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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 353/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Romina Giraudo e Fabrizio Bosio, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Costigliole Saluzzo, via Piave, n.
6 appellante contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 nella persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. CP_1
, difesi dall'avv. Davide Balzaretti, elettivamente domiciliati presso C.F._1 lo studio del difensore, in Vercelli, via Feliciano di Gattinara, n. 1
(c.f. CP_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3 appellati
1 Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni Parte_1 diversa e contraria istanza, domanda, produzione e conclusione.
Riformare l'ordinanza n. 138/2023 del 30.01.2023 – R.G. n. 677/22 emessa dal
Tribunale Ordinario di Vercelli, in composizione monocratica, e conseguentemente, per
l'effetto, condannare la società , (P. Controparte_1
IVA ) con sede in Vercelli in via Failla n. 37, in solido con i signori P.IVA_2 CP_1
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_3 il 17.09.1980 e nato ad [...] il [...], tutti illimitatamente CP_2 responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2291 c.c., anche in relazione all'art 2269 c.c., al pagamento a favore della Parte_1 della somma di € 60.993,65, oltre gli interessi commerciali di mora dalla data di
[...] pagamento delle singole fatture al saldo.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio».
Controparte_1 hanno precisato queste conclusioni: «Contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettare l'avversaria impugnazione e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata n. 138/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli – Giudice
Dott.ssa Trotta in data 30.01.2023 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n.
677/2022 .R.G. e per l'effetto confermarla, mandando assolti gli appellati dalle avversarie domande, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre i.v.a.,
c.p.a. ed accessori di legge.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria ritenuta superflua in primo grado, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione delle prove orali e indicate e dedotte da questa difesa nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure e richiamate nella comparsa di costituzione in appello, con indicazione a testi dei sig.ri geom. con studio in Vercelli, geom. CP_4 CP_5
con studio in Vercelli, sig. res. in Vercellli, sig. res. in
[...] Controparte_6 CP_7
Vercelli, dott.ssa con studio in Vercelli, geom. res. in CP_8 Controparte_9
Vercelli, ditta Francesco Pepe, res. in Vercelli, sig. , ex dipendente della CP_10
res. in Vercelli». Controparte_11
2
Svolgimento del processo
1. Il aveva convenuto CP_12 Controparte_11 [...]
, Controparte_1 CP_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo la condanna al pagamento della CP_3 somma di euro 60.993,65, oltre gli interessi, a titolo di corrispettivo delle vendite di cui alle fatture indicate nella diffida del 29 agosto 2016.
Il ricorrente aveva rappresentato che, in risposta alla diffida, con comunicazione del
12 ottobre 2016, la società convenuta aveva dedotto l'estinzione di ogni debito, allegando i pagamenti e, per una parte, la compensazione con altre prestazioni.
Il ricorrente aveva riconosciuto che della somma originariamente richiesta, pari ad euro 64.329,29, era stato pagato soltanto l'importo di euro 3.335,64, mediante bonifico bancario, annoverato dalla società convenuta nella predetta comunicazione.
Il ricorrente aveva dunque chiesto il pagamento dei crediti residui.
2. Controparte_1 CP_1 si erano costituiti in giudizio, contestando la debenza, con richiamo alle eccezioni di cui alla comunicazione del 12 ottobre 2016, e deducendo l'insufficienza dei documenti prodotti a provare i crediti.
I convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. Gli altri convenuti non si erano costituiti in giudizio e ne era stata dichiarata la contumacia.
4. era intervenuta nel processo, deducendo di Parte_1 essere cessionaria dei crediti litigiosi e chiedendo pertanto l'accoglimento della domanda del ricorrente, il quale è stato successivamente estromesso.
5. Con ordinanza n. 138/2023 del 30 gennaio 2023, il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda dell'intervenuta, condannandola alla corresponsione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti.
6. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in Parte_1 base ad un unico motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. È stata dichiarata la contumacia degli altri appellati.
3 Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il giudice di primo grado, non avendo attribuito valore di prova del titolo del credito alla dichiarazione stragiudiziale avversaria, di cui alla comunicazione del 12 ottobre 2016, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo delle forniture.
L'appello è parzialmente fondato.
Per il giudice di primo grado, «la dichiarazione contenuta nella lettera stragiudiziale del 12/10/2016 non implicava affatto consapevolezza dell'esistenza del debito ma, anzi, ne negava l'esistenza, sia pure in ragione di asseriti pagamenti estintivi e non dell'assenza di prova documentale idonea a sostenere la pretesa. || Alla luce della genericità dell'affermazione contenuta nella dichiarazione stragiudiziale e dell'assenza di adeguati riferimenti alla fonte contrattuale sottesa alle fatture azionate […], non è consentita una interpretazione che qualifichi la detta comunicazione stragiudiziale come atto di riconoscimento di debito idoneo, sostanzialmente, a privare di effetti la difesa svolta in via giudiziale dalla resistente circa l'assenza di prova del titolo (ordini di acquisto o forniture ovvero ricezione delle stesse) posto a fondamento delle fatture» (p. 3 ord.).
