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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. AR ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1261/2019 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo de Parte_1 C.F._1
IS, RI MA e CA FR
RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Controparte_1 C.F._2
AS
RESISTENTE nonché nei confronti dei minori e con il curatore Persona_1 Persona_2 Persona_3 speciale Avv. Alberto Fantozzi
INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.7.2025.
Per il P.M.: “Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio civile in Roma in data 25.8.2006 (atto annotato nei registri degli Atti di Matrimonio al n. 00646, Parte I, Serie 01, anno 2006).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], , nato il [...], e , Per_1 Per_2 Per_3 nato il [...].
I suddetti coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza del
Tribunale di Velletri n. 959/2016, pubblicata il 16.3.2016 (r.g. n. 5288/2013).
Con ricorso depositato in data 25.2.2019 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio nonché, in modifica delle condizioni della separazione consensuale,
l'affidamento esclusivo a sé dei tre figli minori, la disciplina della frequentazione padre/figli con incontri protetti in presenza di educatori e la quantificazione in complessivi € 1.050,00 mensili del contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente per i tre figli. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto i gravi comportamenti del resistente nel corso degli anni che hanno comportato reciproche denunce penali tra le parti, nonché l'instaurazione di un giudizio dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Roma (RG VG n. 1571/2016, a cui sono stati riuniti i procedimenti RG
VG 1588/2016 e 1761/2016).
All'udienza presidenziale del 19.9.2019 non è comparso il resistente, non costituito in giudizio sebbene regolarmente intimato;
la ricorrente ha insistito nelle proprie domande. Il Presidente delegato, rilevato che i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni di Roma risalivano al mese di settembre del 2018, ha disposto CTU psicologica nonché la trasmissione da parte dei Servizi
Sociali di Pomezia di una relazione aggiornata sui rapporti tra genitori e minori nonché sul percorso di sostegno in atti, riservandosi, all'esito, di assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria difensiva depositata il 20.2.2020, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio mentre, con riferimento alle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Velletri, stante la anteriore pendenza del procedimento ex art. 330/333
c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma. In subordine, ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione dei figli;
la revoca dell'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale e la quantificazione del contributo al mantenimento a suo carico per i figli minori in € 500,00 mensili.
Espletato l'accertamento peritale, con ordinanza del 9 marzo 2021, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ad eccezione del diritto di visita paterno, modificato in base al programma delineato dai
Servizi Sociali di Pomezia in condivisione con il Consultorio Familiare ASL di Pomezia e con il coinvolgimento della struttura e CP_2 Controparte_3
Le parti hanno depositato memorie integrative svolgendo le proprie difese;
in particolare, il resistente ha depositato comparsa di costituzione con istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione alla frequentazione padre-figli e all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 20.9.2021 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, riservando all'esito la pronuncia sulle ulteriori istanze. Con sentenza non definitiva n. 1837/2021, pubblicata il 13.10.2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, è stata disposta l'audizione della figlia Per_1
All'udienza del 23.2.2022, espletato l'ascolto della minore, il Tribunale ha riservato la decisione sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, concedendo, altresì, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
9.6.2022 il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della confermando per il resto i provvedimenti presidenziali. Pt_1
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, all'udienza del 16.11.2022 il Tribunale ha rigettato la prova per testi richiesta dall'attrice e disposto la trasmissione da parte dei Servizi Sociali di Pomezia di una relazione aggiornata sui rapporti tra genitori e minori, nonché sul percorso di sostegno in atto.
All'udienza del 22.3.2023, alla luce della persistente conflittualità tra le parti e delle difficoltà della figlia a rapportarsi con il padre, il Tribunale ha proceduto alla nomina del Curatore speciale Per_1 dei minori, disposto la convocazione della CTU per un eventuale aggiornamento di consulenza, nonché onerato le parti di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
Con comparsa depositata il 1.6.2023 si è costituito il Curatore speciale dei minori.
All'udienza del 21.6.2023 è stato disposto l'approfondimento istruttorio mediante aggiornamento della CTU. In data 29.12.2023 e 12.6.2024 sono pervenute ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 24.6.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge. Con ordinanza del 14.2.2025, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per acquisire gli atti del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma RG n. 1571/16 (a cui sono stati riuniti i procedimenti RG n. 1588/16 e n. 1761/16).
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.7.2025, rilevato che, nonostante la mancata trasmissione dal Tribunale per i Minorenni di quanto richiesto, le parti hanno depositato il decreto conclusivo del procedimento RG n. 1571/16 (a cui sono stati riuniti i procedimenti RG n. 1588/16 e n. 1761/16), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Essendo già intervenuta sentenza sullo scioglimento del matrimonio, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Quanto ad la stessa ha raggiunto la maggiore età in data 1.9.2025 e, pertanto, nessun Per_1 provvedimento dovrà essere assunto dal Tribunale in ordine ad affido, collocazione e visite paterne.
Quanto invece a e , oggi rispettivamente di 16 e 12 anni, deve preliminarmente Per_2 Per_3 osservarsi quanto segue.
