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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11194/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 11194/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del GdP”, promossa da:
, rappr.to e difeso dall'avv. Davide D'Ippolito, come da mandato in atti;
Parte_1
Appellante contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Mitolo, come da mandato in atti;
CP_1
Appellato
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con citazione notificata il 26.7.2019, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Bari n. 504/2019 pubblicata il 18.2.2019, con cui l'appellante, consigliere del
, è stato condannato a risarcire il danno cagionato a , altro Controparte_2 CP_1
consigliere comunale, in ordine al danno non patrimoniale per lesione al decoro e alla reputazione, causato dalla condotta tenuta dall durante la seduta del consiglio comunale del 17.7.2015 Parte_1
e sulla pagina Facebook del CP_1
In particolare in primo grado aveva dedotto che, dopo aver sollevato una questione in ordine CP_1 ad una presunta incompatibilità di incarichi dell' quest'ultimo replicava muovendo al Parte_1 offese dal seguente tenore: “questo giovanotto di ON che ogni volta mi sogna tutti i CP_1
giorni, di notte, di cosa, io ho paura perché vedo il suo sguardo, non so come lo vedo, evidentemente devi avere qualche problema serio tu [ ndr], perché io ti vedo”; e ancora “una persona CP_1
graziata dalla politica che la vedo quando parla che ha questi tic, probabilmente ha qualche cosa che non va. Evidentemente tu sei, veramente hai qualche cosa nella tua mente c'è qualcosa che non va”,
pagina 1 di 7 “c'avevi lo studio professionale che poi non sei stato in grado di portarlo avanti. Quindi se tu fossi sul mercato saresti non incompatibile, ma saresti irrilevante”, “io non voglio essere sognato dai maschi, io voglio essere sognato dalle femmine. A meno che tu non hai problemi di, non sai, certi problemi”, “ti devi vergognare vieni soltanto a prenderti e a rubare una giornata”. Parte_2
Il Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio, aveva accolto la domanda e condannato l Parte_1
a risarcire il danno provocato al che quantificava in “€ 1.500,00 oltre interessi dal dì della CP_1 domanda al soddisfo” nonché “al pagamento della sanzione pecuniaria quantificata in € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende” e “al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi €
1007,53” oltre accessori da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L'appellante ha censurato la predetta sentenza per: - violazione dell'art. 132 n. 2 e n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa o carente motivazione, avendo il giudice di prime cure omesso di
“individuare e tipizzare la condotta asseritamente posta in essere dall'Ing. dalla quale Parte_1 poter ricavare (…) profili risarcitori riconducibili al compimento dei reati di ingiuria e/o della diffamazione” e avendo omesso di “illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione”, peraltro facendo riferimento a messaggi ingiuriosi “apparsi sulle pagine Facebook dell'attore, circostanza mai dedotta da nessuna delle parti”; - violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. a causa di carente od omessa motivazione sulla condotta dolosa fonte di danno ingiusto, per aver il giudice di pace “errato nel considerare provate: 1) le fattispecie delittuose costituenti il reato di ingiuria;
2) la dolosa preordinazione dell'agente di voler offendere e ledere il decoro e onore del
3) l'esistenza di un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile”, ciò in quanto il CP_1
“presupposto per accedere alla tutela risarcitoria era ed è il preliminare accertamento di fattispecie già penalmente rilevanti (reato di ingiuria) ora ricondotte ad illeciti civili”, mentre il primo giudice
“non fa riferimento ad alcun accertamento di condotte delittuose costituenti il reato di ingiuria”. In ogni caso, “la domanda risarcitoria è da ritenersi infondata in quanto rimasta nel corso del giudizio di primo grado carente di prova in ordine ai presupposti di cui al Dlgs n. 7/2016 e ex art. 2043 c.c.”, poiché “le frasi estrapolate dal come riportate nei verbali (…) devono ricondursi ad una CP_1 critica politica”.
