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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.9/2022 RGN
TRA
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.Fabio Mammone ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via G.Romano n.
4- appellanti
E Controparte_1
[...] in persona del lrpt rappresentato e difeso
[...] dall'avv.Roberto Sibilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montercorvino Rovella (SA) alla Piazza Meo Capoluogo
n.5 – appellato
E
Santa Maria a Vico di Controparte_2
IF Valle IA (SA) in persona del lrpt – appellata contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3352/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 23/11/2021 e notificata il 26/11/2021.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano in via preliminare che fosse rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto avevano provato di essere eredi e nel merito chiedevano, nel caso in cui fosse ritenuto non applicabile ai lasciti disposti in favore dell'istituzione ecclesiastica il vincolo di destinazione perpetua, che fosse dichiarato, ex officio, la nullità dell'atto di liberalità, attesa l'illiceità del detto vincolo posto in contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1379 cc, costituendo lo stesso il motivo determinante, ai sensi dell'art. 794 cc, dell'atto di liberalità e, de relato, che fosse ordinata la retrocessione del bene in favore degli eredi;
nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto non affetto da nullità il detto vincolo di destinazione perpetuo chiedevano che fosse dichiarato l'inadempimento dell'
[...]
, agli oneri modali Controparte_3
imposti con l'atto di liberalità e, per l'effetto, in via principale, che
2 fosse ordinato al convenuto di adempiere l'onere previsto nell'atto di liberalità e che fosse liquidato, in ogni caso, in favore di parte appellante il risarcimento dei danni subiti dalla mancata esecuzione dell'onere, da valutarsi in via equitativa, indipendentemente dalla declaratoria di risoluzione del contratto, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di giudizio;
per la parte appellata costituita: chiedeva il rigetto della domanda con la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e, quindi, Controparte_1
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
condannarsi la sola in Controparte_4
Santa Maria a Vico di IF Valle IA (SA), all'adempimento dell'onere previsto nell'atto di liberalità, ovvero alla restituzione del bene in favore degli eredi dei donanti, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della mancata esecuzione dell'onere; in via ancor più gradata, chiedeva che fosse condannata la suddetta
Parrocchia a tenere l'esponente indenne da ogni eventuale
3 conseguenza derivante dal presente giudizio, il tutto con la vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La in Santa Maria a Vico Controparte_2
di IF Valle IA (SA) in persona del lrpt riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 14 novembre 2024 e con ordinanza del 28 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Persona_1
di Salerno, l' , in Controparte_1
persona del lr pt esponendo che: era erede di Persona_2
che, insieme al germano era comproprietaria Persona_3
dell'immobile sito in Terravecchia di IF Valle IA (SA),
identificato al catasto al fg. XLIV, p.lle n. 483 e 484/1, che la madre e lo zio avevano donato il predetto immobile in favore del beneficio parrocchiale dei Santi ed in Terravecchia di IF CP_2 Per_4
4 Valle IA (SA), disponendo che il bene fosse adibito, oltre che ad abitazione del parroco per l'inabitabilità della casa canonica, anche per l'insegnamento della dottrina cristiana-cattolica a favore dei bambini della parrocchia di Terravecchia e che il parroco pt celebrasse in perpetuo in tale chiesa una messa al mese in suffragio dell'anima del defunto fu;
la donazione in questione Persona_5 Per_6
veniva accettata il 5/9/1958 dal Rev. , quale titolare del Persona_7
beneficio parrocchiale dei Santi ed di Terravecchia;
a CP_2 Per_4
seguito dell'entrata in vigore della l. n. 222/1985 in virtù della quale i patrimoni parrocchiali venivano trasferiti ai neo-costituiti istituti diocesani per il sostentamento del clero, l' Controparte_5
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno
[...]
acquistava la titolarità del bene donato in questione;
il predetto CP_1
non aveva adempito all'onere che accompagnava la donazione in quanto nel marzo del 2008 veniva a sapere che la casa canonica oggetto di liberalità era stata concessa in comodato d'uso al AL
. CP_6
Concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell' convenuto e, quindi, che fosse ordinato CP_1
5 allo stesso di adempiere all'onere previsto nell'atto di liberalità, o comunque, in via subordinata, che fosse dichiarato risolto il modo per inadempimento, disponendosi la restituzione del bene in favore degli eredi dei donanti, con contestuale condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione dell'onere.
L'
[...]
