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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 156/2024, avverso la sentenza n. 2040/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 19.7.2023
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Ljudmilla Tonia Venditti e Gaspare Lorenzo Venditti, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Severo (FG) al viale 2 Giugno n. 373
-Appellante-
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AL ZA, giusta mandato in calce alla costituzione in primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in San NI NI (FG) alla via Adriatico n. 80
-Appellato-
nonché
pagina 1 di 12 (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 CodiceFiscale_3
CH DE e CH Di LL, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposa con appello incidentale, presso il cui studio elettivamente domicilia in San NI NI (FG) alla via Primo Vico Corso Giuseppe Garibaldi n. 8
-Appellata e appellante in via incidentale–
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 - 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra , proprietaria dell'immobile al piano terra dello stabile sito in CP_2
San NI NI al viale V. Veneto, n. 144, concesso in locazione alla SI.ra
, deduceva che: Parte_1
-nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2014, mentre erano in atto nel predetto stabile le opere di ristrutturazione del lastrico solare di proprietà di , a seguito di un Controparte_1 violento temporale, copiose infiltrazioni di acqua danneggiavano il suo appartamento, tali da costringere la conduttrice al recesso dal contratto ed al rilascio Pt_1 dell'appartamento condotto in locazione. La proponeva pertanto accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di CP_2
Foggia (r.g. n. 9297/2014), in cui interveniva anche la , per l'accertamento e la Pt_1 quantificazione dei danni patiti. In tale procedimento si costituiva il SI. CP_1
, il quale eccepiva l'eccezionalità del fenomeno temporalesco. Il CTU
[...] quantificava così i danni: € 13.050,00 (esclusi i danni arrecati all'arredo della conduttrice) a titolo di danni patrimoniali subiti dalla;
€ 7.350,00 a titolo di CP_2 danno emergente da mancata locazione del proprio appartamento. Ciò premesso, la sig. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 29.4.2016, CP_2 adìva il Tribunale di Foggia per ottenere la condanna del al risarcimento del CP_1 danno dalla stessa complessivamente subito, quantificato in € 24.061,28 (comprensivo delle spese di ctu), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto dell'illecito all'effettivo soddisfo.
1.2 Si costituiva in giudizio il sig. che, in via preliminare, chiedeva Controparte_1 disporre il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c in rito ordinario e, sempre in pagina 2 di 12 via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la connessione della causa con quella iscritta al R.G. 4864/2016, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, promossa dalla SI.ra e, di conseguenza, disporre la riunione dei procedimenti. Pt_1
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.3 All'udienza del 7.12.2017 la causa veniva riunita a quella promossa dalla SI.ra
(R.G. 4864/2016 Trib. FG) e veniva disposto il mutamento del rito con Parte_1 concessione dei termini ex art. 183, VI co. c.p.c. Nel giudizio riunito la SI.ra , premesso di essere conduttrice dell'immobile di Pt_1 proprietà della al momento del verificarsi dei fenomeni temporaleschi del CP_2
23.07.2014 e di essere stata costretta ad abbandonare l'appartamento a causa delle copiose infiltrazioni di acqua e di aver subito danni patrimoniali, pari ad € 4.100,00, e non patrimoniali, sub specie di danno morale ed esistenziale a seguito dell'evento in parola – deducendo che l'esclusivo responsabile del sinistro de quo fosse il sig. CP_1 custode del lastrico solare, evocava in giudizio il per sentirlo condannare al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
1.4 Il giudizio riunito veniva istruito con prove orali e documentali;
indi con sentenza n. 2040/2023, pubblicata il 19.7.2023, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, così statuiva: “
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda articolata da nel giudizio r.g. n. 3554/2016 e per l'effetto condanna CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.800,00, oltre IVA, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2. Rigetta per il resto la domanda formulata dalla nel giudizio r.g. n. CP_2
3554/2016; 3. Rigetta integralmente la domanda proposta da nel giudizio r.g. n. Parte_1
4864/2016;
4. Compensa integralmente tra le parti del giudizio r.g. n. 3554/2016 le spese dalle stesse parti sostenute in detto procedimento;
5. Condanna al pagamento delle spese sostenute da nel giudizio Parte_1 CP_1
r.g. n. 4864/2016, che liquida in € 5.077,00, per onorario, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge;
6. Compensa integralmente tra tutte le parti dei giudizi riuniti le spese processuali dalle medesime parti sostenute nel procedimento di atp r.g. n. 9297/2014:
7. Pone a carico di tutte le parti dei giudizi riuniti le spese di ctu, come liquidate in sede di atp, nei limiti di 1/3 ciascuna.”
pagina 3 di 12 1.5 Il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda proposta dalla , alla CP_2 luce delle fotografie prodotte dalla ricorrente, dei rapporti di intervento redatti dalla Polizia Municipale del Comune di San NI NI e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, nonché dagli esiti della TP espletata, in cui si confermava che la causa dei danni fosse da ricondurre alle abbondanti piogge infiltrate dal terrazzo di proprietà del In particolare, in sentenza si legge che: “nel caso di CP_1 specie è risultato incontestato tra le parti, nonché adeguatamente documentato dall'attrice – la quale ha sul punto versato in atti documentazione di provenienza della Polizia Municipale del Comune di San NI NI e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, intervenuti nell'immediatezza del fatto suoi luoghi di causa –, che durante la notte del 22-23 luglio 2014, a causa di un violento nubifragio che si abbatté sul Comune di San NI NI, presso cui sono situati gli immobili oggetto di causa, dal lastrico solare, di copertura dell'appartamento al primo piano, sito nel suddetto Comune al viale Vittorio Veneto n. 144, di proprietà di CP_1
– il quale tale giorno si presentava privo della guaina di copertura, poiché
[...] interessato dal lavori di ristrutturazione – l'abbondante acqua si infiltrava nell'immobile al piano terra, sito al medesimo viale Vittorio Veneto n. 144, di proprietà di e in quel periodo condotto in locazione da ”. CP_2 Parte_1
Il Tribunale sosteneva che il non avesse debitamente provato, con l'ausilio di CP_1 dati scientifici pluviometrici di lungo periodo, l'imprevedibilità ed eccezionalità dei fenomeni piovaschi, e deduceva che non rilevasse la circostanza che il avesse CP_1 coperto il lastrico solare con un telo plastificato. Affermava pertanto che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è […] sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente [del caso fortuito], in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza
[…] restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” Escludeva, altresì, la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227, II co. cc della
, come al contrario dedotto dal convenuto, secondo il quale la avrebbe CP_2 CP_2 impedito al di intervenire immediatamente nel ripristino dell'immobile, così CP_1 aggravando il pregiudizio dalla stessa lamentato, in considerazione delle stesse dichiarazioni del e del rapporto redatto dall'Ufficio Urbanistico del Comune di CP_1
San NI NI del 31.07.2014 secondo cui “il tutto [fosse] perfettamente riconducibile allo stato iniziale prima del versamento dell'acqua meteorica” e che fosse solo “necessario la ventilazione degli intonaci interessati dall'evento per consentire loro una perfetta prosciugatura”.
