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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 659/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLOPERTO TINA Parte_1 C.F._1 del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
disporre l'affidamento in via esclusivo della figlia minore con residenza anagrafica e Per_1 dimora presso la madre, signora nonché l'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 in via esclusiva in relazione alle questioni fondamentali (istruzione, educazione, salute, residenza..), con previsione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, rinnovo della carta d'identità e/o passaporto, potranno essere assunte dalla signora in via esclusiva;
Parte_1
- disporre che il Signor versi, quale contributo per il Controparte_2 mantenimento di la somma mensile di € 300,00 che verrà corrisposta direttamente alla madre Per_1 signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che verrà aggiornato annualmente in Parte_1 base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Monza;
- il 100% dell'assegno universale INPS per la figlia sia incassato dalla madre . Per_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 [...]
cessata nel 2019, dalla quale era nata il [...] la figlia Controparte_1 Per_2
minore di età, e di essersi trasferita con la figlia dopo la cessazione della convivenza in altro
[...] immobile, ubicato in Cinisello Balsamo come la ex casa familiare, ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia, atteso il comportamento poco collaborativo del padre che rende complicata l'assunzione tempestiva delle decisioni nell'interesse della minore (il padre ha impiegato cinque anni per dare l'assenso al trasferimento di residenza della minore e non ha fornito i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE e tale omissione ha comportato la mancata erogazione dell'assegno unico per la prole), il collocamento della stessa presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlia solo previo accordo con la madre e un concorso al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili. Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che denotano il disinteresse del padre per le esigenze della figlia e che non sono state smentite in alcun modo dagli atti processuali, va disposto nel superiore interesse della figlia l'affidamento in via esclusiva alla madre;
inoltre, per evitare che comportamenti ostativi o omissivi del padre siano pregiudizievoli per l'interesse della figlia, alla madre viene attribuito il potere di assumere senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relative alle questioni più importanti riguardanti la figlia (salute, educazione, istruzione e residenza).
La figlia minore resterà collocata presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarla solo previo accordo con la madre affidataria che si è comunque mostrata disponibile a favorire e organizzare incontri padre-figlia con modalità confacenti all'interesse della minore. Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento da porre carico del padre, tenuto conto della precarietà della condizione lavorativa dello stesso, secondo le stesse allegazioni della madre e degli oneri abitativi gravanti sul medesimo, viene stabilita in € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. L'assegno unico ed universale erogato dall'INPS per la prole spetterà interamente alla madre che si fa carico direttamente di tutte le esigenze della figlia. Le spese di lite, stante l'interesse della parte ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti la figlia minore e l'assenza di istruttoria, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e con Persona_3 facoltà per la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore;
II. Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla solo previo accordo con la madre;
III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e fino al conseguimento dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 200,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutati annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di giugno 2026; pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario e di quelle scolastiche relative alla scuola pubblica della figlia, previa consegna della relativa documentazione giustificativa;
IV. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS per la prole venga corrisposto interamente in favore di;
Parte_1
V. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29/05/2025
pagina 2 di 3
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 659/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLOPERTO TINA Parte_1 C.F._1 del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
disporre l'affidamento in via esclusivo della figlia minore con residenza anagrafica e Per_1 dimora presso la madre, signora nonché l'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 in via esclusiva in relazione alle questioni fondamentali (istruzione, educazione, salute, residenza..), con previsione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, rinnovo della carta d'identità e/o passaporto, potranno essere assunte dalla signora in via esclusiva;
Parte_1
- disporre che il Signor versi, quale contributo per il Controparte_2 mantenimento di la somma mensile di € 300,00 che verrà corrisposta direttamente alla madre Per_1 signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che verrà aggiornato annualmente in Parte_1 base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Monza;
- il 100% dell'assegno universale INPS per la figlia sia incassato dalla madre . Per_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 [...]
cessata nel 2019, dalla quale era nata il [...] la figlia Controparte_1 Per_2
minore di età, e di essersi trasferita con la figlia dopo la cessazione della convivenza in altro
[...] immobile, ubicato in Cinisello Balsamo come la ex casa familiare, ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia, atteso il comportamento poco collaborativo del padre che rende complicata l'assunzione tempestiva delle decisioni nell'interesse della minore (il padre ha impiegato cinque anni per dare l'assenso al trasferimento di residenza della minore e non ha fornito i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE e tale omissione ha comportato la mancata erogazione dell'assegno unico per la prole), il collocamento della stessa presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlia solo previo accordo con la madre e un concorso al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili. Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che denotano il disinteresse del padre per le esigenze della figlia e che non sono state smentite in alcun modo dagli atti processuali, va disposto nel superiore interesse della figlia l'affidamento in via esclusiva alla madre;
inoltre, per evitare che comportamenti ostativi o omissivi del padre siano pregiudizievoli per l'interesse della figlia, alla madre viene attribuito il potere di assumere senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relative alle questioni più importanti riguardanti la figlia (salute, educazione, istruzione e residenza).
La figlia minore resterà collocata presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarla solo previo accordo con la madre affidataria che si è comunque mostrata disponibile a favorire e organizzare incontri padre-figlia con modalità confacenti all'interesse della minore. Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento da porre carico del padre, tenuto conto della precarietà della condizione lavorativa dello stesso, secondo le stesse allegazioni della madre e degli oneri abitativi gravanti sul medesimo, viene stabilita in € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. L'assegno unico ed universale erogato dall'INPS per la prole spetterà interamente alla madre che si fa carico direttamente di tutte le esigenze della figlia. Le spese di lite, stante l'interesse della parte ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti la figlia minore e l'assenza di istruttoria, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e con Persona_3 facoltà per la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore;
II. Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla solo previo accordo con la madre;
III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e fino al conseguimento dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 200,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutati annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di giugno 2026; pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario e di quelle scolastiche relative alla scuola pubblica della figlia, previa consegna della relativa documentazione giustificativa;
IV. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall'INPS per la prole venga corrisposto interamente in favore di;
Parte_1
V. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29/05/2025
pagina 2 di 3
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
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