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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 649/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. MODENA EDOARDO e l'avv. MODENA FRANCO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Alba Mancieri
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MODENA EDOARDO e l'avv. Parte_1 C.F._1
MODENA FRANCO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il dott. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 della hanno richiesto l'annullamento, previa Controparte_2 sospensione, dell'ordinanza di ingiunzione n. 6275 del 18.02.2020 notificata in pari data tramite pec alla società ed a mezzo raccomandata al signor personalmente in data 26.02.2020 con cui la Pt_1
aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa € 5.166,67, ai sensi Controparte_1
dell'art. 258, comma 1 del d.lgs. 152/2006, per la violazione dell'art. 189 del d. lgs 152/2006 per omessa comunicazione del MUD con riguardo ai rifiuti prodotti dall'impresa agricola nell'anno 2013, le cui quantità e tipologie venivano rilevate dai formulari di identificazione presenti in azienda.
Il ricorrente contestava la prescrizione del diritto della Provincia a riscuotere le somme;
sosteneva inoltre che la normativa intervenuta successivamente nel dicembre 2015, faceva venir meno l'obbligo per le società agricole di comunicazione annuale tramite MUD.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 13.05.2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Il fatto
L'ordinanza di ingiunzione oggi impugnata era stata emessa a seguito dell'elevazione del processo verbale nr. 56 del 28.04.2015, notificato in data 30.04.2015, con cui gli agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di contestavano al Sig. in qualità di trasgressore CP_1 Parte_1
e nella sua qualità di responsabile in solido quale legale rappresentante della
[...]
la violazione dell'art. 189 comma 3, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, Controparte_2 sanzionata dall'art. 258 comma 1 dello stesso, perché in data 23.03.2015 alle ore 10.15, “a seguito di un controllo della banca dati EcomudWeb, in riferimento ai Mud riferiti ai rifiuti prodotti dell'anno
2013, si è accertato che la di cui risulta essere Controparte_3
Socio Amministratore e Rappresentante legale in epigrafe generalizzato, non ha Parte_1
effettuato la comunicazione Mud, pur avendo prodotto rifiuti, le cui quantità e tipologie venivano rilevate dai formulari di identificazione presenti in azienda.”
La scadenza per l'invio della comunicazione dei rifiuti prodotti prevista dall'art. 189 del d.lgs.
152/2006, che le imprese produttrici devono effettuare ogni anno a mezzo del MUD (modulo unico di dichiarazione ambientale), è stabilita al 30 aprile dell'anno successivo.
Pertanto, per l'anno 2013 l'invio del MUD doveva essere effettuato entro il 30 aprile 2014, data individuata quale giorno in cui si è verificata l'omissione della comunicazione da parte del comparente, quale legale rappresentante della società , integrante la contestata violazione. CP_2
In esito a detto verbale la emetteva l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata. Controparte_1
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contestava la prescrizione del diritto della Provincia a riscuotere le somme.
Sostiene infatti il ricorrente che l'art. 28 della legge n. 869/191, prevede che “il diritto a riscuotere le pagina 3 di 6 somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. L'ordinanza ingiunzione della era Controparte_1
stata emessa e notificata trascorsi i cinque anni dal 30 aprile 2014, per cui ogni pretesa in ordine al pagamento della sanzione risultava essere prescritta. Nelle note conclusive il asseriva che alla Pt_1
riscossione delle somme doveva ritenersi applicabile l'istituto della decadenza e non quello della prescrizione. Pertanto, il verbale di contestazione elevato dal Corpo Forestale dello Stato (che non è titolare del potere di riscossione) non era idoneo ad interrompere alcunché mentre l'ordinanza ingiunzione impugnata, che rappresentava l'atto di estrinsecazione del potere di riscuotere la comminata sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'unica Amministrazione (la ) che CP_1
ne è titolare, è stata notificata oltre il termine di cinque anni dal compimento della violazione.
Si osserva preliminarmente che il procedimento sanzionatorio applicato dalla Provincia è disciplinato dalla L. 689/1981.
Deve precisarsi che, nel disciplinare l'istituto della prescrizione, l'art. 28 della L. 689/1981 prevede al
2° comma che “L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, e che la
Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (…) Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla consegna al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito”
(vds. Cass. civ., sent. n. 1081/2007; n. 3124/2005; n.9520/2001).