2.1. Dagli atti di causa e dalla copiosissima documentazione depositata emerge il permanere di una fortissima conflittualità fra le parti, che le ha portate negli anni a reciproche denunce penali aventi ad oggetto fatti anche gravi (si osserva, peraltro, che i relativi procedimenti si sono conclusi con una archiviazione, ovvero anche con sentenze assolutive) e ad incardinare anche un procedimento ex art. 330 e 336 c.c. avanti al Tribunale per i minorenni di Roma che, dopo aver sospeso la responsabilità ad entrambi i genitori per l'incapacità di assolvere al proprio ruolo, ha stabilito provvisoriamente, con decreto dell'agosto del 2018, il rientro graduale della prole presso la madre, attivando al contempo un percorso di sostegno psicologico sia per la coppia che per i tre figli (per poi adottare in data
25.2.2025 il provvedimento definitivo di cui meglio infra).
La situazione di forte pregiudizio per i figli e, soprattutto, per è stata sottolineata in sede Per_1 presidenziale all'esito della CTU disposta, dalla quale è emerso “un quadro desolante” soprattutto nel vissuto di la quale, poco più che una bambina all'inizio della crisi, ha iniziato a Per_1 manifestare “angosce profonde di abbandono” strettamente correlate all'intensificarsi del conflitto tra i genitori, portandola in una prima fase ad un allontanamento affettivo dalla madre e, in una seconda fase, ad un progressivo distanziamento dalla figura paterna. Si veda quanto osservato nell'ordinanza presidenziale: “Il dato comune di queste due fasi, come evidenziato dal CTU, è
l'atteggiamento di entrambi i genitori che, piuttosto che gestire con equilibrio e lungimiranza la difficile situazione della bambina (ma anche degli altri due minori), hanno approfittato dei periodi in cui hanno avuto una frequentazione più intensa con la prole per radicalizzare la conflittualità e, di conseguenza, per allontanare emotivamente la figura dell'altro genitore”.
Più specificamente, dalla CTU depositata dalla dott.ssa nel novembre 2020 è emerso che: i Per_4 genitori Signori e sono incapaci di gestire il loro rapporto e di comprendere appieno i CP_1 Pt_1 rispettivi errori, focalizzandosi esclusivamente su quelli dell'altro: questo ha comportato e comporta una conflittualità altissima. Tuttavia, non presentano patologie psichiche e mostrano adeguatezza dal punto di vista della capacità genitoriale. Emerge inoltre che i minori hanno molto risentito della conflittualità tra i genitori e, in particolare: - per quanto riguarda , “si evidenzia un vissuto di difficoltà di fronte agli eventi e le difficoltà Per_2 della vita … la percezione negativa è su se stesso … ipovalutazione dell'immaginario di se … bassa autostima, sentimenti di inadeguatezza … forte bisogno di appoggio e stabilità … svalorizzazione dell'immagine maschile”; - per quanto riguarda , si evidenzia “bisogno di sostegno associato Per_3
a sentimenti di insicurezza e di scarsa fiducia in se stessi … ricerca di identificazione con un'immagine parentale … timore del vuoto e di rimanere solo … bisogno di contatto … bisogno di identificazione con la figura paterna … vissuto conflittuale con le figure fraterne … tendenza all'isolamento con tutti i componenti familiari … desiderio di esclusività di rapporto”.
Dall'aggiornamento alla CTU, depositato nell'ottobre 2023, emerge, quanto a e ad , Per_2 Per_3 una evoluzione nei rapporti con il padre, sebbene i rapporti familiari permangano problematici, e, quanto ad il persistere del rifiuto a vedere il padre – rifiuto, peraltro, le cui ragioni non sono Per_1 condivise con gli altri membri del nucleo: “Emerge dal colloquio l'assenza di comunicazione in ambito familiare riguardo al rifiuto di a frequentare e vedere il padre. Inoltre si conferma un Per_1 aspetto di solitudine e una mancanza di condivisione delle attività di svago in casa, come era emerso già nel 2020. Il colloquio con disconferma l'iniziale presa di posizione di sulla Per_2 Per_3 frequentazione paterna… Il colloquio con mette in evidenza una situazione lontana Per_2 dall'embrionale squalifica della figura paterna evidenziatasi nel colloquio del 2020. Il minore mostra un rapporto positivo con entrambi i genitori, manifestando la volontà di ampliare la frequentazione con il padre con lo scopo di alleggerire i momenti di passaggio da un'abitazione all'altra e con lo scopo di consentire anche alla figura paterna la presenza alcuni momenti importanti della vita del minore, come l'essere accompagnato a scuola. Nel colloquio evidenzia una mancanza di Per_2 naturalezza e di disinvoltura nel sentire il papà telefonicamente quando si trova a casa della mamma, in quanto emerge che è il minore stesso a limitarsi nei contatti con il padre e avere consapevolezza della differenza nei momenti in cui invece è fuori casa. Anche nel colloquio con , così come Per_2 per , si evidenzia un'assenza di comunicazione e di condivisione a livello verbale ma Per_3 soprattutto emotivo del rifiuto di a frequentare il padre… Per quanto riguarda la Per_1 Per_1 situazione relazionale con la figura paterna si è consolidata nel rifiuto ad interagire, relazionarsi e frequentarla. La minore che ormai ha 16 anni mostra una determinata volontà a non vedere il padre neanche con l'aiuto di educatori o di altro personale specializzato. Bisogna però sottolineare come la minore mostri un'ambivalenza nei confronti della figura paterna, in quanto nonostante la dichiarazione di rifiuto derivante da lei stessa, si evidenzia l'attenzione ad un aspetto di ricerca e di contatto da parte del padre nei suoi confronti”. Deve tuttavia rilevarsi come dalle ultime relazioni depositate dal Servizio Sociale emerga un peggioramento della relazione fra il padre e i figli minori (cfr. le relazioni del 10.3.2025 e del
