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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3819/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARI Controparte_1 C.F._1
PIER LUIGI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via G. Fabbroni n. C.F._2
42/A, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Controparte_2 C.F._3
VERONICA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via de' Barucci C.F._4
n. 12, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutto quanto esposto in narrativa:
- in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto - inaudita altera parte - ex art. 649 c.p.c. ricorrendone i presupposti;
- in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione, accertata la mancata allegazione dei fatti al ricorso per decreto ingiuntivo conseguentemente revocare, dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto;
- sempre in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione, accertato il mancato deposito in giudizio degli originali dei titoli cambiari e dell'assegno, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 16 - nel merito, in via preliminare, accertata la prescrizione ordinaria e/o presuntiva, o comunque
l'inesistenza e/o l'invalidità o l'estinzione dell'asserto diritto fatto valere da nei Controparte_2
confronti di , e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accerta la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali e sull'assegno nonché delle manoscritture apposte sui titoli per non essere ascrivibili alla , Controparte_1
con declatoria di inesistenza dell'obbligazione cambiaria e dell'obbligazione portata dall'assegno,
e comunque accertato che la non è debitrice del di alcuna Controparte_1 Controparte_2
somma per essere inesistente ogni rapporto obbligatorio e/o contrattuale tra le parti, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, in via riconvenzionale, in accoglimento della presente opposizione, condannare al risarcimento del danno ex artt. 94 - 96 c.p.c., o comunque ai sensi dell'art. Controparte_2
2043 C.C. per i titoli di cui in narrativa, per l'importo di € 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Parte opposta: “Voglia l'On. Giudice adito, previo in ogni caso il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate: in tesi, integralmente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare per le causali di cui all'esposto la Sig.ra – Controparte_1
nata in data [...] ad [...] ed ivi residente in [...], c.f.
[...]
– al pagamento in favore del comparente Sig. della somma di euro C.F._5 CP_2
50.000,00, oltre interessi fino al dì dell'effettivo saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, compresi quelli inerenti alla fase monitoria.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26.2.2019, veniva notificato alla sig.ra il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 116/2019 – R.G. 17477/2018 -, emesso in data 11.1.2019, dal Tribunale di Firenze, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. della somma di Controparte_2
Euro 50.000,00, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, il ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in ragione di n. 1 assegno non trasferibile e di n. 3 cambiali rilasciati dalla CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2019, chiedendone la revoca.
pagina 2 di 16 A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- il in sede monitoria, aveva omesso di allegare che, tra le odierne parti in causa, era – CP_2
di già – intercorso un decennio di vicende giudiziarie, civili e penali, aventi ad oggetto la sottoscrizione delle cambiali e degli assegni de quibus;
- in data 21.7.2009 la difatti, aveva sporto denuncia, per poi procedere, in data CP_1
30.7.2009, con ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto del titolo presso la Camera di Commercio (in seno a quest'ultimo giudizio, il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza con ordinanza inaudita altera parte, aveva disposto perizia grafologica, che aveva accertato la non corrispondenza alla gestualità grafica di delle firme CP_1
apposte sui titoli oggetto di causa);
- ciononostante, in data 24.8.2009, il aveva notificato atto di precetto, esercitando CP_2
l'azione cartolare relativamente all'assegno bancario n. 240.103.375.05, rimasto “impagato”;
- nonostante in data 11.9.2009 venisse opposto il suddetto precetto, con – successiva - sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il aveva posto in esecuzione il titolo, CP_2
notificando in danno della in data 15.9.2009, atto di pignoramento presso terzi al CP_1 datore di lavoro Publiambiente s.p.a. (ledendo la onorabilità dell'odierna opponente);
- nelle more dei suddetti due procedimenti, il veva deciso di portare all'incasso n. 3 CP_2
effetti cambiari di Euro 12.500,00 ciascuno;
- la aveva sposto denuncia anche in relazione a (queste ultime) 3 cambiali e, CP_1
contestualmente, con due separati ricorsi ex art. 700 c.p.c., depositati in data 14.6.2012 e 26.6.2012, adiva il Tribunale di Firenze ed otteneva la sospensione dell'efficacia esecutiva, con ordine di sospensione immediata delle attività finalizzate al protesto;
- a seguito delle due denunce, era sorto il procedimento penale n. 13116/10, in cui veniva disposta una nuova consulenza tecnica, che accertava l'apocrifia delle firme.
Posto ciò, in via preliminare, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dal CP_2
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto i titoli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendone le firme. Ha, pertanto, assunto la non debenza della somma richiesta e, in punto di onere probatorio, ha dedotto il difetto di prova del credito.
In via riconvenzionale, ha lamentato la malafede del e la natura temeraria della CP_2
pretesa, domandando la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 16 L'arch. regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande CP_2 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nello specifico, ha assunto una vicenda sostanziale ben più complessa, basata su un accordo raggiunto tra le parti in causa, nel 2007, finalizzato alla costituzione di una nuova società (
[...]
, che vedeva, quali soci al 50% ciascuno, e con capitale CP_3 CP_2 CP_1
sociale pari ad Euro 100.000,00 interamente versato dal con la consegna – a garanzia CP_2
della restituzione di detta quota – di un assegno e di tre cambiali (per totali Euro 50.000,00).
Nel merito, dunque, assumendo di vantare il credito azionato in via monitoria in virtù della suddetta vicenda sostanziale, non avendo conseguito – dalla – il pagamento per la CP_1
sua quota di capitale, ha domandato la conferma del D.I. opposto.
Ha, altresì, dedotto l'autenticità delle firme sui titoli de quibus.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita con CTU grafologica e prova testimoniale.