Controparte_7
si costituiva eccependo in primis la propria
[...]
carenza di legittimazione passiva per aver ritrasferito, con decreto del
31/12/1998, l'immobile all'estinta in Controparte_8
Terravecchia, nell'attualità Controparte_4 CP_2
in Santa Maria a Vico di IF Valle IA (SA). Pt_1
Chiedeva, pertanto, che fosse autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, che fosse condannata soltanto la parrocchia all'adempimento dell'onere o, comunque, che fosse manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia che si costituiva in giudizio eccependo la mancata previsione della
6 facoltà di risoluzione contenuta nell'atto di donazione ex art. 793 IV c cc, escludendo qualsivoglia inadempimento a lei imputabile e chiedendo l'estromissione dell' con il rigetto delle domande di CP_1
parte attrice.
Dopo l'escussione dei testi, la causa veniva prima rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi, su richiesta delle parti, veniva rinviata diverse volte per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 19/6/2019 la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, ma veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti l'interlocuzione su questioni rilevate d'ufficio quali l'eventuale applicabilità dell'art. 1379 c.c., l'eventuale nullità del modo o dell'intera donazione e l'opponibilità della clausola modale nei confronti della parrocchia intervenuta in giudizio.
Dopo due ulteriori rinvii per bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/10/2021 e veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
7 Il Giudice adito rigettava le domande attoree e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta e ,
infine, compensava le spese del giudizio.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la disposizione modale in oggetto violava l'art. 1379 cc, ma ciò
non inficiava la validità dell'atto di liberalità ex art. 794 cc, non essendo stato provato e non potendo essere desunto dalla lettura dell'atto che la destinazione dell'immobile agli scopi individuati nel contratto di donazione fosse il motivo determinante della stessa liberalità;
l'utilizzo da parte dei donanti della locuzione “dovrà essere adibita” era un'espressione naturalmente connaturata alla sola costituzione del vincolo obbligatorio gravante sul beneficiario;
l'ulteriore disposizione presente nell'atto di liberalità in virtù
della quale era espresso volere dei donanti germani che il parroco pt celebrasse in perpetuo in detta chiesa una messa al mese in suffragio dell'anima del defunto fu era Persona_5 Per_6
un'ulteriore riprova del pio spirito dei donanti, assolutamente non
8 correlato alla necessaria destinazione del bene al vincolo originariamente previsto;
i testi escussi non avevano fornito un utile riscontro a riguardo,
essendosi limitati a rilevare l'asserito inadempimento all'onere in esame, con particolare riguardo alla destinazione dell'immobile ad alloggio del cardinale;
CP_2
la disposizione relativa alla celebrazione delle messe in suffragio del defunto fu veniva qualificata Persona_5 Per_6
come onere, applicando la disciplina prevista per la successione testamentaria dall'art. 629 cc in materia di disposizioni a favore dell'anima; le domande di inadempimento e di risoluzione afferente tale disposizione andavano rigettate per l'assoluta genericità
dell'allegazione del dedotto inadempimento;
infine, la domanda di risoluzione non poteva essere accolta in quanto tale rimedio, in relazione alla donazione, era consentito solo nel caso di espressa previsione ex art. 793 IV c cc, previsione che non poteva essere desunta in modo implicito.
9 e quali eredi di Parte_1 Parte_2
hanno presentato appello avverso la predetta Persona_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erroneità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla declaratoria di nullità parziale dell'atto di liberalità limitatamente alla imposizione del vincolo di destinazione perpetuo - nullità dell'atto di liberalità determinata dalla caducazione del motivo determinante dell'atto di liberalità; secondo gli appellanti non era corretta la decisione nella parte in cui veniva affermato che l'atto di liberalità in questione non era connesso in via esclusiva al vincolo imposto sull'immobile per l'esistenza dell'ulteriore disposizione modale relativa alla celebrazione delle messe in suffragio;
dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che l'onere di destinazione del bene a residenza del parroco ed a luogo di insegnamento della dottrina cattolica era l' unico e determinante motivo che aveva indotto il donante all'atto di liberalità, data la volontà di destinare il bene a beneficio della comunità parrocchiale e del parroco stesso per l'indisponibilità di un alloggio;
il Tribunale aveva erroneamente riportato l'aggettivo "inabitata" in luogo di “inabitabile” e così aveva
10 attenuato la portata della giustificazione causale in quanto la condizione di inabitabilità al tempo del lascito determinava uno status di impraticabilità dell'abitazione assoluto e non voluto;
sulla base del criterio della volontà ipotetica e del giudizio oggettivo di buona fede era possibile ritenere che la donazione in questione si fondasse in modo determinante sulle disposizioni modali;
2)erroneità della motivazione in relazione all'onere di celebrazione delle messe in suffragio- indivisibilità della prestazione oggetto del lascito;
secondo gli appellanti la prestazione di cui sarebbe stato onerato l'ente ecclesiastico era da ritenersi indivisibile, in quanto unitariamente collegata al bene donato e in relazione alla “pia volontà”, come richiamata dal primo giudice, sarebbe stata necessaria l'istituzione di una pia fondazione, demandando l'adempimento direttamente ad apposite strutture di gestione capaci di assicurare le attività da farsi per tempi prolungati;
3)attribuzione patrimoniale alla prova inadempimento e CP_9
obbligo risarcitorio;
gli appellanti, infine, riproponevano, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità ai sensi degli artt.1379 e 794 cc, la domanda di inadempimento dell'onere imposto
11 alla donazione con conseguente risarcimento del danno evidenziando di aver fornito sufficienti riscontri probatori.