16.9.2025; da quest'ultima in particolare emerge che: “…In sede di incontro congiunto con i genitori, effettuato in data 18.06.2025, è emerso che dall'inizio del mese di giugno i ragazzi non erano intenzionati a recarsi dal padre. E' inoltre emerso che è stato bocciato al secondo anno
Per_2 presso l'IIS Copernico a causa delle reiterate assenze e dello scarso rendimento, mentre è Per_3 stato promosso con buoni voti e dovrà iniziare il terzo anno di scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto paritario San Benedetto…”). I minori non hanno trascorso le vacanze estive con il padre, come programmato, e descrivono il padre come troppo “rigido”: “…In sede di colloquio effettuato in data 27. 08.2025, i minori e confermano quanto dichiarato nel
Per_2 Per_3 precedente colloquio, sostenendo di non aver incontrato il padre né di aver trascorso con loro le vacanze stive. Affermano che quest'ultimo non si sarebbe più fatto sentire dall'inizio del mese di luglio, quando aveva proposto via sms a di incontrarsi ma il ragazzo non si mostrava
Per_2 motivato in tal senso. comunica altresì di mostrarsi insofferente per le aspettative che il
Per_2 padre avrebbe riposto nei suoi confronti rispetto al percorso scolastico, ribadendo la propria volontà di lasciare l'attuale istituto e intraprendere un corso come parrucchiere presso la Scuola professionale Formalba. manifesta rabbia e convinzione nell'affermare non voglio andare
Per_2 da mio padre con la pressione delle regole, delle arrabbiature e delle punizioni per un solo minuto di ritardo (..) non sono rilassato con papà. conferma di non essere intenzionato a restare da Per_3 solo dal padre se non c'è , comunica altresì non mi manca papà perché non mi ha chiamato”.
Per_2
2.2. Posto quanto sopra, si deve altresì ribadire che, nel procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni, con decreto del 24.3.2017 era stata sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con nomina del tutore provvisorio nella persona del Sindaco del Comune di Pomezia;
con successivo decreto del 3.8.2018, veniva disposto il graduale rientro dei minori presso la madre.
Orbene, il Tribunale per i Minorenni di Roma, rilevata preliminarmente la propria competenza ex art. 38 disp. att. c.c. in base al criterio della prevenzione, si è pronunciato definitivamente con decreto del
25.2.2025, con il quale è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti e i minori sono stati affidati per 24 mesi al Servizio Sociale di Pomezia;
sono state inoltre confermate
“le modalità di frequentazione padre-figli attualmente vigenti, in attesa che il T.O. di Velletri provveda in merito …”.
Il TM, in particolare, considerata la persistente e profonda conflittualità fra le parti i due genitori, ha ritenuto che gli stessi non siano in grado di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale: “Ed infatti se, da un lato, il comportamento del padre, che ha trattenuto presso di sé i figli dal 3-10-2016 al maggio 2017 non è stato ritenuto penalmente rilevante per essere lo stesso convinto che i figli venissero maltrattati (v. sentenza penale di assoluzione del T.O. di Velletri in data 4-1-2023), è anche vero che lo stesso ha mostrato un comportamento rigido e non del tutto consapevole delle esigenze dei figli, i quali, infatti, per quanto riguarda a , continuano a frequentarlo ma Per_2 Per_3 mostrano di essere in sofferenza con lo stesso (il primo in quanto si sente obbligato a seguire le scelte imposte dal genitore ed il secondo in quanto non si sente sufficientemente considerato e seguito dal padre), mentre , in precedenza molto legata allo stesso, preferisce da anni non frequentarlo Per_1 affatto, sentendosi giudicata per le vicende penali che l'hanno vista direttamente coinvolta e non essendo stata posta in condizione di comprendere le circostanze e superare i gravi fatti accaduti. Per altro verso, sebbene la madre sia ancora oggi la principale figura di riferimento genitoriale per i figli (dei quali si è sempre occupata in via prevalente, considerati gli impegni lavorativi, anche all'estero, dell'ex coniuge) e non abbiano trovato alcun fondamento le accuse di maltrattamento rivoltele dall' deve osservarsi che la stessa si è trovata in grande difficoltà nel superare la CP_1 profonda conflittualità con l'ex coniuge e quindi nel facilitare il rapporto dei figli con il padre. A ciò deve aggiungersi che, stante le difficoltà di comunicazione con l' la stessa ha invocato CP_1 Pt_1 la presenza di un soggetto terzo (anche previa sospensione della responsabilità genitoriale) che possa coadiuvarla nella gestione dei figli e nella mediazione con il padre dei minori, rendendosi conto di non avere le risorse necessarie a tale scopo...”.