pagina 4 di 12 Circa il quantum del pregiudizio patito, risultando non contestato tra le parti che nel 2016 l'attrice avesse provveduto ad effettuare i lavori di ripristino del proprio appartamento, ovvero la rasatura e pitturazione dell'intero immobile, per la somma di € 2.800,00, oltre IVA, il Tribunale riconosceva tale somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del sinistro (23.07.2014), fino alla data della decisione. Al contrario non riconosceva alcunchè in favore dell'attrice a titolo di danno da mancata percezione del canone di locazione a seguito del recesso esercitato dalla conduttrice e Parte_1 per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di rispristino, poiché la CP_2 non aveva debitamente provato ed allegato la propria volontà di mettere a frutto il proprio appartamento, dandolo in locazione a terzi, dopo l'abbandono della res da parte della conduttrice . Inoltre rappresentava come fosse risultato non contestato tra Pt_1 le parti la circostanza che il nell'immediatezza del fatto ed a seguito del recesso CP_1 dal contratto di locazione da parte della , avesse proposto alla di Pt_1 CP_2 subentrare nel rapporto locativo al medesimo canone pattuito con la precedente conduttrice e che la stessa attrice avesse rifiutato la proposta. Nulla veniva riconosciuto alla a titolo di rimborso dei costi asseritamente sostenuti dalla stessa per CP_2
“sgombero e riporto” dei mobili presenti nel proprio appartamento, attesa la genericità della suddetta pretesa e tenuto conto che risultava incontestato che il suddetto arredo fosse di proprietà della conduttrice . Parte_1
Con riferimento, invece, alla domanda formulata da , il Tribunale la Parte_1 rigettava, poiché riteneva non provata la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, non avendo l'attrice allegato il numero ed il tipo di arredi presenti nell'appartamento, né specificato i lavori di sgombero dei quali pretendeva il relativo rimborso, né, infine, documentato di aver effettuato spese per € 2.000,00.
2.1 Con atto notificato il 30.1.2024 la ha proposto appello avverso la predetta Pt_1 sentenza e, previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al risarcimento del CP_1 danno in suo favore di euro 24.000,00 e/o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e vittoria di spese e competenze di lite. Con il primo motivo eccepisce l'errata valutazione delle risultanze e dell'accertamento tecnico preventivo laddove il Tribunale ha stabilito che sarebbe stato suo onere dare prova che il mobilio e le relative suppellettili avessero subito un danno a seguito delle infiltrazioni, non tenendo in debito conto la documentazione fotografica prodotta e l'inventario dei mobili di sua proprietà di cui alla CTU del giudizio di TP. Inoltre,
pagina 5 di 12 lamenta l'ingiustizia della sentenza per non avere riconosciuto il danno chiesto e quantificato in € 2.000,00 per il trasloco presso altra abitazione. Con il secondo motivo di gravame, ripropone la domanda di risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 cc per essere stata costretta a trasferirsi presso altra abitazione, specie considerando la propria condizione di invalidità fisica che la porta a deambulare a mezzo di una sedia a rotelle.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.4.2024 si è costituita la proponendo appello incidentale e chiedendo, in riforma della impugnata CP_2 sentenza, la condanna del al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051 del c. CP_1
c., per l'importo di euro 12.450,00 più IVA, come accertato e quantificato dal consulente tecnico nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, oltre l'importo di euro 16.100,00 per tutti i mancati, omessi e non percepiti canoni mensili di locazione, nel periodo temporale intercorrente e compreso dal mese di agosto dell'anno 2014, fino alla scadenza naturale del contratto di locazione (31/05/2018), per 46 mensilità dell'importo di euro 350,00, per l'importo complessivo di euro 28.550,00 (più l'IVA sull'importo di euro 12.450,00), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno di verificazione dell'evento dannoso fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, l'appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione tecnica in atti, ritenendo che le infiltrazioni fossero di poco conto e si presentavano asciutte già otto giorni dopo il fenomeno atmosferico intenso. Al contrario - osserva la – in base agli esiti dell'TP i danni prodotti erano stati CP_2 quantificati in complessivi euro 14.550,00 più IVA, di cui euro 1.500,00 per i danni all'arredo di proprietà della e euro 600,00 come spese di trasloco sempre per la Pt_1
e pertanto chiedeva il risarcimento nella misura di euro 12.450,00 più IVA. Pt_1
Con il secondo motivo ripropone la domanda di risarcimento del danno da danno emergente per recesso dal contratto di locazione della conduttrice per il Parte_1 mancato percepimento di n. 46 canoni di locazione di euro 350,00 mensili, facendo osservare come il recesso della fosse dovuto unicamente alla inidoneità Pt_1 dell'appartamento a causa delle infiltrazioni. Con il terzo motivo impugna la decisione del Tribunale di non riconoscere a titolo di risarcimento la somma di € 2.000,00 per spese sostenute per il ripristino dell'immobile giacché non documentate. Osserva al contrario come tali spese siano state indicate dal CTU in sede di TP Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame impugna il capo regolatore delle spese di giustizie. Rileva che la statuizione di porre le spese di TP in capo a ciascuna delle pagina 6 di 12 parti nella misura di un terzo e di compensare interamente le restanti spese di lite, mal si concilia con la circostanza che autore del danno è il sig. che va condannato a CP_1 tutte le spese del giudizio (primo e secondo grado) ivi comprese le spese di TP
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.5.2024 si è costituito il SI.