L' Controparte_1
ed “
[...] [...]
si costituiva e in primis ribadiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva mai contestata dalla parte terza chiamata in causa e pienamente fondata in quanto provata per tabulas;
invero in virtù del Decreto emesso dall'Arcivescovo
Metropolita Mons. in data 31/12/1988 si evinceva Persona_8
inequivocabilmente che aveva ritrasferito alla estinta
[...]
oggi Controparte_10 [...]
Santa Maria a Vico di IF Valle IA Controparte_11
(SA), la proprietà della casa canonica oggetto di donazione, pertanto,
sin da tale data l'unità immobiliare donata dai germani era Per_5
tornata nella titolarità della Parrocchia donataria, il cui legale rappresentante, però, non aveva adempiuto all'obbligo di procedere alle trascrizioni di rito nei Registri Immobiliari, così come imposto dall'art. 3 del summenzionato decreto di frasferimento.
12 Sempre in via preliminare, l'appellato eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti i quali, pur dichiarandosi eredi di non avevano esibito e Persona_1
depositato alcuna documentazione che dimostrasse tale dichiarata qualità.
Nel merito, l'appellato eccepiva che non vi era prova alcuna in merito al fatto che le disposizioni modali fossero stati determinanti della donazione, come rilevato dal primo giudice, pur avendone dichiarato la nullità, che il riferimento al pio spirito serviva solo ad individuare l'intento assolutamente liberale della donazione e che non poteva avere rilievo la questione dell'inadempimento in relazioni a disposizioni modali che erano state ritenute nulle ex art.1379 cc:
Per gli stessi motivi doveva essere ritenuta infondata la consequenziale domanda di risarcimento del danno.
Va valutato in primis se vi sia la carenza di legittimazione attiva da parte degli appellanti e la carenza di legittimazione passiva dell'appellato costituito.
Sotto il primo profilo e Parte_1 Parte_2
hanno riscontrato la loro qualità di eredi in quanto hanno esibito lo
13 stato di famiglia da cui risulta che il de cuius è deceduto l'8/12/2020 e che sono i figli della persona deceduta e che l'altra erede CP_12
ha rinunciato all'eredità come da allegazione del relativo atto.
[...]
Sotto il secondo profilo va detto che il Tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base di una precisa argomentazione che la parte appellata non ha in alcun modo considerato.
Invero in proposito il Giudice di primo grado ha argomentato affermando che :
l'azione proposta è contrattuale e, quindi, legittimato passivo in virtù è l?istituto Diocesano ex art.28 IV c l.222/1985 che ha previsto la costituzione degli Istituti Diocesani Controparte_1
e l'estinzione dei benefici ecclesiastici con conseguente di tali Istituti
nei benefici estinti;
la chiamata in causa della parrocchia non era in garanzia ma del terzo effettivamente legittimato e la relativa domanda di accertamento del difetto di titolarità passiva nei confronti della parrocchia era infondata, in quanto a livello contrattuale l'unico legittimato, in quanto subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dei benefici parrocchiali, era l' ; Controparte_5
14 non inficiava tale ragionamento il fatto che la stessa parrocchia chiamata su istanza dell' non avesse trascritto il Controparte_5
successivo ritrasferimento.
Tale articolato ragionamento non è stato minimamente contestato e, pertanto, la questione così come riproposta dalla parte appellata va senz'altro rigettata.