All'udienza del 27.6.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che comprovi l'esistenza di un credito, almeno prima facie, certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è
pagina 4 di 16 sufficiente che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo, l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio gli assegni e le cambiali, che, per loro natura, costituiscono titoli di credito dotati di autonomia e astrattezza, ossia strumenti giuridici che incorporano un diritto di credito indipendente dal rapporto obbligatorio che ne ha determinato l'emissione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in sede monitoria, la produzione di titoli di credito quali assegni e cambiali è sufficiente a integrare la prova scritta richiesta dall'art.
633 c.p.c., senza necessità di allegare il rapporto causale sottostante, trattandosi di strumenti che conferiscono al creditore un diritto cartolare autonomo" (Cass., 14 gennaio 2019, n. 701).
Difatti, il sistema giuridico italiano attribuisce ai titoli di credito una funzione di garanzia e di agevolazione della circolazione giuridico-economica, conferendo loro un'efficacia probatoria e satisfattiva particolarmente elevata. Proprio in virtù della loro autonomia, assegni e cambiali non necessitano, ai fini dell'azione cambiaria, di un collegamento esplicito e diretto con il rapporto causale sottostante.
L'astrattezza dei titoli di credito non comporta tuttavia l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che avrà luogo, se del caso, nella fase di opposizione.
In questo senso, la giurisprudenza, anche più recente, ha precisato che "l'assegno bancario e la cambiale, in quanto titoli di credito all'ordine, costituiscono prova scritta idonea a ottenere un decreto ingiuntivo, senza che il creditore sia tenuto a fornire, in sede monitoria, elementi probatori relativi al rapporto sottostante, il cui accertamento è rimesso alla fase eventuale di opposizione"
(Cass., 27 ottobre 2021, n. 30341).
Il procedimento monitorio, dunque, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente provato. L'opponente, anella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato recentemente dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che
"l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio
2020, n. 14950).
pagina 5 di 16 A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la mancata allegazione del rapporto causale non possa determinare la nullità del decreto ingiuntivo, né costituire un vizio procedimentale in grado di invalidarlo. L'ordinamento processuale civile non richiede che nella fase monitoria venga fornita una prova completa del credito, ma solo che siano prodotti documenti idonei a giustificare l'emissione dell'ingiunzione.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (v., per tutte, Cass., 21 giugno 2018, n. 16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché non tiene conto della distinzione tra la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio e la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico. In sede monitoria, la produzione di assegni e cambiali costituisce prova scritta sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre la verifica del rapporto causale è demandata al giudizio di opposizione nel quale l'opposto ha la facoltà di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria.
2. sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente impone una valutazione articolata in relazione ai titoli di credito azionati, al loro regime prescrizionale e alle vicende giudiziarie che hanno caratterizzato la presente controversia.
In punto di diritto, l'azione cambiaria diretta nei confronti dell'emittente e dell'accettante della cambiale si prescrive in tre anni dalla scadenza del titolo, ai sensi dell'art. 94 r.d. 14 dicembre 1933,
n. 1669 (Legge Cambiaria e Assegnaria), mentre l'azione cartolare fondata su assegno bancario si prescrive in sei mesi dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 75 della medesima normativa.
pagina 6 di 16 Nel caso in esame, le cambiali risultano rilasciate in date differenti, ma tutte con scadenza al
20.6.2012, con conseguente prescrizione maturata il 20.6.2015, mentre l'assegno bancario è stato emesso il 16 luglio 2009, con decorrenza del termine prescrizionale dal 16 settembre 2009 e relativa scadenza al 16 marzo 2010.
Tuttavia, la peculiare evoluzione processuale della vicenda impone di considerare gli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione derivanti dalle iniziative giudiziarie avviate dall'opponente, tra cui le denunce presentate per la falsità delle firme apposte sui titoli e i successivi procedimenti penali e civili. In particolare, la a proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in CP_1
due occasioni (14.6.2012 e 26.6.2012) per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cambiali e l'ordine di sospensione del protesto, mentre, già nel 2009, aveva proposto un analogo ricorso volto a ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto dell'assegno bancario, oltre ad aver sporto denuncia per falsità, che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale nel 2010, conclusosi nel 2015 con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la pendenza di un giudizio penale avente a oggetto l'accertamento della falsità di un titolo di credito può costituire motivo di sospensione della prescrizione qualora il relativo accertamento sia pregiudiziale rispetto all'azione civilistica di recupero del credito (Cass., 10 gennaio 2018, n. 350). Pertanto, considerando che l'azione monitoria veniva promossa dal nel 2018, è necessario verificare se il decorso del termine CP_2
prescrizionale abbia subito effetti interruttivi o sospensivi in virtù della pendenza del procedimento penale o delle azioni civili promosse dall'opponente.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la prescrizione dell'azione cartolare non comporta automaticamente l'estinzione del diritto sostanziale sottostante, il quale può essere fatto valere sulla base del rapporto obbligatorio originario, salva l'intervenuta prescrizione dello stesso (Cass., 15 novembre 2022, n. 33678). Nel caso in esame, i titoli di credito sono stati rilasciati, nel 2009, a garanzia dell'impegno assunto dalla di versare la propria quota di capitale sociale CP_1
della neocostituita società, obbligazione che è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui l'obbligo di pagamento è divenuto esigibile.
Considerando che la presente opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta nel 2019, non risulta possibile un accertamento della prescrizione dell'azione monitoria, specie con riferimento al rapporto causale sottostante, considerata la rilevanza delle vicende giudiziarie che hanno interessato i titoli di credito in contestazione.
pagina 7 di 16 In conclusione, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, seppur fondata con riferimento alla prescrizione dell'azione cartolare in sé considerata, verificati gli effetti interruttivi o sospensivi derivanti dalle iniziative giudiziarie intraprese dalla stessa opponente, non preclude – alla controparte - la possibilità di far valere l'obbligazione sottostante.
Si deve, quindi, procedere alle valutazioni nel merito.