chiedendo di rigettare entrambi gli appelli principale e incidentale, perché CP_1 destituiti di fondamento giuridico e fattuale, con conferma integrale del provvedimento impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.4 Con ordinanza depositata il 24.5.2024 la Corte di Appello di Bari ha accolto l'istanza di inibitoria proposta da Parte_1
2.5 Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 2.4.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 APPELLO DELLA SIG. Parte_1
L'appello è parzialmente fondato In sede di TP il CTU riferisce di aver “eseguito rilievo metrico e fotografico dei mobili presenti nell'appartamento ” e di aver esaminato: “ MOBILE CUCINA, CP_2
MOBILE SOGGIORNO, ARMADIO, CAMERA MATRIMONIALE e UNA CASSETTIERA” (non vi è contestazione sulla proprietà in capo alla dei Pt_1 predetti arredi) nello stato in cui si trovavano al momento del sopralluogo e di aver quantificato il danno complessivo subito dagli arredi a seguito delle infiltrazioni di acqua in € 1500,00. Indica inoltre in € 600,00 le spese per il trasloco (la non ha Pt_1 provato di aver sopportato spese maggiori). Ne consegue che l'appellato va condannato al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 2100,00 a titolo di risarcimento del danno oltre rivalutazione dalla data dell'evento dannoso (23.07.2014) sino alla data della presente pronuncia nonché gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anna dalla data dell'evento dannoso fino alla decisione Quanto, poi, alla voce di “spese tecniche” per un importo di danno pari ad € 2.000,00 indicata in modo del tutto generico dal CTU, la Corte conviene con il Tribunale che non pagina 7 di 12 vi è prova documentale di spese sopportate a seguito del rilascio dell'immobile e pertanto, va confermato il rigetto per tale voce di danno. Allo stesso modo non vi è prova di danno morale, non potendosi assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa e non avendo la dimostrato attraverso prove Pt_1 orali o documentazione (la documentazione sanitaria prodotta attesta la presenza di ecchimosi sul corpo che semmai potrebbe sostanziare un danno biologico non richiesto) di aver patito una sofferenza interiore, giuridicamente rilevante, per il rilascio dell'immobile.
3.2 APPELLO INCIDENTALE di CP_2
L'appello incidentale della può trovare parziale accoglimento. CP_2
In sintesi l'appellante con il primo motivo di gravame sostiene che, in base agli esiti della CTU svolta in sede di TP, le andava riconosciuto e liquidato il complessivo importo di euro 12.450,00 più IVA anziché la somma minore liquidata dal giudice di prime cure di € 2800,00 oltre IVA Tale motivo va rigettato. Il Giudice di primo grado, con motivazione convincente e che la Corte condivide, sul punto ha così dedotto “…Tanto assodato in merito all'an del pregiudizio direttamente derivato alla dalle infiltrazioni provenienti CP_2 dall'immobile di controparte, circa il quantum del pregiudizio medesimo, deve osservarsi che è risultato non contestato tra le parti che nel 2016 l'attrice abbia provveduto ad effettuare i lavori di ripristino del proprio appartamento, ovvero la rasatura e pitturazione dell'intero immobile, commissionando all'uopo l'impresa individuale di San NI NI e versando a quest'ultima la somma CP_3 di € 2.800,00, oltre IVA, quale corrispettivo. La stessa attrice in sede di interrogatorio formale ha, poi, espressamente affermato di aver eseguito nel marzo 2016 i lavori di ripristino del proprio immobile ed il teste di parte convenuta, , Testimone_1 titolare dell'impresa individuale innanzi indicata, ha confermato di aver effettuato, per conto della , le opere di rasatura di due stanze, nonché la pitturazione CP_2 dell'intero piano rialzato ed il ripristino dell'intonaco del solaio del vano cucina al prezzo complessivo di € 2.800,00 oltre IVA. Di talché, deve concludersi che il danno subito dall'attrice all'immobile di sua proprietà, a causa dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, ammonti ad € 2.800,00 oltre IVA, restando irrilevante ogni ulteriore valutazione effettuata sul punto dal ctu, stante la confessione in parte qua resa dalla
e le su indicate ulteriori emergenze istruttorie emerse nel corso del giudizio. CP_2
Ne deriva, pertanto, che deve essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 2.800,00, oltre IVA a titolo di risarcimento del danno CP_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. pagina 8 di 12 Il Giudice di primo grado pertanto osserva che la signora avendo speso CP_2
l'importo di euro 2.800,00 più IVA per la rasatura e la pitturazione del proprio immobile, come da fattura fiscale della ditta Edil Cimet del signor di Testimone_1
San NI NI (FG), alla stessa deve essere riconosciuto tale importo e non altre somme aggiuntive e supplementari. La circostanza ed il predetto importo venivano confermati sia dalla signora in sede di interrogatorio formale, sia dal CP_2 teste signor , titolare e legale rappresentante della ditta Edil Cimet. Testimone_1 che ha eseguito ed effettuato la rasatura e la tinteggiatura. A tanto si aggiunga che la non ha dato prova che gli ulteriori danni CP_2 riconosciuti in TP abbiano inciso sul prezzo dell'immobile allorquando è stato venduto in data 10/09/2018, non avendo dimostrato che le condizioni strutturali dell'immobile a seguito delle infiltrazioni l'abbiano costretta ad alienare l'appartamento ad un prezzo inferiore di quello di mercato. Pertanto il danno non può che essere contenuto nella somma impiegata per risanare parzialmente l'immobile. La domanda di risarcimento danno da mancata percezione dei canoni a seguito del recesso della conduttrice , va parzialmente accolta. Pt_1