Secondo il Tribunale dei Minorenni, pur non essendo emersi elementi sufficienti per dichiarare la decadenza dell'uno o dell'altro genitore, sussistono i presupposti perché l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori sia limitato disponendo l'affidamento di questi ultimi al Servizio sociale del Comune di Pomezia per 24 mesi, “avente il compito di assumere le decisioni più importanti inerenti i minori (per quanto riguarda la sanità, la istruzione, l'educazione e la residenza), sentiti i genitori, restando invece la gestione ordinaria in capo a questi ultimi, che provvederanno ad esercitarla ciascuno nel periodo in cui hanno i minori con loro”.
Il TM ha poi disposto invitando le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione e i minori alla valutazione da parte il TSRMEE;
è stato inoltre attivato un Servizio di educativa domiciliare per il massimo delle ore consentite presso il domicilio materno e paterno, con costante monitoraggio e invio di una relazione ogni sei mesi all'Ufficio del Giudice tutelare di Velletri, cui è demandata la vigilanza.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, “è avviso del Collegio che, fermo il collocamento dei minori presso la madre, possano essere confermate quelle attualmente vigenti, in attesa che il
T.O. di Velletri provveda in merito, salvo che per quanto riguarda la figlia , per la quale deve Per_1 essere dato incarico al Servizio sociale di organizzare (direttamente, o presso un Centro specializzato convenzionato o accreditato presso il Servizio sociale) gli incontri protetti con il padre, purchè la minore sia d'accordo e gli stessi non siano pregiudizievoli per quest'ultima”.
2.3. Orbene, ritiene il Collegio del tutto condivisibile quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni in ordine all'affidamento dei minori ed , atteso l'esito della istruttoria svolta. Per_2 Per_3
Quanto alla frequentazione paterna, considerato il rifiuto emerso nei confronti del padre (cfr. sul punto le succitate relazioni dei Servizi Sociali), ritiene il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, con conferma degli interventi di sostegno già disposti dal
Tribunale per i Minorenni (percorso di sostegno alla genitorialità, attivazione del per i Pt_2 minori e Servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna). Il nucleo dovrà essere inoltre inserito nel programma PIPPI.
A tal fine questo Collegio onera i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento dei percorsi intrapresi e di relazionare, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio.
Devono invero trovare conferma le modalità di frequentazione attuali (weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00 e due pomeriggi a settimana – il lunedì e il giovedì - dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00). Infatti, il rifiuto opposto dai minori non appare adeguatamente motivato ( , di anni 16, descrive il padre come troppo rigido, mentre il fratello Per_2
, di anni 12, vorrebbe frequentare il genitore alla presenza del fratello); in ogni caso, detto Per_2 rifiuto sarà meglio indagato nell'ambito dei percorsi di sostegno disposto dal Tribunale dei Minorenni
e dal Tribunale intestato.
3. In ordine alle domande di contenuto economico (assegno di mantenimento per i figli), osserva il
Collegio che dalla documentazione in atti e da quanto allegato dalle parti risulta che:
(i) lavora presso un asilo nido della Capitale e convive con il nuovo Parte_1 compagno (a tale proposito, non appare credibile quanto affermato in ordine a una mera ospitalità, atteso che la e il compagno hanno un figlio nato nel 2016); percepisce uno Pt_1 stipendio mensile netto mediamente pari a circa € 1.750,00 e l'assegno unico di circa €
800,00; dalla dichiarazione dei redditi 2021 risulta un imponibile di € 26.000,00 circa, da quella 2022 di € 28.000,00 circa e da quella 2023 di € 27.000,00 circa;
è proprietaria del
50% della casa coniugale in Pomezia.
(ii) è un ufficiale della Marina Militare e percepisce uno stipendio Controparte_1 mensile netto mediamente pari a circa € 2.200,00 (oltre ad indennità per missioni all'estero percepite in alcuni mesi del 2023, e precisamente dal mese di aprile 2023 al mese di agosto
2023 per una missione in Gibuti). Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti redditi imponibili: nel 2017 di circa € 38.000, nel 2018di circa € 37.000, nel 2019 di circa €
42.000, nel 2020 di circa € 45.000, nel 2021 di circa € 46.000, nel 2022 di circa € 49.000.
Paga un canone mensile di locazione di € 600,00 ed è proprietario al 50% della casa coniugale in Pomezia e del 50% di un appartamento a Roma.
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra e delle condizioni economiche delle parti, come emerse in corso di causa, di porre il versamento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente resistente per i tre figli nella misura di € 600,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, considerata la reciproca soccombenza e la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, incluse le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) dispone in conformità al decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 25.2.2025 affidando i minori ed per 24 mesi ai Servizi Sociali di Pomezia, che Per_2 Per_3 assumeranno le decisioni più importanti (sanità, istruzione, educazione e residenza), sentiti i genitori, restando invece la gestione ordinaria in capo ai genitori;
2) conferma la collocazione dei minori presso la madre;
3) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4) dispone che la frequentazione padre – figli minori sia stabilita come in parte motiva, con il continuo monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali sono onerati di relazionare ogni 6 mesi, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio;
5) conferma l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di seguire il nucleo, agevolando l'accesso dei minori ad un percorso psicologico personale della durata minima di sei mesi presso il TSMREE territorialmente competente, attivando inoltre come già disposto dal Tribunale per i Minorenni il Servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, nonché il programma PIPPI;
6) pone a carico del resistente un assegno mensile di € 600,00 per il Controparte_1 mantenimento dei tre figli, da corrispondere al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del
50%;
7) compensa integralmente le spese di lite, comprese le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR AR ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. AR ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1261/2019 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo de Parte_1 C.F._1
IS, RI MA e CA FR
RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Controparte_1 C.F._2
AS
RESISTENTE nonché nei confronti dei minori e con il curatore Persona_1 Persona_2 Persona_3 speciale Avv. Alberto Fantozzi
INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.7.2025.