L'appello è infondato e come tale non è accoglibile.
Va premesso che ai sensi dell'art.793 cc:
la donazione può essere gravata da un onere;
il donatario è tenuto all'adempimento nei limiti del valore della cosa donata;
per l'adempimento dell'onere può agire oltre il donante qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso;
la risoluzione per inadempimento dell'onere se preveduta nell'atto di donazione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Altrettanto rileva l'art. 1379 cc secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è
15 contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ai sensi dell'art.794 cc l'onere illecito o impossibile si considera non apposto;
rende tuttavia nulla la donazione se ha costituito il solo motivo determinante.
Nel caso di specie la donazione aveva ad oggetto più disposizioni modali.
Da un canto era previsto il vincolo dell'utilizzo del bene come abitazione del parroco e comunque al fine di insegnamento ai bambini della dottrina cristiana e dall'altro era previsto un onere di celebrazione di messe in ricordo del parroco.
Il primo vincolo modale è stato considerato nullo per violazione dell'art.1379 cc.
Le ulteriori previsioni sono state considerate quali disposizioni a favore dell'anima altrettanto soggette alla disciplina del modo.
Il rigetto della domanda è stato fondato sia sulla mancanza di prova dell'inadempimento sia sulla mancata esplicita previsione della risoluzione per inadempimento nella donazione contenente il modo.
16 Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che la previsione modale fosse nulla in relazione all'art.1379 cc, ma che la nullità si estendeva all'intera donazione potendo configurarsi un modo costituente il motivo determinante della liberalità.
Coloro che appellano cercano di sostenere che dal tenore dell'atto potesse desumersi la prova del modo quale motivo determinante.
A tal fine hanno anche dato maggior rilievo all'utilizzo del verbo dovere nella parte in cui è stato utilizzato nella donazione.
In realtà il discorso interpretativo è impedito a monte dal fatto che la stessa parte attrice in primo grado proprio sulla base dell'assunto della assenza di prova sul punto aveva articolato una prova testimoniale con capitoli di prova che attenevano a questo specifico aspetto e che tale richiesta di prova era stata rigettata.
Avverso tale rigetto la parte attrice non ha contestato alcunché
chiedendo la revoca dell'ordinanza e non ha reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza da tale attività probatoria (cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
17 A fronte di tali considerazioni neanche il secondo motivo è
accoglibile perché come giustamente affermato dal Tribunale la previsione di un altro onere in relazione alla celebrazione delle messe non era strettamente connessa alla altre disposizioni modali che oltretutto implicavano un limite di disponibilità del bene non consentito ex art.1379 cc.
Inoltre proprio in relazione al modo afferente la celebrazione delle messe non vi è alcun riscontro probatorio in assenza in questo caso anche di una qualsiasi richiesta di prova testimoniale.
Il Tribunale nella parte in cui ha parlato di pio spirito voleva solo affermare che vi era un motivazione religiosa alla base della liberalità
e non vi era alcun riferimento alla previsione della costituzione di una fondazione quale struttura deputata alla gestione nel tempo delle celebrazioni, così come sostenuto dagli appellanti.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno reiterato le domande di inadempimento e di risoluzione.
E' chiaro che la nullità parziale delle disposizioni modali afferenti l'utilizzo del bene dal parte del parroco e la finalità
dell'insegnamento della religione cattolica a favore dei bambini e la
18 mancata prova dell'onere quale motivo determinante non consente di valutare le domande della parte attrice in primo grado.
Le predette domande potrebbero riguardare solo le disposizioni connesse alla celebrazione delle messe, ma sul punto la Corte rileva che il Tribunale ha rigettato la domanda per la mancata prova dell'inadempimento solo genericamente dedotto e per la mancata previsione specifica della risoluzione per inadempimento nella donazione oggetto del presente procedimento (cfr.ord.
Cass.n.28580/2022).
.Gli appellanti non hanno censurato tale tipo di motivazione riproponendo soltanto le domande articolate in primo grado con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello.
Va precisato che proprio il contenuto dell'art.793 cc non consente in alcun modo un'implicita previsione della risoluzione per inadempimento, ossia una previsione desumibile solo in via interpretativa.
Nulla per le spese in relazione alla parte appellata rimasta contumace.
19 Non vi sono i presupposti per una condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 cpc, così come richiesto dall'appellata costituita.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile e bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3)nulla per le spese nei confronti della parte appellata rimasta contumace;
20 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.9/2022 RGN
TRA
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.Fabio Mammone ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via G.Romano n.
