Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13360/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Marida Corso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13360/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, con domicilio eletto in Napoli, p.zza Cavour 139, C.F._1 presso l'Avv. Valentina Mercadante ( - C.F._2
, che lo rapp.ta e difende, Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso Annunziata (c.f.
- per procura speciale C.F._3 Email_2 allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro in persona del Ministro p.t. e Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
NAPOLI presso la quale domiciliano ex lege in Napoli alla via Diaz 11
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2023 il ricorrente in epigrafe ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento del Questore di
Napoli Cat.A12/2023/Im/primasez/ dinieghi/c.s. 173, emesso l'11.02.2023 e notificato il 28.03.2023, di revoca della sua carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. nonché della carta di soggiorno Numero_1
n. del figlio minore , sulla base della Numero_2 Persona_1
A fondamento del ricorso, venivano dedotti la carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti. Secondo parte ricorrente, la decisione del Questore di revocargli il titolo di soggiorno posseduto è illogica e irragionevole poiché fondata su un precedente penale, risalente nel tempo rispetto al momento della decisione negativa, dal quale il
Questore avrebbe fatto derivare, in via automatica, il conclusivo giudizio di pericolosità espresso nei suoi confronti. Il ricorrente lamentava altresì il difetto di istruttoria, non avendo la valutato la sua piena integrazione CP_2 sul territorio nazionale;
integrazione di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto nel bilanciamento dei contrapposti interessi.
Le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio, depositando gli atti del procedimento e concludendo per il rigetto del ricorso. Il CP_1 controdeduceva che il richiedente era stato irrevocabilmente condannato ai sensi dell'art.416 bis c.p. in quanto facente parte di una organizzazione criminale internazionale, coinvolgente più paesi, per la commissione di reati in materia di stupefacenti, prostituzione, tratta di esseri umani, delitti contro l'ordine pubblico e la persona. Secondo la difesa del , dunque, CP_1 sussiste la pericolosità sociale del richiedente sulla quale si è fondata la revoca dei permessi di soggiorno.
Il Tribunale, accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, fissava dinanzi a sé, per il 7.5.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 terdecies. A detta udienza, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice si riservava per la decisione della causa.
Tanto premesso, il ricorso non merita di essere accolto in quanto infondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla valutazione della pericolosità del ricorrente. Il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria affliggente il provvedimento impugnato per le mancate acquisizione e valutazione, da parte dell'Amministrazione, degli elementi comprovanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo sul territorio italiano, che avrebbero dovuto essere oggetto di bilanciamento con quelli sfavorevoli (i precedenti penali, appunto) dalla cui sussistenza il Questore ha tratto il giudizio prognostico di pericolosità formulato nei suoi confronti, ritenuto determinante ai fini della revoca del titolo di soggiorno.
Ai fini che qui specificamente rilevano, giova, invero, premettere che il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato "quando mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti ". Inoltre "il permesso di soggiorno
- 2 - UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l 'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paese con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche della commissione del tipo di reati. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Il dato testuale è inequivoco: l'ampio margine del potere discrezionale che la legge accorda all'Autorità amministrativa non può oltrepassare il limite della doverosità della valutazione complessiva alla luce di elementi ulteriori rispetto a quelli ritraibili dalla situazione penale dell'interessato. Segnatamente il Questore deve tenere conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (vedesi in tal senso, ex plurimis, C.d.S., sez. 111, 28 giugno 2022, n.
5358; id., 12 aprile 2022, n. 2727, vedesi, altresi, Corte Cost. 27 marzo 2014,
n. 58).
