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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare che i figli siano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente
pagina 1 di 6 presso la madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale di Via Sandro Perini n. 16 a
Cardano Al Campo (VA), di cui si chiede fin d'ora l'assegnazione e di cui il Signor CP_1
proseguirà ad accollarsi il pagamento integrale del canone di locazione e delle spese condominiali.
I figli e maggiorenni, ma ancora non economicamente autosufficienti, hanno Per_1 Per_2
espresso il desiderio di vivere con la madre e potranno vedere il padre come e quando vorranno.
- ordinare che il Signor versi alla RA , entro e non oltre il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese, un assegno mensile di complessivi €. 700,00 (settecento /00) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano ed all'assegno unico per i figli a carico.
- Ordinare che, entro il termine di quindici giorni dalla pronuncia di separazione personale tra
i coniugi, il Signor trasferirà altrove la propria dimora, asportando da quella CP_1
coniugale i propri effetti personali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale pronuncia di separazione personale nei confronti del IU , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 27.4.2002, unione dalla quale nascevano in data 16.7.2003
ed in data 23.12.2005 maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
La ricorrente chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare, il cui canone doveva continuare ad essere corrisposto dal marito, e che venisse posto a carico di quest'ultimo un assegno per i figli pari ad € 700 mensili (€ 350 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione e l'unica parte costituita rinunciava ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda di separazione.
La formulata domanda di separazione personale risulta fondata e deve essere accolta. La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente, che si disinteressava del pagina 2 di 6 giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art.151, I comma c.c.
2) Assegnazione casa familiare e contributo per i figli
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, dovendosi ritenere provato che i due figli della coppia sono maggiorenni ma non autosufficienti e vogliono continuare a convivere con la madre (si vedano le dichiarazioni rese dai figli all'udienza del 7.5.2025). L'assegnazione della casa alla madre, quindi, risponde all'interesse dei figli (non deve, invece, essere disposto il collocamento né regolamentato l'affido, come domandato dalla ricorrente, atteso che entrambi i figli sono maggiorenni).
In considerazione della non autosufficienza economica dei figli, deve essere accolta la domanda materna di previsione di un contributo a carico del padre.
Si premette che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
pagina 3 di 6 Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo” (Cass. n.
24391/2024).
In applicazione di detti principi, entrambi i figli della coppia devono essere ritenuti non autosufficienti.
Si deve, in primo luogo, evidenziare la ancora giovanissima età. ha 21 anni e 19. Il Per_1 Per_2
primo lavora in maniera del tutto saltuaria, non avendo ancora reperito un lavoro stabile. Per_1
dichiarava di avere lavorato nel 2024 per sole due settimane. invece, ha trovato lavoro come Per_2
estetista, ma sta ancora svolgendo il periodo di prova e, comunque, il suo stipendio mensile non supera l'importo di € 700/800 (dichiarazioni rese il 7.5.2025).
Ciò premesso, tenuto conto dei redditi dei genitori, ritiene il Collegio che debba essere previsto a carico del padre, da giugno 2025 (atteso che ad oggi le parti ancora convivono), un assegno mensile pari ad
€350 per ciascun figlio. Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%. La madre percepirà
l'AUU per NA ove ancora dovuto da INPS.
Tale importo viene quantificato tenendo conto del reddito delle parti, delle necessità che i figli maggiorenni si attivino per trovare un impiego (in particolare, ) e del fatto che la ricorrente Per_1
dovrà sostenere il canone di locazione (ove il padre dovesse pagare € 700 e, in aggiunta, il canone, il suo stipendio sarebbe interamente consumato. Inoltre, con l'assegnazione della casa, l'obbligo di pagina 4 di 6 versare il canone sorge in capo all'assegnatario). I redditi delle parti sono i seguenti: la ricorrente lavora part time e percepisce uno stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, di € 650 (doc. 7, 8).
Il resistente, invece, ha uno stipendio netto di circa € 1.500 al mese (lo stipendio varia da € 1.200 ad €
1.700 a seconda dei premi mensili), al netto di un pignoramento subito.
Le parti non risultano titolari di immobili.
*
Attesa la prevalente ma non integrale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento di due terzi delle spese della ricorrente. Mentre il rimanente terzo deve essere dichiarato irripetibile, considerata la domanda di porre a carico del resistente il canone e le domande di affido e collocamento.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e coniugatisi Parte_1 Controparte_1
in Romania in data 27.4.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Cardano al Campo al n. 6, P. II, s. C, a. 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardano al Campo di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) assegna la casa familiare, con quanto l'arreda, alla ricorrente e dispone che il resistente se ne allontani entro 30 giorni;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350 per figlio), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e pagina 5 di 6 provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) liquida le spese di lite di parte ricorrente in €4.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente, ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – due terzi delle spese di lite, pari ad € 3.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara il rimanente terzo irripetibile.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare che i figli siano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente
pagina 1 di 6 presso la madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale di Via Sandro Perini n. 16 a
Cardano Al Campo (VA), di cui si chiede fin d'ora l'assegnazione e di cui il Signor CP_1
proseguirà ad accollarsi il pagamento integrale del canone di locazione e delle spese condominiali.