Dunque, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento (la violazione riguarda l'annualità 2013 ed il verbale è stato elevato nell'anno 2015), la notificazione di illecito amministrativo è intervenuta in data
30.04.2015 nei confronti dell'odierno ricorrente, ragione per cui l'ordinanza-ingiunzione risulta pienamente legittima, valida ed efficace in quanto è stata notificata in data 18.02.2020 e 26.02.2020.
Essendo la notifica del verbale atto interruttivo della prescrizione quinquennale, questa si sarebbe maturata in data 29.04.2020; la prescrizione quinquennale non risulta essere dunque maturata ed il motivo appare infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso.
Sostiene il ricorrente che a seguito dell'introduzione della successiva normativa del dicembre 2015 che pagina 4 di 6 ha esentato le società agricole dall'obbligo di comunicazione annuale tramite MUD, la sanzione sarebbe venuta meno alla luce dell'arresto della Corte Costituzionale n. 63 del 2019 secondo cui si dovrebbe applicare retroattivamente la normativa successiva che ha abrogato l'ipotesi sanzionatoria al caso di specie.
Con l'ordinanza n. 27443 del 23.10.2024, la Cassazione afferma che, in tema di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Afferma la S. C. nella sentenza che “occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 L. 689 1981 primo comma) ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (secondo comma); in particolare il comma 2 dell'art. 1
L. n. 689/1981 così recita " Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"; in linea generale, il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della
Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU. Dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l'ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo (Corte
Cost. n. 169/2023); analogamente, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" (Cass. n.
24375/2023).
Dunque, con la suddetta ordinanza, la Cassazione rileva che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli. Per la sentenza, tale principio generale trova una deroga soltanto laddove la sanzione,
pagina 5 di 6 seppur irrogata in ambito amministrativo, ha natura sostanzialmente penale. Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum.
Nella fattispecie in esame, non si ritiene che la sanzione irrogata abbia carattere punitivo simil penale, in quanto seppur le sanzioni penali e quelle amministrative posso essere qualificate entrambi come
“pene in senso tecnico”, l'elemento caratterizzante la sanzione amministrativa è la capacità di incidere solo su beni che la Costituzione non assoggetta a riserva di giurisdizione.
Detto ciò, su tali presupposti, anche questo motivo risulta infondato.
Il ricorso proposto dal sig. è pertanto infondato ritenendo dovuta la sanzione irrogata dalla Pt_1
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidata come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1
in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 649/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. MODENA EDOARDO e l'avv. MODENA FRANCO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Alba Mancieri
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MODENA EDOARDO e l'avv. Parte_1 C.F._1
MODENA FRANCO, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il dott. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 della hanno richiesto l'annullamento, previa Controparte_2 sospensione, dell'ordinanza di ingiunzione n. 6275 del 18.02.2020 notificata in pari data tramite pec alla società ed a mezzo raccomandata al signor personalmente in data 26.02.2020 con cui la Pt_1
aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa € 5.166,67, ai sensi Controparte_1
dell'art. 258, comma 1 del d.lgs. 152/2006, per la violazione dell'art. 189 del d. lgs 152/2006 per omessa comunicazione del MUD con riguardo ai rifiuti prodotti dall'impresa agricola nell'anno 2013, le cui quantità e tipologie venivano rilevate dai formulari di identificazione presenti in azienda.
Il ricorrente contestava la prescrizione del diritto della Provincia a riscuotere le somme;
sosteneva inoltre che la normativa intervenuta successivamente nel dicembre 2015, faceva venir meno l'obbligo per le società agricole di comunicazione annuale tramite MUD.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 13.05.2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Il fatto
L'ordinanza di ingiunzione oggi impugnata era stata emessa a seguito dell'elevazione del processo verbale nr. 56 del 28.04.2015, notificato in data 30.04.2015, con cui gli agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di contestavano al Sig. in qualità di trasgressore CP_1 Parte_1
e nella sua qualità di responsabile in solido quale legale rappresentante della
[...]
la violazione dell'art. 189 comma 3, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, Controparte_2 sanzionata dall'art. 258 comma 1 dello stesso, perché in data 23.03.2015 alle ore 10.15, “a seguito di un controllo della banca dati EcomudWeb, in riferimento ai Mud riferiti ai rifiuti prodotti dell'anno
2013, si è accertato che la di cui risulta essere Controparte_3
Socio Amministratore e Rappresentante legale in epigrafe generalizzato, non ha Parte_1
effettuato la comunicazione Mud, pur avendo prodotto rifiuti, le cui quantità e tipologie venivano rilevate dai formulari di identificazione presenti in azienda.”
