CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1987 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio E_ P.IVA_1
dell'avv. DORIA SILVIA e dell'avv. BARBANTI SILVA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1384/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
18/07/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, in riforma
della sentenza del Tribunale di Verona n. 1384/2022 del 18 luglio 2022, resa all'esito del
giudizio RG 5190/2018 dal Giudice Dott. D notificata in data 20 settembre 2022, se del Per_1
caso anche previa rimessione in istruttoria per disporre una nuova consulenza tecnica, così
giudicare
Nel merito:
Pa
- rigettare tutte le domande proposte da poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i
motivi esposti nel presente atto.
In via riconvenzionale:
Pa
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni cagionati a
[...]
come in atti meglio specificati e, per l'effetto, condannare E_
controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di Euro 960.928,88, o alla somma maggiore o E_
minore che risulterà di giustizia (o dell'eventuale ulteriore istruttoria), da liquidarsi anche in
via equitativa, oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione delle somme corrisposte da in esecuzione E_
della sentenza di primo grado, pari ad Euro 804.232,31 oltre interessi dalla data di
2 corresponsione fino al soddisfo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese le
spese di CTU), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sugli stessi.”
Per parte appellata
“in via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1384/2022 non sussistendo, nel caso di specie e per le
ragioni esposte, i requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c.;
nel merito: rigettarsi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, tutte le
domande formulate da nei confronti di E_ Controparte_1
con l'atto di citazione d'appello notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto e,
[...]
conseguentemente, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
1384/2022, emessa in data 12/07/22, pubblicata in data 18/07/22;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 30 maggio 2018 ha convenuto in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo di accertare la E_
Parte responsabilità contrattuale ed il grave inadempimento di per la consegna di merce viziata e per omessa consegna di merce ordinata, di dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e,
per l'effetto, di condannare la convenuta alla rifusione a favore di dei danni Controparte_1
patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla medesima patiti quantificati in € 740.538,43, ovvero quella maggiore o minor somma come risultante all'esito del giudizio.
3 La richiesta risarcitoria veniva così determinata: (i) costi diretti per complessivi € 41.782,05; (ii)
mancato utile per complessivi € 698.756,38 per la mancata rivendita delle lastre di cui agli accordi commerciali intercorsi tra le parti per gli anni 2016 e 2017.
Parte 2. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona sia ex art. 19 che ex art. 20 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, che indicava nel
Tribunale di Modena, nel merito di rigettare tutte le domande proposte da poiché CP_1
infondate in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la responsabilità
di per i danni cagionati a e, per Controparte_1 E_
l'effetto, condannare l'attrice, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 960.928,88, o alla somma maggiore o E_
minore risultante all'esito dell'istruttoria o di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
3. In corso di causa veniva espletata la prova testimoniale richiesta da ed CP_1
all'esito veniva disposta una CTU contabile.
4. Con la sentenza n. 1384/2022 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di
[...]
, accertando l'inadempimento di dichiarando risolto il contratto di CP_1 E_
fornitura, condannando al risarcimento del danno che quantificava in € 740.537,43 E_
(di cui € 41.781,05 per danno emergente ed € 698.756,38 per lucro cessante), rigettando la domanda riconvenzionale di ponendo le spese di CTU a carico della convenuta E_
soccombente e condannando la predetta al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato E_
4 impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. era da ritenersi competente il Tribunale di Modena, quale foro della convenuta, quale luogo in cui era sorta l'obbligazione ed anche luogo in cui doveva essere eseguita, posto che, trattandosi di domanda risarcitoria, il luogo di pagamento era da considerarsi il domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, IV comma, cc, non essendo il credito richiesto né certo, né liquido, né esigibile ed anche ai sensi dell'art. 1510, II comma, cc, essendo la consegna affidata a vettore.
5.2 Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente riconosciuto l'inadempimento di basandosi non sulla prova dei vizi, mai fornita da E_
, ma su un asserito riconoscimento di vizi oggetto di una nota di credito di CP_1 [...]
ritenuta a valenza confessoria (doc. 20 e doc. 126 di parte , che tuttavia non Pt_1 CP_1
riportava alcuna sottoscrizione, né era dato sapere chi l'avesse emessa e se tale soggetto avesse il potere di impegnare giuridicamente la società, di talché era stato erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova che invece grava su chi sostiene l'esistenza dei vizi. Tanto più che le lastre di cui aveva lamentato i vizi, senza provarli, non erano le lastre standard CP_1
prodotte da bensì lastre prodotte sulla base delle specifiche indicazioni tecniche E_
fornite dalla stessa , come dimostrava la mail della signora (doc. 43 dell'appellata), CP_1 Tes_1
sicché ciò che era stato prodotto erano prototipi per soddisfare le esigenze della CP_1
Evidenziava, ancora, che da nessuna delle prove acquisite in atti risultava che fosse stato concordato un termine per la consegna, sicché nessun ritardo o mancata consegna poteva essere alla stessa imputato, avendo fissato un termine solo nella sua ultima missiva, ma CP_1
5 senza previo concerto.
5.3 Con il terzo motivo censurava, ferma l'assenza dell'an dell'inadempimento, il quantum
del risarcimento del danno come richiesto e statuito dal Tribunale, per aver acriticamente il
Giudice recepito la CTU e per aver il CTU recepito acriticamente la perizia di parte.
Evidenziava, inoltre, che il totale del danno era stato individuato nei possibili ricavi, senza decurtare i costi di produzione delle lastre, sicché l'errore stava nel non aver, semmai,
considerato gli utili. Inoltre era stato utilizzato materiale non prodotto agli atti (link inviati dal
CTP nelle note preliminari) e non era stato valutato che si trattava di lastre prototipi, sicché
l'appetibilità sul mercato non era paragonabile a quelle standard, con l'ulteriore conseguenza che il mancato guadagno era stato calcolato su una mera ipotetica possibilità e non su una significativa probabilità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
5.4 Con il quarto motivo censurava il mancato esame di gran parte della domanda riconvenzionale spiegata da e delle ragioni che ne erano a fondamento. E_
Evidenziava, in particolare, che i danni sofferti da erano conseguiti all'esecuzione E_
degli ordini impartiti da per la produzione di prototipi di lastre, effettuati al fine di CP_1
instaurare un normale rapporto commerciale, obiettivo poi frustrato a causa delle continue ed infondate lamentele dell'attrice.
In particolare ribadiva di aver sofferto i seguenti danni:
Danni consistenti nelle spese sostenute per tecnici (sia per gli onorari che per gli spostamenti)
chiamati a valutare le specifiche tecniche richieste da e la fattibilità dei prodotti CP_1
richiesti, per € 21.706,00;
Valore della produzione specificamente effettuata sulla base delle richieste di , CP_1
6 per € 449.180,00;
Acquisto di strumenti e macchinari per la lucidatura delle lastre (a seguito delle lamentele formulate da ), per € 23.809,00; CP_1
Costi di aggiornamento dei macchinari digitali (al fine di soddisfare le richieste di
[...]
), per € 54.000,00; CP_1
Costo della quota parte di linea produttiva di impiegata esclusivamente per la E_
realizzazione delle lastre secondo le specifiche tecniche richieste da per € 308.581,47; CP_1
Costi di trasporto della merce, per € 68.000,00.
Il tutto, pertanto, per un totale di € 925.234,00, cui doveva essere aggiunto il valore delle lastre trattenute da pari ad € 35.695,88, lastre che il Giudice di prime cure aveva erroneamente CP_1
ritenuto fossero state utilizzate per fare le prove ed i test, mentre tale somma che, peraltro, non era neppure stata contestata dalla (con violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del CP_1
Tribunale), corrispondeva al valore della merce trattenuta dalla stessa. CP_1
5.5 Formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, alla quale, poi, rinunciava con il deposito delle successive note scritte, a fronte dell'intervenuta procedura esecutiva radicata dalla , che si era conclusa con Controparte_1
due pignoramenti presso Istituti di credito e con la successiva assegnazione di tutte le somme liquidate nella sentenza di primo grado in favore dell'attrice, oltre interessi, spese, ulteriori oneri ed accessori, per un importo complessivo di euro 804.232,31, della quale chiedeva la condanna alla restituzione.
6. Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di Controparte_1
impugnazione, evidenziando anche la tardività di alcune censure mai formulate in primo grado
7 (applicabilità dell'art. 1510, II comma, cc per l'eccezione di incompetenza, assenza di certezza sulla riconducibilità della dicitura reso per materiale difettoso a soggetto che potesse impegnare giuridicamente la società, quantificazione dei danni diretti e indiretti) e chiedeva il rigetto del gravame.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 25.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche,
che venivano ritualmente depositate.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti, premesso che la contestazione della competenza territoriale in relazione all'art. 1510, II comma, cc non è mai stata formulata in primo grado, sicché sotto tale profilo è tardiva la deduzione di consegna della merce al vettore,
prima ancora che l'eccezione formulata, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità
costantemente sostiene che “Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento
non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere
eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il
risarcimento è sostitutivo” (ex multis Cass. Civ. n. 6762/2014; conforme Cass. Civ. n.
656/2023), con la conseguenza che correttamente è stata radicata la causa nel luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione di consegna rimasta inadempiuta (Zimella-VR).
8 8.2 Il secondo motivo di impugnazione è, parimenti, infondato. Deve osservarsi che sono prodotte agli atti numerose mail con le quali vengono contestati, a più riprese, tutti i difetti di mancata conformità delle lastre che venivano fornite dall'odierna appellante. Sul punto, inoltre,
vi sono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di prova orale, con le quali hanno confermato che i vizi erano stati riconosciuti dalla Su tale aspetto deve poi osservarsi che la E_
nota di credito emessa dalla odierna appellante, che riconosce la mancata conformità rispetto a quanto oggetto del contratto delle lastre consegnate e, per questo, ritirate, è una conferma della non corrispondenza della merce fornita agli standard richiesti e pattuiti. Sicché, il compendio probatorio in atti consente con evidente certezza di ritenere sussistenti tutti i difetti di conformità
delle lastre acquistate e, conseguentemente, di ritenere provato l'inadempimento della
[...]
di fornire lastre conformi allo standard richiesto nell'accordo. Sussiste, inoltre, Pt_1
l'inadempimento dell'obbligo di fornire le predette lastre in tempi ragionevoli, posto che, a fronte delle numerose mail inviate nell'autunno del 2016 e pur in presenza delle rassicurazioni ricevute dalla sul fatto che le consegne sarebbero state effettuate a ottobre 2016 e E_
poi non oltre dicembre 2016, ancora nel 2017 tali consegne non risultavano effettuate (né
peraltro risulta provato che siano mai state effettuate, neppure in seguito).
In tal senso depongono, del resto, tutte le mail di contestazione della (cfr ex CP_1
pluribus doc. 80, 82 e 90 di parte e le mail di riconoscimento dei vizi della CP_1 E_
(doc. 86, 88 e 119 di parte , la testimonianza di (v. verbale udienza CP_1 Testimone_2
dell'8 settembre 2020) e il chiaro tenore delle note di credito emesse (“nota di credito emessa a
storno parziale nostre fatture di vendita n. (…omissis…) per materiale difettoso”: cfr doc. 20 di parte . CP_1
9 Risulta in atti, altresì, che la parte venditrice ha accettato di ritirare la merce fornita, indicando la stessa la difettosità delle lastre quale causa del detto ritiro, cui poi è seguita l'ulteriore consegna di materiale non conforme (merce nuovamente resa, con tanto di nota di credito per oltre 300.000
euro: cfr doc. 126) e successiva mancata consegna delle nuove lastre ordinate. In presenza di tali accertamenti fattuali si verte in un'ipotesi di grave inadempimento del venditore, per il quale è
sufficiente all'acquirente provare il titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul venditore obbligato alla consegna del bene.
Diversamente opinando si avrebbe una situazione, evidentemente inaccettabile, in cui l'acquirente, pur non disponendo più della merce venduta - ritirata e rimborsata perché difettosa -
risulterebbe tuttavia gravato da un onere della prova che non potrebbe assolvere (essendo comunque in atti molteplici lettere di contestazione) in quanto il materiale non si trova più nella sua disponibilità. Il che costituisce un corto circuito che contrasta con i principi di vicinanza della prova e i principi relativi all'onere della prova nelle ipotesi, come quella in esame, di inadempimento delle obbligazioni contrattuali di fornitura di quanto oggetto delle pattuizioni contrattuali.
8.3 Il terzo motivo di impugnazione è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Risulta agli atti che la ha provato la sussistenza del danno emergente, consistente CP_1
nelle spese sostenute inutilmente, che oltre ad essere documentate sono state ritenute congrue e correlate al contratto de quo dal CTU. In particolare, come adeguatamente esaminato e valutato dal Tribunale, sui costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente, il teste Testimone_3
responsabile di magazzino di , ha confermato l'impiego del personale per lo CP_1
scarico, la verifica e per l'attività di imballo della merce restituita alla convenuta, indicando il
10 numero di operai e le ore di lavoro complessivamente impiegate, mentre la teste
[...]
consulente del lavoro di , ha confermato il costo orario dei lavoratori Tes_4 CP_1
, , e come indicato nel prospetto dimesso sub doc. 159 di parte Pt_3 Per_2 Per_3 Tes_3
, prospetto che la teste ha dichiarato di aver redatto personalmente. Inoltre, CP_1
correttamente il Tribunale ha vagliato le spese sostenute per il viaggio e la trasferta del personale
Part dipendente presso lo stabilimento di a Dubai come documentate nei docc. 160 e 161 di parte attrice, confermate dalla teste e anche dal teste , direttore Tes_5 Testimone_6
commerciale di e ha valutato le spese sostenute per le prove tecniche eseguite ed il CP_1
taglio di lastre di campionamento, per il quale risultava prodotta relativa fattura (doc. 162 di parte ). Sulla base della documentazione depositata e delle prove testimoniali Controparte_2
assunte il C.T.U. nominato aveva, poi, accertato la congruità dell'importo complessivo di
16.502,50 euro per l'impiego di personale dipendente (600 ore al costo orario di 27,50 euro/ora),
verificato la rispondenza delle spese di viaggio e trasferta ai giustificativi di spesa prodotti e la congruità del costo del personale per le trasferte a Dubai, ritenendo solo di dover rettificare la somma esposta nella fattura relativa alle prove tecniche e al taglio delle lastre di campionamento a 4.113,88 euro, essendovi un euro fatturato in relazione alla campionatura di un prodotto diverso (come da d.d.t. n. 1837 del 21.9.2019), con quantificazione del danno emergente subito dalla società in 41.781,095 euro. Tale valutazione delle prove, rigorosamente CP_1
condotta ed esplicitata dal Tribunale e riportata per chiarezza espositiva, viene condivisa pienamente da questa Corte, non essendo in alcun modo scalfita dalle censure mosse dall'appellante.
Diversa valutazione deve invece farsi per quanto riguarda il lucro cessante, consistente nel
11 presumibile mancato guadagno derivante dalle vendite non effettuate sia delle lastre ordinate da parte di sia di quelle che avrebbe dovuto acquistare nei successivi due anni, posto CP_1
che la valutazione del predetto danno da parte del CTU si è fondato su un business plan redatto dal consulente di parte attrice. Se è indubbio che la società , ricevendo lastre CP_1
difettose, poi restituite e non ricevendo le ulteriori lastre commissionate, non abbia potuto venderle e quindi non abbia potuto percepire gli utili attesi dalla vendita delle lastre che erano oggetto del contratto concluso con la tuttavia la predetta società non ha fornito E_
adeguata prova del quantum del predetto danno e, quindi, della perdita economico patrimoniale subita a causa dell'inadempimento della venditrice. Non ha, infatti, prodotto in giudizio la documentazione idonea per consentire la prova della quantificazione del danno da mancato guadagno, documentazione che, ove prodotta, avrebbe permesso la valutazione del danno anche a mezzo CTU. La Suprema Corte, sulla quantificazione del danno, ha affermato che: “la
giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare, con riferimento al
risarcimento del danno per mancato guadagno, che questo va rapportato all'utile netto, tenendo
conto, quindi, degli oneri sopportati (v. Se. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012 Rv. 622655;
Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966 Rv. 322378 entrambe in tema di appalto;
v. altresì sez.
L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993 Rv. 480180 in tema di agenzia;
Sez. 3, Sentenza n. 2912 del
28/07/1975 in tema di contratto d'opera)” (Cfr Cass. Civ. n. 18249/2016, in motivazione).
Orbene, nel caso in esame la parte non ha depositato in giudizio i bilanci degli CP_1
anni 2016 e 2017 e degli anni precedenti, da cui poter ricavare con elevata probabilità l'utile netto per ogni lastra non venduta. L'odierna parte appellante si è limitata a produrre in giudizio un business plan (doc. 163 di parte ) nel quale il consulente incaricato dalla parte CP_1
12 stessa sul presupposto di aver visionato la documentazione contabile, ha realizzato una tabella excel inserendo per ogni tipo di lastra commissionata i guadagni lordi e i costi, da cui poi ha ricavato i presumibili utili netti per gli anni 2016 e 2017. Si osserva che sulla base della documentazione contabile (visionata dal consulente ma non prodotta in giudizio dalla parte) e tenendo conto dello sviluppo del mercato nel settore, il consulente incaricato dalla parte aveva stimato il danno in circa 698.000,00 euro (cfr doc. 163 di parte ). Il consulente CP_2
tecnico d'ufficio, nominato in primo grado, ha valutato la congruità della stima effettuata nel predetto business plan e la congruenza, linearità e adeguatezza delle valutazioni svolte ma,
tuttavia, non ha potuto esaminare egli stesso la documentazione contabile della , in CP_1
quanto la medesima non è mai stata prodotta in giudizio dalla parte. In questo modo il CTU
prima e il Tribunale poi sono pervenuti a presumere la consistenza del danno patrimoniale mediante recepimento delle valutazioni effettuate dal consulente della parte attrice e dei costi e ricavi lordi dallo stesso indicati e inseriti in tabella, mentre l'onere della prova gravante sul danneggiato non poteva considerarsi assolto sulla base della sola produzione del CP_1
business plan depositato, dovendo il CTU verificare la verità di quanto affermato dal medesimo consulente, consultando personalmente la documentazione contabile che aveva utilizzato il consulente della parte per redigere il business plan, ma non ha potuto farlo perché la CP_1
predetta documentazione non è stata prodotta in giudizio né allegata al predetto business plan.
Neppure si poteva e si può prendere a riferimento la mera differenza tra il costo delle lastre risultante dalle fatture di acquisto in atti ed il costo a cui tali lastre dovevano in tesi essere rivendute, perché, in primis, in tale operazione manca la valutazione dell'incidenza dei costi fissi, che invece avrebbero potuto essere concretamente verificati, anche mediante la stessa CTU,
13 se i documenti contabili fossero stati prodotti dalla parte , che ne aveva la CP_1
disponibilità, tanto da averli sottoposti al perito di parte che poi ha redatto il business plan prodotto in giudizio. La carenza dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul danneggiato non può essere recuperata, quindi, né con la valutazione effettuata dal CTU di congruità delle valutazioni e previsioni di vendita effettuate dal perito di parte, perché il danno patrimoniale poteva e doveva essere provato nel suo concreto e verosimile ammontare verificando i costi fissi (di macchinari, di energia, di personale, ecc.) e rapportando gli stessi con il prezzo di vendita delle lastre di analogo tipo e ricavando l'utile stimato sulla base delle previsioni delle vendite (queste sì, invece, affidabili a valutazioni, anche dell'andamento del mercato, sia del consulente di parte che poi del consulente tecnico, se fondate su un giudizio di concreta probabilità e non di mera possibilità). Neppure si può ricorrere sul punto ad una valutazione equitativa, in quanto non si è di fronte ad un danno difficile da provare, ma si tratta di un danno che non è stato provato, per non essere stata depositata la documentazione nella disponibilità della parte danneggiata, che avrebbe consentito di dimostrare l'utile ritraibile.
Sicché, in conclusione, il risarcimento del danno che può riconoscersi a è solo CP_1
quello relativo al danno emergente, che risulta adeguatamente provato e risulta essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento accertato di E_
In tal senso va, dunque, riformata la sentenza impugnata, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto in eccesso versatole a titolo di lucro cessante.
8.4 Il quarto motivo è evidentemente infondato per quanto riguarda tutte le richieste risarcitorie di le quali presuppongono un inadempimento di che E_ CP_1
non sussiste, non è stato provato e comunque è superato dal grave inadempimento della stessa
14 di cui si è dato conto al paragrafo 8.2. Sicché tutte le domande risarcitorie della E_
per l'importo di euro 925.234,00 sono state correttamente rigettate dal Tribunale. E_
Quanto alla domanda di pagamento del valore delle lastre trattenute da per CP_1
effettuare delle prove o per esibire le stesse in eventi fieristici, pari ad euro 35.695,88, si osserva che la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di E_
comporta senza dubbio la perdita di utilità della parziale prestazione eseguita, perché, da un lato,
le prove effettuate non hanno dato l'esito sperato sulle predette lastre e, dall'altro, le ragioni per cui le stesse erano state trattenute (effettuare prove e verifiche per la loro utilizzazione ed utilizzarle a fini espositivi) non consentono alla parte acquirente di trarre alcun beneficio dalla loro detenzione, posto che una volta che il contratto si è risolto l'utilizzo a fini espositivi e come campione, da effettuarsi presso fiere e presso i propri clienti, non poteva comunque condurre la alla vendita di lastre dello stesso tipo di quelle trattenute, sicché tale prestazione CP_1
diventa del tutto inutile e non sussistono, quindi, i presupposti per disporre il pagamento della parte di corrispettivo oggetto delle fatture e ad esse relativa.
Conclusioni e spese di lite
9. Va dunque accolto l'appello proposto limitatamente alla non debenza del risarcimento del danno da lucro cessante per mancata prova dello stesso, nei termini sopra indicati e rigettato,
invece, quanto agli ulteriori motivi di impugnazione. Alla riforma della sentenza nei termini indicati consegue l'obbligo di di restituire quanto alla stessa versato a titolo di CP_1
lucro cessante, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
10. Le spese di lite, da rivalutarsi per entrambi i gradi in ragione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo del giudizio, devono comunque essere poste a carico dell'appellante,
15 che risulta prevalentemente soccombente (tenuto conto del rigetto dell'eccezione di incompetenza, dell'accertamento del suo grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, del riconoscimento del danno emergente a favore di e anche CP_1
dell'integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno di circa 960.000,00 euro formulato dalla medesima e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al E_
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori indicati in sentenza per il primo grado, non mutando il complessivo scaglione del disputatum e per l'appello in quelli medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa, per il presente giudizio, la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma del capo b)
dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) condanna pagare a a E_ Controparte_1
titolo di risarcimento danni, la somma di euro 41.781,05;
2) Rigetta nel resto l'appello.
3) Condanna a restituire a la Controparte_1 E_
somma di euro 698.756,38, versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo effettivo.
