Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1007/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DOLEI DARIO MARIA Parte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliato in VIA M. R. IMBRIANI, 174 CATANIA, presso il difensore avv.
DOLEI DARIO MARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANO Parte_2 C.F._1
MARIA e elettivamente domiciliato in VIA MADONNA DI FATIMA N 28 CATANIA presso lo studio dell'avv. PAGANO MARIA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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giudizio la ditta individuale e proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 5449/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 23.11.2022, co il quale veniva ingiunto alla società opponente, ad istanza della ditta opposta, il pagamento della somma di € 24.644,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, quale saldo di n.4 fatture emesse per i lavori eseguiti dalla società opposta.
Con la proposta opposizione contestava esclusivamente la debenza parziale delle somme di cui alla fattura n. 19/FE del 17.03.2022 di € 16.348,00, sostenendo che essa era stata emessa per un importo maggiore rispetto a quello preventivato, ovvero € 16.348,00 in luogo dell'importo preventivato pari ad
€ 12.200,00.
Eccepiva poi che la fornitura della merce presentava difetti e non era conforme rispetto a quanto preventivato.
Chiedeva quindi al Tribunale adito di : “ ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto invalido e/o inefficace e/o revocarlo con qualsivoglia statuizione;
B. in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ditta opposta, ridursi quanto ingiunto secondo le risultanze probatorie ovvero, in via ulteriormente gradata, secondo giustizia ed equità; C. vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 6° co cpc, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 28 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ( scritti poi non depositati dalle parti in causa).
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta pagina 2 di 4 valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto. Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso l'opposizione in esame è solo parzialmente fondata.
In primo luogo giova rilevare che nella specie l'opponente non svolge opposizione in relazione alle somme ingiunte oggetto delle fatture: - Fattura n. 25 del 29.04.2021 di € 3.660,00; - Fattura n. 3 del
22.01.2022 di € 2.684,00; - Fattura n. 20 del 17.03.2022 di € 1.952,00.
Infatti l'opposizione riguarda la fattura n.19/FE , adducendo l'opponente che la fattura in oggetto è stata emessa per un importo maggiore rispetto a quello preventivato, ovvero € 16.348,00 in luogo dell'importo preventivato pari ad € 12.200,00.
L'eccezione pare fondata.
Invero risulta dagli atti di causa che in data 4.8.2021 l'odierna opponente formulava a mezzo email una richiesta di preventivo alla di allegando il relativo abaco infissi di cui alla Pt_2 Parte_2
richiesta di fornitura.
pagina 3 di 4 In data 03.09.2021 perveniva - sempre a mezzo email - il riscontro dell'odierna opposta che allegava, all'uopo, “copia di preventivo da voi richiesto”, formulando il prezzo di €. 10.000,00 oltre IVA, e così per un totale di €. 12.200,00, computati come segue: “37mq circa di finestre fisse e vasistas in alluminio nc 40 colore ral 9010 complete di vetro 6/7 antinfortunistico e e n. 14 porte scorrevoli sospese in alluminio nc 40 colore ral 9010 complete di guide, carter copri lamiera, cuscinetti e serrature con vetro 6/7 antinfortunistico e pannelli stratificato”.
In data 17.03.2022 l'odierna opposta spiccava la fattura n. 19/FE del maggiore importo di €. 13.400,00
+ IVA, per un totale complessivo di €. 16.348,00.
Quanto invece alla asserita presenza di vizi e difetto nella fornitura, detta eccezione è rimasta mera affermazione labiale, tenuto conto peraltro che né il cliente finale a cui era destinata la fornitura oggetto della richiamata fattura né la società opponente ha mai contestato e/o denunciato alcun vizio della predetta fornitura.
Alla luce di quanto detto, discende che il decreto ingiuntivo va revocato, dovendosi ricalcolare la pretesa creditoria in € 20.298,00 ( risultando dovute per le quattro fatture azionate la somma di €
3.660,00+ 2.684,00+1.952,00+12.002,00), oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo, al cui pagamento in favore dell'opposta va condannata l'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1007/2023 R.G., così provvede:
1. Revoca il D.I. n. 5449/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 23.11.2022.
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore della ditta opposta della somma di € 20.298,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo.
3. Condanna la società opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si Pt_1 liquidano in € 145,50 per spese del monitorio e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, il 23 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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