Il Tribunale, nel rigettare la domanda così motiva: “Nulla dovrà, invece, corrispondere il convenuto in favore dell'attrice a titolo di danno da mancata percezione del canone di locazione a seguito del recesso esercitato dalla conduttrice e per tutto il Parte_1 periodo necessario all'esecuzione dei lavori di rispristino, la non avendo a ben CP_2 vedere nemmeno allegato – né tantomeno dimostrato – la propria volontà di mettere a frutto il proprio appartamento, dandolo in locazione a terzi dopo l'abbandono della res da parte della conduttrice . Non va, infatti, dimenticato che il danno da Pt_1 mancata percezione del canone di locazione in assenza di contratto non è un danno in re ipsa, poiché spetta all'attore dimostrare, e prima ancora allegare, la propria volontà di mettere l'immobile a frutto (arg. ex Cass. Civ., Sez. III, 25/0572018, n. 13071). A ciò si aggiunga, in ogni caso, che è risultato non contestato tra le parti, nonché confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, che il nell'immediatezza CP_1 del fatto ed a seguito del recesso dal contratto di locazione da parte della Pt_1 abbia proposto alla di subentrare nel rapporto locativo al medesimo canone CP_2 pattuito con la precedente conduttrice e che la stessa attrice abbia rifiutato la proposta. Di talché, deve concludersi che il pregiudizio in parte qua lamentato dalla sia CP_2 attribuibile in modo esclusivo alla sua condotta”. Ebbene, premesso che il recesso dal contratto di locazione della era Pt_1 giustificato, (ricordiamo che a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco e del Comando dei Vigili Urbani fu emesso provvedimento di inagibilità dell'intero fabbricato) è impensabile e nemmeno teoricamente ipotizzabile che il signor avrebbe potuto CP_1 pagina 9 di 12 abitare od in qualche modo utilizzare immediatamente l'immobile, giacché l'immobile si presentava allagato e danneggiato in tutti gli ambienti. Ne consegue che, all'indomani degli eventi, l'immobile non possedeva i requisiti per essere locato. Nondimeno la stessa ha provato che nel marzo del 2016 provvide ad eseguire i CP_2 lavori di rasatura e tinteggiatura delle pareti al fine, dalla stessa dichiarato, di rendere presentabile l'appartamento. Sicchè, appare equo condannare il a corrispondere CP_1 alla i canoni di locazione non percepiti per il periodo agosto 2014 ( recesso CP_2 della ) sino a marzo 2016, pari a venti mensilità e così per la somma Pt_1 complessiva di € 7000,00 ( € 350,00 canone mensile x 20) oltre rivalutazione dalla data dell'evento dannoso (23.07.2014) sino alla data della presente pronuncia nonché gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla decisione Viceversa non possono esserle riconosciuti i canoni di locazione nel periodo successivo al marzo 2016 fino a maggio 2018, data di scadenza naturale del contratto di locazione, poiché non vi è prova che la proprietaria si sia attivata per rendere produttivo l'immobile
– ormai presentabile - attraverso la locazione. Non può essere accolto l'ultimo motivo gravame con cui l'appellante chiede il riconoscimento delle somme pari ad € 2000,00 che il CTU ha riconosciuto senza motivare a che titolo. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure: “…Né il convenuto è tenuto a rimborsare l'attrice degli oneri tecnici ed amministrativi dalla stessa asseritamente sostenuti, non avendo la prodotto alcuna documentazione, CP_2 atta a dimostrare l'an ed il quantum dei relativi esborsi e non dovendosi desumere tali circostanze fattuali dalla ctu espletata, la quale, come è noto – lungi dal costituire un mezzo di prova a disposizione delle parti – è un mero ausilio del magistrato nell'accertamento e nella valutazione dei fatti già dimostrati dai contendenti. Sicché, la domanda risarcitoria in parte qua proposta dalla nel giudizio r.g. n. CP_2
3554/2016 deve essere disattesa”. E con il gravame nulla è dedotto sul punto di mancanza di prova.
4. All'accoglimento parziale del gravame, occorre riconsiderare – al fine di statuire sulle spese - l'esito complessivo del giudizio, che vede le signore e Pt_1 CP_2 parzialmente vittoriose, dal momento che solo alcune voci di danno sono loro riconosciute. Ebbene: a) quanto alle spese di TP appare equo far concorrere nella misura di un terzo ciascuno, tutte le parti, nelle spese di TP ( come già statuito dal giudice di prime cure) nella misura già liquidata.
pagina 10 di 12 b) quanto alle ulteriori spese di giudizio, si stima equo condannare il sig. al CP_1 pagamento, in favore sia della sig. sia della sig. , delle spese di Pt_1 CP_2 entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi con compensazione del restante terzo. Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 valori medi, con esclusione della fase di trattazione nel grado di appello (valore della causa sulla base del decisum).