I figli e maggiorenni, ma ancora non economicamente autosufficienti, hanno Per_1 Per_2
espresso il desiderio di vivere con la madre e potranno vedere il padre come e quando vorranno.
- ordinare che il Signor versi alla RA , entro e non oltre il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese, un assegno mensile di complessivi €. 700,00 (settecento /00) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano ed all'assegno unico per i figli a carico.
- Ordinare che, entro il termine di quindici giorni dalla pronuncia di separazione personale tra
i coniugi, il Signor trasferirà altrove la propria dimora, asportando da quella CP_1
coniugale i propri effetti personali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale pronuncia di separazione personale nei confronti del IU , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 27.4.2002, unione dalla quale nascevano in data 16.7.2003
ed in data 23.12.2005 maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
La ricorrente chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare, il cui canone doveva continuare ad essere corrisposto dal marito, e che venisse posto a carico di quest'ultimo un assegno per i figli pari ad € 700 mensili (€ 350 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione e l'unica parte costituita rinunciava ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda di separazione.
La formulata domanda di separazione personale risulta fondata e deve essere accolta. La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente, che si disinteressava del pagina 2 di 6 giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art.151, I comma c.c.
2) Assegnazione casa familiare e contributo per i figli
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, dovendosi ritenere provato che i due figli della coppia sono maggiorenni ma non autosufficienti e vogliono continuare a convivere con la madre (si vedano le dichiarazioni rese dai figli all'udienza del 7.5.2025). L'assegnazione della casa alla madre, quindi, risponde all'interesse dei figli (non deve, invece, essere disposto il collocamento né regolamentato l'affido, come domandato dalla ricorrente, atteso che entrambi i figli sono maggiorenni).
In considerazione della non autosufficienza economica dei figli, deve essere accolta la domanda materna di previsione di un contributo a carico del padre.
Si premette che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
pagina 3 di 6 Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo” (Cass. n.
24391/2024).
In applicazione di detti principi, entrambi i figli della coppia devono essere ritenuti non autosufficienti.
Si deve, in primo luogo, evidenziare la ancora giovanissima età. ha 21 anni e 19. Il Per_1 Per_2
primo lavora in maniera del tutto saltuaria, non avendo ancora reperito un lavoro stabile. Per_1
dichiarava di avere lavorato nel 2024 per sole due settimane. invece, ha trovato lavoro come Per_2
estetista, ma sta ancora svolgendo il periodo di prova e, comunque, il suo stipendio mensile non supera l'importo di € 700/800 (dichiarazioni rese il 7.5.2025).
Ciò premesso, tenuto conto dei redditi dei genitori, ritiene il Collegio che debba essere previsto a carico del padre, da giugno 2025 (atteso che ad oggi le parti ancora convivono), un assegno mensile pari ad
€350 per ciascun figlio. Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%. La madre percepirà
l'AUU per NA ove ancora dovuto da INPS.
Tale importo viene quantificato tenendo conto del reddito delle parti, delle necessità che i figli maggiorenni si attivino per trovare un impiego (in particolare, ) e del fatto che la ricorrente Per_1
dovrà sostenere il canone di locazione (ove il padre dovesse pagare € 700 e, in aggiunta, il canone, il suo stipendio sarebbe interamente consumato. Inoltre, con l'assegnazione della casa, l'obbligo di pagina 4 di 6 versare il canone sorge in capo all'assegnatario). I redditi delle parti sono i seguenti: la ricorrente lavora part time e percepisce uno stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, di € 650 (doc. 7, 8).
Il resistente, invece, ha uno stipendio netto di circa € 1.500 al mese (lo stipendio varia da € 1.200 ad €
1.700 a seconda dei premi mensili), al netto di un pignoramento subito.
Le parti non risultano titolari di immobili.
*
Attesa la prevalente ma non integrale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento di due terzi delle spese della ricorrente. Mentre il rimanente terzo deve essere dichiarato irripetibile, considerata la domanda di porre a carico del resistente il canone e le domande di affido e collocamento.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e coniugatisi Parte_1 Controparte_1
in Romania in data 27.4.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Cardano al Campo al n. 6, P. II, s. C, a. 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardano al Campo di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) assegna la casa familiare, con quanto l'arreda, alla ricorrente e dispone che il resistente se ne allontani entro 30 giorni;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350 per figlio), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e pagina 5 di 6 provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) liquida le spese di lite di parte ricorrente in €4.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente, ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – due terzi delle spese di lite, pari ad € 3.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara il rimanente terzo irripetibile.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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