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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. LU NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15565/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GINO CARLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 11/11/2000. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/04/2001 e il 24/08/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, Corso Moncalieri n. 211, di proprietà comune di entrambi i coniugi venga assegnata alla moglie signora che la abiterà unitamente ai figli, e CP_1 Per_1
, entrambi maggiorenni, studenti universitari e non economicamente autosufficienti ed unitamente Per_2 agli arredi che la compongono, dandosi atto che il signor se ne è prima d'ora allontanato Parte_1 portando seco i propri effetti personali. Si dà atto che il signor al momento della vendita Pt_1 dell'immobile, già casa coniugale, preleverà i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà ancora presenti presso il suddetto immobile. Si allega al presente ricorso l'elenco dei beni che il signor preleverà dall'immobile così come concordato con la moglie. Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano il consenso alla vendita dell'immobile di comune proprietà acquistato in costanza di matrimonio, entro e non oltre il mese di dicembre 2025, definito “casa coniugale”, sito in Torino, Corso Moncalieri n. 211, foglio 1373, particella 90, sub 22, zona 4, Cat. A 3, classe 04, 8 vani, rendita € 1632,00, dando incarico ad una agenzia scelta di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, ognuno dei coniugi sceglierà un'agenzia di propria fiducia, dandosi atto che la signora risulta debitrice nei confronti del condominio per la sua quota relativa alle spese CP_1 condominiali ordinarie e di riscaldamento inerenti alle gestioni riferite agli anni successivi all'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel mese di giugno 2021. La signora si impegna CP_1 a volturare i contratti relativi alle utenze domestiche entro la data di sottoscrizione del presente ricorso (luce, acqua, gas tranne il contratto TIM che rimarrà intestato al marito i cui costi verranno da lei stessa rimborsati al signor entro e non oltre giorni 10 dall'avvenuto pagamento da parte del marito). Pt_1
DISPONE che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento dei figli e , maggiorenni, studenti universitari e non economicamente Per_1 Per_2 pagina 2 di 4 autosufficienti, un assegno mensile di importo pari ad € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese relative alle rette universitarie per i figli fino all'ultimo anno di corso compreso;
dal primo anno fuori corso dei figli il signor corrisponderà il 50% delle rette per ciascun figlio;
Pt_1 parteciperà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese sanitarie e di psicoterapia così come previste nel Protocollo in uso al Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere e a cui intendono aderire. In particolare il signor corrisponderà l'assegno mensile pari ad € 650,00, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia fino a quando quest'ultima inizierà a percepire la Per_1 retribuzione come medico in formazione specialistica;
per quanto riguarda la figlia anche quando Per_1 percepirà la retribuzione come medico in formazione specialistica, il signor corrisponderà a lei Pt_1 direttamente il 50% delle spese legate alla specialità (libri di testo, corsi di formazione, eventuali percorsi psicoterapeutici collegati alla specializzazione in psichiatria).
DÀ ATTO che il signor e la signora provvederanno a sostenere il 50% ciascuno delle Pt_1 CP_1 spese relative ad automobili e motocicli in dotazione ai figli (eventuali riparazioni, meccanico e carrozziere, cambio gomme, assicurazione, bollo, parcheggio zona blu residenti) eventualmente in deroga al Protocollo previa esibizione di preventivi e ricevute di pagamento a cura di chi avrà sostenuto la spesa.
DISPONE che i coniugi concordano che le spese straordinarie tutte previste nel Protocollo che qui espressamente si richiama, nel caso in cui siano uguali od inferiori ad € 100,00, non necessiteranno del preventivo accordo ma dovranno essere semplicemente documentate ai fini del rimborso da parte del coniuge che non le abbia sostenute.
DÀ ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 10 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che la signora si impegna ad intestare a sé sola il contratto di locazione del box auto CP_1 attualmente in uso a lei stessa ed ai figli.
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere un terzo del canone di locazione relativo Pt_1 al predetto box sino alla vendita della casa coniugale e – in ogni caso – non oltre il 31.12.2026
DISPONE che i coniugi, in deroga a quanto previsto nel Protocollo in uso al Tribunale di Torino, sosterranno nella misura del 50% le spese per i viaggi e le vacanze dei figli trascorse dagli stessi non in modo autonomo ma con uno dei genitori, spese che siano preventivamente concordate e documentate.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra loro pendenti ad eccezione di quello relativo alla vendita dell'immobile, già casa coniugale, in Torino, Corso Moncalieri n. 211 qualora non sia ancora stata venduta.