4) Condanna parte appellante al pagamento a favore E_
della parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
16 che liquida per il primo grado in euro 39.109,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 18.511,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1987 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio E_ P.IVA_1
dell'avv. DORIA SILVIA e dell'avv. BARBANTI SILVA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1384/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
18/07/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, in riforma
della sentenza del Tribunale di Verona n. 1384/2022 del 18 luglio 2022, resa all'esito del
giudizio RG 5190/2018 dal Giudice Dott. D notificata in data 20 settembre 2022, se del Per_1
caso anche previa rimessione in istruttoria per disporre una nuova consulenza tecnica, così
giudicare
Nel merito:
Pa
- rigettare tutte le domande proposte da poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i
motivi esposti nel presente atto.
In via riconvenzionale:
Pa
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni cagionati a
[...]
come in atti meglio specificati e, per l'effetto, condannare E_
controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di Euro 960.928,88, o alla somma maggiore o E_
minore che risulterà di giustizia (o dell'eventuale ulteriore istruttoria), da liquidarsi anche in
via equitativa, oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione delle somme corrisposte da in esecuzione E_
della sentenza di primo grado, pari ad Euro 804.232,31 oltre interessi dalla data di
2 corresponsione fino al soddisfo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese le
spese di CTU), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sugli stessi.”
Per parte appellata
“in via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1384/2022 non sussistendo, nel caso di specie e per le
ragioni esposte, i requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c.;
nel merito: rigettarsi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, tutte le
domande formulate da nei confronti di E_ Controparte_1
con l'atto di citazione d'appello notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto e,
[...]
conseguentemente, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
1384/2022, emessa in data 12/07/22, pubblicata in data 18/07/22;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 30 maggio 2018 ha convenuto in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo di accertare la E_
Parte responsabilità contrattuale ed il grave inadempimento di per la consegna di merce viziata e per omessa consegna di merce ordinata, di dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e,
per l'effetto, di condannare la convenuta alla rifusione a favore di dei danni Controparte_1
patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla medesima patiti quantificati in € 740.538,43, ovvero quella maggiore o minor somma come risultante all'esito del giudizio.
3 La richiesta risarcitoria veniva così determinata: (i) costi diretti per complessivi € 41.782,05; (ii)
mancato utile per complessivi € 698.756,38 per la mancata rivendita delle lastre di cui agli accordi commerciali intercorsi tra le parti per gli anni 2016 e 2017.
Parte 2. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona sia ex art. 19 che ex art. 20 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, che indicava nel
Tribunale di Modena, nel merito di rigettare tutte le domande proposte da poiché CP_1
infondate in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la responsabilità
di per i danni cagionati a e, per Controparte_1 E_
l'effetto, condannare l'attrice, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 960.928,88, o alla somma maggiore o E_
minore risultante all'esito dell'istruttoria o di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
3. In corso di causa veniva espletata la prova testimoniale richiesta da ed CP_1
all'esito veniva disposta una CTU contabile.
4. Con la sentenza n. 1384/2022 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di
[...]
, accertando l'inadempimento di dichiarando risolto il contratto di CP_1 E_
fornitura, condannando al risarcimento del danno che quantificava in € 740.537,43 E_
(di cui € 41.781,05 per danno emergente ed € 698.756,38 per lucro cessante), rigettando la domanda riconvenzionale di ponendo le spese di CTU a carico della convenuta E_
soccombente e condannando la predetta al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato E_
4 impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. era da ritenersi competente il Tribunale di Modena, quale foro della convenuta, quale luogo in cui era sorta l'obbligazione ed anche luogo in cui doveva essere eseguita, posto che, trattandosi di domanda risarcitoria, il luogo di pagamento era da considerarsi il domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, IV comma, cc, non essendo il credito richiesto né certo, né liquido, né esigibile ed anche ai sensi dell'art. 1510, II comma, cc, essendo la consegna affidata a vettore.
5.2 Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente riconosciuto l'inadempimento di basandosi non sulla prova dei vizi, mai fornita da E_
, ma su un asserito riconoscimento di vizi oggetto di una nota di credito di CP_1 [...]
ritenuta a valenza confessoria (doc. 20 e doc. 126 di parte , che tuttavia non Pt_1 CP_1
riportava alcuna sottoscrizione, né era dato sapere chi l'avesse emessa e se tale soggetto avesse il potere di impegnare giuridicamente la società, di talché era stato erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova che invece grava su chi sostiene l'esistenza dei vizi. Tanto più che le lastre di cui aveva lamentato i vizi, senza provarli, non erano le lastre standard CP_1
prodotte da bensì lastre prodotte sulla base delle specifiche indicazioni tecniche E_
fornite dalla stessa , come dimostrava la mail della signora (doc. 43 dell'appellata), CP_1 Tes_1
sicché ciò che era stato prodotto erano prototipi per soddisfare le esigenze della CP_1
Evidenziava, ancora, che da nessuna delle prove acquisite in atti risultava che fosse stato concordato un termine per la consegna, sicché nessun ritardo o mancata consegna poteva essere alla stessa imputato, avendo fissato un termine solo nella sua ultima missiva, ma CP_1
5 senza previo concerto.
5.3 Con il terzo motivo censurava, ferma l'assenza dell'an dell'inadempimento, il quantum
del risarcimento del danno come richiesto e statuito dal Tribunale, per aver acriticamente il
Giudice recepito la CTU e per aver il CTU recepito acriticamente la perizia di parte.
Evidenziava, inoltre, che il totale del danno era stato individuato nei possibili ricavi, senza decurtare i costi di produzione delle lastre, sicché l'errore stava nel non aver, semmai,
considerato gli utili. Inoltre era stato utilizzato materiale non prodotto agli atti (link inviati dal
CTP nelle note preliminari) e non era stato valutato che si trattava di lastre prototipi, sicché
l'appetibilità sul mercato non era paragonabile a quelle standard, con l'ulteriore conseguenza che il mancato guadagno era stato calcolato su una mera ipotetica possibilità e non su una significativa probabilità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
5.4 Con il quarto motivo censurava il mancato esame di gran parte della domanda riconvenzionale spiegata da e delle ragioni che ne erano a fondamento. E_
Evidenziava, in particolare, che i danni sofferti da erano conseguiti all'esecuzione E_
degli ordini impartiti da per la produzione di prototipi di lastre, effettuati al fine di CP_1
instaurare un normale rapporto commerciale, obiettivo poi frustrato a causa delle continue ed infondate lamentele dell'attrice.