Difatti, secondo tale prospettazione, il nel corso di un dibattito in consiglio comunale CP_1
“sollevava una questione (l'incompatibilità) che non era all'ordine del giorno della seduta del
Consiglio Comunale del 17.07.2015” cosicché “la reazione dell'Ing. , per quanto colorita, Parte_1 deve collocarsi nell'ambito del diritto di critica politica in relazione all'intervento del consigliere mirato a criticare l'operato della persona fisica, rea di non essersi, a dire del medesimo Consigliere, dimesso (da progettista) da tutti i PUE ed eliminato la causa della sua incompatibilità da consigliere
pagina 2 di 7 comunale”, avendo peraltro egli “tutelato il proprio ruolo di consigliere e la propria figura di libero professionista”.
Pertanto, l'appellante ha chiesto di dichiarare la nullità della pronuncia ovvero, in riforma della sentenza gravata, di rigettare integralmente le domande proposte innanzi al Giudice di Pace di Bari perché infondate e non provate, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio il 21.11.2019, ha chiesto di dichiarare l'infondatezza dell'appello o il CP_1
suo rigetto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di I grado la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, 348 bis, 350 co. 3 e 350 bis cpc.
**********
L'appello è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata risulta scevra dalle censure mosse dall'appellante, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge e del compendio probatorio acquisito al processo, motivando in ordine al percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione.
Quanto al primo motivo di appello, con il quale viene censurata la sentenza di prime cure per nullità, applicato il combinato disposto di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c., deve essere chiarito che solo il difetto assoluto di motivazione - che ricorre, per costante giurisprudenza, quando manchi del tutto, sotto l'aspetto materiale e grafico, la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente o assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile - comporta un caso di nullità della sentenza di primo grado.
L'omessa pronuncia su una o più censure non configura un error in procedendo ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.
Nella specie, la motivazione non manca del tutto, né si può dire che si tratti di motivazione apparente o incomprensibile, in quanto emerge con sufficiente chiarezza l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure per definire la controversia.
Invero, egli ha in primo luogo correttamente sussunto la fattispecie nella disciplina di cui al D. lgs.
7/2016 in materia di depenalizzazione e introduzione di nuovi illeciti civili, chiarendo come “la risposta sanzionatoria approntata dall'ordinamento non sarà più di carattere penale, ma civile e sarà demandata all'iniziativa della parte che assume di aver subito un danno, previa dimostrazione di una condotta dolosa da parte del convenuto in giudizio”;
pagina 3 di 7 Affrontando poi il merito della questione ha esattamente affermato che “la controversia in questione ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni presuntivamente subiti dall'attore e trova il suo fondamento nell'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 2059 c.c.”.
Dunque, avendo il primo giudice adeguatamente inquadrato e motivato in ordine al thema decidendum, non si può dire che nella specie ricorra alcuna delle ipotesi di nullità della sentenza gravata.
Passando al merito, il Giudice di Pace ha esattamente ritenuto sussistenti profili di ingiustizia del danno e di colpa a carico dell'appellante, essendo emerso dall'istruttoria condotta in primo grado il verificarsi di gravi episodi “durante le sedute del consiglio comunale seguiti da messaggi ingiuriosi sulla pagina
Facebook dell'attore, con grave nocumento per la propria reputazione”.
Invero, la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure risulta dai seguenti elementi:
- è fatto pacifico che l'appellante abbia pronunciato frasi dal contenuto offensivo ai danni di CP_1
riportate nei verbali delle sedute del Consiglio Comunale di (doc.1, fascicolo primo CP_2
grado verbale del consiglio comunale di del 17 .7.2015) fra le quali si citano: CP_1 CP_2
“questo giovanotto di che ogni volta mi sogna tutti i giorni, di notte, di cosa, io ho paura CP_1
perché vedo il suo sguardo, non so come lo vedo, evidentemente devi avere qualche problema serio tu
[ ndr], perché io ti vedo”; e ancora “una persona graziata dalla politica che la vedo quando CP_1
parla che ha questi tic, probabilmente ha qualche cosa che non va. Evidentemente tu sei, veramente hai qualche cosa nella tua mente c'è qualcosa che non va”, “c'avevi lo studio professionale che poi non sei stato in grado di portarlo avanti. Quindi se tu fossi sul mercato saresti non incompatibile, ma saresti irrilevante”, “io non voglio essere sognato dai maschi, io voglio essere sognato dalle femmine.