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca è sorretto da una motivazione conforme a tale parametro, atteso che si fonda sul precedente penale in materia di stupefacenti, tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione a carico del ricorrente;
reati, i predetti, tutti sintomatici non solo e principalmente del fatto che il ricorrente rappresenta una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma anche della mancata assimilazione da parte dello stesso delle basilari regole di civile convivenza e di rispetto delle norme di diritto positivo. Rispetto agli elementi favorevoli all'interessato, il difensore si
è limitato ad allegare che trattasi di reati risalenti nel tempo rispetto al provvedimento di revoca adottato e che l'Autorità non ha valutato che il ricorrente “ha espiato la pena, e che in Italia ha un proprio nucleo familiare ed un figlio". Il Tribunale, contrariamente, ritiene che il bilanciamento tra elementi sfavorevoli ed elementi favorevoli sia stato effettivamente e concretamente effettuato. Il Tribunale, aderendo al prevalente orientamento formatosi in ordine alle cause ostative al rilascio e\o revoca del permesso di soggiorno agli stranieri, sottolinea la necessita che la valutazione di pericolosità sociale non avvenga in applicazione automatica di clausole generali prefissate, ma sia compiuta in concreto nel doveroso bilanciamento tra la tutela di esigenze pubbliche, quale la sicurezza della collettività, e quella dei valori privati, quale del rispetto della persona umana. Inoltre, costituisce
- 3 - principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il diniego e la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti per il solo fatto che l'interessato abbia riportato sentenze penali di condanna, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, n. 5832 del 12 luglio 2022; Cons. Stato Sez. III,
10/06/2022, n. 4748; T.A.R. Brescia, sez. II, 04/03/2021, n. 219).
Alla stregua dei principi sopra esposti, gli elementi forniti dal difensore del ricorrente non smentiscono, o comunque attenuano, il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore. In primo luogo, il provvedimento di revoca del permesso è stato adottato nel 2023 a seguito della pronuncia di condanna del 2021 e notificato al ricorrente detenuto in carcere. Di qui la correttezza del provvedimento adottato anche se i reati sono stati commessi nel 2010. Ai fini del giudizio di pericolosità, viene allegata la situazione familiare in Italia, dove il ricorrente si è sposato con una cittadina italiana nel 2015 ed ha avuto un figlio e ciò al fine di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco ed una corretta prognosi di pericolosità circa la futura condotta dello straniero. Cionondimeno nella specie, i reati per i quali è stato condannato, evidenziano una spiccata pericolosità sociale, tale da rappresentare, anche nell'attualità, una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per il contesto sociale in cui vive. Situazione che appare ancor più censurabile, tenuto conto del fatto che il cittadino straniero, in Italia da molti anni, avrebbe potuto vivere e integrarsi sul territorio dello Stato lecitamente.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il Tribunale che il giudizio di pericolosità in concreto operato dal Questore di Napoli sia corretto e conseguentemente condivisibile, avuto riguardo alla gravità dei reati commessi anche a livello internazionale. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha comprovato di disporre nell'attualità di una regolare attività lavorativa, se non per pochi giorni, e, neanche in precedenza, pur essendo in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Va, inoltre, osservato che la presenza di legami familiari in Italia (moglie e figlio) non ha rappresentato per il ricorrente un elemento significativo per orientare positivamente i propri comportamenti o comunque un deterrente dissuasivo rispetto alla commissione di reati di sicura gravità. Agli atti non vi è alcuna prova concreta che il ricorrente, a fronte della consumazione di condotte criminose così gravi, abbia avviato un percorso di integrazione sociale e di inserimento lavorativo
- 4 - stabile, che possa rappresentare un indice di effettiva presa di distanza dalle scelte gravemente disfunzionali passate.
Conclusivamente, deve affermarsi la concreta ed attuale pericolosità sociale del ricorrente sussistendo un elevato rischio di realizzazione di nuovi comportamenti delittuosi.
Non si ravvisa, infine, una condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro nel paese di origine. Nel caso di specie, pertanto, il giudizio di bilanciamento, che in questa sede doverosamente deve essere effettuato, depone per una soccombenza delle complessive condizioni soggettive del richiedente rispetto all'interesse di tutela dell'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato per ritenere scongiurato il rischio di una reiterazione dei reati.
Nulla sulle spese del giudizio risultando la parte ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese del giudizio.
Napoli, il 05.06.2025
Il giudice
(dott.ssa Marida Corso)
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