3. disconoscimento e prova del credito
In punto di diritto, va preliminarmente chiarito che la cambiale e l'assegno bancario sono titoli di credito che incorporano un diritto cartolare autonomo ed astratto rispetto al rapporto causale sottostante, assumendo una funzione non solo di strumento di pagamento, ma anche di garanzia e circolazione della ricchezza. L'autonomia del titolo comporta che il diritto incorporato in esso non dipenda necessariamente dal rapporto sottostante, salvo che il debitore provi l'eventuale esistenza di eccezioni opponibili all'azione cartolare, nei limiti previsti dalla legge. Il principio dell'astrattezza trova il suo fondamento negli artt. 1 e 3 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria), nonché negli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni), secondo cui l'emissione del titolo è sufficiente a far sorgere l'obbligazione cartolare, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato il rilascio.
Tuttavia, affinché un titolo di credito sia idoneo a vincolare il sottoscrittore, è necessario che la sottoscrizione sia autentica e riconducibile al soggetto che, almeno apparentemente, risulta obbligato. La sottoscrizione rappresenta, infatti, l'elemento essenziale per l'imputabilità dell'obbligazione cartolare e funge da meccanismo di assunzione di responsabilità per colui che appone la firma. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “il valore probatorio della cambiale e dell'assegno bancario è direttamente collegato alla sottoscrizione dell'obbligato, la cui autenticità rappresenta un presupposto indefettibile affinché il titolo possa costituire fonte di obbligazione cambiaria” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16432).
Tale principio trova ulteriore conferma nell'art. 2702 c.c., il quale dispone che la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la sottoscrizione. Per i titoli di credito, la mancata contestazione della firma implica il riconoscimento dell'obbligazione cartolare, mentre il tempestivo disconoscimento impone a chi invoca il titolo l'onere della verificazione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “in presenza di un tempestivo disconoscimento della firma apposta su un titolo di credito, grava su colui che si avvale del titolo
pagina 8 di 16 l'onere di provarne l'autenticità, senza che la semplice produzione del titolo possa ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito” (Cass., 4 maggio 2016, n. 8774).
Il problema della genuinità della firma assume una particolare rilevanza proprio in ragione della natura dei titoli di credito, che si caratterizzano per la loro attitudine a circolare.
Pertanto, l'accertamento della genuinità della firma assume un rilievo dirimente: laddove il titolo sia fondato su una sottoscrizione apocrifa, l'obbligazione cartolare non può considerarsi valida e il titolo non è idoneo a fondare una pretesa creditoria. Ne deriva che, in presenza di un tempestivo disconoscimento, è necessario il giudizio di verificazione, che spesso richiede l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare la paternità della firma mediante l'applicazione delle metodologie proprie della grafologia forense.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, (come già detto) si osserva che i titoli posti a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dal – che hanno portato al D.I. oggi CP_2
oggetto di opposizione – sono n. 3 cambiali e n. 1 assegno, per complessivi Euro 50.000,00.
Pertanto, attraverso la sottoscrizione dei documenti de quibus, la parte opponente riconosceva il suo debito e ne prometteva, contestualmente, l'estinzione.
La circostanza è oggetto di contestazione, in quanto, con l'atto di citazione in opposizione al
D.I., la a negato di aver sottoscritto i suddetti documenti, disconoscendone la firma CP_1
ex art. 216 c.p.c.
Alla luce di ciò, e di quanto sopra motivato, questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta su due documenti prodotti dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta (pertanto, tenendo in considerazione le caratteristiche salienti e personalizzanti del gesto grafico, anche in termini variabili e costanti).
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria, ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo pagina 9 di 16 grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico (basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: verbale soci – allegato all'atto notarile n. repertorio 25879 raccolta 10637, CP_3
contenente una sottoscrizione data 21 aprile 2008; Cartellino anagrafico del Comune di Empoli, sottoscritto in data 2.1.2009; Raccomandata inviata al sig. datata 9.7.2009, contenente una CP_2
sottoscrizione, relata di notifica in copia su invito a presentarsi a rendere interrogatorio su delega del PM, rilasciato dalla Legione Carabinieri Toscana, in data 12.12.2012; Verbale di identificazione della Procure della Repubblica – sezione di Polizia Giudiziaria, del 15.12.2012, contenente una sottoscrizione;
invito a comparire, per esperire saggio grafico presso la Procura della Repubblica, in data 15.12.2012, contenente una sottoscrizione;
sottoscrizione su mandato alle liti del 28.2.2019; saggio grafico rilasciato durante le operazioni peritali.
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, è emerso che le firme disconosciute, rispetto alle comparative, non presentano concordanze relative ai connotati grafici generali, particolati e salienti tanto da dare il massimo grado di giudizio di confidenza circa l'eterografia delle sottoscrizioni oggetto di indagine. Ne consegue che le suddette firme risultano essere apocrife.
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte della è da escludere un CP_1
inadempimento.
Il disconoscimento tempestivo su tali documenti, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui
“l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Se la sottoscrizione risulta apocrifa, il titolo perde la sua funzione tipica e non può essere opposto al soggetto apparentemente obbligato, in quanto privo della sua dichiarazione di volontà.
Questo principio è pacifico nella giurisprudenza, che ha stabilito che “l'autenticità della sottoscrizione è un presupposto indefettibile per l'efficacia del titolo di credito, essendo la firma
pagina 10 di 16 l'elemento attraverso cui il sottoscrittore assume l'obbligazione cartolare” (Cass., 10 febbraio
2021, n. 3452).
Alcun inadempimento è quindi ascrivibile, nei termini dedotti dall'opposto, alla CP_1
tale da giustificare il monitorio azionato.
Pieno riscontro a tale tesi è comunque costituito dal contenuto della sentenza penale n. 607-
2015, di questo Tribunale, ovvero dalla consulenza tecnica conseguita in seno al processo civile n.