A meno che tu non hai problemi di, non sai, certi problemi”, “ti devi vergognare Parte_2 vieni soltanto a prenderti e a rubare una giornata”.
- il contenuto ingiurioso delle frasi oggetto di scrutinio non emerge certo, come evidenziato dall'appellato, dalla circostanza secondo cui gli altri “consiglieri comunali abbiano ritenuto le frasi pronunciate dall' come offensive dell'onore del né secondo cui “non è estata Parte_1 CP_1
offerta la prova che alle sedute del consiglio comunale fossero presenti altri soggetti estranei alla compagine consigliare” ma si ricava dalla loro oggettiva idoneità a ledere l'onore e la reputazione dell'appellato secondo un giudizio che investe profili quali la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della vittima, la diffusione dell'insulto;
- orbene, è evidente che le frasi pronunciate dall' non siano connotate da un intento di Parte_1
“critica politica” quanto piuttosto di intenzionale offesa del loro destinatario e, ove anche fossero state pronunciate con tale intento, deve ricordarsi che anche la critica politica deve incontrare un limite nel pagina 4 di 7 rispetto dell'altrui decoro e reputazione, non potendo l'intenzione fungere di per sé da causa giustificatrice di un fatto illecito e, nel caso de quo, tale limite appare essere considerevolmente stato superato;
- invero, anche il diritto di critica incontra dei limiti nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost, sicché è necessario che (i) il diritto in analisi “prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale” (v. Cassazione penale sez. V, 28/03/2024, n.17326) e che (ii) l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico;
- da ciò deriva che non è consentito trasmodare, come nella specie avvenuto, nella invettiva gratuita, tenuto pure conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità e delle modalità di esercizio delle offese rivolte al CP_1
- in ordine alla valutazione di offensività e ingiuriosità delle frasi pronunciate dall non ha Parte_1
rilevanza il fatto se alle sedute del consiglio comunale abbiano assistito o meno soggetti estranei alla compagine del consiglio stesso, in quanto i comportamenti tenuti dal consigliere comunale, odierno appellante, hanno comunque leso il decoro e l'onore del essendogli state rivolte alla Parte_3
presenza di altri soggetti, pur essendo questi interni all'organo consiliare;
(II) trattandosi di espressioni volte a mettere in dubbio la sanità mentale, la capacità professionale e a fare allusioni sull'orientamento sessuale del soggetto cui erano rivolte, non potendosi in ciò intravedersi alcun intento politico o di legittima critica;
(III) essendo state riportate e trascritte in un pubblico verbale;
(IV) essendo state rese note alla stampa, che ha richiamato i fatti, pur senza riportare esattamente il contenuto delle espressioni utilizzate;
-inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, secondo cui erroneamente “il Giudice fa riferimento anche a messaggi ingiuriosi apparsi sulle pagine Facebook dell'attore”, risulta documentalmente (all. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata) che scriveva Parte_1
sotto un post condiviso da sul profilo Facebook di quest'ultimo una frase del seguente tenore CP_1
“Non sognarmi. non sei il mio tipo”, sicché il Giudice di prime cure, rispettando il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., ha correttamente posto a fondamento della propria decisione il documento depositato dal allegato all'atto di citazione in primo grado;
CP_1
- a ciò si aggiunga che la frase scritta sul profilo social dall'appellato integrerebbe gli estremi del diverso reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., che si distingue dall'ingiuria in ragione dell'assenza della persona diffamata, la quale, non essendo in grado di percepire immediatamente l'offesa, non può difendere la propria reputazione, alla cui tutela la norma è preordinata, interloquendo con l'offensore nel momento stesso in cui l'improperio è proferito;
pagina 5 di 7 - invero, nonostante il "social network" Facebook sia costituito da una moltitudine di utenti iscritti, che astrattamente possono accedervi ovunque e in ogni momento, ciò non vuol dire che nel momento in cui viene pubblicato qualsivoglia "post" e/o commento, la persona interessata lo percepisca immediatamente e personalmente. Anzi, è proprio la potenziale connessione in ogni luogo e tempo a imprimere particolare potenzialità lesiva alla condotta. Se, invero, la fattispecie è diretta a tutelare la posizione del soggetto che, assente, non è messo nelle condizioni di difendersi, le caratteristiche intrinseche del "social network" rendono verosimile che il commento offensivo, una volta pubblicato, raggiunga nell'immediato a una platea particolarmente ampia di soggetti prima di giungere al destinatario;