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni sopra concordate avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU TO AM pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. LU NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15565/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GINO CARLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 11/11/2000. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/04/2001 e il 24/08/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, Corso Moncalieri n. 211, di proprietà comune di entrambi i coniugi venga assegnata alla moglie signora che la abiterà unitamente ai figli, e CP_1 Per_1
, entrambi maggiorenni, studenti universitari e non economicamente autosufficienti ed unitamente Per_2 agli arredi che la compongono, dandosi atto che il signor se ne è prima d'ora allontanato Parte_1 portando seco i propri effetti personali. Si dà atto che il signor al momento della vendita Pt_1 dell'immobile, già casa coniugale, preleverà i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà ancora presenti presso il suddetto immobile. Si allega al presente ricorso l'elenco dei beni che il signor preleverà dall'immobile così come concordato con la moglie. Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano il consenso alla vendita dell'immobile di comune proprietà acquistato in costanza di matrimonio, entro e non oltre il mese di dicembre 2025, definito “casa coniugale”, sito in Torino, Corso Moncalieri n. 211, foglio 1373, particella 90, sub 22, zona 4, Cat. A 3, classe 04, 8 vani, rendita € 1632,00, dando incarico ad una agenzia scelta di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, ognuno dei coniugi sceglierà un'agenzia di propria fiducia, dandosi atto che la signora risulta debitrice nei confronti del condominio per la sua quota relativa alle spese CP_1 condominiali ordinarie e di riscaldamento inerenti alle gestioni riferite agli anni successivi all'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel mese di giugno 2021. La signora si impegna CP_1 a volturare i contratti relativi alle utenze domestiche entro la data di sottoscrizione del presente ricorso (luce, acqua, gas tranne il contratto TIM che rimarrà intestato al marito i cui costi verranno da lei stessa rimborsati al signor entro e non oltre giorni 10 dall'avvenuto pagamento da parte del marito). Pt_1
DISPONE che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento dei figli e , maggiorenni, studenti universitari e non economicamente Per_1 Per_2 pagina 2 di 4 autosufficienti, un assegno mensile di importo pari ad € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese relative alle rette universitarie per i figli fino all'ultimo anno di corso compreso;
dal primo anno fuori corso dei figli il signor corrisponderà il 50% delle rette per ciascun figlio;
Pt_1 parteciperà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese sanitarie e di psicoterapia così come previste nel Protocollo in uso al Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere e a cui intendono aderire. In particolare il signor corrisponderà l'assegno mensile pari ad € 650,00, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia fino a quando quest'ultima inizierà a percepire la Per_1 retribuzione come medico in formazione specialistica;
per quanto riguarda la figlia anche quando Per_1 percepirà la retribuzione come medico in formazione specialistica, il signor corrisponderà a lei Pt_1 direttamente il 50% delle spese legate alla specialità (libri di testo, corsi di formazione, eventuali percorsi psicoterapeutici collegati alla specializzazione in psichiatria).
DÀ ATTO che il signor e la signora provvederanno a sostenere il 50% ciascuno delle Pt_1 CP_1 spese relative ad automobili e motocicli in dotazione ai figli (eventuali riparazioni, meccanico e carrozziere, cambio gomme, assicurazione, bollo, parcheggio zona blu residenti) eventualmente in deroga al Protocollo previa esibizione di preventivi e ricevute di pagamento a cura di chi avrà sostenuto la spesa.
DISPONE che i coniugi concordano che le spese straordinarie tutte previste nel Protocollo che qui espressamente si richiama, nel caso in cui siano uguali od inferiori ad € 100,00, non necessiteranno del preventivo accordo ma dovranno essere semplicemente documentate ai fini del rimborso da parte del coniuge che non le abbia sostenute.
DÀ ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 10 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che la signora si impegna ad intestare a sé sola il contratto di locazione del box auto CP_1 attualmente in uso a lei stessa ed ai figli.
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere un terzo del canone di locazione relativo Pt_1 al predetto box sino alla vendita della casa coniugale e – in ogni caso – non oltre il 31.12.2026
DISPONE che i coniugi, in deroga a quanto previsto nel Protocollo in uso al Tribunale di Torino, sosterranno nella misura del 50% le spese per i viaggi e le vacanze dei figli trascorse dagli stessi non in modo autonomo ma con uno dei genitori, spese che siano preventivamente concordate e documentate.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra loro pendenti ad eccezione di quello relativo alla vendita dell'immobile, già casa coniugale, in Torino, Corso Moncalieri n. 211 qualora non sia ancora stata venduta.
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni sopra concordate avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU TO AM pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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