TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25795 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 151 c.c e 473 bis.14 cpc promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CIBELLI MARIA presso la quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla Traversa di Via Solfatara n.11
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- l'1.12.1985) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Quarto (NA) il 10.06.2010; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1
(1.4.2010) e (20.12.2013); che la loro convivenza era già interrotta da circa sei anni Per_1 Per_2 per incompatibilità caratteriale;
che il aveva intrapreso una relazione con un'altra donna;
che CP_1
era affetto da disabilità ma non percepiva alcuna pensione;
che ella svolgeva lavori di pulizia Per_2 percependo un reddito mensile di € 500,00; che il marito percepiva pensione di invalidità, chiedeva la pronuncia della separazione con affido esclusivo dei minori, determinazione a carico del resistente di un assegno mensile in suo favore di euro 150,00 e di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti.
Dopo un rinvio reso necessario onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 25.06.2024 compariva solo la ricorrente la quale riportandosi al ricorso riferiva che circa nove anni prima il resistente era stato arrestato e detenuto per circa sette anni, da due anni era uscito e non era tornato a casa;
che quando era detenuto vedeva i bambini in videochiamata, mentre da quando era uscito era venuto solo due volte a prendere i bambini portandoli nella casa dove viveva con la sua compagna e dicendogli cose brutte sul suo conto, per cui i bambini non volevano più vederlo. Aggiungeva che per il minore era emersa la necessita dell'ausilio di un insegnante di sostegno, ma il si era Per_2 CP_1
rifiutato categoricamente di firmare la pratica burocratica e inoltre che, pur percependo il 50% dell'assegno unico per i figli, non versava alcun mantenimento per gli stessi.
Il Giudice preso atto del perfezionamento della notifica al resistente e della sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed affidava i figli in via esclusiva alla madre concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali come sancito dall'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c. Quanto agli aspetti economici, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla entro il giorno 5 di ciascun mese Pt_1
l'importo di Euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT FOI.
Investiva altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per relazionare sulle condizioni di vita dei minori e sui rapporti con le due figure genitoriali. La causa veniva rinviata in prosieguo.
All'udienza del 6.02.2025 , pervenute le relazioni dei Servizi sociali di Quarto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è cessata da anni e che il resistente ha intessuto una nuova relazione con una donna con cui convive stabilmente, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Nel merito e venendo al regime di affido dei minori, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli.
Dalle risultanze processuali, nelle quali si intende compresa anche la relazione dei SS. di Quarto, è merso che il ormai da anni si disinteressa dei figli, non li vede né sente da circa due anni e non CP_1 contribuisce al loro mantenimento. E' emerso altresì che alla “scomparsa” del nella vita dei figli CP_1
si aggiunge il suo contegno ostruzionistico nelle decisioni di vita che riguardano i figli costringendo la ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria anche per ottenere l'autorizzazione per l'assegnazione dell'ausilio dell'insegnante di sostegno per il minore affetto da disabilità. Per_2
Orbene, è noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, dal comportamento tenuto dal padre e quindi dall'omessa partecipazione al mantenimento per i figli minori, non avendo manifestato alcuna volontà di fronteggiare se non altro i bisogni materiali degli stessi, magari anche solo offrendo loro quanto fosse nelle sue possibilità materiali e dal totale disinteresse mostrato nei confronti degli stessi, non rispondendo neanche alle sollecitazioni dei Servizi Sociali che hanno tentato più volte di contattarlo, emerge la manifesta inidoneità educativa dello stesso. Il contegno assunto dal resistente anche in passato, come descritto dalla ricorrente, ma il resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, e l'atteggiamento poco accogliente riportato dai figli agli assistenti sociali, sono sintomatici della mancata assunzione di qualsivoglia responsabilità del padre nella vita dei figli. Tale carenza di responsabilizzazione nei confronti dei minori è indicativa dell'inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i minori quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Ritiene, il Collegio che quanto rappresentato sin qui sia altamente sintomatico della inidoneità del ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico CP_1
di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire agli stessi quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui hanno pure diritto. Tutti elementi che conducono il Collegio a confermare il regime di affido esclusivo dei minori alla madre, che finora ha rappresentato l'unico genitore di riferimento per i minori e che ha anche aderito ai percorsi proposti dal centro per la famiglia e a prevedere che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto poi agli incontri tra il padre e i figli andranno svolti presso lo spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza dei minori, all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali. Sarà il a contattare i Servizi delegati per l'attivazione dei percorsi. CP_1
Quanto al mantenimento dei figli soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter c.c., la madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta al mantenimento;
il padre mediante il versamento di un assegno periodico mensile che, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, si ritiene congruo quantificare in Euro 500,00 ( 250,00 per e 250,00 per ) che il sarà tenuto a versare entro il giorno Per_1 Per_2 CP_1
5 di ogni mese in favore della oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Pt_1
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026.