- il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che “la documentazione in atti dà atto dei gravi episodi verificatisi durante le sedute del Consiglio Comunale seguiti da messaggi ingiuriosi sulla pagina Facebook dell'attore, con grave nocumento per la propria reputazione”;
- peraltro, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno cagionato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente tutelati -ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine- rappresentando un mero danno-evento deve formare oggetto di allegazione e di dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici;
- nella specie, seppur qualificandolo come danno in re ipsa, il Giudice di Pace ha comunque tenuto in debita considerazione le implicazioni dannose di tali frasi per il già allegate nel suo atto CP_1
introduttivo, ritenendole presuntivamente sussistenti;
- invero, come già ricordato, la prova del danno conseguenza può essere fornita anche per il tramite di presunzioni semplici, nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità; per l'effetto, l'inferenza del fatto ignoto non deve rispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da far apparire tale fatto come l'unica conseguenza possibile di quanto accertato, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma a quello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'"id quod plerumque accidit";
- sulla scorta di tali argomentazioni, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di pace che ha ritenuto di accogliere la domanda e di condannare al pagamento della somma di € Parte_1
1.500,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 7/2016, commisurata in € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Pertanto, l'appello deve essere totalmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 Quanto alla regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore della presente controversia e dell'attività svolta.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 504/2019 resa dal Giudice di Pace di Bari, pubblicata il 18.2.2019, così provvede:
- rigetta l'interposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere in favore dell'avv. Francesco Mitolo, difensore di Parte_1 CP_1
dichiaratosi antistatario, le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro
[...]
2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Così deciso in Bari il 21.5.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 11194/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del GdP”, promossa da:
, rappr.to e difeso dall'avv. Davide D'Ippolito, come da mandato in atti;
Parte_1
Appellante contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Mitolo, come da mandato in atti;
CP_1
Appellato
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con citazione notificata il 26.7.2019, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Bari n. 504/2019 pubblicata il 18.2.2019, con cui l'appellante, consigliere del
, è stato condannato a risarcire il danno cagionato a , altro Controparte_2 CP_1
consigliere comunale, in ordine al danno non patrimoniale per lesione al decoro e alla reputazione, causato dalla condotta tenuta dall durante la seduta del consiglio comunale del 17.7.2015 Parte_1
e sulla pagina Facebook del CP_1
In particolare in primo grado aveva dedotto che, dopo aver sollevato una questione in ordine CP_1 ad una presunta incompatibilità di incarichi dell' quest'ultimo replicava muovendo al Parte_1 offese dal seguente tenore: “questo giovanotto di ON che ogni volta mi sogna tutti i CP_1
giorni, di notte, di cosa, io ho paura perché vedo il suo sguardo, non so come lo vedo, evidentemente devi avere qualche problema serio tu [ ndr], perché io ti vedo”; e ancora “una persona CP_1
graziata dalla politica che la vedo quando parla che ha questi tic, probabilmente ha qualche cosa che non va. Evidentemente tu sei, veramente hai qualche cosa nella tua mente c'è qualcosa che non va”,
pagina 1 di 7 “c'avevi lo studio professionale che poi non sei stato in grado di portarlo avanti. Quindi se tu fossi sul mercato saresti non incompatibile, ma saresti irrilevante”, “io non voglio essere sognato dai maschi, io voglio essere sognato dalle femmine. A meno che tu non hai problemi di, non sai, certi problemi”, “ti devi vergognare vieni soltanto a prenderti e a rubare una giornata”. Parte_2
Il Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio, aveva accolto la domanda e condannato l Parte_1