Per il P.M.: “Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio civile in Roma in data 25.8.2006 (atto annotato nei registri degli Atti di Matrimonio al n. 00646, Parte I, Serie 01, anno 2006).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], , nato il [...], e , Per_1 Per_2 Per_3 nato il [...].
I suddetti coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza del
Tribunale di Velletri n. 959/2016, pubblicata il 16.3.2016 (r.g. n. 5288/2013).
Con ricorso depositato in data 25.2.2019 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio nonché, in modifica delle condizioni della separazione consensuale,
l'affidamento esclusivo a sé dei tre figli minori, la disciplina della frequentazione padre/figli con incontri protetti in presenza di educatori e la quantificazione in complessivi € 1.050,00 mensili del contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente per i tre figli. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto i gravi comportamenti del resistente nel corso degli anni che hanno comportato reciproche denunce penali tra le parti, nonché l'instaurazione di un giudizio dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Roma (RG VG n. 1571/2016, a cui sono stati riuniti i procedimenti RG
VG 1588/2016 e 1761/2016).
All'udienza presidenziale del 19.9.2019 non è comparso il resistente, non costituito in giudizio sebbene regolarmente intimato;
la ricorrente ha insistito nelle proprie domande. Il Presidente delegato, rilevato che i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni di Roma risalivano al mese di settembre del 2018, ha disposto CTU psicologica nonché la trasmissione da parte dei Servizi
Sociali di Pomezia di una relazione aggiornata sui rapporti tra genitori e minori nonché sul percorso di sostegno in atti, riservandosi, all'esito, di assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria difensiva depositata il 20.2.2020, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio mentre, con riferimento alle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Velletri, stante la anteriore pendenza del procedimento ex art. 330/333
c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma. In subordine, ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione dei figli;
la revoca dell'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale e la quantificazione del contributo al mantenimento a suo carico per i figli minori in € 500,00 mensili.
Espletato l'accertamento peritale, con ordinanza del 9 marzo 2021, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ad eccezione del diritto di visita paterno, modificato in base al programma delineato dai
Servizi Sociali di Pomezia in condivisione con il Consultorio Familiare ASL di Pomezia e con il coinvolgimento della struttura e CP_2 Controparte_3
Le parti hanno depositato memorie integrative svolgendo le proprie difese;
in particolare, il resistente ha depositato comparsa di costituzione con istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione alla frequentazione padre-figli e all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 20.9.2021 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, riservando all'esito la pronuncia sulle ulteriori istanze. Con sentenza non definitiva n. 1837/2021, pubblicata il 13.10.2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, è stata disposta l'audizione della figlia Per_1
All'udienza del 23.2.2022, espletato l'ascolto della minore, il Tribunale ha riservato la decisione sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, concedendo, altresì, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
9.6.2022 il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della confermando per il resto i provvedimenti presidenziali. Pt_1
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, all'udienza del 16.11.2022 il Tribunale ha rigettato la prova per testi richiesta dall'attrice e disposto la trasmissione da parte dei Servizi Sociali di Pomezia di una relazione aggiornata sui rapporti tra genitori e minori, nonché sul percorso di sostegno in atto.
All'udienza del 22.3.2023, alla luce della persistente conflittualità tra le parti e delle difficoltà della figlia a rapportarsi con il padre, il Tribunale ha proceduto alla nomina del Curatore speciale Per_1 dei minori, disposto la convocazione della CTU per un eventuale aggiornamento di consulenza, nonché onerato le parti di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
Con comparsa depositata il 1.6.2023 si è costituito il Curatore speciale dei minori.
All'udienza del 21.6.2023 è stato disposto l'approfondimento istruttorio mediante aggiornamento della CTU. In data 29.12.2023 e 12.6.2024 sono pervenute ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 24.6.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge. Con ordinanza del 14.2.2025, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per acquisire gli atti del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma RG n. 1571/16 (a cui sono stati riuniti i procedimenti RG n. 1588/16 e n. 1761/16).
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.7.2025, rilevato che, nonostante la mancata trasmissione dal Tribunale per i Minorenni di quanto richiesto, le parti hanno depositato il decreto conclusivo del procedimento RG n. 1571/16 (a cui sono stati riuniti i procedimenti RG n. 1588/16 e n. 1761/16), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Essendo già intervenuta sentenza sullo scioglimento del matrimonio, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Quanto ad la stessa ha raggiunto la maggiore età in data 1.9.2025 e, pertanto, nessun Per_1 provvedimento dovrà essere assunto dal Tribunale in ordine ad affido, collocazione e visite paterne.
Quanto invece a e , oggi rispettivamente di 16 e 12 anni, deve preliminarmente Per_2 Per_3 osservarsi quanto segue.
