Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Biagi, Elena Pardini e Gabriele Gambini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zucchermaglio e Chiara Doretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Sesto Fiorentino Settore Sviluppo del Territorio;
- di ogni altro provvedimento presupposto e/o successivo pertinente al procedimento di cui si controverte, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della decisione, rilevano le seguenti circostanze fattuali:
- con contratto registrato in data -OMISSIS-, la ricorrente e le altre comproprietarie concedevano in comodato a -OMISSIS- il fondo agricolo sito in Località -OMISSIS- e individuato al NCT al -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-, la ricorrente presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze apposita denuncia-querela contro il comodatario -OMISSIS- avente ad oggetto la condotta a lui ascrivibile di estirpazione delle piante di ulivo e di danneggiamento della proprietà agraria concessagli in comodato;
- in data -OMISSIS-, i Carabinieri del Nucleo Forestale eseguivano un sopralluogo sul fondo contraddistinto al -OMISSIS-, all’esito del quale accertavano l’espianto di n. 76 piante di ulivo sulla -OMISSIS- e di n. 13 piante di ulivo sulla -OMISSIS-, il tutto ascrivibile alla condotta di -OMISSIS-;
- considerato che la zona su cui insiste il fondo è sottoposta a vincolo paesaggistico e ritenuto che l’espianto di alberi di ulivo senza reimpianto necessiti del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, il Comune di Sesto Fiorentino ordinava il reimpianto delle complessive 89 piante di ulivo al responsabile e ai proprietari dell’area, tra i quali figurava la ricorrente, nella qualità di comproprietaria della -OMISSIS-.
2. Avverso l’ordinanza di ripristino impugnata, la ricorrente ha proposto il seguente articolato motivo di ricorso:
- “ ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO in relazione, anche, alla violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 42/2004 in particolare, anche, con riferimento all’art. 167, nonché, comunque, con riferimento agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ”.
Con il mezzo in esame, la ricorrente ha assunto anzitutto di non avere la disponibilità materiale del fondo e di non essere pertanto in grado di eseguire l’ordine di ripristino impartito dal Comune di Sesto Fiorentino.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto di aver denunciato il comodatario e di avergli intimato di eseguire a proprie cure e spese l’ordine di reimpianto degli ulivi con raccomandata del 4 ottobre 2024.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha ritenuto l’illegittimità dell’ordine a lei impartito, che avrebbe dovuto avere come destinatario esclusivamente il responsabile, in qualità di trasgressore, ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino.
In particolare, la difesa comunale ha dedotto che la misura adottata ha carattere ripristinatorio e non sanzionatorio in senso stretto e che, pertanto, essa è stata legittimamente adottata anche nei confronti dei proprietari del fondo, oltre che nei confronti del responsabile della condotta di espianto.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la richiesta di misure cautelari sulla base della seguente motivazione: “ Rilevato che, all’esito della sommaria delibazione tipica della presente fase cautelare, il proposto ricorso appare prima facie assistito da specifici elementi di fondatezza;
Considerato che, invero, gli ordini di ripristino postulano una relazione materiale tra il soggetto obbligato e il bene, che, nella specie, appare insussistente;
Ritenuto, altresì, che la ricorrente ha posto in essere adeguate azioni volte a ottenere il recupero del corpus possessionis del fondo in sua comproprietà;
Ritenuto che, quanto al periculum, allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba essere data prevalenza all’interesse di parte ricorrente, stante l’assenza di pregiudizio a carico del Comune, in ragione della perdurante efficacia del provvedimento impugnato nei confronti dell’attuale detentore del fondo, quale già individuato “trasgressore” ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004; … ”.
5. All’udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di seguito precisati.
7. Osserva il Collegio che l’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che: “ In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. ”.
A sua volta, la medesima disposizione prescrive al richiamato comma 4 che: “ L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ”, precisando al successivo comma 5 che: “ Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. ”.
Ciò posto, va rilevato che la divisata disposizione ha indicato unicamente il “ trasgressore ” quale destinatario dell’ordine di ripristino, mentre il riferimento al “ proprietario ”, al “ possessore ” e al “ detentore a qualsiasi titolo ” è operato dalla medesima disposizione al solo fine di individuare i soggetti legittimati a richiedere l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
Pertanto, in piana applicazione del canone ermeneutico in base al quale ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , nel caso di specie l’ordine di ripristino impugnato avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente nei confronti del trasgressore accertato, sig. -OMISSIS-.
Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato nella (sola) parte in cui ha ordinato il ripristino anche alla ricorrente, ferma la legittimità del medesimo atto nella parte in cui esso è stato indirizzato al trasgressore così come accertato nella relativa istruttoria procedimentale.
Nei predetti limiti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
8. Le spese possono essere compensate sull’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.