Va infine rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, atteso che la , che comunque svolge un'attività lavorativa, alcunchè ha allegato, Pt_1
prima ancora che provato, in ordine ai presupposti della domanda proposta.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.15 Parte_1 Controparte_1
,parte I, UFF.I reg. Atti Matrimonio anno 2010) ;
b) affida in via esclusiva i figli minori alla madre con la quale convivono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
c) regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
d) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore Controparte_1
di un contributo per il mantenimento dei figli di Euro 500,00 oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie come individuate dal Protocollo tra presidenza dei Tribunale e COA del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026,
e) rigetta per il resto;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
g) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25795 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 151 c.c e 473 bis.14 cpc promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CIBELLI MARIA presso la quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla Traversa di Via Solfatara n.11
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- l'1.12.1985) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Quarto (NA) il 10.06.2010; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1
(1.4.2010) e (20.12.2013); che la loro convivenza era già interrotta da circa sei anni Per_1 Per_2 per incompatibilità caratteriale;
che il aveva intrapreso una relazione con un'altra donna;
che CP_1
era affetto da disabilità ma non percepiva alcuna pensione;
che ella svolgeva lavori di pulizia Per_2 percependo un reddito mensile di € 500,00; che il marito percepiva pensione di invalidità, chiedeva la pronuncia della separazione con affido esclusivo dei minori, determinazione a carico del resistente di un assegno mensile in suo favore di euro 150,00 e di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti.
Dopo un rinvio reso necessario onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 25.06.2024 compariva solo la ricorrente la quale riportandosi al ricorso riferiva che circa nove anni prima il resistente era stato arrestato e detenuto per circa sette anni, da due anni era uscito e non era tornato a casa;
che quando era detenuto vedeva i bambini in videochiamata, mentre da quando era uscito era venuto solo due volte a prendere i bambini portandoli nella casa dove viveva con la sua compagna e dicendogli cose brutte sul suo conto, per cui i bambini non volevano più vederlo. Aggiungeva che per il minore era emersa la necessita dell'ausilio di un insegnante di sostegno, ma il si era Per_2 CP_1
rifiutato categoricamente di firmare la pratica burocratica e inoltre che, pur percependo il 50% dell'assegno unico per i figli, non versava alcun mantenimento per gli stessi.
Il Giudice preso atto del perfezionamento della notifica al resistente e della sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed affidava i figli in via esclusiva alla madre concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali come sancito dall'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c. Quanto agli aspetti economici, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla entro il giorno 5 di ciascun mese Pt_1
l'importo di Euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT FOI.
Investiva altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per relazionare sulle condizioni di vita dei minori e sui rapporti con le due figure genitoriali. La causa veniva rinviata in prosieguo.
All'udienza del 6.02.2025 , pervenute le relazioni dei Servizi sociali di Quarto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è cessata da anni e che il resistente ha intessuto una nuova relazione con una donna con cui convive stabilmente, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Nel merito e venendo al regime di affido dei minori, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli.
Dalle risultanze processuali, nelle quali si intende compresa anche la relazione dei SS. di Quarto, è merso che il ormai da anni si disinteressa dei figli, non li vede né sente da circa due anni e non CP_1 contribuisce al loro mantenimento. E' emerso altresì che alla “scomparsa” del nella vita dei figli CP_1
si aggiunge il suo contegno ostruzionistico nelle decisioni di vita che riguardano i figli costringendo la ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria anche per ottenere l'autorizzazione per l'assegnazione dell'ausilio dell'insegnante di sostegno per il minore affetto da disabilità. Per_2
Orbene, è noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, dal comportamento tenuto dal padre e quindi dall'omessa partecipazione al mantenimento per i figli minori, non avendo manifestato alcuna volontà di fronteggiare se non altro i bisogni materiali degli stessi, magari anche solo offrendo loro quanto fosse nelle sue possibilità materiali e dal totale disinteresse mostrato nei confronti degli stessi, non rispondendo neanche alle sollecitazioni dei Servizi Sociali che hanno tentato più volte di contattarlo, emerge la manifesta inidoneità educativa dello stesso. Il contegno assunto dal resistente anche in passato, come descritto dalla ricorrente, ma il resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, e l'atteggiamento poco accogliente riportato dai figli agli assistenti sociali, sono sintomatici della mancata assunzione di qualsivoglia responsabilità del padre nella vita dei figli. Tale carenza di responsabilizzazione nei confronti dei minori è indicativa dell'inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i minori quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Ritiene, il Collegio che quanto rappresentato sin qui sia altamente sintomatico della inidoneità del ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico CP_1
di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire agli stessi quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui hanno pure diritto. Tutti elementi che conducono il Collegio a confermare il regime di affido esclusivo dei minori alla madre, che finora ha rappresentato l'unico genitore di riferimento per i minori e che ha anche aderito ai percorsi proposti dal centro per la famiglia e a prevedere che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto poi agli incontri tra il padre e i figli andranno svolti presso lo spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza dei minori, all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali. Sarà il a contattare i Servizi delegati per l'attivazione dei percorsi. CP_1
Quanto al mantenimento dei figli soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter c.c., la madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta al mantenimento;
il padre mediante il versamento di un assegno periodico mensile che, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, si ritiene congruo quantificare in Euro 500,00 ( 250,00 per e 250,00 per ) che il sarà tenuto a versare entro il giorno Per_1 Per_2 CP_1
5 di ogni mese in favore della oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Pt_1
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026.
Va infine rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, atteso che la , che comunque svolge un'attività lavorativa, alcunchè ha allegato, Pt_1
prima ancora che provato, in ordine ai presupposti della domanda proposta.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.15 Parte_1 Controparte_1
,parte I, UFF.I reg. Atti Matrimonio anno 2010) ;
b) affida in via esclusiva i figli minori alla madre con la quale convivono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
c) regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
d) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore Controparte_1
di un contributo per il mantenimento dei figli di Euro 500,00 oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie come individuate dal Protocollo tra presidenza dei Tribunale e COA del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026,
e) rigetta per il resto;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
g) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti