Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 927/2019 R.G.A.C., promossa dal:
“ ” (P.I.: ) sito in Catanzaro, in , in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Vico III Raffaelli, n. 10, presso lo Studio dell'avv.
Gemma Alfieri (C.F. ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata in C.F._1 calce all'atto di citazione depositato in cancelleria in data 21.2.2019;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I.: , in persona del l.r.p.t. e Presidente del C.d.A. Dott.ssa , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara, n. 2 presso lo Studio dell'avv. Domenico Lasalvia
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti;
C.F._2
- CONVENUTO ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
Nonché
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, in Controparte_2 P.IVA_3 via Jannoni - Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio legale del;
rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Saverio Molica (C.F.: e Santa Durante (C.F.: ), in virtù C.F._3 C.F._4 di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 07.09.20219;
-CONVENUTO ENTE - CP_3
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento riguardante canone acqua.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.05.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
, in persona del l.r.p.t., conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...]
ed il , nelle rispettive qualità, affinché venisse dichiarata, Controparte_4 Controparte_2 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 0008900 del
29.1.2019 di importo pari alla somma di euro 10.208,582, notificatagli, a mezzo pec, dal suddetto ente di riscossione, per conto del sopra indicato ente pubblico impositore, in data 31.1.2019, e riguardante il mancato pagamento della fattura n. 7036 del 15.1.2015, avente a oggetto canoni idrici riferiti all'anno 2013, con conseguente condanna degli stessi evocati convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario ex art
93 c.p.c..
A fondamento della domanda, l'opponente ente di gestione, deduceva :
- che il canone idrico, posto a base dell'ingiunzione di pagamento opposta, riguardava la fornitura del servizio idrico in favore del “ ”, sito in Catanzaro, in , oggetto del Parte_1 Parte_1 contratto n. 34306;
- che era venuto a conoscenza di tale obbligazione di pagamento solo con la notifica dell'ingiunzione che ci occupa e che la pretesa azionata fosse, in ogni caso, da intendersi prescritta per l'avvenuto decorso quinquennale senza che vi fosse stato alcun atto interruttivo al riguardo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società la quale, nel resistere alle avverse Controparte_1 deduzioni, instava per il rigetto della proposta opposizione, che riteneva del tutto infondata, e la conferma dell'ingiunzione di pagamento oggetto di lite.
Deduceva a tal fine che, in seguito all'invio della fattura n. 7036 del 15.1.2015, persistendo la morosità, il le aveva trasmesso la lista di carico n. 7 del 3.5.2018, resa esecutiva il 5.9.2018, in forza Controparte_2 della quale aveva provveduto, quale ente addetto alla riscossione, alla notifica, a mezzo pec del 26.9.2018,
l'avviso di pagamento n. 90020180022039158, del 14.9.2018, al quale seguiva l'ingiunzione di pagamento n.
0008900 del 29.1.2019, notificata con pec del 31.1.2019.
Si costituiva, altresì, il , che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione Controparte_2 per assenza dello ius postulandi in capo all'Amministratore del che, difettava anche della relativa Parte_1 delibera assembleare per la proposizione dell'azione oppositiva de qua.
Nel merito, poi, insisteva, al pari del sopra indicato ente di riscossione, per il rigetto della domanda attorea e conseguenziale conferma dell'emessa ingiunzione di pagamento, stante il mancato perfezionamento di alcuna prescrizione in proposito, a seguito del compimento di numerosi atti interruttivi quali l'emissione dell'avviso di pagamento n. 90020180022039158 del 14.9.2018 e dell'ingiunzione oggetto di causa.
Il giudizio, istruito esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 23.05.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
In limine, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'odierna azione oppositiva, per assenza dello ius postulandi in capo all'Amministratore di Condominio e per la mancanza della deliberazione assembleare in ordine alla sua proposizione, proposte dal , posto che, per come statuito Controparte_2 in materia dal Supremo Consesso: “l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130
c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in Parte_1 adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali” (Cass. Sent. n. 16260/2016).
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento oggetto di causa è, dunque, ammissibile e, quanto al merito, appare fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Devesi, anzitutto, premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti portati dall'ingiunzione di pagamento n. 0008900, di importo pari a euro 10.208,82, notificata a mezzo pec dalla per conto del , al “ ”, ed afferente alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 mancata corresponsione dei canoni idrici riguardanti l'anno 2013, di cui all'avviso di pagamento n.
90020180022039158.000 del 14.09.2018, sotteso alla fattura n. 7036 del 15.01.2015, per l'utenza n. 18732, come da contratto di fornitura n. 34306.
Orbene, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). La giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., S.U., 15 aprile 2021, n. 10012). Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento" (Cass. Sent. n. 12832/2022).
Applicando tali principi al caso di specie deve dichiararsi illegittima l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa poiché nel compendio probatorio di cui alle risultanze documentali presenti in atti, non vi è prova della regolarità delle notifiche degli atti prodromici rispetto a quello impugnato, e quindi della conoscenza del debito da parte del , in epoca antecedente rispetto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta. Parte_1
Nello specifico, l'invio della fattura n. 07036, riferita ai consumi idrici anno 2013, mediante posta semplice, all'indirizzo dell'amministratore dell'epoca, non consente di accertare l'effettivo recapito della stessa al destinatario della medesima fattura;
mentre l'avviso di pagamento n. 90020180022039158.000 del 14.9.2018 risulta, invece, essere stato erroneamente notificato, in data 26.9.2018, mediante pec, ad un indirizzo diverso da quello dell'allora amministratore e precisamente all'indirizzo “ , anziché a CP_5 Email_1 quello della DUEC S.r.l.s., coincidente con la società nominata dall'amministratore del “ Parte_1
” come da verbale di assemblea ordinaria del 28.02.2018, la cui pec è “ , per
[...] Email_2 come evincibile dalla visura C.C.A.I.A. del 2018.
Ciò che porta, quindi, ad escludere la configurabilità, al riguardo, di alcun atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, rispetto alla cui fondatezza il convenuto non ha dato prova del contrario, posto che la CP_2 documentazione fornita dallo stesso riguarda un Condominio diverso da quello di cui è parte nel presente giudizio, con conseguenziale inconferenza rispetto al caso che ci occupa.
Devono, dunque, escludersi atti interruttivi della sollevata prescrizione, e per l'effetto, deve dichiararsi l'estinzione del debito che ci occupa, per avvenuto decorso del relativo termine quinquennale, applicabile in ragione della natura dei crediti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2948, co. 4 c.c., visto che, dal giorno in cui il termine di prescrizione è iniziato a decorrere, ovvero dal 30.05.2015, coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata, ed integrante il momento in cui il credito è divenuto esigibile, è difettata la notifica, nei confronti della parte opponente, di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e con la concreta attività processuale svolta (che ha visto difettare della cd. fase istruttoria) ed operandone la distrazione in favore dell'avv. Alfieri che si è espressamente dichiarata anticipataria ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per come promossa dal , e per l'effetto, annulla Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 0008900 del 29.1.2019, relativa alla fattura n. 07036 del 15.1.2015, dichiarando che nullo è dovuto a titolo di canone acqua riferito all'anno 2013 da parte dello stesso opponente;
Parte_1
2. Condanna entrambi i sopra indicati convenuti, nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che, determinate in complessivi € 3.542,06, di cui € 242,06 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. Alfieri, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Catanzaro il 14.05.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)