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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 P.IVA_1 PRIMIANO, elettivamente domiciliato in via G. Leopardi 71016 San Severo ITALIA presso il difensore avv. LOMBARDI PRIMIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PETTINICCHIO EMILIO, elettivamente domiciliato in VIA PICCININO N.23 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. PETTINICCHIO EMILIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio l' per sentire dichiarare Parte_1 Controparte_1 l'inadempimento della convenuta adducendo:
- di aver versato 20.000,00, mediante consegna dell'assegno meglio descritto nell'atto di citazione, quale anticipo per la fornitura di olive;
- che a fronte del predetto versamento la società convenuta ha emesso la fattura n. 2 del 27 aprile 2016;
- che la fornitura di olive non è stata effettuata.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e all'udienza del 24 giugno 2025 è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Risulta per tabulas la dazione dell'assegno di cui si è detto nonché l'apposizione della girata da parte della società convenuta.
Il teste , contabile della ha chiarito che l'assegno fu contabilizzato e Tes_1 Pt_1 incassato dall' . Controparte_1
Il citato teste ha narrato che l' si impegnava a conferire alla Controparte_1
fresche per la campagna 2016/2017, impegno preso presso gli uffici Parte_2 della dove il predetto teste era presente, quale dipendente della società Parte_1 attrice.
I testi di parte attrice hanno confermato la circostanza relativa al versamento e all'imputabilità dello stesso all'acconto per la fornitura di olive.
I testi di parte convenuta non hanno reso dichiarazioni dirimenti né chiare. ha specificato di non essere a conoscenza dell'attività svolta Controparte_2 dalla ma di ritenere, tuttavia che detta ultima società operasse nel settore Pt_1 agricolo in considerazione dell'acquisto di olive dell' dalla Parte_3 Pt_1 Il teste ha anche riferito che il versamento da parte della non era riconducibile Pt_1 ad un acconto sulla fornitura ma costituiva una parte del debito che il gruppo
, di cui fa parte la aveva nei confronti dell' . Parte_4 Pt_1 Parte_3
, dipendente della società convenuta, addetto alla pesa ed al piazzale, ha Testimone_2 dichiarato che il versamento da parte della era frutto di un accordo tra le due Pt_1 società. Nella sostanza, chiariva il teste che una società del gruppo Tes_2
, l'AP IN, era debitrice della e poiché la citata Parte_4 Controparte_1 AP IN non aveva disponibilità, ci si accordava nel senso che la CP_1 avrebbe emesso una fattura nei confronti della e questa avrebbe
[...] Pt_1 corrisposto l'importo di 20.000,00, pari all'entità del debito dell'AP IN nei confronti dell' Controparte_1
pagina 2 di 4 Il teste ha riferito che la somma di 20.000,00 era ricollegabile ad un debito Tes_3 dell'AP IN, società del gruppo , nei confronti dell Parte_4 CP_1
[...]
Le testimonianze riferite dai testi e , avuto riguardo CP_1 Tes_2 Tes_3 all'esistenza del debito di cui si è detto e al carattere fittizio della fattura n. 2 del 27 aprile 2016, non hanno trovato il benchè minimo riscontro fattuale mentre corroborano le deduzioni di parte attrice le dichiarazioni del teste , Tes_1 intrinsecamente attendibili, stante il ruolo rivestito dal medesimo all'interno della società attrice, e caratterizzate da dovizia di particolari.
Non può, d'altronde, sottacersi che nella fattura di cui si è detto è indicata la causale del versamento – acconto olive fresche da olio da conferire prodotte in Italia campagna 2026-2017- causale che corrobora la tesi del versamento, quale acconto.
Se la fattura fosse stata fittizia è ragionevole ritenere che la causale avrebbe dovuto essere più generica e non così circostanziata.
Né non può non evidenziarsi lo stretto nesso temporale tra la data della fattura – 27 aprile 2016- e la data dell'assegno – 28 aprile 2016- circostanza questa che conferisce alla dazione dell'assegno la natura di mezzo di pagamento di quella fattura.
Vale, poi, rilevare che la convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture contabili da cui poter desumere la prova degli assunti inerenti alla fornitura di merce in favore della Pt_1
L'istruttoria, dunque, sin qui riepilogata, è idonea a far ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento lamentato da parte attrice talchè la domanda va accolta.
Non può essere, invece, accolta la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata fornitura poiché priva di riscontro probatorio.
Le spese, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, stante la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda avanzata da parte attrice, avuto riguardo all'inadempimento, e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda relativa al risarcimento del danno.