a risarcire il danno provocato al che quantificava in “€ 1.500,00 oltre interessi dal dì della CP_1 domanda al soddisfo” nonché “al pagamento della sanzione pecuniaria quantificata in € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende” e “al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi €
1007,53” oltre accessori da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L'appellante ha censurato la predetta sentenza per: - violazione dell'art. 132 n. 2 e n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa o carente motivazione, avendo il giudice di prime cure omesso di
“individuare e tipizzare la condotta asseritamente posta in essere dall'Ing. dalla quale Parte_1 poter ricavare (…) profili risarcitori riconducibili al compimento dei reati di ingiuria e/o della diffamazione” e avendo omesso di “illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione”, peraltro facendo riferimento a messaggi ingiuriosi “apparsi sulle pagine Facebook dell'attore, circostanza mai dedotta da nessuna delle parti”; - violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. a causa di carente od omessa motivazione sulla condotta dolosa fonte di danno ingiusto, per aver il giudice di pace “errato nel considerare provate: 1) le fattispecie delittuose costituenti il reato di ingiuria;
2) la dolosa preordinazione dell'agente di voler offendere e ledere il decoro e onore del
3) l'esistenza di un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile”, ciò in quanto il CP_1
“presupposto per accedere alla tutela risarcitoria era ed è il preliminare accertamento di fattispecie già penalmente rilevanti (reato di ingiuria) ora ricondotte ad illeciti civili”, mentre il primo giudice
“non fa riferimento ad alcun accertamento di condotte delittuose costituenti il reato di ingiuria”. In ogni caso, “la domanda risarcitoria è da ritenersi infondata in quanto rimasta nel corso del giudizio di primo grado carente di prova in ordine ai presupposti di cui al Dlgs n. 7/2016 e ex art. 2043 c.c.”, poiché “le frasi estrapolate dal come riportate nei verbali (…) devono ricondursi ad una CP_1 critica politica”.
Difatti, secondo tale prospettazione, il nel corso di un dibattito in consiglio comunale CP_1
“sollevava una questione (l'incompatibilità) che non era all'ordine del giorno della seduta del
Consiglio Comunale del 17.07.2015” cosicché “la reazione dell'Ing. , per quanto colorita, Parte_1 deve collocarsi nell'ambito del diritto di critica politica in relazione all'intervento del consigliere mirato a criticare l'operato della persona fisica, rea di non essersi, a dire del medesimo Consigliere, dimesso (da progettista) da tutti i PUE ed eliminato la causa della sua incompatibilità da consigliere
pagina 2 di 7 comunale”, avendo peraltro egli “tutelato il proprio ruolo di consigliere e la propria figura di libero professionista”.
Pertanto, l'appellante ha chiesto di dichiarare la nullità della pronuncia ovvero, in riforma della sentenza gravata, di rigettare integralmente le domande proposte innanzi al Giudice di Pace di Bari perché infondate e non provate, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio il 21.11.2019, ha chiesto di dichiarare l'infondatezza dell'appello o il CP_1
suo rigetto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di I grado la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, 348 bis, 350 co. 3 e 350 bis cpc.
**********
L'appello è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata risulta scevra dalle censure mosse dall'appellante, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge e del compendio probatorio acquisito al processo, motivando in ordine al percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione.
Quanto al primo motivo di appello, con il quale viene censurata la sentenza di prime cure per nullità, applicato il combinato disposto di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c., deve essere chiarito che solo il difetto assoluto di motivazione - che ricorre, per costante giurisprudenza, quando manchi del tutto, sotto l'aspetto materiale e grafico, la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente o assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile - comporta un caso di nullità della sentenza di primo grado.
L'omessa pronuncia su una o più censure non configura un error in procedendo ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.
Nella specie, la motivazione non manca del tutto, né si può dire che si tratti di motivazione apparente o incomprensibile, in quanto emerge con sufficiente chiarezza l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure per definire la controversia.
Invero, egli ha in primo luogo correttamente sussunto la fattispecie nella disciplina di cui al D. lgs.