2133/2009 del Tribunale di Firenze – Sez. distaccata di Empoli, in cui si legge che “non vi sono analogie grafodinamiche tra la firma in verifica e le autografe, e, pertanto, si ribadisce la non identità di mano tra la firma oggetto di verifica e le comparative vergate dalla CP_1 essendo tale sottoscrizione frutto di una imitazione a mano libera”.
Trattasi di elementi documentalmente valutabili come prova atipica in questa sede.
Anche sul punto sono da disattendere le eccezioni di inutilizzabilità degli atti dei procedimenti precedenti sollevate dal CP_2
È noto che è, in linea di principio, "prova atipica" quella non è prevista dalla legge, ovvero che non rientra nel catalogo dei mezzi di prova specificatamente regolati dalla legge.
Per quanto attiene il processo civile, non sussiste alcuna disposizione espressa che disciplina l'utilizzabilità di tali prove, contrariamente a quanto previsto invece nel processo penale dall'art. 189 c.p.p.
Ciononostante, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, la mancanza di tale espressa disposizione non impedisce l'utilizzabilità di tali ulteriori elementi di conoscenza.
Si sono in tal senso ritenute ammissibili ed utilizzabili, come prove atipiche, le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio – che sia intercorso tra le stesse parti o tra terzi - ovvero gli atti formatisi in diverso procedimento (cfr., in tal senso, Cass. n. 8459/2020).
Invero, in tal caso la atipicità della prova è conseguenza del fatto che essa sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene adoperata/utilizzata.
Come è stato osservato, ai fini dell'ammissibilità di tali prove nel processo civile, le stesse devono comunque essere prodotte nel rispetto delle preclusioni istruttorie e valutate in contraddittorio (cfr. Cass., n. 24647/2016).
Orbene, nel caso de quo, la prova atipica, rappresentata dagli atti del processo penale e dei diversi processi civili, è senz'altro ammissibile per due ragioni: gli atti sono stati prodotti nel rispetto delle decadenze processuali e su di essi si è ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti in questa sede.
pagina 11 di 16 Tali documenti sono quindi senz'altro liberamente valutabili nel presente giudizio.
Prive di riscontro istruttorio devono poi ritenersi le difese del irca l'impegno assunto CP_2
dalla lla restituzione della quota di capitale pari ad Euro 50.000,00. CP_1
Tale circostanza è confermata dalle risultanze della prova testimoniale, assunta in corso di causa, all'udienze del 25.5.23 e 30.11.23 (così come ammessa con ordinanza del 6.12.22).
Nello specifico, dall'escussione dei testi (marito dell'opponente), Testimone_1 Tes_2
(commercialista dell'opponente) e (commercialista dell'opposta) è
[...] Testimone_3 emerso che la nulla sapeva dell'accordo dedotto dalla parte opposta, non essendo CP_1
presente agli incontri tenutisi – a tal fine – il 14.12.2007, ovvero alle riunioni di precostituzione della società . CP_3
A tal proposito, è solo il caso di precisare che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo da cui il credito deriva. L'assenza di tale prova preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve fondarsi su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
pagina 12 di 16 La Suprema Corte ha inoltre precisato che "la mancata produzione del titolo contrattuale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un'insufficienza probatoria che impedisce l'accoglimento della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto" (Cass., n. 22810/2015).
Nel contesto del giudizio di opposizione, non è ammissibile una ricostruzione presuntiva, poiché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo che governa il processo civile e con il necessario rispetto dell'onere probatorio che grava su chi agisce in giudizio.
In conclusione, la mancata produzione di prove sufficienti sul rapporto posto alla base dell'emissione dei titoli (poi) azionati determina un'insufficienza probatoria che preclude il riconoscimento della pretesa creditoria e comporta la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pur volendo diversamente argomentare e volendo aderire alla tesi di parte opposta, è solo il caso di precisare che si verterebbe in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il creditore che agisce per il risarcimento dovrà provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti, non risulta provata l'entità del danno.
Anzi, appare con ogni evidenza l'assenza di un effettivo nocumento, posto che lo stesso convenuto opposto, in comparsa (v. p. 3), riconosce, con dichiarazione evidentemente confessoria, che, in seguito a inconciliabili divergenze tra i soci sulla gestione societaria, in data 3.4.2009, la cedeva le quote della al il quale giungeva a conseguire un CP_1 CP_3 CP_2
ritorno patrimoniale tale (essendo la quota dello stesso valore del credito che il itiene di CP_2 vantare: Euro 50.000,00) da “compensare” il credito qui contestato.
Difatti, come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento debba includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), che siano una conseguenza immediata e diretta.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
L'opposizione della nel merito, va dunque accolta ed il D.I. opposto va revocato. CP_1
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sui titoli di credito posti a fondamento del ricorso monitorio, disconosciuta dall'opponente, questo Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta sul documento su cui è stato basato il credito rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Non sussistono dubbi circa il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole (dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto-
pagina 14 di 16 responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta del pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_2
processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non – come detto - di risarcire il danno subito
(funzione, questa, assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di tutelare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio
2018, n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Alla luce di quanto sopra motivato e dei suddetti criteri (e del valore della causa: 50.000,00),
l'opponente va condannato al pagamento di Euro 3.500,00.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo).
5. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 50.000,00, quindi scaglione 26.001 – 52.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Sempre in considerazione della soccombenza, la parte convenuta deve farsi carico integrale delle spese di CTU (liquidate con decreto del 20.5.2022), con totale compensazione delle spese di
CTP.
Difatti, quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della
S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di
pagina 15 di 16 allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso in data 11.1.2019, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'Arch. al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00 per compensi (nello specifico, Euro
[...]