Compensa per 1/3 le spese di lite che si liquidano in € 237,00 per spese, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ponendo i 2/3 delle stesse a carico di parte convenuta. pagina 3 di 4 Così deciso in Foggia il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa IL AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 P.IVA_1 PRIMIANO, elettivamente domiciliato in via G. Leopardi 71016 San Severo ITALIA presso il difensore avv. LOMBARDI PRIMIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PETTINICCHIO EMILIO, elettivamente domiciliato in VIA PICCININO N.23 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. PETTINICCHIO EMILIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio l' per sentire dichiarare Parte_1 Controparte_1 l'inadempimento della convenuta adducendo:
- di aver versato 20.000,00, mediante consegna dell'assegno meglio descritto nell'atto di citazione, quale anticipo per la fornitura di olive;
- che a fronte del predetto versamento la società convenuta ha emesso la fattura n. 2 del 27 aprile 2016;
- che la fornitura di olive non è stata effettuata.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e all'udienza del 24 giugno 2025 è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Risulta per tabulas la dazione dell'assegno di cui si è detto nonché l'apposizione della girata da parte della società convenuta.
Il teste , contabile della ha chiarito che l'assegno fu contabilizzato e Tes_1 Pt_1 incassato dall' . Controparte_1
Il citato teste ha narrato che l' si impegnava a conferire alla Controparte_1
fresche per la campagna 2016/2017, impegno preso presso gli uffici Parte_2 della dove il predetto teste era presente, quale dipendente della società Parte_1 attrice.
I testi di parte attrice hanno confermato la circostanza relativa al versamento e all'imputabilità dello stesso all'acconto per la fornitura di olive.
I testi di parte convenuta non hanno reso dichiarazioni dirimenti né chiare. ha specificato di non essere a conoscenza dell'attività svolta Controparte_2 dalla ma di ritenere, tuttavia che detta ultima società operasse nel settore Pt_1 agricolo in considerazione dell'acquisto di olive dell' dalla Parte_3 Pt_1 Il teste ha anche riferito che il versamento da parte della non era riconducibile Pt_1 ad un acconto sulla fornitura ma costituiva una parte del debito che il gruppo
, di cui fa parte la aveva nei confronti dell' . Parte_4 Pt_1 Parte_3
, dipendente della società convenuta, addetto alla pesa ed al piazzale, ha Testimone_2 dichiarato che il versamento da parte della era frutto di un accordo tra le due Pt_1 società. Nella sostanza, chiariva il teste che una società del gruppo Tes_2
, l'AP IN, era debitrice della e poiché la citata Parte_4 Controparte_1 AP IN non aveva disponibilità, ci si accordava nel senso che la CP_1 avrebbe emesso una fattura nei confronti della e questa avrebbe
[...] Pt_1 corrisposto l'importo di 20.000,00, pari all'entità del debito dell'AP IN nei confronti dell' Controparte_1
pagina 2 di 4 Il teste ha riferito che la somma di 20.000,00 era ricollegabile ad un debito Tes_3 dell'AP IN, società del gruppo , nei confronti dell Parte_4 CP_1
[...]
Le testimonianze riferite dai testi e , avuto riguardo CP_1 Tes_2 Tes_3 all'esistenza del debito di cui si è detto e al carattere fittizio della fattura n. 2 del 27 aprile 2016, non hanno trovato il benchè minimo riscontro fattuale mentre corroborano le deduzioni di parte attrice le dichiarazioni del teste , Tes_1 intrinsecamente attendibili, stante il ruolo rivestito dal medesimo all'interno della società attrice, e caratterizzate da dovizia di particolari.
Non può, d'altronde, sottacersi che nella fattura di cui si è detto è indicata la causale del versamento – acconto olive fresche da olio da conferire prodotte in Italia campagna 2026-2017- causale che corrobora la tesi del versamento, quale acconto.
Se la fattura fosse stata fittizia è ragionevole ritenere che la causale avrebbe dovuto essere più generica e non così circostanziata.
Né non può non evidenziarsi lo stretto nesso temporale tra la data della fattura – 27 aprile 2016- e la data dell'assegno – 28 aprile 2016- circostanza questa che conferisce alla dazione dell'assegno la natura di mezzo di pagamento di quella fattura.
Vale, poi, rilevare che la convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture contabili da cui poter desumere la prova degli assunti inerenti alla fornitura di merce in favore della Pt_1
L'istruttoria, dunque, sin qui riepilogata, è idonea a far ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento lamentato da parte attrice talchè la domanda va accolta.
Non può essere, invece, accolta la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata fornitura poiché priva di riscontro probatorio.
Le spese, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, stante la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda avanzata da parte attrice, avuto riguardo all'inadempimento, e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda relativa al risarcimento del danno.
Compensa per 1/3 le spese di lite che si liquidano in € 237,00 per spese, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ponendo i 2/3 delle stesse a carico di parte convenuta. pagina 3 di 4 Così deciso in Foggia il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa IL AR
pagina 4 di 4