La scadenza per l'invio della comunicazione dei rifiuti prodotti prevista dall'art. 189 del d.lgs.
152/2006, che le imprese produttrici devono effettuare ogni anno a mezzo del MUD (modulo unico di dichiarazione ambientale), è stabilita al 30 aprile dell'anno successivo.
Pertanto, per l'anno 2013 l'invio del MUD doveva essere effettuato entro il 30 aprile 2014, data individuata quale giorno in cui si è verificata l'omissione della comunicazione da parte del comparente, quale legale rappresentante della società , integrante la contestata violazione. CP_2
In esito a detto verbale la emetteva l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata. Controparte_1
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contestava la prescrizione del diritto della Provincia a riscuotere le somme.
Sostiene infatti il ricorrente che l'art. 28 della legge n. 869/191, prevede che “il diritto a riscuotere le pagina 3 di 6 somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. L'ordinanza ingiunzione della era Controparte_1
stata emessa e notificata trascorsi i cinque anni dal 30 aprile 2014, per cui ogni pretesa in ordine al pagamento della sanzione risultava essere prescritta. Nelle note conclusive il asseriva che alla Pt_1
riscossione delle somme doveva ritenersi applicabile l'istituto della decadenza e non quello della prescrizione. Pertanto, il verbale di contestazione elevato dal Corpo Forestale dello Stato (che non è titolare del potere di riscossione) non era idoneo ad interrompere alcunché mentre l'ordinanza ingiunzione impugnata, che rappresentava l'atto di estrinsecazione del potere di riscuotere la comminata sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'unica Amministrazione (la ) che CP_1
ne è titolare, è stata notificata oltre il termine di cinque anni dal compimento della violazione.
Si osserva preliminarmente che il procedimento sanzionatorio applicato dalla Provincia è disciplinato dalla L. 689/1981.
Deve precisarsi che, nel disciplinare l'istituto della prescrizione, l'art. 28 della L. 689/1981 prevede al
2° comma che “L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, e che la
Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (…) Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla consegna al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito”
(vds. Cass. civ., sent. n. 1081/2007; n. 3124/2005; n.9520/2001).
Dunque, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento (la violazione riguarda l'annualità 2013 ed il verbale è stato elevato nell'anno 2015), la notificazione di illecito amministrativo è intervenuta in data
30.04.2015 nei confronti dell'odierno ricorrente, ragione per cui l'ordinanza-ingiunzione risulta pienamente legittima, valida ed efficace in quanto è stata notificata in data 18.02.2020 e 26.02.2020.
Essendo la notifica del verbale atto interruttivo della prescrizione quinquennale, questa si sarebbe maturata in data 29.04.2020; la prescrizione quinquennale non risulta essere dunque maturata ed il motivo appare infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso.
Sostiene il ricorrente che a seguito dell'introduzione della successiva normativa del dicembre 2015 che pagina 4 di 6 ha esentato le società agricole dall'obbligo di comunicazione annuale tramite MUD, la sanzione sarebbe venuta meno alla luce dell'arresto della Corte Costituzionale n. 63 del 2019 secondo cui si dovrebbe applicare retroattivamente la normativa successiva che ha abrogato l'ipotesi sanzionatoria al caso di specie.
Con l'ordinanza n. 27443 del 23.10.2024, la Cassazione afferma che, in tema di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Afferma la S. C. nella sentenza che “occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 L. 689 1981 primo comma) ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (secondo comma); in particolare il comma 2 dell'art. 1
L. n. 689/1981 così recita " Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"; in linea generale, il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della
Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU. Dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l'ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo (Corte
Cost. n. 169/2023); analogamente, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" (Cass. n.
24375/2023).
Dunque, con la suddetta ordinanza, la Cassazione rileva che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli. Per la sentenza, tale principio generale trova una deroga soltanto laddove la sanzione,
pagina 5 di 6 seppur irrogata in ambito amministrativo, ha natura sostanzialmente penale. Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum.
Nella fattispecie in esame, non si ritiene che la sanzione irrogata abbia carattere punitivo simil penale, in quanto seppur le sanzioni penali e quelle amministrative posso essere qualificate entrambi come
“pene in senso tecnico”, l'elemento caratterizzante la sanzione amministrativa è la capacità di incidere solo su beni che la Costituzione non assoggetta a riserva di giurisdizione.
Detto ciò, su tali presupposti, anche questo motivo risulta infondato.
Il ricorso proposto dal sig. è pertanto infondato ritenendo dovuta la sanzione irrogata dalla Pt_1
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidata come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1
in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6