2.1. Dagli atti di causa e dalla copiosissima documentazione depositata emerge il permanere di una fortissima conflittualità fra le parti, che le ha portate negli anni a reciproche denunce penali aventi ad oggetto fatti anche gravi (si osserva, peraltro, che i relativi procedimenti si sono conclusi con una archiviazione, ovvero anche con sentenze assolutive) e ad incardinare anche un procedimento ex art. 330 e 336 c.c. avanti al Tribunale per i minorenni di Roma che, dopo aver sospeso la responsabilità ad entrambi i genitori per l'incapacità di assolvere al proprio ruolo, ha stabilito provvisoriamente, con decreto dell'agosto del 2018, il rientro graduale della prole presso la madre, attivando al contempo un percorso di sostegno psicologico sia per la coppia che per i tre figli (per poi adottare in data
25.2.2025 il provvedimento definitivo di cui meglio infra).
La situazione di forte pregiudizio per i figli e, soprattutto, per è stata sottolineata in sede Per_1 presidenziale all'esito della CTU disposta, dalla quale è emerso “un quadro desolante” soprattutto nel vissuto di la quale, poco più che una bambina all'inizio della crisi, ha iniziato a Per_1 manifestare “angosce profonde di abbandono” strettamente correlate all'intensificarsi del conflitto tra i genitori, portandola in una prima fase ad un allontanamento affettivo dalla madre e, in una seconda fase, ad un progressivo distanziamento dalla figura paterna. Si veda quanto osservato nell'ordinanza presidenziale: “Il dato comune di queste due fasi, come evidenziato dal CTU, è
l'atteggiamento di entrambi i genitori che, piuttosto che gestire con equilibrio e lungimiranza la difficile situazione della bambina (ma anche degli altri due minori), hanno approfittato dei periodi in cui hanno avuto una frequentazione più intensa con la prole per radicalizzare la conflittualità e, di conseguenza, per allontanare emotivamente la figura dell'altro genitore”.
Più specificamente, dalla CTU depositata dalla dott.ssa nel novembre 2020 è emerso che: i Per_4 genitori Signori e sono incapaci di gestire il loro rapporto e di comprendere appieno i CP_1 Pt_1 rispettivi errori, focalizzandosi esclusivamente su quelli dell'altro: questo ha comportato e comporta una conflittualità altissima. Tuttavia, non presentano patologie psichiche e mostrano adeguatezza dal punto di vista della capacità genitoriale. Emerge inoltre che i minori hanno molto risentito della conflittualità tra i genitori e, in particolare: - per quanto riguarda , “si evidenzia un vissuto di difficoltà di fronte agli eventi e le difficoltà Per_2 della vita … la percezione negativa è su se stesso … ipovalutazione dell'immaginario di se … bassa autostima, sentimenti di inadeguatezza … forte bisogno di appoggio e stabilità … svalorizzazione dell'immagine maschile”; - per quanto riguarda , si evidenzia “bisogno di sostegno associato Per_3
a sentimenti di insicurezza e di scarsa fiducia in se stessi … ricerca di identificazione con un'immagine parentale … timore del vuoto e di rimanere solo … bisogno di contatto … bisogno di identificazione con la figura paterna … vissuto conflittuale con le figure fraterne … tendenza all'isolamento con tutti i componenti familiari … desiderio di esclusività di rapporto”.
Dall'aggiornamento alla CTU, depositato nell'ottobre 2023, emerge, quanto a e ad , Per_2 Per_3 una evoluzione nei rapporti con il padre, sebbene i rapporti familiari permangano problematici, e, quanto ad il persistere del rifiuto a vedere il padre – rifiuto, peraltro, le cui ragioni non sono Per_1 condivise con gli altri membri del nucleo: “Emerge dal colloquio l'assenza di comunicazione in ambito familiare riguardo al rifiuto di a frequentare e vedere il padre. Inoltre si conferma un Per_1 aspetto di solitudine e una mancanza di condivisione delle attività di svago in casa, come era emerso già nel 2020. Il colloquio con disconferma l'iniziale presa di posizione di sulla Per_2 Per_3 frequentazione paterna… Il colloquio con mette in evidenza una situazione lontana Per_2 dall'embrionale squalifica della figura paterna evidenziatasi nel colloquio del 2020. Il minore mostra un rapporto positivo con entrambi i genitori, manifestando la volontà di ampliare la frequentazione con il padre con lo scopo di alleggerire i momenti di passaggio da un'abitazione all'altra e con lo scopo di consentire anche alla figura paterna la presenza alcuni momenti importanti della vita del minore, come l'essere accompagnato a scuola. Nel colloquio evidenzia una mancanza di Per_2 naturalezza e di disinvoltura nel sentire il papà telefonicamente quando si trova a casa della mamma, in quanto emerge che è il minore stesso a limitarsi nei contatti con il padre e avere consapevolezza della differenza nei momenti in cui invece è fuori casa. Anche nel colloquio con , così come Per_2 per , si evidenzia un'assenza di comunicazione e di condivisione a livello verbale ma Per_3 soprattutto emotivo del rifiuto di a frequentare il padre… Per quanto riguarda la Per_1 Per_1 situazione relazionale con la figura paterna si è consolidata nel rifiuto ad interagire, relazionarsi e frequentarla. La minore che ormai ha 16 anni mostra una determinata volontà a non vedere il padre neanche con l'aiuto di educatori o di altro personale specializzato. Bisogna però sottolineare come la minore mostri un'ambivalenza nei confronti della figura paterna, in quanto nonostante la dichiarazione di rifiuto derivante da lei stessa, si evidenzia l'attenzione ad un aspetto di ricerca e di contatto da parte del padre nei suoi confronti”. Deve tuttavia rilevarsi come dalle ultime relazioni depositate dal Servizio Sociale emerga un peggioramento della relazione fra il padre e i figli minori (cfr. le relazioni del 10.3.2025 e del