In particolare ribadiva di aver sofferto i seguenti danni:
Danni consistenti nelle spese sostenute per tecnici (sia per gli onorari che per gli spostamenti)
chiamati a valutare le specifiche tecniche richieste da e la fattibilità dei prodotti CP_1
richiesti, per € 21.706,00;
Valore della produzione specificamente effettuata sulla base delle richieste di , CP_1
6 per € 449.180,00;
Acquisto di strumenti e macchinari per la lucidatura delle lastre (a seguito delle lamentele formulate da ), per € 23.809,00; CP_1
Costi di aggiornamento dei macchinari digitali (al fine di soddisfare le richieste di
[...]
), per € 54.000,00; CP_1
Costo della quota parte di linea produttiva di impiegata esclusivamente per la E_
realizzazione delle lastre secondo le specifiche tecniche richieste da per € 308.581,47; CP_1
Costi di trasporto della merce, per € 68.000,00.
Il tutto, pertanto, per un totale di € 925.234,00, cui doveva essere aggiunto il valore delle lastre trattenute da pari ad € 35.695,88, lastre che il Giudice di prime cure aveva erroneamente CP_1
ritenuto fossero state utilizzate per fare le prove ed i test, mentre tale somma che, peraltro, non era neppure stata contestata dalla (con violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del CP_1
Tribunale), corrispondeva al valore della merce trattenuta dalla stessa. CP_1
5.5 Formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, alla quale, poi, rinunciava con il deposito delle successive note scritte, a fronte dell'intervenuta procedura esecutiva radicata dalla , che si era conclusa con Controparte_1
due pignoramenti presso Istituti di credito e con la successiva assegnazione di tutte le somme liquidate nella sentenza di primo grado in favore dell'attrice, oltre interessi, spese, ulteriori oneri ed accessori, per un importo complessivo di euro 804.232,31, della quale chiedeva la condanna alla restituzione.
6. Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di Controparte_1
impugnazione, evidenziando anche la tardività di alcune censure mai formulate in primo grado
7 (applicabilità dell'art. 1510, II comma, cc per l'eccezione di incompetenza, assenza di certezza sulla riconducibilità della dicitura reso per materiale difettoso a soggetto che potesse impegnare giuridicamente la società, quantificazione dei danni diretti e indiretti) e chiedeva il rigetto del gravame.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 25.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche,
che venivano ritualmente depositate.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti, premesso che la contestazione della competenza territoriale in relazione all'art. 1510, II comma, cc non è mai stata formulata in primo grado, sicché sotto tale profilo è tardiva la deduzione di consegna della merce al vettore,
prima ancora che l'eccezione formulata, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità
costantemente sostiene che “Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento
non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere
eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il
risarcimento è sostitutivo” (ex multis Cass. Civ. n. 6762/2014; conforme Cass. Civ. n.
656/2023), con la conseguenza che correttamente è stata radicata la causa nel luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione di consegna rimasta inadempiuta (Zimella-VR).
8 8.2 Il secondo motivo di impugnazione è, parimenti, infondato. Deve osservarsi che sono prodotte agli atti numerose mail con le quali vengono contestati, a più riprese, tutti i difetti di mancata conformità delle lastre che venivano fornite dall'odierna appellante. Sul punto, inoltre,
vi sono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di prova orale, con le quali hanno confermato che i vizi erano stati riconosciuti dalla Su tale aspetto deve poi osservarsi che la E_
nota di credito emessa dalla odierna appellante, che riconosce la mancata conformità rispetto a quanto oggetto del contratto delle lastre consegnate e, per questo, ritirate, è una conferma della non corrispondenza della merce fornita agli standard richiesti e pattuiti. Sicché, il compendio probatorio in atti consente con evidente certezza di ritenere sussistenti tutti i difetti di conformità
delle lastre acquistate e, conseguentemente, di ritenere provato l'inadempimento della
[...]
di fornire lastre conformi allo standard richiesto nell'accordo. Sussiste, inoltre, Pt_1
l'inadempimento dell'obbligo di fornire le predette lastre in tempi ragionevoli, posto che, a fronte delle numerose mail inviate nell'autunno del 2016 e pur in presenza delle rassicurazioni ricevute dalla sul fatto che le consegne sarebbero state effettuate a ottobre 2016 e E_
poi non oltre dicembre 2016, ancora nel 2017 tali consegne non risultavano effettuate (né
peraltro risulta provato che siano mai state effettuate, neppure in seguito).
In tal senso depongono, del resto, tutte le mail di contestazione della (cfr ex CP_1
pluribus doc. 80, 82 e 90 di parte e le mail di riconoscimento dei vizi della CP_1 E_
(doc. 86, 88 e 119 di parte , la testimonianza di (v. verbale udienza CP_1 Testimone_2
dell'8 settembre 2020) e il chiaro tenore delle note di credito emesse (“nota di credito emessa a
storno parziale nostre fatture di vendita n. (…omissis…) per materiale difettoso”: cfr doc. 20 di parte . CP_1
9 Risulta in atti, altresì, che la parte venditrice ha accettato di ritirare la merce fornita, indicando la stessa la difettosità delle lastre quale causa del detto ritiro, cui poi è seguita l'ulteriore consegna di materiale non conforme (merce nuovamente resa, con tanto di nota di credito per oltre 300.000
euro: cfr doc. 126) e successiva mancata consegna delle nuove lastre ordinate. In presenza di tali accertamenti fattuali si verte in un'ipotesi di grave inadempimento del venditore, per il quale è
sufficiente all'acquirente provare il titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul venditore obbligato alla consegna del bene.