PQM
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_1
2040/2023 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 19/07/2023, così dispone: 1)accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2100,00 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi e compensa tra le parti il restante terzo, spese che liquida, per l'intero; per il primo grado in complessivi € 2700,00 di cui € 2500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
per il secondo grado in complessivi € 2250,00 (di cui € 1900,00 per compensi professionali e € 350,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
2) accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_2 della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, oltre della somma di € 2800,00 CP_2 oltre interessi e rivalutazione già liquidata dal giudice di prime cure, anche alla somma di € 7000,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, per canoni di locazione non percepiti;
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 CP_2 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi e compensa tra le parti, il restante terzo, spese che liquida, per l'intero; per il primo grado in complessivi € 5000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
pagina 11 di 12 per il secondo grado in complessivi € 3900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
3) conferma le statuizioni del primo grado per le spese di atp Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 8 ottobre 2025. Consigliere estensore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 12 di 12
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 156/2024, avverso la sentenza n. 2040/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 19.7.2023
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Ljudmilla Tonia Venditti e Gaspare Lorenzo Venditti, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Severo (FG) al viale 2 Giugno n. 373
-Appellante-
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AL ZA, giusta mandato in calce alla costituzione in primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in San NI NI (FG) alla via Adriatico n. 80
-Appellato-
nonché
pagina 1 di 12 (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 CodiceFiscale_3
CH DE e CH Di LL, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposa con appello incidentale, presso il cui studio elettivamente domicilia in San NI NI (FG) alla via Primo Vico Corso Giuseppe Garibaldi n. 8
-Appellata e appellante in via incidentale–
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 - 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra , proprietaria dell'immobile al piano terra dello stabile sito in CP_2
San NI NI al viale V. Veneto, n. 144, concesso in locazione alla SI.ra
, deduceva che: Parte_1
-nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2014, mentre erano in atto nel predetto stabile le opere di ristrutturazione del lastrico solare di proprietà di , a seguito di un Controparte_1 violento temporale, copiose infiltrazioni di acqua danneggiavano il suo appartamento, tali da costringere la conduttrice al recesso dal contratto ed al rilascio Pt_1 dell'appartamento condotto in locazione. La proponeva pertanto accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di CP_2
Foggia (r.g. n. 9297/2014), in cui interveniva anche la , per l'accertamento e la Pt_1 quantificazione dei danni patiti. In tale procedimento si costituiva il SI. CP_1
, il quale eccepiva l'eccezionalità del fenomeno temporalesco. Il CTU
[...] quantificava così i danni: € 13.050,00 (esclusi i danni arrecati all'arredo della conduttrice) a titolo di danni patrimoniali subiti dalla;
€ 7.350,00 a titolo di CP_2 danno emergente da mancata locazione del proprio appartamento. Ciò premesso, la sig. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 29.4.2016, CP_2 adìva il Tribunale di Foggia per ottenere la condanna del al risarcimento del CP_1 danno dalla stessa complessivamente subito, quantificato in € 24.061,28 (comprensivo delle spese di ctu), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto dell'illecito all'effettivo soddisfo.
1.2 Si costituiva in giudizio il sig. che, in via preliminare, chiedeva Controparte_1 disporre il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c in rito ordinario e, sempre in pagina 2 di 12 via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la connessione della causa con quella iscritta al R.G. 4864/2016, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, promossa dalla SI.ra e, di conseguenza, disporre la riunione dei procedimenti. Pt_1
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.3 All'udienza del 7.12.2017 la causa veniva riunita a quella promossa dalla SI.ra
(R.G. 4864/2016 Trib. FG) e veniva disposto il mutamento del rito con Parte_1 concessione dei termini ex art. 183, VI co. c.p.c. Nel giudizio riunito la SI.ra , premesso di essere conduttrice dell'immobile di Pt_1 proprietà della al momento del verificarsi dei fenomeni temporaleschi del CP_2
23.07.2014 e di essere stata costretta ad abbandonare l'appartamento a causa delle copiose infiltrazioni di acqua e di aver subito danni patrimoniali, pari ad € 4.100,00, e non patrimoniali, sub specie di danno morale ed esistenziale a seguito dell'evento in parola – deducendo che l'esclusivo responsabile del sinistro de quo fosse il sig. CP_1 custode del lastrico solare, evocava in giudizio il per sentirlo condannare al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
1.4 Il giudizio riunito veniva istruito con prove orali e documentali;
indi con sentenza n. 2040/2023, pubblicata il 19.7.2023, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, così statuiva: “
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda articolata da nel giudizio r.g. n. 3554/2016 e per l'effetto condanna CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.800,00, oltre IVA, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2. Rigetta per il resto la domanda formulata dalla nel giudizio r.g. n. CP_2
3554/2016; 3. Rigetta integralmente la domanda proposta da nel giudizio r.g. n. Parte_1
4864/2016;
4. Compensa integralmente tra le parti del giudizio r.g. n. 3554/2016 le spese dalle stesse parti sostenute in detto procedimento;
5. Condanna al pagamento delle spese sostenute da nel giudizio Parte_1 CP_1
r.g. n. 4864/2016, che liquida in € 5.077,00, per onorario, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge;
6. Compensa integralmente tra tutte le parti dei giudizi riuniti le spese processuali dalle medesime parti sostenute nel procedimento di atp r.g. n. 9297/2014:
7. Pone a carico di tutte le parti dei giudizi riuniti le spese di ctu, come liquidate in sede di atp, nei limiti di 1/3 ciascuna.”
pagina 3 di 12 1.5 Il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda proposta dalla , alla CP_2 luce delle fotografie prodotte dalla ricorrente, dei rapporti di intervento redatti dalla Polizia Municipale del Comune di San NI NI e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, nonché dagli esiti della TP espletata, in cui si confermava che la causa dei danni fosse da ricondurre alle abbondanti piogge infiltrate dal terrazzo di proprietà del In particolare, in sentenza si legge che: “nel caso di CP_1 specie è risultato incontestato tra le parti, nonché adeguatamente documentato dall'attrice – la quale ha sul punto versato in atti documentazione di provenienza della Polizia Municipale del Comune di San NI NI e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, intervenuti nell'immediatezza del fatto suoi luoghi di causa –, che durante la notte del 22-23 luglio 2014, a causa di un violento nubifragio che si abbatté sul Comune di San NI NI, presso cui sono situati gli immobili oggetto di causa, dal lastrico solare, di copertura dell'appartamento al primo piano, sito nel suddetto Comune al viale Vittorio Veneto n. 144, di proprietà di CP_1
– il quale tale giorno si presentava privo della guaina di copertura, poiché
[...] interessato dal lavori di ristrutturazione – l'abbondante acqua si infiltrava nell'immobile al piano terra, sito al medesimo viale Vittorio Veneto n. 144, di proprietà di e in quel periodo condotto in locazione da ”. CP_2 Parte_1
Il Tribunale sosteneva che il non avesse debitamente provato, con l'ausilio di CP_1 dati scientifici pluviometrici di lungo periodo, l'imprevedibilità ed eccezionalità dei fenomeni piovaschi, e deduceva che non rilevasse la circostanza che il avesse CP_1 coperto il lastrico solare con un telo plastificato. Affermava pertanto che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è […] sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente [del caso fortuito], in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza
[…] restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” Escludeva, altresì, la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227, II co. cc della
, come al contrario dedotto dal convenuto, secondo il quale la avrebbe CP_2 CP_2 impedito al di intervenire immediatamente nel ripristino dell'immobile, così CP_1 aggravando il pregiudizio dalla stessa lamentato, in considerazione delle stesse dichiarazioni del e del rapporto redatto dall'Ufficio Urbanistico del Comune di CP_1
San NI NI del 31.07.2014 secondo cui “il tutto [fosse] perfettamente riconducibile allo stato iniziale prima del versamento dell'acqua meteorica” e che fosse solo “necessario la ventilazione degli intonaci interessati dall'evento per consentire loro una perfetta prosciugatura”.