7/2016 in materia di depenalizzazione e introduzione di nuovi illeciti civili, chiarendo come “la risposta sanzionatoria approntata dall'ordinamento non sarà più di carattere penale, ma civile e sarà demandata all'iniziativa della parte che assume di aver subito un danno, previa dimostrazione di una condotta dolosa da parte del convenuto in giudizio”;
pagina 3 di 7 Affrontando poi il merito della questione ha esattamente affermato che “la controversia in questione ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni presuntivamente subiti dall'attore e trova il suo fondamento nell'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 2059 c.c.”.
Dunque, avendo il primo giudice adeguatamente inquadrato e motivato in ordine al thema decidendum, non si può dire che nella specie ricorra alcuna delle ipotesi di nullità della sentenza gravata.
Passando al merito, il Giudice di Pace ha esattamente ritenuto sussistenti profili di ingiustizia del danno e di colpa a carico dell'appellante, essendo emerso dall'istruttoria condotta in primo grado il verificarsi di gravi episodi “durante le sedute del consiglio comunale seguiti da messaggi ingiuriosi sulla pagina
Facebook dell'attore, con grave nocumento per la propria reputazione”.
Invero, la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure risulta dai seguenti elementi:
- è fatto pacifico che l'appellante abbia pronunciato frasi dal contenuto offensivo ai danni di CP_1
riportate nei verbali delle sedute del Consiglio Comunale di (doc.1, fascicolo primo CP_2
grado verbale del consiglio comunale di del 17 .7.2015) fra le quali si citano: CP_1 CP_2
“questo giovanotto di che ogni volta mi sogna tutti i giorni, di notte, di cosa, io ho paura CP_1
perché vedo il suo sguardo, non so come lo vedo, evidentemente devi avere qualche problema serio tu
[ ndr], perché io ti vedo”; e ancora “una persona graziata dalla politica che la vedo quando CP_1
parla che ha questi tic, probabilmente ha qualche cosa che non va. Evidentemente tu sei, veramente hai qualche cosa nella tua mente c'è qualcosa che non va”, “c'avevi lo studio professionale che poi non sei stato in grado di portarlo avanti. Quindi se tu fossi sul mercato saresti non incompatibile, ma saresti irrilevante”, “io non voglio essere sognato dai maschi, io voglio essere sognato dalle femmine.
A meno che tu non hai problemi di, non sai, certi problemi”, “ti devi vergognare Parte_2 vieni soltanto a prenderti e a rubare una giornata”.
- il contenuto ingiurioso delle frasi oggetto di scrutinio non emerge certo, come evidenziato dall'appellato, dalla circostanza secondo cui gli altri “consiglieri comunali abbiano ritenuto le frasi pronunciate dall' come offensive dell'onore del né secondo cui “non è estata Parte_1 CP_1
offerta la prova che alle sedute del consiglio comunale fossero presenti altri soggetti estranei alla compagine consigliare” ma si ricava dalla loro oggettiva idoneità a ledere l'onore e la reputazione dell'appellato secondo un giudizio che investe profili quali la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della vittima, la diffusione dell'insulto;
- orbene, è evidente che le frasi pronunciate dall' non siano connotate da un intento di Parte_1
“critica politica” quanto piuttosto di intenzionale offesa del loro destinatario e, ove anche fossero state pronunciate con tale intento, deve ricordarsi che anche la critica politica deve incontrare un limite nel pagina 4 di 7 rispetto dell'altrui decoro e reputazione, non potendo l'intenzione fungere di per sé da causa giustificatrice di un fatto illecito e, nel caso de quo, tale limite appare essere considerevolmente stato superato;
- invero, anche il diritto di critica incontra dei limiti nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost, sicché è necessario che (i) il diritto in analisi “prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale” (v. Cassazione penale sez. V, 28/03/2024, n.17326) e che (ii) l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico;
- da ciò deriva che non è consentito trasmodare, come nella specie avvenuto, nella invettiva gratuita, tenuto pure conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità e delle modalità di esercizio delle offese rivolte al CP_1
- in ordine alla valutazione di offensività e ingiuriosità delle frasi pronunciate dall non ha Parte_1
rilevanza il fatto se alle sedute del consiglio comunale abbiano assistito o meno soggetti estranei alla compagine del consiglio stesso, in quanto i comportamenti tenuti dal consigliere comunale, odierno appellante, hanno comunque leso il decoro e l'onore del essendogli state rivolte alla Parte_3
presenza di altri soggetti, pur essendo questi interni all'organo consiliare;