1.701,00, per lo Studio, Euro 1.204,00, per l'introduttiva, Euro 1.806, per la trattazione/istruttoria,
Euro 2.905, per la decisione), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ed esborsi;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., CONDANNA la parte opposta al pagamento di Euro 3.500,00 in favore della parte opponente;
- PONE invia definitiva le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo della parte convenuta opposta;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese di CTP.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARI Controparte_1 C.F._1
PIER LUIGI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via G. Fabbroni n. C.F._2
42/A, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Controparte_2 C.F._3
VERONICA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, via de' Barucci C.F._4
n. 12, presso il difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutto quanto esposto in narrativa:
- in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto - inaudita altera parte - ex art. 649 c.p.c. ricorrendone i presupposti;
- in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione, accertata la mancata allegazione dei fatti al ricorso per decreto ingiuntivo conseguentemente revocare, dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto;
- sempre in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione, accertato il mancato deposito in giudizio degli originali dei titoli cambiari e dell'assegno, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 16 - nel merito, in via preliminare, accertata la prescrizione ordinaria e/o presuntiva, o comunque
l'inesistenza e/o l'invalidità o l'estinzione dell'asserto diritto fatto valere da nei Controparte_2
confronti di , e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accerta la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali e sull'assegno nonché delle manoscritture apposte sui titoli per non essere ascrivibili alla , Controparte_1
con declatoria di inesistenza dell'obbligazione cambiaria e dell'obbligazione portata dall'assegno,
e comunque accertato che la non è debitrice del di alcuna Controparte_1 Controparte_2
somma per essere inesistente ogni rapporto obbligatorio e/o contrattuale tra le parti, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, in via riconvenzionale, in accoglimento della presente opposizione, condannare al risarcimento del danno ex artt. 94 - 96 c.p.c., o comunque ai sensi dell'art. Controparte_2
2043 C.C. per i titoli di cui in narrativa, per l'importo di € 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Parte opposta: “Voglia l'On. Giudice adito, previo in ogni caso il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate: in tesi, integralmente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare per le causali di cui all'esposto la Sig.ra – Controparte_1
nata in data [...] ad [...] ed ivi residente in [...], c.f.
[...]
– al pagamento in favore del comparente Sig. della somma di euro C.F._5 CP_2
50.000,00, oltre interessi fino al dì dell'effettivo saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, compresi quelli inerenti alla fase monitoria.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26.2.2019, veniva notificato alla sig.ra il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 116/2019 – R.G. 17477/2018 -, emesso in data 11.1.2019, dal Tribunale di Firenze, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. della somma di Controparte_2
Euro 50.000,00, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, il ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in ragione di n. 1 assegno non trasferibile e di n. 3 cambiali rilasciati dalla CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2019, chiedendone la revoca.
pagina 2 di 16 A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- il in sede monitoria, aveva omesso di allegare che, tra le odierne parti in causa, era – CP_2
di già – intercorso un decennio di vicende giudiziarie, civili e penali, aventi ad oggetto la sottoscrizione delle cambiali e degli assegni de quibus;
- in data 21.7.2009 la difatti, aveva sporto denuncia, per poi procedere, in data CP_1
30.7.2009, con ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto del titolo presso la Camera di Commercio (in seno a quest'ultimo giudizio, il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza con ordinanza inaudita altera parte, aveva disposto perizia grafologica, che aveva accertato la non corrispondenza alla gestualità grafica di delle firme CP_1
apposte sui titoli oggetto di causa);
- ciononostante, in data 24.8.2009, il aveva notificato atto di precetto, esercitando CP_2
l'azione cartolare relativamente all'assegno bancario n. 240.103.375.05, rimasto “impagato”;
- nonostante in data 11.9.2009 venisse opposto il suddetto precetto, con – successiva - sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il aveva posto in esecuzione il titolo, CP_2
notificando in danno della in data 15.9.2009, atto di pignoramento presso terzi al CP_1 datore di lavoro Publiambiente s.p.a. (ledendo la onorabilità dell'odierna opponente);
- nelle more dei suddetti due procedimenti, il veva deciso di portare all'incasso n. 3 CP_2
effetti cambiari di Euro 12.500,00 ciascuno;
- la aveva sposto denuncia anche in relazione a (queste ultime) 3 cambiali e, CP_1
contestualmente, con due separati ricorsi ex art. 700 c.p.c., depositati in data 14.6.2012 e 26.6.2012, adiva il Tribunale di Firenze ed otteneva la sospensione dell'efficacia esecutiva, con ordine di sospensione immediata delle attività finalizzate al protesto;
- a seguito delle due denunce, era sorto il procedimento penale n. 13116/10, in cui veniva disposta una nuova consulenza tecnica, che accertava l'apocrifia delle firme.
Posto ciò, in via preliminare, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dal CP_2
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto i titoli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendone le firme. Ha, pertanto, assunto la non debenza della somma richiesta e, in punto di onere probatorio, ha dedotto il difetto di prova del credito.
In via riconvenzionale, ha lamentato la malafede del e la natura temeraria della CP_2
pretesa, domandando la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 16 L'arch. regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande CP_2 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nello specifico, ha assunto una vicenda sostanziale ben più complessa, basata su un accordo raggiunto tra le parti in causa, nel 2007, finalizzato alla costituzione di una nuova società (
[...]
, che vedeva, quali soci al 50% ciascuno, e con capitale CP_3 CP_2 CP_1
sociale pari ad Euro 100.000,00 interamente versato dal con la consegna – a garanzia CP_2
della restituzione di detta quota – di un assegno e di tre cambiali (per totali Euro 50.000,00).
Nel merito, dunque, assumendo di vantare il credito azionato in via monitoria in virtù della suddetta vicenda sostanziale, non avendo conseguito – dalla – il pagamento per la CP_1
sua quota di capitale, ha domandato la conferma del D.I. opposto.
Ha, altresì, dedotto l'autenticità delle firme sui titoli de quibus.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita con CTU grafologica e prova testimoniale.
All'udienza del 27.6.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che comprovi l'esistenza di un credito, almeno prima facie, certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è
pagina 4 di 16 sufficiente che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo, l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio gli assegni e le cambiali, che, per loro natura, costituiscono titoli di credito dotati di autonomia e astrattezza, ossia strumenti giuridici che incorporano un diritto di credito indipendente dal rapporto obbligatorio che ne ha determinato l'emissione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in sede monitoria, la produzione di titoli di credito quali assegni e cambiali è sufficiente a integrare la prova scritta richiesta dall'art.