4- appellanti
E Controparte_1
[...] in persona del lrpt rappresentato e difeso
[...] dall'avv.Roberto Sibilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montercorvino Rovella (SA) alla Piazza Meo Capoluogo
n.5 – appellato
E
Santa Maria a Vico di Controparte_2
IF Valle IA (SA) in persona del lrpt – appellata contumace
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3352/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 23/11/2021 e notificata il 26/11/2021.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano in via preliminare che fosse rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto avevano provato di essere eredi e nel merito chiedevano, nel caso in cui fosse ritenuto non applicabile ai lasciti disposti in favore dell'istituzione ecclesiastica il vincolo di destinazione perpetua, che fosse dichiarato, ex officio, la nullità dell'atto di liberalità, attesa l'illiceità del detto vincolo posto in contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1379 cc, costituendo lo stesso il motivo determinante, ai sensi dell'art. 794 cc, dell'atto di liberalità e, de relato, che fosse ordinata la retrocessione del bene in favore degli eredi;
nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto non affetto da nullità il detto vincolo di destinazione perpetuo chiedevano che fosse dichiarato l'inadempimento dell'
[...]
, agli oneri modali Controparte_3
imposti con l'atto di liberalità e, per l'effetto, in via principale, che
2 fosse ordinato al convenuto di adempiere l'onere previsto nell'atto di liberalità e che fosse liquidato, in ogni caso, in favore di parte appellante il risarcimento dei danni subiti dalla mancata esecuzione dell'onere, da valutarsi in via equitativa, indipendentemente dalla declaratoria di risoluzione del contratto, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di giudizio;
per la parte appellata costituita: chiedeva il rigetto della domanda con la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e, quindi, Controparte_1
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
condannarsi la sola in Controparte_4
Santa Maria a Vico di IF Valle IA (SA), all'adempimento dell'onere previsto nell'atto di liberalità, ovvero alla restituzione del bene in favore degli eredi dei donanti, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della mancata esecuzione dell'onere; in via ancor più gradata, chiedeva che fosse condannata la suddetta
Parrocchia a tenere l'esponente indenne da ogni eventuale
3 conseguenza derivante dal presente giudizio, il tutto con la vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La in Santa Maria a Vico Controparte_2
di IF Valle IA (SA) in persona del lrpt riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 14 novembre 2024 e con ordinanza del 28 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Persona_1
di Salerno, l' , in Controparte_1
persona del lr pt esponendo che: era erede di Persona_2
che, insieme al germano era comproprietaria Persona_3
dell'immobile sito in Terravecchia di IF Valle IA (SA),
identificato al catasto al fg. XLIV, p.lle n. 483 e 484/1, che la madre e lo zio avevano donato il predetto immobile in favore del beneficio parrocchiale dei Santi ed in Terravecchia di IF CP_2 Per_4
4 Valle IA (SA), disponendo che il bene fosse adibito, oltre che ad abitazione del parroco per l'inabitabilità della casa canonica, anche per l'insegnamento della dottrina cristiana-cattolica a favore dei bambini della parrocchia di Terravecchia e che il parroco pt celebrasse in perpetuo in tale chiesa una messa al mese in suffragio dell'anima del defunto fu;
la donazione in questione Persona_5 Per_6
veniva accettata il 5/9/1958 dal Rev. , quale titolare del Persona_7
beneficio parrocchiale dei Santi ed di Terravecchia;
a CP_2 Per_4
seguito dell'entrata in vigore della l. n. 222/1985 in virtù della quale i patrimoni parrocchiali venivano trasferiti ai neo-costituiti istituti diocesani per il sostentamento del clero, l' Controparte_5
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno
[...]
acquistava la titolarità del bene donato in questione;
il predetto CP_1
non aveva adempito all'onere che accompagnava la donazione in quanto nel marzo del 2008 veniva a sapere che la casa canonica oggetto di liberalità era stata concessa in comodato d'uso al AL
. CP_6
Concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell' convenuto e, quindi, che fosse ordinato CP_1
5 allo stesso di adempiere all'onere previsto nell'atto di liberalità, o comunque, in via subordinata, che fosse dichiarato risolto il modo per inadempimento, disponendosi la restituzione del bene in favore degli eredi dei donanti, con contestuale condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione dell'onere.
L'
[...]