pagina 4 di 12 Circa il quantum del pregiudizio patito, risultando non contestato tra le parti che nel 2016 l'attrice avesse provveduto ad effettuare i lavori di ripristino del proprio appartamento, ovvero la rasatura e pitturazione dell'intero immobile, per la somma di € 2.800,00, oltre IVA, il Tribunale riconosceva tale somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del sinistro (23.07.2014), fino alla data della decisione. Al contrario non riconosceva alcunchè in favore dell'attrice a titolo di danno da mancata percezione del canone di locazione a seguito del recesso esercitato dalla conduttrice e Parte_1 per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di rispristino, poiché la CP_2 non aveva debitamente provato ed allegato la propria volontà di mettere a frutto il proprio appartamento, dandolo in locazione a terzi, dopo l'abbandono della res da parte della conduttrice . Inoltre rappresentava come fosse risultato non contestato tra Pt_1 le parti la circostanza che il nell'immediatezza del fatto ed a seguito del recesso CP_1 dal contratto di locazione da parte della , avesse proposto alla di Pt_1 CP_2 subentrare nel rapporto locativo al medesimo canone pattuito con la precedente conduttrice e che la stessa attrice avesse rifiutato la proposta. Nulla veniva riconosciuto alla a titolo di rimborso dei costi asseritamente sostenuti dalla stessa per CP_2
“sgombero e riporto” dei mobili presenti nel proprio appartamento, attesa la genericità della suddetta pretesa e tenuto conto che risultava incontestato che il suddetto arredo fosse di proprietà della conduttrice . Parte_1
Con riferimento, invece, alla domanda formulata da , il Tribunale la Parte_1 rigettava, poiché riteneva non provata la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, non avendo l'attrice allegato il numero ed il tipo di arredi presenti nell'appartamento, né specificato i lavori di sgombero dei quali pretendeva il relativo rimborso, né, infine, documentato di aver effettuato spese per € 2.000,00.
2.1 Con atto notificato il 30.1.2024 la ha proposto appello avverso la predetta Pt_1 sentenza e, previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al risarcimento del CP_1 danno in suo favore di euro 24.000,00 e/o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e vittoria di spese e competenze di lite. Con il primo motivo eccepisce l'errata valutazione delle risultanze e dell'accertamento tecnico preventivo laddove il Tribunale ha stabilito che sarebbe stato suo onere dare prova che il mobilio e le relative suppellettili avessero subito un danno a seguito delle infiltrazioni, non tenendo in debito conto la documentazione fotografica prodotta e l'inventario dei mobili di sua proprietà di cui alla CTU del giudizio di TP. Inoltre,
pagina 5 di 12 lamenta l'ingiustizia della sentenza per non avere riconosciuto il danno chiesto e quantificato in € 2.000,00 per il trasloco presso altra abitazione. Con il secondo motivo di gravame, ripropone la domanda di risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 cc per essere stata costretta a trasferirsi presso altra abitazione, specie considerando la propria condizione di invalidità fisica che la porta a deambulare a mezzo di una sedia a rotelle.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.4.2024 si è costituita la proponendo appello incidentale e chiedendo, in riforma della impugnata CP_2 sentenza, la condanna del al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051 del c. CP_1
c., per l'importo di euro 12.450,00 più IVA, come accertato e quantificato dal consulente tecnico nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, oltre l'importo di euro 16.100,00 per tutti i mancati, omessi e non percepiti canoni mensili di locazione, nel periodo temporale intercorrente e compreso dal mese di agosto dell'anno 2014, fino alla scadenza naturale del contratto di locazione (31/05/2018), per 46 mensilità dell'importo di euro 350,00, per l'importo complessivo di euro 28.550,00 (più l'IVA sull'importo di euro 12.450,00), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno di verificazione dell'evento dannoso fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, l'appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione tecnica in atti, ritenendo che le infiltrazioni fossero di poco conto e si presentavano asciutte già otto giorni dopo il fenomeno atmosferico intenso. Al contrario - osserva la – in base agli esiti dell'TP i danni prodotti erano stati CP_2 quantificati in complessivi euro 14.550,00 più IVA, di cui euro 1.500,00 per i danni all'arredo di proprietà della e euro 600,00 come spese di trasloco sempre per la Pt_1
e pertanto chiedeva il risarcimento nella misura di euro 12.450,00 più IVA. Pt_1
Con il secondo motivo ripropone la domanda di risarcimento del danno da danno emergente per recesso dal contratto di locazione della conduttrice per il Parte_1 mancato percepimento di n. 46 canoni di locazione di euro 350,00 mensili, facendo osservare come il recesso della fosse dovuto unicamente alla inidoneità Pt_1 dell'appartamento a causa delle infiltrazioni. Con il terzo motivo impugna la decisione del Tribunale di non riconoscere a titolo di risarcimento la somma di € 2.000,00 per spese sostenute per il ripristino dell'immobile giacché non documentate. Osserva al contrario come tali spese siano state indicate dal CTU in sede di TP Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame impugna il capo regolatore delle spese di giustizie. Rileva che la statuizione di porre le spese di TP in capo a ciascuna delle pagina 6 di 12 parti nella misura di un terzo e di compensare interamente le restanti spese di lite, mal si concilia con la circostanza che autore del danno è il sig. che va condannato a CP_1 tutte le spese del giudizio (primo e secondo grado) ivi comprese le spese di TP
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.5.2024 si è costituito il SI.