633 c.p.c., senza necessità di allegare il rapporto causale sottostante, trattandosi di strumenti che conferiscono al creditore un diritto cartolare autonomo" (Cass., 14 gennaio 2019, n. 701).
Difatti, il sistema giuridico italiano attribuisce ai titoli di credito una funzione di garanzia e di agevolazione della circolazione giuridico-economica, conferendo loro un'efficacia probatoria e satisfattiva particolarmente elevata. Proprio in virtù della loro autonomia, assegni e cambiali non necessitano, ai fini dell'azione cambiaria, di un collegamento esplicito e diretto con il rapporto causale sottostante.
L'astrattezza dei titoli di credito non comporta tuttavia l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che avrà luogo, se del caso, nella fase di opposizione.
In questo senso, la giurisprudenza, anche più recente, ha precisato che "l'assegno bancario e la cambiale, in quanto titoli di credito all'ordine, costituiscono prova scritta idonea a ottenere un decreto ingiuntivo, senza che il creditore sia tenuto a fornire, in sede monitoria, elementi probatori relativi al rapporto sottostante, il cui accertamento è rimesso alla fase eventuale di opposizione"
(Cass., 27 ottobre 2021, n. 30341).
Il procedimento monitorio, dunque, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente provato. L'opponente, anella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato recentemente dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che
"l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio
2020, n. 14950).
pagina 5 di 16 A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la mancata allegazione del rapporto causale non possa determinare la nullità del decreto ingiuntivo, né costituire un vizio procedimentale in grado di invalidarlo. L'ordinamento processuale civile non richiede che nella fase monitoria venga fornita una prova completa del credito, ma solo che siano prodotti documenti idonei a giustificare l'emissione dell'ingiunzione.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (v., per tutte, Cass., 21 giugno 2018, n. 16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché non tiene conto della distinzione tra la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio e la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico. In sede monitoria, la produzione di assegni e cambiali costituisce prova scritta sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre la verifica del rapporto causale è demandata al giudizio di opposizione nel quale l'opposto ha la facoltà di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria.
2. sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente impone una valutazione articolata in relazione ai titoli di credito azionati, al loro regime prescrizionale e alle vicende giudiziarie che hanno caratterizzato la presente controversia.
In punto di diritto, l'azione cambiaria diretta nei confronti dell'emittente e dell'accettante della cambiale si prescrive in tre anni dalla scadenza del titolo, ai sensi dell'art. 94 r.d. 14 dicembre 1933,
n. 1669 (Legge Cambiaria e Assegnaria), mentre l'azione cartolare fondata su assegno bancario si prescrive in sei mesi dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 75 della medesima normativa.
pagina 6 di 16 Nel caso in esame, le cambiali risultano rilasciate in date differenti, ma tutte con scadenza al
20.6.2012, con conseguente prescrizione maturata il 20.6.2015, mentre l'assegno bancario è stato emesso il 16 luglio 2009, con decorrenza del termine prescrizionale dal 16 settembre 2009 e relativa scadenza al 16 marzo 2010.
Tuttavia, la peculiare evoluzione processuale della vicenda impone di considerare gli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione derivanti dalle iniziative giudiziarie avviate dall'opponente, tra cui le denunce presentate per la falsità delle firme apposte sui titoli e i successivi procedimenti penali e civili. In particolare, la a proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in CP_1
due occasioni (14.6.2012 e 26.6.2012) per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cambiali e l'ordine di sospensione del protesto, mentre, già nel 2009, aveva proposto un analogo ricorso volto a ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto dell'assegno bancario, oltre ad aver sporto denuncia per falsità, che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale nel 2010, conclusosi nel 2015 con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la pendenza di un giudizio penale avente a oggetto l'accertamento della falsità di un titolo di credito può costituire motivo di sospensione della prescrizione qualora il relativo accertamento sia pregiudiziale rispetto all'azione civilistica di recupero del credito (Cass., 10 gennaio 2018, n. 350). Pertanto, considerando che l'azione monitoria veniva promossa dal nel 2018, è necessario verificare se il decorso del termine CP_2
prescrizionale abbia subito effetti interruttivi o sospensivi in virtù della pendenza del procedimento penale o delle azioni civili promosse dall'opponente.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la prescrizione dell'azione cartolare non comporta automaticamente l'estinzione del diritto sostanziale sottostante, il quale può essere fatto valere sulla base del rapporto obbligatorio originario, salva l'intervenuta prescrizione dello stesso (Cass., 15 novembre 2022, n. 33678). Nel caso in esame, i titoli di credito sono stati rilasciati, nel 2009, a garanzia dell'impegno assunto dalla di versare la propria quota di capitale sociale CP_1
della neocostituita società, obbligazione che è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui l'obbligo di pagamento è divenuto esigibile.
Considerando che la presente opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta nel 2019, non risulta possibile un accertamento della prescrizione dell'azione monitoria, specie con riferimento al rapporto causale sottostante, considerata la rilevanza delle vicende giudiziarie che hanno interessato i titoli di credito in contestazione.
pagina 7 di 16 In conclusione, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, seppur fondata con riferimento alla prescrizione dell'azione cartolare in sé considerata, verificati gli effetti interruttivi o sospensivi derivanti dalle iniziative giudiziarie intraprese dalla stessa opponente, non preclude – alla controparte - la possibilità di far valere l'obbligazione sottostante.
Si deve, quindi, procedere alle valutazioni nel merito.
