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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. dott. Francesco Bruno Consigliere dott.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1126/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 651/23, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio iscritto al n. 4215/10, depositata il 29.3.23
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Crescenzo
Appellata
E
Controparte_2
Appellato - contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la società assicuratrice e al fine di Controparte_3 Controparte_2 sentir accertare la responsabilità di quest'ultimo, quale conducente e proprietario del motociclo targato DB36241, per il sinistro avvenuto il 20.12.2007 in Pagani, 1 alla via Filettine n. 35 e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
Assumeva l'attore che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era intento a tagliare del ferro con un attrezzo impugnato nella mano destra, veniva attinto dal suddetto motociclo, del quale il conducente aveva perso il controllo,
a causa della velocità sostenuta;
per effetto dell'impatto l'attore si era provocato una ferita lacero contusa al polso sinistro con perdita di sostanza ossea, con prognosi iniziale di giorni 30 con ricovero, cui seguiva un ulteriore ricovero per intervento chirurgico.
Si costituiva la quale procuratrice di Controparte_4 [...] che, nel contestare la dinamica dell'evento come descritta da Controparte_5 parte attrice, concludeva per il rigetto della domanda.
restava contumace. Controparte_2
Ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti ed all'esito delle
CCTTUU, medica e ricostruttiva della dinamica del sinistro, con la sentenza n.
651/23, il Tribunale di Nocera Inferiore ha così deciso: “1) Accoglie la domanda attorea e condanna i convenuti sig. e le Controparte_2 Controparte_1
- già - (p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 in solido al pagamento in favore dell'attore della complessiva Parte_1 somma di € 26.555,05 oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna i convenuti sig. e le - già Controparte_2 Controparte_1
- (p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_3 P.IVA_1 solido al pagamento in favore dell'attore delle spese e delle competenze del giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n. 37/18 tenuto conto del valore minimo per scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in complessivi € 7.612,00 di cui € 560,00 per spese, € 7.052,00 per compenso professionale ex D.M. n. 147/22, oltre
2 accessori IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Avv. Francesco Chiappetta.
3) Pone definitivamente le spese delle 2 CTU, così come liquidate con decreti in atti, in solido a carico delle parti soccombenti.”
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata e, in particolare, della prova testimoniale, ha ritenuto dimostrata la veridicità dell'accadimento e la dinamica del sinistro, così come ricostruita nell'atto introduttivo, conseguentemente attribuendo al convenuto la totale responsabilità per la determinazione dello stesso.
Tale dinamica, secondo il primo Giudice, è risultata, inoltre, coerente, alla luce delle relazioni peritali, sia tecnica che medica, con le lesioni riportate dall'attore ed il mezzo di produzione (smerigliatrice).
In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU.
Avverso detta statuizione ha proposto appello affidato a un unico Parte_1 motivo, così concludendo: “1) Accogliere l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 651/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore resa nel giudizio n. 4215/2010 del Ruolo Generale pubblicata il 29.03.2023, e non notificata al domicilio eletto, perché ingiusta ed errata.
2) Condannare la (già ) ed il sig. Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante Sig. CP_2 Pt_1
, per le lesioni subite dallo stesso, della somma di euro 11.433,50 quale
[...] differenza tra la somma di € 37988,55 - come da conclusioni della CTU dott.ssa
su soggetto di anni 46 al momento del sinistro - (di cui euro Persona_1
33234,00 per danno non patrimoniale su 13% di danno biologico;
€ 594,00 per
6 gg. ITT (€ 99,00 al giorno come riconosciuta dal giudice di primo grado); €
1782,00 per 24 gg. ITP al 75%; € 1485,00 per 30 gg. ITP al 50% ed € 742,50 per 30 gg. ITP al 25% e la somma di € 26.555,05 portati dalla sentenza n.
651/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
3 Si è costituita la eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha resistito al gravame, concludendo per il suo rigetto.
è rimasto contumace. Controparte_2
All'udienza del 27.3.25, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, preliminarmente, osservato che l'atto di appello, nella sua integrità sotto il profilo formale, si sottrae alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellata.
Dall'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano congruamente individuati, in relazione al capo della sentenza da sottoporre al riesame di questa
Corte, il motivo di censura della sentenza di primo grado e le norme di legge che si assumono violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Infondata è altresì l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso il tenore della presente decisione.
3. Con l'unico motivo di appello, il contesta la violazione e Pt_1 falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale, pur dichiarando di recepire le conclusioni del CTU, - il quale, nella relazione definitiva, aveva riconosciuto all'attore un grado di invalidità permanente nella misura del 13% nonché una inabilità temporanea totale di giorni sei - ha quantificato l'invalidità permanente nella misura del 10%, senza riconoscimento dell'invalidità temporanea totale.
L'appellante denuncia, quindi, la contraddittorietà della pronuncia là dove il
Giudice di primo grado si è in realtà discostato dalle conclusioni del CTU;
deduce, infine, che, anche nell'ipotesi in cui il Giudice non avesse condiviso le conclusioni del CTU, avrebbe dovuto motivare il proprio convincimento, adducendo adeguate argomentazioni logico - giuridiche da contrapporre a quelle poste a fondamento del parere del CTU.
Il motivo è fondato e va accolto.
Appare evidente che il primo giudice è incorso in una “svista” in quanto, pur avendo ritenuto “congruo attenersi alle risultanze della CTU redatta dalla
4 dott.ssa ”, ha riconosciuto, quale percentuale di invalidità, quella Persona_1 del 10%, come inizialmente riconosciuta dal CTU nella bozza inviata alle parti, e non quella riconosciuta nella relazione finale (13%) in accoglimento dei rilievi del CTP;
lo stesso errore di percezione lo ha evidentemente indotto a non riconoscere l'inabilità totale, effettivamente omessa dal CTU in detta bozza e poi riconosciuta in giorni sei nella relazione finale.
E, infatti, il Tribunale, non fa alcun riferimento alla esistenza di una divergenza tra le conclusioni presenti nei due elaborati, né tanto meno ha argomentato le ragioni sottese alla decisione di aderire alle conclusioni contenute nella bozza piuttosto che a quelle contenute nella relazione definitiva.
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU nella relazione definitiva in merito alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente e nel riconoscimento dell'inabilità temporanea totale (giorni sei) perché sostenute da argomentazioni del tutto logiche e coerenti neanche contestate dall'appellata, in accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza impugnata, la Corte ridetermina in euro € 29.943,00 la somma dovuta a titolo di invalidità permanente e liquida, a titolo di ITT (giorni sei), la somma
€ 690,00, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Il regolamento delle spese del presente grado segue il principio della soccombenza;
esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui D.M. 147/22 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa
(€ 8.684,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1126/23, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro € 29.943,00 la somma dovuta a titolo di invalidità permanente e liquida, a titolo di ITT (giorni sei), la somma € 690,00;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 391,08 per esborsi ed in
5 € 1.984,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Sorrentino, antistatario.
Così deciso in Salerno il 24 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno
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