chiedendo di rigettare entrambi gli appelli principale e incidentale, perché CP_1 destituiti di fondamento giuridico e fattuale, con conferma integrale del provvedimento impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.4 Con ordinanza depositata il 24.5.2024 la Corte di Appello di Bari ha accolto l'istanza di inibitoria proposta da Parte_1
2.5 Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 2.4.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 APPELLO DELLA SIG. Parte_1
L'appello è parzialmente fondato In sede di TP il CTU riferisce di aver “eseguito rilievo metrico e fotografico dei mobili presenti nell'appartamento ” e di aver esaminato: “ MOBILE CUCINA, CP_2
MOBILE SOGGIORNO, ARMADIO, CAMERA MATRIMONIALE e UNA CASSETTIERA” (non vi è contestazione sulla proprietà in capo alla dei Pt_1 predetti arredi) nello stato in cui si trovavano al momento del sopralluogo e di aver quantificato il danno complessivo subito dagli arredi a seguito delle infiltrazioni di acqua in € 1500,00. Indica inoltre in € 600,00 le spese per il trasloco (la non ha Pt_1 provato di aver sopportato spese maggiori). Ne consegue che l'appellato va condannato al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 2100,00 a titolo di risarcimento del danno oltre rivalutazione dalla data dell'evento dannoso (23.07.2014) sino alla data della presente pronuncia nonché gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anna dalla data dell'evento dannoso fino alla decisione Quanto, poi, alla voce di “spese tecniche” per un importo di danno pari ad € 2.000,00 indicata in modo del tutto generico dal CTU, la Corte conviene con il Tribunale che non pagina 7 di 12 vi è prova documentale di spese sopportate a seguito del rilascio dell'immobile e pertanto, va confermato il rigetto per tale voce di danno. Allo stesso modo non vi è prova di danno morale, non potendosi assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa e non avendo la dimostrato attraverso prove Pt_1 orali o documentazione (la documentazione sanitaria prodotta attesta la presenza di ecchimosi sul corpo che semmai potrebbe sostanziare un danno biologico non richiesto) di aver patito una sofferenza interiore, giuridicamente rilevante, per il rilascio dell'immobile.
3.2 APPELLO INCIDENTALE di CP_2
L'appello incidentale della può trovare parziale accoglimento. CP_2
In sintesi l'appellante con il primo motivo di gravame sostiene che, in base agli esiti della CTU svolta in sede di TP, le andava riconosciuto e liquidato il complessivo importo di euro 12.450,00 più IVA anziché la somma minore liquidata dal giudice di prime cure di € 2800,00 oltre IVA Tale motivo va rigettato. Il Giudice di primo grado, con motivazione convincente e che la Corte condivide, sul punto ha così dedotto “…Tanto assodato in merito all'an del pregiudizio direttamente derivato alla dalle infiltrazioni provenienti CP_2 dall'immobile di controparte, circa il quantum del pregiudizio medesimo, deve osservarsi che è risultato non contestato tra le parti che nel 2016 l'attrice abbia provveduto ad effettuare i lavori di ripristino del proprio appartamento, ovvero la rasatura e pitturazione dell'intero immobile, commissionando all'uopo l'impresa individuale di San NI NI e versando a quest'ultima la somma CP_3 di € 2.800,00, oltre IVA, quale corrispettivo. La stessa attrice in sede di interrogatorio formale ha, poi, espressamente affermato di aver eseguito nel marzo 2016 i lavori di ripristino del proprio immobile ed il teste di parte convenuta, , Testimone_1 titolare dell'impresa individuale innanzi indicata, ha confermato di aver effettuato, per conto della , le opere di rasatura di due stanze, nonché la pitturazione CP_2 dell'intero piano rialzato ed il ripristino dell'intonaco del solaio del vano cucina al prezzo complessivo di € 2.800,00 oltre IVA. Di talché, deve concludersi che il danno subito dall'attrice all'immobile di sua proprietà, a causa dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, ammonti ad € 2.800,00 oltre IVA, restando irrilevante ogni ulteriore valutazione effettuata sul punto dal ctu, stante la confessione in parte qua resa dalla
e le su indicate ulteriori emergenze istruttorie emerse nel corso del giudizio. CP_2
Ne deriva, pertanto, che deve essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 2.800,00, oltre IVA a titolo di risarcimento del danno CP_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. pagina 8 di 12 Il Giudice di primo grado pertanto osserva che la signora avendo speso CP_2
l'importo di euro 2.800,00 più IVA per la rasatura e la pitturazione del proprio immobile, come da fattura fiscale della ditta Edil Cimet del signor di Testimone_1
San NI NI (FG), alla stessa deve essere riconosciuto tale importo e non altre somme aggiuntive e supplementari. La circostanza ed il predetto importo venivano confermati sia dalla signora in sede di interrogatorio formale, sia dal CP_2 teste signor , titolare e legale rappresentante della ditta Edil Cimet. Testimone_1 che ha eseguito ed effettuato la rasatura e la tinteggiatura. A tanto si aggiunga che la non ha dato prova che gli ulteriori danni CP_2 riconosciuti in TP abbiano inciso sul prezzo dell'immobile allorquando è stato venduto in data 10/09/2018, non avendo dimostrato che le condizioni strutturali dell'immobile a seguito delle infiltrazioni l'abbiano costretta ad alienare l'appartamento ad un prezzo inferiore di quello di mercato. Pertanto il danno non può che essere contenuto nella somma impiegata per risanare parzialmente l'immobile. La domanda di risarcimento danno da mancata percezione dei canoni a seguito del recesso della conduttrice , va parzialmente accolta. Pt_1
