo cui la sottoscrizione, da parte dei soggetti in astratto legittimati alla stipulazione di un accordo collettivo in materia di lavoro, di un testo contenente le clausole di un possibile accordo non possa mai considerarsi espressione di una volontà negoziale attuale qualora il testo sottoscritto sia intitolato ipotesi di accordo. In effetti nella prassi sindacale le cosiddette ipotesi di accordo possono anche non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative e costituire quindi espressione di un'effettiva volontà contrattuale, restando giustificata in tal caso l'adozione dell'espressione ipotesi di accordo dal fatto che viene fatta salva una sorta di fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Naturalmente è compito del giudice di merito accertare quale natura possa attribuirsi a una ipotesi di accordo nel caso specifico, sulla base della volontà delle parti che può essere anche implicita e in particolare essere desunta da prassi aziendali, settoriali e direttamente anche nazionali sufficientemente concludenti. Nella specie l'accertamento in concreto compiuto dal giudice di merito è stato fondatamente censurato dal ricorrente per vizi di motivazione e violazione delle norme sul valore probatorio attribuibile alle cosiddette informazioni sindacali. La stringata motivazione della sentenza infatti non lascia comprendere quale funzione la Corte di merito abbia attribuito, rispettivamente, alla sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e all'approvazione delle non meglio precisate assemblee di base, ne' comunque fornisce una chiara e adeguata giustificazione della conclusione raggiunta dal giudice a quo circa il valore di mera clausola di stile dell'espressione ipotesi di accordo. Inoltre alle dichiarazioni rese in un giudizio diverso dai rappresentanti del sindacato a norma dell'art. 421, secondo comma, o 425, primo comma, cod. proc. civ., è stata attribuita in sostanza un'immediata valenza probatoria in relazione a fatti ritenuti direttamente rilevanti in causa, mentre le stesse, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, come per esempio riscontri documentali, hanno piuttosto la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili e in questa loro funzione appartengono in senso lato al materiale istruttorio valutabile dal giudice del merito. Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il giudice del merito non si è confrontato con i vari aspetti di contraddittorietà e di genericità che caratterizzavano le dichiarazioni, come evidenziato anche con analitiche citazioni da parte del ricorrente;
basta riferirsi al contrasto tra l'affermazione della Bindi, secondo cui quando l'ipotesi di accordo è sottoscritta è già avvenuta la ratifica da parte dei lavoratori, e quella del Montini, per cui l'espressione ipotesi di accordo era una clausola di stile in quanto gli accordi firmati dalle rispettive rappresentanze necessitavano dell'approvazione dei iscritti;
si deve inoltre ricordare l'affermazione del Montini di non conoscere le modalità dell'intervenuta approvazione dell'accordo da parte degli iscritti. Dall'accoglimento, nei termini sopra indicati, dei primi due motivi, deriva che devono considerarsi assorbiti il terzo e il quinto motivo di ricorso principale così come il ricorso incidentale. Quest'ultimo infatti riguarda l'interpretazione dell'accordo 24 aprile 1997 la cui applicabilità al MO è connessa all'individuazione della disciplina contrattuale allo stesso applicabile.
Le censure di cui al quarto motivo sono inammissibili. Le questioni sollevate relativamente all'incidenza sulla validità dell'ipotesi di accordo della pretesa violazione delle norme sulla procedura di consultazione sindacale da osservare in caso di cessione di azienda devono ritenersi inammissibili perché esse implicano un ampliamento della domanda e comunque nuovi accertamenti di fatto e non risultano essere state prospettate nel giudizio di merito e, in particolare, in appello. La sentenza impugnata infatti non ne tratta e il ricorrente non precisa in quale atto del giudizio di merito sono state sollevate nè formula censure di mancata pronuncia su una parte delle sue domande o eccezioni. Quanto alla contestazione dell'applicabilità dell'ipotesi di accordo in questione al ricorrente (ove la stessa dovesse essere considerata quale un accordo contrattuale vero e proprio e quindi normalmente efficace) in relazione alla sua mancata iscrizione al sindacato firmatario Sindirettivo, deve rilevarsi che nella narrativa della sentenza impugnata si ricorda che il giudice di primo grado aveva ritenuto l'applicabilità dell'accordo in questione al ricorrente che aveva aderito ad esso. Ebbene tale adesione rende sicuramente irrilevante la questione della mancata iscrizione del lavoratore al sindacato in ipotesi stipulante, atteso che l'adesione a un contratto collettivo di diritto comune costituisce presupposto d'applicabilità del medesimo, alternativo al requisito dell'iscrizione al sindacato stipulante.
La causa deve essere cassata in relazione alle censure accolte con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale e deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice che quanto alla valutazione della natura giuridica dell'efficacia attribuibile all'ipotesi di accordo in questione, si atterrà, con adeguata motivazione, ai criteri indicati anche sotto il profilo della valenza probatoria delle cosiddette informazioni sindacali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il quarto, assorbiti il terzo e il quinto e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005