3. disconoscimento e prova del credito
In punto di diritto, va preliminarmente chiarito che la cambiale e l'assegno bancario sono titoli di credito che incorporano un diritto cartolare autonomo ed astratto rispetto al rapporto causale sottostante, assumendo una funzione non solo di strumento di pagamento, ma anche di garanzia e circolazione della ricchezza. L'autonomia del titolo comporta che il diritto incorporato in esso non dipenda necessariamente dal rapporto sottostante, salvo che il debitore provi l'eventuale esistenza di eccezioni opponibili all'azione cartolare, nei limiti previsti dalla legge. Il principio dell'astrattezza trova il suo fondamento negli artt. 1 e 3 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria), nonché negli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni), secondo cui l'emissione del titolo è sufficiente a far sorgere l'obbligazione cartolare, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato il rilascio.
Tuttavia, affinché un titolo di credito sia idoneo a vincolare il sottoscrittore, è necessario che la sottoscrizione sia autentica e riconducibile al soggetto che, almeno apparentemente, risulta obbligato. La sottoscrizione rappresenta, infatti, l'elemento essenziale per l'imputabilità dell'obbligazione cartolare e funge da meccanismo di assunzione di responsabilità per colui che appone la firma. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “il valore probatorio della cambiale e dell'assegno bancario è direttamente collegato alla sottoscrizione dell'obbligato, la cui autenticità rappresenta un presupposto indefettibile affinché il titolo possa costituire fonte di obbligazione cambiaria” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16432).
Tale principio trova ulteriore conferma nell'art. 2702 c.c., il quale dispone che la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la sottoscrizione. Per i titoli di credito, la mancata contestazione della firma implica il riconoscimento dell'obbligazione cartolare, mentre il tempestivo disconoscimento impone a chi invoca il titolo l'onere della verificazione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “in presenza di un tempestivo disconoscimento della firma apposta su un titolo di credito, grava su colui che si avvale del titolo
pagina 8 di 16 l'onere di provarne l'autenticità, senza che la semplice produzione del titolo possa ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito” (Cass., 4 maggio 2016, n. 8774).
Il problema della genuinità della firma assume una particolare rilevanza proprio in ragione della natura dei titoli di credito, che si caratterizzano per la loro attitudine a circolare.
Pertanto, l'accertamento della genuinità della firma assume un rilievo dirimente: laddove il titolo sia fondato su una sottoscrizione apocrifa, l'obbligazione cartolare non può considerarsi valida e il titolo non è idoneo a fondare una pretesa creditoria. Ne deriva che, in presenza di un tempestivo disconoscimento, è necessario il giudizio di verificazione, che spesso richiede l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare la paternità della firma mediante l'applicazione delle metodologie proprie della grafologia forense.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, (come già detto) si osserva che i titoli posti a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dal – che hanno portato al D.I. oggi CP_2
oggetto di opposizione – sono n. 3 cambiali e n. 1 assegno, per complessivi Euro 50.000,00.
Pertanto, attraverso la sottoscrizione dei documenti de quibus, la parte opponente riconosceva il suo debito e ne prometteva, contestualmente, l'estinzione.
La circostanza è oggetto di contestazione, in quanto, con l'atto di citazione in opposizione al
D.I., la a negato di aver sottoscritto i suddetti documenti, disconoscendone la firma CP_1
ex art. 216 c.p.c.
Alla luce di ciò, e di quanto sopra motivato, questo Tribunale ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta su due documenti prodotti dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta (pertanto, tenendo in considerazione le caratteristiche salienti e personalizzanti del gesto grafico, anche in termini variabili e costanti).
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria, ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo pagina 9 di 16 grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico (basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: verbale soci – allegato all'atto notarile n. repertorio 25879 raccolta 10637, CP_3
contenente una sottoscrizione data 21 aprile 2008; Cartellino anagrafico del Comune di Empoli, sottoscritto in data 2.1.2009; Raccomandata inviata al sig. datata 9.7.2009, contenente una CP_2
sottoscrizione, relata di notifica in copia su invito a presentarsi a rendere interrogatorio su delega del PM, rilasciato dalla Legione Carabinieri Toscana, in data 12.12.2012; Verbale di identificazione della Procure della Repubblica – sezione di Polizia Giudiziaria, del 15.12.2012, contenente una sottoscrizione;
invito a comparire, per esperire saggio grafico presso la Procura della Repubblica, in data 15.12.2012, contenente una sottoscrizione;
sottoscrizione su mandato alle liti del 28.2.2019; saggio grafico rilasciato durante le operazioni peritali.
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, è emerso che le firme disconosciute, rispetto alle comparative, non presentano concordanze relative ai connotati grafici generali, particolati e salienti tanto da dare il massimo grado di giudizio di confidenza circa l'eterografia delle sottoscrizioni oggetto di indagine. Ne consegue che le suddette firme risultano essere apocrife.
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte della è da escludere un CP_1
inadempimento.
Il disconoscimento tempestivo su tali documenti, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui
“l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Se la sottoscrizione risulta apocrifa, il titolo perde la sua funzione tipica e non può essere opposto al soggetto apparentemente obbligato, in quanto privo della sua dichiarazione di volontà.
Questo principio è pacifico nella giurisprudenza, che ha stabilito che “l'autenticità della sottoscrizione è un presupposto indefettibile per l'efficacia del titolo di credito, essendo la firma
pagina 10 di 16 l'elemento attraverso cui il sottoscrittore assume l'obbligazione cartolare” (Cass., 10 febbraio
2021, n. 3452).
Alcun inadempimento è quindi ascrivibile, nei termini dedotti dall'opposto, alla CP_1
tale da giustificare il monitorio azionato.
Pieno riscontro a tale tesi è comunque costituito dal contenuto della sentenza penale n. 607-
2015, di questo Tribunale, ovvero dalla consulenza tecnica conseguita in seno al processo civile n.
2133/2009 del Tribunale di Firenze – Sez. distaccata di Empoli, in cui si legge che “non vi sono analogie grafodinamiche tra la firma in verifica e le autografe, e, pertanto, si ribadisce la non identità di mano tra la firma oggetto di verifica e le comparative vergate dalla CP_1 essendo tale sottoscrizione frutto di una imitazione a mano libera”.