Diversamente opinando si avrebbe una situazione, evidentemente inaccettabile, in cui l'acquirente, pur non disponendo più della merce venduta - ritirata e rimborsata perché difettosa -
risulterebbe tuttavia gravato da un onere della prova che non potrebbe assolvere (essendo comunque in atti molteplici lettere di contestazione) in quanto il materiale non si trova più nella sua disponibilità. Il che costituisce un corto circuito che contrasta con i principi di vicinanza della prova e i principi relativi all'onere della prova nelle ipotesi, come quella in esame, di inadempimento delle obbligazioni contrattuali di fornitura di quanto oggetto delle pattuizioni contrattuali.
8.3 Il terzo motivo di impugnazione è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Risulta agli atti che la ha provato la sussistenza del danno emergente, consistente CP_1
nelle spese sostenute inutilmente, che oltre ad essere documentate sono state ritenute congrue e correlate al contratto de quo dal CTU. In particolare, come adeguatamente esaminato e valutato dal Tribunale, sui costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente, il teste Testimone_3
responsabile di magazzino di , ha confermato l'impiego del personale per lo CP_1
scarico, la verifica e per l'attività di imballo della merce restituita alla convenuta, indicando il
10 numero di operai e le ore di lavoro complessivamente impiegate, mentre la teste
[...]
consulente del lavoro di , ha confermato il costo orario dei lavoratori Tes_4 CP_1
, , e come indicato nel prospetto dimesso sub doc. 159 di parte Pt_3 Per_2 Per_3 Tes_3
, prospetto che la teste ha dichiarato di aver redatto personalmente. Inoltre, CP_1
correttamente il Tribunale ha vagliato le spese sostenute per il viaggio e la trasferta del personale
Part dipendente presso lo stabilimento di a Dubai come documentate nei docc. 160 e 161 di parte attrice, confermate dalla teste e anche dal teste , direttore Tes_5 Testimone_6
commerciale di e ha valutato le spese sostenute per le prove tecniche eseguite ed il CP_1
taglio di lastre di campionamento, per il quale risultava prodotta relativa fattura (doc. 162 di parte ). Sulla base della documentazione depositata e delle prove testimoniali Controparte_2
assunte il C.T.U. nominato aveva, poi, accertato la congruità dell'importo complessivo di
16.502,50 euro per l'impiego di personale dipendente (600 ore al costo orario di 27,50 euro/ora),
verificato la rispondenza delle spese di viaggio e trasferta ai giustificativi di spesa prodotti e la congruità del costo del personale per le trasferte a Dubai, ritenendo solo di dover rettificare la somma esposta nella fattura relativa alle prove tecniche e al taglio delle lastre di campionamento a 4.113,88 euro, essendovi un euro fatturato in relazione alla campionatura di un prodotto diverso (come da d.d.t. n. 1837 del 21.9.2019), con quantificazione del danno emergente subito dalla società in 41.781,095 euro. Tale valutazione delle prove, rigorosamente CP_1
condotta ed esplicitata dal Tribunale e riportata per chiarezza espositiva, viene condivisa pienamente da questa Corte, non essendo in alcun modo scalfita dalle censure mosse dall'appellante.
Diversa valutazione deve invece farsi per quanto riguarda il lucro cessante, consistente nel
11 presumibile mancato guadagno derivante dalle vendite non effettuate sia delle lastre ordinate da parte di sia di quelle che avrebbe dovuto acquistare nei successivi due anni, posto CP_1
che la valutazione del predetto danno da parte del CTU si è fondato su un business plan redatto dal consulente di parte attrice. Se è indubbio che la società , ricevendo lastre CP_1
difettose, poi restituite e non ricevendo le ulteriori lastre commissionate, non abbia potuto venderle e quindi non abbia potuto percepire gli utili attesi dalla vendita delle lastre che erano oggetto del contratto concluso con la tuttavia la predetta società non ha fornito E_
adeguata prova del quantum del predetto danno e, quindi, della perdita economico patrimoniale subita a causa dell'inadempimento della venditrice. Non ha, infatti, prodotto in giudizio la documentazione idonea per consentire la prova della quantificazione del danno da mancato guadagno, documentazione che, ove prodotta, avrebbe permesso la valutazione del danno anche a mezzo CTU. La Suprema Corte, sulla quantificazione del danno, ha affermato che: “la
giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare, con riferimento al
risarcimento del danno per mancato guadagno, che questo va rapportato all'utile netto, tenendo
conto, quindi, degli oneri sopportati (v. Se. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012 Rv. 622655;
Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966 Rv. 322378 entrambe in tema di appalto;
v. altresì sez.
L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993 Rv. 480180 in tema di agenzia;
Sez. 3, Sentenza n. 2912 del
28/07/1975 in tema di contratto d'opera)” (Cfr Cass. Civ. n. 18249/2016, in motivazione).
