Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;
contro
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
a) della scheda valutativa n. d’ordine-OMISSIS-, sottoscritta dal Compilatore --OMISSIS- - e dal Revisore --OMISSIS-, sottoscritta dal ricorrente “ per presa conoscenza e visione integrale ” in data -OMISSIS-, con la quale è stata a lui attribuita la “ qualifica fina le” di valore “ nella media ”; b) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento della scheda valutativa n. d’ordine-OMISSIS-, sottoscritta dal Compilatore --OMISSIS- - e dal Revisore --OMISSIS-.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che, in data -OMISSIS-, aveva preso conoscenza della scheda valutativa impugnata, constatando che ben n. 15 “ aggettivazioni interne ” (su-OMISSIS-2 prese in esame) ed il relativo “ giudizio complessivo finale ”, senza alcuna apparente ragione, erano stati ridotti di valore – tanto che la “qualifica finale” era risultata essere pari a “ Nella media ” – e, quindi, di livello inferiore rispetto a quelli conseguiti soprattutto nel corso degli ultimi cinque anni, in cui aveva ricoperto il medesimo incarico presso la stessa Stazione Carabinieri di -OMISSIS-; che la flessione di valore dei giudizi de quibus appariva incongrua, illogica ed irrazionale, nonché priva di una benché minima giustificazione, non scaturendo da una corretta valutazione dell’attività di servizio svolta dal ricorrente, che nel relativo periodo era stata di ottimo livello qualitativo; che nei dieci anni precedenti la qualifica finale si era attestata su valori pari a “ Superiore alla media ”; che i giudizi censurati, tra l’altro, erano stati formulati dal solo Compilatore atteso che il Revisore si era astenuto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione, avendo assunto l’incarico di Comandante Provinciale -OMISSIS- qualche giorno prima della data di decorrenza finale del periodo preso in considerazione; che dette valutazioni avrebbero leso le legittime aspettative economiche, professionali e di carriera del ricorrente potendo incidere sul conseguimento della qualifica superiore e/o quella di poter continuare a comandare un reparto dell’Arma.
3. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
4. Con i due motivi del ricorso (il primo rubricato “ Violazione, falsa applicazione e malgoverno degli articoli 688 e ss. del decreto presidente della Repubblica n. 90/2010 (T.U.O.M.). Violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, ed in particolare dell’articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità nella formulazione dei giudizi de quibus . Eccesso di potere per carenza/insufficienza ed apoditticità delle supposte motivazioni. Ingiustizia grave e manifesta ” e il secondo motivo rubricato “ Grave eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità in ordine al mutamento di giudizio di ben quindici qualità fisiche, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali del ricorrente. Illegittimità manifesta ”), il ricorrente, che non ha proposto ricorso gerarchico azionando direttamente il ricorso in sede giurisdizionale, ha denunciato che il giudizio impugnato non solo non terrebbe conto dell’impegno massimo dimostrato ma sarebbe incongruo rispetto alle precedenti valutazioni che si erano concluse con un giudizio “ Superiore alla media ”; che non sarebbero state indicate le circostanze idonee a giustificare il diverso rendimento, in senso peggiorativo, che ha portato all’adozione di un giudizio inferiore atteso che dalla nota impugnata emergerebbe una sostanziale diminuzione di valore di ben quindici aggettivazioni interne “ predefinite ”, utilizzate per la valutazione delle complessive qualità del ricorrente.
4.1. Il ricorso è infondato.
L’art. 688 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel disciplinare le finalità della documentazione caratteristica, prevede che “ I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti ” (comma 1) e che “I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento ” (comma 3).
4.1.1. La giurisprudenza amministrativa (vds TAR. Lazio, Sez. I, 31 gennaio 2025,-OMISSIS-218) è consolidata nel ritenere che: 1) la scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato; 2) il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a " giudizi di valore ", come tali esclusivamente soggettivi. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono quindi connotate da un'ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l'esistenza di una chiara figura sintomatica dell'eccesso di potere (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 988); 3) la valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato; di qui " la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa dunque configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita"; 4) un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi da compilatore e revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo "una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche" (così TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6891).