Trattasi di elementi documentalmente valutabili come prova atipica in questa sede.
Anche sul punto sono da disattendere le eccezioni di inutilizzabilità degli atti dei procedimenti precedenti sollevate dal CP_2
È noto che è, in linea di principio, "prova atipica" quella non è prevista dalla legge, ovvero che non rientra nel catalogo dei mezzi di prova specificatamente regolati dalla legge.
Per quanto attiene il processo civile, non sussiste alcuna disposizione espressa che disciplina l'utilizzabilità di tali prove, contrariamente a quanto previsto invece nel processo penale dall'art. 189 c.p.p.
Ciononostante, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, la mancanza di tale espressa disposizione non impedisce l'utilizzabilità di tali ulteriori elementi di conoscenza.
Si sono in tal senso ritenute ammissibili ed utilizzabili, come prove atipiche, le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio – che sia intercorso tra le stesse parti o tra terzi - ovvero gli atti formatisi in diverso procedimento (cfr., in tal senso, Cass. n. 8459/2020).
Invero, in tal caso la atipicità della prova è conseguenza del fatto che essa sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene adoperata/utilizzata.
Come è stato osservato, ai fini dell'ammissibilità di tali prove nel processo civile, le stesse devono comunque essere prodotte nel rispetto delle preclusioni istruttorie e valutate in contraddittorio (cfr. Cass., n. 24647/2016).
Orbene, nel caso de quo, la prova atipica, rappresentata dagli atti del processo penale e dei diversi processi civili, è senz'altro ammissibile per due ragioni: gli atti sono stati prodotti nel rispetto delle decadenze processuali e su di essi si è ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti in questa sede.
pagina 11 di 16 Tali documenti sono quindi senz'altro liberamente valutabili nel presente giudizio.
Prive di riscontro istruttorio devono poi ritenersi le difese del irca l'impegno assunto CP_2
dalla lla restituzione della quota di capitale pari ad Euro 50.000,00. CP_1
Tale circostanza è confermata dalle risultanze della prova testimoniale, assunta in corso di causa, all'udienze del 25.5.23 e 30.11.23 (così come ammessa con ordinanza del 6.12.22).
Nello specifico, dall'escussione dei testi (marito dell'opponente), Testimone_1 Tes_2
(commercialista dell'opponente) e (commercialista dell'opposta) è
[...] Testimone_3 emerso che la nulla sapeva dell'accordo dedotto dalla parte opposta, non essendo CP_1
presente agli incontri tenutisi – a tal fine – il 14.12.2007, ovvero alle riunioni di precostituzione della società . CP_3
A tal proposito, è solo il caso di precisare che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo da cui il credito deriva. L'assenza di tale prova preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve fondarsi su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
pagina 12 di 16 La Suprema Corte ha inoltre precisato che "la mancata produzione del titolo contrattuale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un'insufficienza probatoria che impedisce l'accoglimento della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto" (Cass., n. 22810/2015).
Nel contesto del giudizio di opposizione, non è ammissibile una ricostruzione presuntiva, poiché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo che governa il processo civile e con il necessario rispetto dell'onere probatorio che grava su chi agisce in giudizio.
In conclusione, la mancata produzione di prove sufficienti sul rapporto posto alla base dell'emissione dei titoli (poi) azionati determina un'insufficienza probatoria che preclude il riconoscimento della pretesa creditoria e comporta la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pur volendo diversamente argomentare e volendo aderire alla tesi di parte opposta, è solo il caso di precisare che si verterebbe in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il creditore che agisce per il risarcimento dovrà provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti, non risulta provata l'entità del danno.
Anzi, appare con ogni evidenza l'assenza di un effettivo nocumento, posto che lo stesso convenuto opposto, in comparsa (v. p. 3), riconosce, con dichiarazione evidentemente confessoria, che, in seguito a inconciliabili divergenze tra i soci sulla gestione societaria, in data 3.4.2009, la cedeva le quote della al il quale giungeva a conseguire un CP_1 CP_3 CP_2
ritorno patrimoniale tale (essendo la quota dello stesso valore del credito che il itiene di CP_2 vantare: Euro 50.000,00) da “compensare” il credito qui contestato.
Difatti, come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento debba includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), che siano una conseguenza immediata e diretta.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
L'opposizione della nel merito, va dunque accolta ed il D.I. opposto va revocato. CP_1
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sui titoli di credito posti a fondamento del ricorso monitorio, disconosciuta dall'opponente, questo Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta sul documento su cui è stato basato il credito rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Non sussistono dubbi circa il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole (dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto-
pagina 14 di 16 responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta del pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_2
processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non – come detto - di risarcire il danno subito
(funzione, questa, assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di tutelare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio
2018, n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Alla luce di quanto sopra motivato e dei suddetti criteri (e del valore della causa: 50.000,00),
l'opponente va condannato al pagamento di Euro 3.500,00.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo).
5. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 50.000,00, quindi scaglione 26.001 – 52.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Sempre in considerazione della soccombenza, la parte convenuta deve farsi carico integrale delle spese di CTU (liquidate con decreto del 20.5.2022), con totale compensazione delle spese di
CTP.
Difatti, quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della
S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di
pagina 15 di 16 allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 116/2019, emesso in data 11.1.2019, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'Arch. al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00 per compensi (nello specifico, Euro
[...]
1.701,00, per lo Studio, Euro 1.204,00, per l'introduttiva, Euro 1.806, per la trattazione/istruttoria,
Euro 2.905, per la decisione), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ed esborsi;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., CONDANNA la parte opposta al pagamento di Euro 3.500,00 in favore della parte opponente;
- PONE invia definitiva le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo della parte convenuta opposta;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese di CTP.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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