Controparte_7
si costituiva eccependo in primis la propria
[...]
carenza di legittimazione passiva per aver ritrasferito, con decreto del
31/12/1998, l'immobile all'estinta in Controparte_8
Terravecchia, nell'attualità Controparte_4 CP_2
in Santa Maria a Vico di IF Valle IA (SA). Pt_1
Chiedeva, pertanto, che fosse autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, che fosse condannata soltanto la parrocchia all'adempimento dell'onere o, comunque, che fosse manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia che si costituiva in giudizio eccependo la mancata previsione della
6 facoltà di risoluzione contenuta nell'atto di donazione ex art. 793 IV c cc, escludendo qualsivoglia inadempimento a lei imputabile e chiedendo l'estromissione dell' con il rigetto delle domande di CP_1
parte attrice.
Dopo l'escussione dei testi, la causa veniva prima rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi, su richiesta delle parti, veniva rinviata diverse volte per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 19/6/2019 la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, ma veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti l'interlocuzione su questioni rilevate d'ufficio quali l'eventuale applicabilità dell'art. 1379 c.c., l'eventuale nullità del modo o dell'intera donazione e l'opponibilità della clausola modale nei confronti della parrocchia intervenuta in giudizio.
Dopo due ulteriori rinvii per bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/10/2021 e veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
7 Il Giudice adito rigettava le domande attoree e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta e ,
infine, compensava le spese del giudizio.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la disposizione modale in oggetto violava l'art. 1379 cc, ma ciò
non inficiava la validità dell'atto di liberalità ex art. 794 cc, non essendo stato provato e non potendo essere desunto dalla lettura dell'atto che la destinazione dell'immobile agli scopi individuati nel contratto di donazione fosse il motivo determinante della stessa liberalità;
l'utilizzo da parte dei donanti della locuzione “dovrà essere adibita” era un'espressione naturalmente connaturata alla sola costituzione del vincolo obbligatorio gravante sul beneficiario;
l'ulteriore disposizione presente nell'atto di liberalità in virtù
della quale era espresso volere dei donanti germani che il parroco pt celebrasse in perpetuo in detta chiesa una messa al mese in suffragio dell'anima del defunto fu era Persona_5 Per_6
un'ulteriore riprova del pio spirito dei donanti, assolutamente non
8 correlato alla necessaria destinazione del bene al vincolo originariamente previsto;
i testi escussi non avevano fornito un utile riscontro a riguardo,
essendosi limitati a rilevare l'asserito inadempimento all'onere in esame, con particolare riguardo alla destinazione dell'immobile ad alloggio del cardinale;
CP_2
la disposizione relativa alla celebrazione delle messe in suffragio del defunto fu veniva qualificata Persona_5 Per_6
come onere, applicando la disciplina prevista per la successione testamentaria dall'art. 629 cc in materia di disposizioni a favore dell'anima; le domande di inadempimento e di risoluzione afferente tale disposizione andavano rigettate per l'assoluta genericità
dell'allegazione del dedotto inadempimento;
infine, la domanda di risoluzione non poteva essere accolta in quanto tale rimedio, in relazione alla donazione, era consentito solo nel caso di espressa previsione ex art. 793 IV c cc, previsione che non poteva essere desunta in modo implicito.
9 e quali eredi di Parte_1 Parte_2
hanno presentato appello avverso la predetta Persona_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erroneità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla declaratoria di nullità parziale dell'atto di liberalità limitatamente alla imposizione del vincolo di destinazione perpetuo - nullità dell'atto di liberalità determinata dalla caducazione del motivo determinante dell'atto di liberalità; secondo gli appellanti non era corretta la decisione nella parte in cui veniva affermato che l'atto di liberalità in questione non era connesso in via esclusiva al vincolo imposto sull'immobile per l'esistenza dell'ulteriore disposizione modale relativa alla celebrazione delle messe in suffragio;
dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che l'onere di destinazione del bene a residenza del parroco ed a luogo di insegnamento della dottrina cattolica era l' unico e determinante motivo che aveva indotto il donante all'atto di liberalità, data la volontà di destinare il bene a beneficio della comunità parrocchiale e del parroco stesso per l'indisponibilità di un alloggio;
il Tribunale aveva erroneamente riportato l'aggettivo "inabitata" in luogo di “inabitabile” e così aveva
10 attenuato la portata della giustificazione causale in quanto la condizione di inabitabilità al tempo del lascito determinava uno status di impraticabilità dell'abitazione assoluto e non voluto;
sulla base del criterio della volontà ipotetica e del giudizio oggettivo di buona fede era possibile ritenere che la donazione in questione si fondasse in modo determinante sulle disposizioni modali;
2)erroneità della motivazione in relazione all'onere di celebrazione delle messe in suffragio- indivisibilità della prestazione oggetto del lascito;
secondo gli appellanti la prestazione di cui sarebbe stato onerato l'ente ecclesiastico era da ritenersi indivisibile, in quanto unitariamente collegata al bene donato e in relazione alla “pia volontà”, come richiamata dal primo giudice, sarebbe stata necessaria l'istituzione di una pia fondazione, demandando l'adempimento direttamente ad apposite strutture di gestione capaci di assicurare le attività da farsi per tempi prolungati;
3)attribuzione patrimoniale alla prova inadempimento e CP_9
obbligo risarcitorio;
gli appellanti, infine, riproponevano, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità ai sensi degli artt.1379 e 794 cc, la domanda di inadempimento dell'onere imposto
11 alla donazione con conseguente risarcimento del danno evidenziando di aver fornito sufficienti riscontri probatori.
