Articolo 2 della Legge 17 agosto 1957, n. 843
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 ottobre 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1957