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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 321/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/05/1958 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santhià (VC) il 13/09/1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 1986.
Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 03/08/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Santhià (VC) il 13/09/1986, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 1986 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Si dà atto che le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti economicamente, dichiarano altresì di definire ogni loro questione di natura economica/patrimoniale con i seguenti accordi circa le proprietà comuni come di seguito descritte:
1. immobile costituito dalla casa coniugale e pertinenze oltre che da locali ad uso ufficio, sito a Santhià C.so Nuova Italia 42 identificato al catasto fabbricati all'Agenzia del Territorio di Vercelli come segue:
- per le porzioni ad uso abitazione e pertinenze al foglio 41 mappale 616 sub 7 - Corso
Nuova Italia 42 - Cat. A/2 - cl 2° - vani 9 - RC 999,34 piano S1-PT-1-2, e al foglio 41 mappale 616 sub 8 - Corso Nuova Italia 42 - Cat. C/6 - cl 4° - cons. mq. 27 - RC 69,72 piano PT;
- per le porzioni ad uso ufficio al foglio 41 mappale 616 sub 6 - Corso Nuova Italia 42 -
Cat. A/10 - cl 2° - vani 3,5 - RC 1174,94 piano S1-PT;
2. immobile ad uso autorimessa ubicato a Santhià in via Nazario Sauro ed identificato all'Agenzia del Territorio al catasto fabbricati di Vercelli come segue: foglio 41 mappale 449 subalterno 15 cat. C/6 CL 05 cons. mq 15 RC 45,71 PS1 (facente parte del Condominio “Complesso Chiara”). Riguardo all'immobile di cui al punto 1) si dà atto che cederà la Parte_2 propria quota del 50% a e a titolo di Parte_1 Parte_1 corrispettivo, cederà in permuta a la propria quota del 50% relativo Parte_2
pagina 2 di 3 all'immobile di cui al punto 2) oltre a una ulteriore somma di € 85.000,00 a titolo di conguaglio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 321/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/05/1958 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santhià (VC) il 13/09/1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 1986.
Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 03/08/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Santhià (VC) il 13/09/1986, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 1986 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Si dà atto che le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti economicamente, dichiarano altresì di definire ogni loro questione di natura economica/patrimoniale con i seguenti accordi circa le proprietà comuni come di seguito descritte:
1. immobile costituito dalla casa coniugale e pertinenze oltre che da locali ad uso ufficio, sito a Santhià C.so Nuova Italia 42 identificato al catasto fabbricati all'Agenzia del Territorio di Vercelli come segue:
- per le porzioni ad uso abitazione e pertinenze al foglio 41 mappale 616 sub 7 - Corso
Nuova Italia 42 - Cat. A/2 - cl 2° - vani 9 - RC 999,34 piano S1-PT-1-2, e al foglio 41 mappale 616 sub 8 - Corso Nuova Italia 42 - Cat. C/6 - cl 4° - cons. mq. 27 - RC 69,72 piano PT;
- per le porzioni ad uso ufficio al foglio 41 mappale 616 sub 6 - Corso Nuova Italia 42 -
Cat. A/10 - cl 2° - vani 3,5 - RC 1174,94 piano S1-PT;
2. immobile ad uso autorimessa ubicato a Santhià in via Nazario Sauro ed identificato all'Agenzia del Territorio al catasto fabbricati di Vercelli come segue: foglio 41 mappale 449 subalterno 15 cat. C/6 CL 05 cons. mq 15 RC 45,71 PS1 (facente parte del Condominio “Complesso Chiara”). Riguardo all'immobile di cui al punto 1) si dà atto che cederà la Parte_2 propria quota del 50% a e a titolo di Parte_1 Parte_1 corrispettivo, cederà in permuta a la propria quota del 50% relativo Parte_2
pagina 2 di 3 all'immobile di cui al punto 2) oltre a una ulteriore somma di € 85.000,00 a titolo di conguaglio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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