16.9.2025; da quest'ultima in particolare emerge che: “…In sede di incontro congiunto con i genitori, effettuato in data 18.06.2025, è emerso che dall'inizio del mese di giugno i ragazzi non erano intenzionati a recarsi dal padre. E' inoltre emerso che è stato bocciato al secondo anno
Per_2 presso l'IIS Copernico a causa delle reiterate assenze e dello scarso rendimento, mentre è Per_3 stato promosso con buoni voti e dovrà iniziare il terzo anno di scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto paritario San Benedetto…”). I minori non hanno trascorso le vacanze estive con il padre, come programmato, e descrivono il padre come troppo “rigido”: “…In sede di colloquio effettuato in data 27. 08.2025, i minori e confermano quanto dichiarato nel
Per_2 Per_3 precedente colloquio, sostenendo di non aver incontrato il padre né di aver trascorso con loro le vacanze stive. Affermano che quest'ultimo non si sarebbe più fatto sentire dall'inizio del mese di luglio, quando aveva proposto via sms a di incontrarsi ma il ragazzo non si mostrava
Per_2 motivato in tal senso. comunica altresì di mostrarsi insofferente per le aspettative che il
Per_2 padre avrebbe riposto nei suoi confronti rispetto al percorso scolastico, ribadendo la propria volontà di lasciare l'attuale istituto e intraprendere un corso come parrucchiere presso la Scuola professionale Formalba. manifesta rabbia e convinzione nell'affermare non voglio andare
Per_2 da mio padre con la pressione delle regole, delle arrabbiature e delle punizioni per un solo minuto di ritardo (..) non sono rilassato con papà. conferma di non essere intenzionato a restare da Per_3 solo dal padre se non c'è , comunica altresì non mi manca papà perché non mi ha chiamato”.
Per_2
2.2. Posto quanto sopra, si deve altresì ribadire che, nel procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni, con decreto del 24.3.2017 era stata sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con nomina del tutore provvisorio nella persona del Sindaco del Comune di Pomezia;
con successivo decreto del 3.8.2018, veniva disposto il graduale rientro dei minori presso la madre.
Orbene, il Tribunale per i Minorenni di Roma, rilevata preliminarmente la propria competenza ex art. 38 disp. att. c.c. in base al criterio della prevenzione, si è pronunciato definitivamente con decreto del
25.2.2025, con il quale è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti e i minori sono stati affidati per 24 mesi al Servizio Sociale di Pomezia;
sono state inoltre confermate
“le modalità di frequentazione padre-figli attualmente vigenti, in attesa che il T.O. di Velletri provveda in merito …”.
Il TM, in particolare, considerata la persistente e profonda conflittualità fra le parti i due genitori, ha ritenuto che gli stessi non siano in grado di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale: “Ed infatti se, da un lato, il comportamento del padre, che ha trattenuto presso di sé i figli dal 3-10-2016 al maggio 2017 non è stato ritenuto penalmente rilevante per essere lo stesso convinto che i figli venissero maltrattati (v. sentenza penale di assoluzione del T.O. di Velletri in data 4-1-2023), è anche vero che lo stesso ha mostrato un comportamento rigido e non del tutto consapevole delle esigenze dei figli, i quali, infatti, per quanto riguarda a , continuano a frequentarlo ma Per_2 Per_3 mostrano di essere in sofferenza con lo stesso (il primo in quanto si sente obbligato a seguire le scelte imposte dal genitore ed il secondo in quanto non si sente sufficientemente considerato e seguito dal padre), mentre , in precedenza molto legata allo stesso, preferisce da anni non frequentarlo Per_1 affatto, sentendosi giudicata per le vicende penali che l'hanno vista direttamente coinvolta e non essendo stata posta in condizione di comprendere le circostanze e superare i gravi fatti accaduti. Per altro verso, sebbene la madre sia ancora oggi la principale figura di riferimento genitoriale per i figli (dei quali si è sempre occupata in via prevalente, considerati gli impegni lavorativi, anche all'estero, dell'ex coniuge) e non abbiano trovato alcun fondamento le accuse di maltrattamento rivoltele dall' deve osservarsi che la stessa si è trovata in grande difficoltà nel superare la CP_1 profonda conflittualità con l'ex coniuge e quindi nel facilitare il rapporto dei figli con il padre. A ciò deve aggiungersi che, stante le difficoltà di comunicazione con l' la stessa ha invocato CP_1 Pt_1 la presenza di un soggetto terzo (anche previa sospensione della responsabilità genitoriale) che possa coadiuvarla nella gestione dei figli e nella mediazione con il padre dei minori, rendendosi conto di non avere le risorse necessarie a tale scopo...”.
Secondo il Tribunale dei Minorenni, pur non essendo emersi elementi sufficienti per dichiarare la decadenza dell'uno o dell'altro genitore, sussistono i presupposti perché l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori sia limitato disponendo l'affidamento di questi ultimi al Servizio sociale del Comune di Pomezia per 24 mesi, “avente il compito di assumere le decisioni più importanti inerenti i minori (per quanto riguarda la sanità, la istruzione, l'educazione e la residenza), sentiti i genitori, restando invece la gestione ordinaria in capo a questi ultimi, che provvederanno ad esercitarla ciascuno nel periodo in cui hanno i minori con loro”.