L' Controparte_1
ed “
[...] [...]
si costituiva e in primis ribadiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva mai contestata dalla parte terza chiamata in causa e pienamente fondata in quanto provata per tabulas;
invero in virtù del Decreto emesso dall'Arcivescovo
Metropolita Mons. in data 31/12/1988 si evinceva Persona_8
inequivocabilmente che aveva ritrasferito alla estinta
[...]
oggi Controparte_10 [...]
Santa Maria a Vico di IF Valle IA Controparte_11
(SA), la proprietà della casa canonica oggetto di donazione, pertanto,
sin da tale data l'unità immobiliare donata dai germani era Per_5
tornata nella titolarità della Parrocchia donataria, il cui legale rappresentante, però, non aveva adempiuto all'obbligo di procedere alle trascrizioni di rito nei Registri Immobiliari, così come imposto dall'art. 3 del summenzionato decreto di frasferimento.
12 Sempre in via preliminare, l'appellato eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti i quali, pur dichiarandosi eredi di non avevano esibito e Persona_1
depositato alcuna documentazione che dimostrasse tale dichiarata qualità.
Nel merito, l'appellato eccepiva che non vi era prova alcuna in merito al fatto che le disposizioni modali fossero stati determinanti della donazione, come rilevato dal primo giudice, pur avendone dichiarato la nullità, che il riferimento al pio spirito serviva solo ad individuare l'intento assolutamente liberale della donazione e che non poteva avere rilievo la questione dell'inadempimento in relazioni a disposizioni modali che erano state ritenute nulle ex art.1379 cc:
Per gli stessi motivi doveva essere ritenuta infondata la consequenziale domanda di risarcimento del danno.
Va valutato in primis se vi sia la carenza di legittimazione attiva da parte degli appellanti e la carenza di legittimazione passiva dell'appellato costituito.
Sotto il primo profilo e Parte_1 Parte_2
hanno riscontrato la loro qualità di eredi in quanto hanno esibito lo
13 stato di famiglia da cui risulta che il de cuius è deceduto l'8/12/2020 e che sono i figli della persona deceduta e che l'altra erede CP_12
ha rinunciato all'eredità come da allegazione del relativo atto.
[...]
Sotto il secondo profilo va detto che il Tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base di una precisa argomentazione che la parte appellata non ha in alcun modo considerato.
Invero in proposito il Giudice di primo grado ha argomentato affermando che :
l'azione proposta è contrattuale e, quindi, legittimato passivo in virtù è l?istituto Diocesano ex art.28 IV c l.222/1985 che ha previsto la costituzione degli Istituti Diocesani Controparte_1
e l'estinzione dei benefici ecclesiastici con conseguente di tali Istituti
nei benefici estinti;
la chiamata in causa della parrocchia non era in garanzia ma del terzo effettivamente legittimato e la relativa domanda di accertamento del difetto di titolarità passiva nei confronti della parrocchia era infondata, in quanto a livello contrattuale l'unico legittimato, in quanto subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dei benefici parrocchiali, era l' ; Controparte_5
14 non inficiava tale ragionamento il fatto che la stessa parrocchia chiamata su istanza dell' non avesse trascritto il Controparte_5
successivo ritrasferimento.
Tale articolato ragionamento non è stato minimamente contestato e, pertanto, la questione così come riproposta dalla parte appellata va senz'altro rigettata.