4.1.2. Parimenti secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa “ I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell’azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del giudice amministrativo negli stretti limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). Ciò comporta che, di là dei vizi di legittimità, la correttezza sostanziale, la validità e l’attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all’Amministrazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; sez. I, 19 luglio 2018 n. 8153; sez. I, 8 settembre 2016 n. 9579; sez. I, 20 gennaio 2015 n. 965; sez. I, 30 gennaio 2014 n. 1166; sez. I, 28 agosto 2013 n. 7978)” (così TAR. Lazio, Sezione I bis, 28 marzo 2025, n. 6352).
4.2. Sempre in linea generale, si osserva che i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un’adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353). Una motivazione specifica è dunque richiesta solo in caso di abbassamento davvero significativo della valutazione conseguita a fronte di precedenti stabili (cfr. TAR Lazio I-bis 28 marzo 2025, n. 6352, cit.), e non è il caso dell’abbassamento contestato nella presente sede.
4.3. Per quanto di interesse, il Collegio osserva inoltre che nella impugnata Scheda Valutativa n. d’ordine-OMISSIS-, non sono ravvisabili vizi di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti, che giustifichino la sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Amministrazione resistente, atteso che il giudizio finale del Compilatore risulta, seppur in forma sintetica, sufficientemente ed adeguatamente motivato, evidenziandosi gli aspetti – mediante la indicazione dei molteplici profili delle singole voci - che hanno consentito, a giudizio del Compilatore medesimo, di assegnare la qualifica: “ nella media ”.
4.3.1. Nel caso di specie, il Collegio rileva innanzitutto che al ricorrente nella scheda valutativa contestata è stata attribuita la qualifica finale (e sintetica) di “ nella media ”; se è vero pertanto che vi è stata una flessione rispetto alla scheda valutativa precedente (la -OMISSIS-conclusa relativa al periodo dal -OMISSIS- con “ Superiore alla media ”), è altresì vero che si è trattato di un leggero peggioramento, non avendo il militare riportato i giudizi deteriori di “ inferiore alla media ” e “ insufficiente ”, considerato, poi, che nella parte finale della scheda -OMISSIS-era stato evidenziato che il ricorrente “ Nonostante un lieve calo ha conseguito buoni risultati ”.
Conseguentemente è dato concludere che le diverse valutazioni rispondono a apprezzamenti differenti che attengono a una oscillazione dei punteggi che è giustificata, in quanto fisiologicamente collegata alla percezione delle capacità individuate dal Compilatore nell’esercizio dell’indicato potere discrezionale, venendo in questione uno scostamento peggiorativo di non rilevante entità (TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919), sicché la scheda valutativa oggetto di contestazione è da ritenersi sufficientemente motivata.
4.3.2. Né, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, sussiste contraddittorietà nelle quindici aggettivazioni interne “ predefinite ”, utilizzate per la valutazione delle complessive qualità del ricorrente, rispetto alla scheda-OMISSIS-, atteso che il giudizio conclusivo finale è il risultato di una ponderazione di tutte le voci contemplate nella scheda impugnata, con la conseguenza che non sussiste la contraddittorietà lamentata, non avendo il ricorrente riportato il massimo voto possibile in ognuna delle voci contestate.
4.4. Né può farsi discendere alcuna illegittimità dalla manifestata volontà del Revisore di astenersi rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Compilatore, risultando logico che il primo non avrebbe potuto avere una conoscenza dei fatti e manifestare un diverso giudizio sul ricorrente avendo assunto l’incarico di Comandante Provinciale -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
E, infatti, l’art. 689 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 stabilisce al comma 1 che “I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa ” e al successivo comma 2 – come richiamato nella gravata scheda- che “ L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico ”.
5. Il ricorso è, quindi, complessivamente infondato e va rigettato.
6. La complessità e peculiarità dei profili valutativi giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.