Il TM ha poi disposto invitando le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione e i minori alla valutazione da parte il TSRMEE;
è stato inoltre attivato un Servizio di educativa domiciliare per il massimo delle ore consentite presso il domicilio materno e paterno, con costante monitoraggio e invio di una relazione ogni sei mesi all'Ufficio del Giudice tutelare di Velletri, cui è demandata la vigilanza.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, “è avviso del Collegio che, fermo il collocamento dei minori presso la madre, possano essere confermate quelle attualmente vigenti, in attesa che il
T.O. di Velletri provveda in merito, salvo che per quanto riguarda la figlia , per la quale deve Per_1 essere dato incarico al Servizio sociale di organizzare (direttamente, o presso un Centro specializzato convenzionato o accreditato presso il Servizio sociale) gli incontri protetti con il padre, purchè la minore sia d'accordo e gli stessi non siano pregiudizievoli per quest'ultima”.
2.3. Orbene, ritiene il Collegio del tutto condivisibile quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni in ordine all'affidamento dei minori ed , atteso l'esito della istruttoria svolta. Per_2 Per_3
Quanto alla frequentazione paterna, considerato il rifiuto emerso nei confronti del padre (cfr. sul punto le succitate relazioni dei Servizi Sociali), ritiene il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, con conferma degli interventi di sostegno già disposti dal
Tribunale per i Minorenni (percorso di sostegno alla genitorialità, attivazione del per i Pt_2 minori e Servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna). Il nucleo dovrà essere inoltre inserito nel programma PIPPI.
A tal fine questo Collegio onera i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento dei percorsi intrapresi e di relazionare, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio.
Devono invero trovare conferma le modalità di frequentazione attuali (weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00 e due pomeriggi a settimana – il lunedì e il giovedì - dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00). Infatti, il rifiuto opposto dai minori non appare adeguatamente motivato ( , di anni 16, descrive il padre come troppo rigido, mentre il fratello Per_2
, di anni 12, vorrebbe frequentare il genitore alla presenza del fratello); in ogni caso, detto Per_2 rifiuto sarà meglio indagato nell'ambito dei percorsi di sostegno disposto dal Tribunale dei Minorenni
e dal Tribunale intestato.
3. In ordine alle domande di contenuto economico (assegno di mantenimento per i figli), osserva il
Collegio che dalla documentazione in atti e da quanto allegato dalle parti risulta che:
(i) lavora presso un asilo nido della Capitale e convive con il nuovo Parte_1 compagno (a tale proposito, non appare credibile quanto affermato in ordine a una mera ospitalità, atteso che la e il compagno hanno un figlio nato nel 2016); percepisce uno Pt_1 stipendio mensile netto mediamente pari a circa € 1.750,00 e l'assegno unico di circa €
800,00; dalla dichiarazione dei redditi 2021 risulta un imponibile di € 26.000,00 circa, da quella 2022 di € 28.000,00 circa e da quella 2023 di € 27.000,00 circa;
è proprietaria del
50% della casa coniugale in Pomezia.
(ii) è un ufficiale della Marina Militare e percepisce uno stipendio Controparte_1 mensile netto mediamente pari a circa € 2.200,00 (oltre ad indennità per missioni all'estero percepite in alcuni mesi del 2023, e precisamente dal mese di aprile 2023 al mese di agosto
2023 per una missione in Gibuti). Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti redditi imponibili: nel 2017 di circa € 38.000, nel 2018di circa € 37.000, nel 2019 di circa €
42.000, nel 2020 di circa € 45.000, nel 2021 di circa € 46.000, nel 2022 di circa € 49.000.
Paga un canone mensile di locazione di € 600,00 ed è proprietario al 50% della casa coniugale in Pomezia e del 50% di un appartamento a Roma.
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra e delle condizioni economiche delle parti, come emerse in corso di causa, di porre il versamento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente resistente per i tre figli nella misura di € 600,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, considerata la reciproca soccombenza e la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, incluse le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) dispone in conformità al decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 25.2.2025 affidando i minori ed per 24 mesi ai Servizi Sociali di Pomezia, che Per_2 Per_3 assumeranno le decisioni più importanti (sanità, istruzione, educazione e residenza), sentiti i genitori, restando invece la gestione ordinaria in capo ai genitori;
2) conferma la collocazione dei minori presso la madre;
3) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4) dispone che la frequentazione padre – figli minori sia stabilita come in parte motiva, con il continuo monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali sono onerati di relazionare ogni 6 mesi, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio;
5) conferma l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di seguire il nucleo, agevolando l'accesso dei minori ad un percorso psicologico personale della durata minima di sei mesi presso il TSMREE territorialmente competente, attivando inoltre come già disposto dal Tribunale per i Minorenni il Servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, nonché il programma PIPPI;
6) pone a carico del resistente un assegno mensile di € 600,00 per il Controparte_1 mantenimento dei tre figli, da corrispondere al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del
50%;
7) compensa integralmente le spese di lite, comprese le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR AR ER