Il Tribunale, nel rigettare la domanda così motiva: “Nulla dovrà, invece, corrispondere il convenuto in favore dell'attrice a titolo di danno da mancata percezione del canone di locazione a seguito del recesso esercitato dalla conduttrice e per tutto il Parte_1 periodo necessario all'esecuzione dei lavori di rispristino, la non avendo a ben CP_2 vedere nemmeno allegato – né tantomeno dimostrato – la propria volontà di mettere a frutto il proprio appartamento, dandolo in locazione a terzi dopo l'abbandono della res da parte della conduttrice . Non va, infatti, dimenticato che il danno da Pt_1 mancata percezione del canone di locazione in assenza di contratto non è un danno in re ipsa, poiché spetta all'attore dimostrare, e prima ancora allegare, la propria volontà di mettere l'immobile a frutto (arg. ex Cass. Civ., Sez. III, 25/0572018, n. 13071). A ciò si aggiunga, in ogni caso, che è risultato non contestato tra le parti, nonché confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, che il nell'immediatezza CP_1 del fatto ed a seguito del recesso dal contratto di locazione da parte della Pt_1 abbia proposto alla di subentrare nel rapporto locativo al medesimo canone CP_2 pattuito con la precedente conduttrice e che la stessa attrice abbia rifiutato la proposta. Di talché, deve concludersi che il pregiudizio in parte qua lamentato dalla sia CP_2 attribuibile in modo esclusivo alla sua condotta”. Ebbene, premesso che il recesso dal contratto di locazione della era Pt_1 giustificato, (ricordiamo che a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco e del Comando dei Vigili Urbani fu emesso provvedimento di inagibilità dell'intero fabbricato) è impensabile e nemmeno teoricamente ipotizzabile che il signor avrebbe potuto CP_1 pagina 9 di 12 abitare od in qualche modo utilizzare immediatamente l'immobile, giacché l'immobile si presentava allagato e danneggiato in tutti gli ambienti. Ne consegue che, all'indomani degli eventi, l'immobile non possedeva i requisiti per essere locato. Nondimeno la stessa ha provato che nel marzo del 2016 provvide ad eseguire i CP_2 lavori di rasatura e tinteggiatura delle pareti al fine, dalla stessa dichiarato, di rendere presentabile l'appartamento. Sicchè, appare equo condannare il a corrispondere CP_1 alla i canoni di locazione non percepiti per il periodo agosto 2014 ( recesso CP_2 della ) sino a marzo 2016, pari a venti mensilità e così per la somma Pt_1 complessiva di € 7000,00 ( € 350,00 canone mensile x 20) oltre rivalutazione dalla data dell'evento dannoso (23.07.2014) sino alla data della presente pronuncia nonché gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla decisione Viceversa non possono esserle riconosciuti i canoni di locazione nel periodo successivo al marzo 2016 fino a maggio 2018, data di scadenza naturale del contratto di locazione, poiché non vi è prova che la proprietaria si sia attivata per rendere produttivo l'immobile
– ormai presentabile - attraverso la locazione. Non può essere accolto l'ultimo motivo gravame con cui l'appellante chiede il riconoscimento delle somme pari ad € 2000,00 che il CTU ha riconosciuto senza motivare a che titolo. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure: “…Né il convenuto è tenuto a rimborsare l'attrice degli oneri tecnici ed amministrativi dalla stessa asseritamente sostenuti, non avendo la prodotto alcuna documentazione, CP_2 atta a dimostrare l'an ed il quantum dei relativi esborsi e non dovendosi desumere tali circostanze fattuali dalla ctu espletata, la quale, come è noto – lungi dal costituire un mezzo di prova a disposizione delle parti – è un mero ausilio del magistrato nell'accertamento e nella valutazione dei fatti già dimostrati dai contendenti. Sicché, la domanda risarcitoria in parte qua proposta dalla nel giudizio r.g. n. CP_2
3554/2016 deve essere disattesa”. E con il gravame nulla è dedotto sul punto di mancanza di prova.
4. All'accoglimento parziale del gravame, occorre riconsiderare – al fine di statuire sulle spese - l'esito complessivo del giudizio, che vede le signore e Pt_1 CP_2 parzialmente vittoriose, dal momento che solo alcune voci di danno sono loro riconosciute. Ebbene: a) quanto alle spese di TP appare equo far concorrere nella misura di un terzo ciascuno, tutte le parti, nelle spese di TP ( come già statuito dal giudice di prime cure) nella misura già liquidata.
pagina 10 di 12 b) quanto alle ulteriori spese di giudizio, si stima equo condannare il sig. al CP_1 pagamento, in favore sia della sig. sia della sig. , delle spese di Pt_1 CP_2 entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi con compensazione del restante terzo. Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 valori medi, con esclusione della fase di trattazione nel grado di appello (valore della causa sulla base del decisum).
PQM
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_1
2040/2023 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 19/07/2023, così dispone: 1)accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2100,00 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi e compensa tra le parti il restante terzo, spese che liquida, per l'intero; per il primo grado in complessivi € 2700,00 di cui € 2500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
per il secondo grado in complessivi € 2250,00 (di cui € 1900,00 per compensi professionali e € 350,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
2) accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_2 della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, oltre della somma di € 2800,00 CP_2 oltre interessi e rivalutazione già liquidata dal giudice di prime cure, anche alla somma di € 7000,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, per canoni di locazione non percepiti;
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 CP_2 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi e compensa tra le parti, il restante terzo, spese che liquida, per l'intero; per il primo grado in complessivi € 5000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
pagina 11 di 12 per il secondo grado in complessivi € 3900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
3) conferma le statuizioni del primo grado per le spese di atp Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 8 ottobre 2025. Consigliere estensore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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