Orbene, nel caso in esame la parte non ha depositato in giudizio i bilanci degli CP_1
anni 2016 e 2017 e degli anni precedenti, da cui poter ricavare con elevata probabilità l'utile netto per ogni lastra non venduta. L'odierna parte appellante si è limitata a produrre in giudizio un business plan (doc. 163 di parte ) nel quale il consulente incaricato dalla parte CP_1
12 stessa sul presupposto di aver visionato la documentazione contabile, ha realizzato una tabella excel inserendo per ogni tipo di lastra commissionata i guadagni lordi e i costi, da cui poi ha ricavato i presumibili utili netti per gli anni 2016 e 2017. Si osserva che sulla base della documentazione contabile (visionata dal consulente ma non prodotta in giudizio dalla parte) e tenendo conto dello sviluppo del mercato nel settore, il consulente incaricato dalla parte aveva stimato il danno in circa 698.000,00 euro (cfr doc. 163 di parte ). Il consulente CP_2
tecnico d'ufficio, nominato in primo grado, ha valutato la congruità della stima effettuata nel predetto business plan e la congruenza, linearità e adeguatezza delle valutazioni svolte ma,
tuttavia, non ha potuto esaminare egli stesso la documentazione contabile della , in CP_1
quanto la medesima non è mai stata prodotta in giudizio dalla parte. In questo modo il CTU
prima e il Tribunale poi sono pervenuti a presumere la consistenza del danno patrimoniale mediante recepimento delle valutazioni effettuate dal consulente della parte attrice e dei costi e ricavi lordi dallo stesso indicati e inseriti in tabella, mentre l'onere della prova gravante sul danneggiato non poteva considerarsi assolto sulla base della sola produzione del CP_1
business plan depositato, dovendo il CTU verificare la verità di quanto affermato dal medesimo consulente, consultando personalmente la documentazione contabile che aveva utilizzato il consulente della parte per redigere il business plan, ma non ha potuto farlo perché la CP_1
predetta documentazione non è stata prodotta in giudizio né allegata al predetto business plan.
Neppure si poteva e si può prendere a riferimento la mera differenza tra il costo delle lastre risultante dalle fatture di acquisto in atti ed il costo a cui tali lastre dovevano in tesi essere rivendute, perché, in primis, in tale operazione manca la valutazione dell'incidenza dei costi fissi, che invece avrebbero potuto essere concretamente verificati, anche mediante la stessa CTU,
13 se i documenti contabili fossero stati prodotti dalla parte , che ne aveva la CP_1
disponibilità, tanto da averli sottoposti al perito di parte che poi ha redatto il business plan prodotto in giudizio. La carenza dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul danneggiato non può essere recuperata, quindi, né con la valutazione effettuata dal CTU di congruità delle valutazioni e previsioni di vendita effettuate dal perito di parte, perché il danno patrimoniale poteva e doveva essere provato nel suo concreto e verosimile ammontare verificando i costi fissi (di macchinari, di energia, di personale, ecc.) e rapportando gli stessi con il prezzo di vendita delle lastre di analogo tipo e ricavando l'utile stimato sulla base delle previsioni delle vendite (queste sì, invece, affidabili a valutazioni, anche dell'andamento del mercato, sia del consulente di parte che poi del consulente tecnico, se fondate su un giudizio di concreta probabilità e non di mera possibilità). Neppure si può ricorrere sul punto ad una valutazione equitativa, in quanto non si è di fronte ad un danno difficile da provare, ma si tratta di un danno che non è stato provato, per non essere stata depositata la documentazione nella disponibilità della parte danneggiata, che avrebbe consentito di dimostrare l'utile ritraibile.
Sicché, in conclusione, il risarcimento del danno che può riconoscersi a è solo CP_1
quello relativo al danno emergente, che risulta adeguatamente provato e risulta essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento accertato di E_
In tal senso va, dunque, riformata la sentenza impugnata, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto in eccesso versatole a titolo di lucro cessante.
8.4 Il quarto motivo è evidentemente infondato per quanto riguarda tutte le richieste risarcitorie di le quali presuppongono un inadempimento di che E_ CP_1
non sussiste, non è stato provato e comunque è superato dal grave inadempimento della stessa
14 di cui si è dato conto al paragrafo 8.2. Sicché tutte le domande risarcitorie della E_
per l'importo di euro 925.234,00 sono state correttamente rigettate dal Tribunale. E_
Quanto alla domanda di pagamento del valore delle lastre trattenute da per CP_1
effettuare delle prove o per esibire le stesse in eventi fieristici, pari ad euro 35.695,88, si osserva che la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di E_
comporta senza dubbio la perdita di utilità della parziale prestazione eseguita, perché, da un lato,
le prove effettuate non hanno dato l'esito sperato sulle predette lastre e, dall'altro, le ragioni per cui le stesse erano state trattenute (effettuare prove e verifiche per la loro utilizzazione ed utilizzarle a fini espositivi) non consentono alla parte acquirente di trarre alcun beneficio dalla loro detenzione, posto che una volta che il contratto si è risolto l'utilizzo a fini espositivi e come campione, da effettuarsi presso fiere e presso i propri clienti, non poteva comunque condurre la alla vendita di lastre dello stesso tipo di quelle trattenute, sicché tale prestazione CP_1
diventa del tutto inutile e non sussistono, quindi, i presupposti per disporre il pagamento della parte di corrispettivo oggetto delle fatture e ad esse relativa.
Conclusioni e spese di lite
9. Va dunque accolto l'appello proposto limitatamente alla non debenza del risarcimento del danno da lucro cessante per mancata prova dello stesso, nei termini sopra indicati e rigettato,
invece, quanto agli ulteriori motivi di impugnazione. Alla riforma della sentenza nei termini indicati consegue l'obbligo di di restituire quanto alla stessa versato a titolo di CP_1
lucro cessante, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
10. Le spese di lite, da rivalutarsi per entrambi i gradi in ragione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo del giudizio, devono comunque essere poste a carico dell'appellante,
15 che risulta prevalentemente soccombente (tenuto conto del rigetto dell'eccezione di incompetenza, dell'accertamento del suo grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, del riconoscimento del danno emergente a favore di e anche CP_1
dell'integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno di circa 960.000,00 euro formulato dalla medesima e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al E_
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori indicati in sentenza per il primo grado, non mutando il complessivo scaglione del disputatum e per l'appello in quelli medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa, per il presente giudizio, la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma del capo b)
dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) condanna pagare a a E_ Controparte_1
titolo di risarcimento danni, la somma di euro 41.781,05;
2) Rigetta nel resto l'appello.
3) Condanna a restituire a la Controparte_1 E_
somma di euro 698.756,38, versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo effettivo.
4) Condanna parte appellante al pagamento a favore E_
della parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
16 che liquida per il primo grado in euro 39.109,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 18.511,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
17