(II) trattandosi di espressioni volte a mettere in dubbio la sanità mentale, la capacità professionale e a fare allusioni sull'orientamento sessuale del soggetto cui erano rivolte, non potendosi in ciò intravedersi alcun intento politico o di legittima critica;
(III) essendo state riportate e trascritte in un pubblico verbale;
(IV) essendo state rese note alla stampa, che ha richiamato i fatti, pur senza riportare esattamente il contenuto delle espressioni utilizzate;
-inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, secondo cui erroneamente “il Giudice fa riferimento anche a messaggi ingiuriosi apparsi sulle pagine Facebook dell'attore”, risulta documentalmente (all. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata) che scriveva Parte_1
sotto un post condiviso da sul profilo Facebook di quest'ultimo una frase del seguente tenore CP_1
“Non sognarmi. non sei il mio tipo”, sicché il Giudice di prime cure, rispettando il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., ha correttamente posto a fondamento della propria decisione il documento depositato dal allegato all'atto di citazione in primo grado;
CP_1
- a ciò si aggiunga che la frase scritta sul profilo social dall'appellato integrerebbe gli estremi del diverso reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., che si distingue dall'ingiuria in ragione dell'assenza della persona diffamata, la quale, non essendo in grado di percepire immediatamente l'offesa, non può difendere la propria reputazione, alla cui tutela la norma è preordinata, interloquendo con l'offensore nel momento stesso in cui l'improperio è proferito;
pagina 5 di 7 - invero, nonostante il "social network" Facebook sia costituito da una moltitudine di utenti iscritti, che astrattamente possono accedervi ovunque e in ogni momento, ciò non vuol dire che nel momento in cui viene pubblicato qualsivoglia "post" e/o commento, la persona interessata lo percepisca immediatamente e personalmente. Anzi, è proprio la potenziale connessione in ogni luogo e tempo a imprimere particolare potenzialità lesiva alla condotta. Se, invero, la fattispecie è diretta a tutelare la posizione del soggetto che, assente, non è messo nelle condizioni di difendersi, le caratteristiche intrinseche del "social network" rendono verosimile che il commento offensivo, una volta pubblicato, raggiunga nell'immediato a una platea particolarmente ampia di soggetti prima di giungere al destinatario;
- il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che “la documentazione in atti dà atto dei gravi episodi verificatisi durante le sedute del Consiglio Comunale seguiti da messaggi ingiuriosi sulla pagina Facebook dell'attore, con grave nocumento per la propria reputazione”;
- peraltro, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno cagionato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente tutelati -ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine- rappresentando un mero danno-evento deve formare oggetto di allegazione e di dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici;
- nella specie, seppur qualificandolo come danno in re ipsa, il Giudice di Pace ha comunque tenuto in debita considerazione le implicazioni dannose di tali frasi per il già allegate nel suo atto CP_1
introduttivo, ritenendole presuntivamente sussistenti;
- invero, come già ricordato, la prova del danno conseguenza può essere fornita anche per il tramite di presunzioni semplici, nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità; per l'effetto, l'inferenza del fatto ignoto non deve rispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da far apparire tale fatto come l'unica conseguenza possibile di quanto accertato, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma a quello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'"id quod plerumque accidit";
- sulla scorta di tali argomentazioni, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di pace che ha ritenuto di accogliere la domanda e di condannare al pagamento della somma di € Parte_1
1.500,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 7/2016, commisurata in € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Pertanto, l'appello deve essere totalmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 Quanto alla regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore della presente controversia e dell'attività svolta.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 504/2019 resa dal Giudice di Pace di Bari, pubblicata il 18.2.2019, così provvede:
- rigetta l'interposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere in favore dell'avv. Francesco Mitolo, difensore di Parte_1 CP_1
dichiaratosi antistatario, le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro
[...]
2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Così deciso in Bari il 21.5.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
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