L'appello è infondato e come tale non è accoglibile.
Va premesso che ai sensi dell'art.793 cc:
la donazione può essere gravata da un onere;
il donatario è tenuto all'adempimento nei limiti del valore della cosa donata;
per l'adempimento dell'onere può agire oltre il donante qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso;
la risoluzione per inadempimento dell'onere se preveduta nell'atto di donazione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Altrettanto rileva l'art. 1379 cc secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è
15 contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ai sensi dell'art.794 cc l'onere illecito o impossibile si considera non apposto;
rende tuttavia nulla la donazione se ha costituito il solo motivo determinante.
Nel caso di specie la donazione aveva ad oggetto più disposizioni modali.
Da un canto era previsto il vincolo dell'utilizzo del bene come abitazione del parroco e comunque al fine di insegnamento ai bambini della dottrina cristiana e dall'altro era previsto un onere di celebrazione di messe in ricordo del parroco.
Il primo vincolo modale è stato considerato nullo per violazione dell'art.1379 cc.
Le ulteriori previsioni sono state considerate quali disposizioni a favore dell'anima altrettanto soggette alla disciplina del modo.
Il rigetto della domanda è stato fondato sia sulla mancanza di prova dell'inadempimento sia sulla mancata esplicita previsione della risoluzione per inadempimento nella donazione contenente il modo.
16 Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che la previsione modale fosse nulla in relazione all'art.1379 cc, ma che la nullità si estendeva all'intera donazione potendo configurarsi un modo costituente il motivo determinante della liberalità.
Coloro che appellano cercano di sostenere che dal tenore dell'atto potesse desumersi la prova del modo quale motivo determinante.
A tal fine hanno anche dato maggior rilievo all'utilizzo del verbo dovere nella parte in cui è stato utilizzato nella donazione.
In realtà il discorso interpretativo è impedito a monte dal fatto che la stessa parte attrice in primo grado proprio sulla base dell'assunto della assenza di prova sul punto aveva articolato una prova testimoniale con capitoli di prova che attenevano a questo specifico aspetto e che tale richiesta di prova era stata rigettata.
Avverso tale rigetto la parte attrice non ha contestato alcunché
chiedendo la revoca dell'ordinanza e non ha reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza da tale attività probatoria (cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
17 A fronte di tali considerazioni neanche il secondo motivo è
accoglibile perché come giustamente affermato dal Tribunale la previsione di un altro onere in relazione alla celebrazione delle messe non era strettamente connessa alla altre disposizioni modali che oltretutto implicavano un limite di disponibilità del bene non consentito ex art.1379 cc.
Inoltre proprio in relazione al modo afferente la celebrazione delle messe non vi è alcun riscontro probatorio in assenza in questo caso anche di una qualsiasi richiesta di prova testimoniale.
Il Tribunale nella parte in cui ha parlato di pio spirito voleva solo affermare che vi era un motivazione religiosa alla base della liberalità
e non vi era alcun riferimento alla previsione della costituzione di una fondazione quale struttura deputata alla gestione nel tempo delle celebrazioni, così come sostenuto dagli appellanti.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno reiterato le domande di inadempimento e di risoluzione.
E' chiaro che la nullità parziale delle disposizioni modali afferenti l'utilizzo del bene dal parte del parroco e la finalità
dell'insegnamento della religione cattolica a favore dei bambini e la
18 mancata prova dell'onere quale motivo determinante non consente di valutare le domande della parte attrice in primo grado.
Le predette domande potrebbero riguardare solo le disposizioni connesse alla celebrazione delle messe, ma sul punto la Corte rileva che il Tribunale ha rigettato la domanda per la mancata prova dell'inadempimento solo genericamente dedotto e per la mancata previsione specifica della risoluzione per inadempimento nella donazione oggetto del presente procedimento (cfr.ord.
Cass.n.28580/2022).
.Gli appellanti non hanno censurato tale tipo di motivazione riproponendo soltanto le domande articolate in primo grado con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello.
Va precisato che proprio il contenuto dell'art.793 cc non consente in alcun modo un'implicita previsione della risoluzione per inadempimento, ossia una previsione desumibile solo in via interpretativa.
Nulla per le spese in relazione alla parte appellata rimasta contumace.
19 Non vi sono i presupposti per una condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 cpc, così come richiesto dall'appellata costituita.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile e bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3)nulla per le spese nei confronti della parte appellata rimasta contumace;
20 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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