Di converso, per l'appellante, la comunicazione «non appare, assolutamente generica, nella sua formulazione. Con detta missiva, parte convenuta ha, […], candidamente riconosciuto le ragioni ed il titolo del debito richiesti dal fallimento, tant'è che la medesima risulta essersi fatta parte diligente, nell'indicare tutti i versamenti che sarebbero stati effettuati, ivi compresi quelli corrisposti in denaro contanti, e una presunta compensazion[e] della quale non si ha traccia, a favore della società fallita, a saldo delle partite aperte, facendo specifico riferimento alle fatture indicate nell'elenco, dalla comunicazione della curatrice» (p. 5 cit. app.)».
La deduzione dell'appellante è convincente.
Anzitutto, in primo grado, l'appellante non aveva assegnato valore di ricognizione di debito alla comunicazione del 12 ottobre 2016.
L'introduzione del tema della ricognizione si deve al giudice di primo grado.
4 Questi ha ritenuto, correttamente, che eccepire l'estinzione del credito è il contrario di riconoscere l'attualità del debito.
Tuttavia, la questione era (ed è) diversa: se il contegno extraprocessuale della società appellata, di cui alla comunicazione in posta elettronica certificata del 12 ottobre 2016, valga quale prova di titolo del credito azionato.
Per questo motivo, è superfluo l'esame delle difese delle parti, ove hanno trattato del tema della ricognizione di debito.
Nel merito ed in diritto, la prova (del titolo) del credito, di cui le fatture possono comunque costituire un indizio (per tutte, v. Cass. civ., sez. III^, ord. 29 dicembre 2024,
n. 34831), può riposare anche sul contegno del debitore, extraprocessuale o processuale, qualora si riveli incompatibile con il disconoscimento del rapporto dedotto e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sottese al credito azionato: «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 ottobre 2024, n. 26048).
Occorre allora esaminare la condotta della società appellata.
A fronte della comunicazione del 29 agosto 2016, con cui il Parte_2 aveva sollecitato il pagamento della somma di euro 64.329,29, quale
[...] corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture precisamente elencate (doc. n. 5 fasc. primo grado , in data 12 ottobre 2016, la società Parte_2 appellata aveva risposto, affermando che «l'importo di cui si sollecita il pagamento a saldo delle fatture dettagliate nella richiesta, non risulta dovuto poiché pagato e compensato come segue» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
5 La società appellata aveva dunque allegato l'estinzione delle obbligazioni.
Giova riportare per sintesi il contenuto della comunicazione.
Questo consta di una parte più specifica, connotata dal richiamo alle fatture oggetto del pagamento eccepito, ed una più generica, in cui manca questo richiamo.
Quanto alla prima parte, si legge che le fatture nn. 315 e 318 del 30 novembre 2011 erano state pagate insieme, con assegno bancario del 5 giugno 2012 per euro 2.069,37, mentre la fattura n. 111 del 17 settembre 2013 era stata pagata in parte, nella misura di euro 2.000,00, a titolo di acconto, con assegno bancario del 9 ottobre 2013.
Quanto alla seconda parte, la società appellata aveva scritto che «[i]n merito alle altre fatture dell'elenco, i pagamenti sono avvenuti in parte mediante acconti e saldi effettuati tramite bonifico bancario, assegni bancari e contante»; all'enunciato segue l'elenco dei vari pagamenti con l'indicazione della data e degli importi e, per gli assegni, anche del numero identificativo.
Questa parte si chiude con l'allegazione del pagamento del residuo credito mediante compensazione con prestazioni effettuate dalla società appellata in favore della società in bonis, «come dettagliato in una nota-conteggio/scrittura condivisa e sottoscritta dalle parti».
L'eccezione di estinzione delle obbligazioni è una significativa difesa nel merito della pretesa avversaria ed è un contegno incompatibile con la contestazione del titolo.
Va rimarcata la formulazione della difesa stragiudiziale.
Nel contestare l'attualità del credito, la società appellata aveva esplicitamente dato atto di avere previamente compulsato le singole fatture, come si evince dalle espressioni
“l'importo di cui si sollecita il pagamento a saldo delle fatture dettagliate nella richiesta” e
“in merito alle altre fatture dell'elenco”.
La società appellata non aveva eccepito né di non avere ordinato la merce, né di non averla ricevuta.
Il contegno della società appellata costituisce allora la prova dei rapporti negoziali sottesi alle fatture azionate.
La conclusione non è scalfita dal contegno processuale degli appellati già costituiti in primo grado.
Gli appellati avevano in prima battuta ripreso integralmente la comunicazione del
12 ottobre 2016, al fine di «contesta[re] di dovere alcunché a controparte» (p. 2 comp. cost.), come si evince dall'uso di “invero” con funzione di congiunzione [«venendo al merito della controversia, la società esponente contesta di dovere alcunché a controparte. ||
6 Invero, come già la stessa odierna resistente ebbe modo di comunicare alla Curatela del
Fallimento con missiva del 12.10.2016 (…)», enunciato che prosegue con la riproduzione del contenuto, in sintesi, di tutti i pagamenti, sia quelli con imputazione, sia quelli privi di essa].
Gli appellati avevano rappresentato altresì che tra le parti erano intercorsi plurimi rapporti a partire dal 2010 e che le fatture, di cui si chiedeva il saldo, non erano state rinvenute nella contabilità aziendale;
per questo, a parte ribadire i pagamenti delle fatture nominalmente richiamate nella comunicazione (fatture nn. 315 e 318 del 2011 e n. 111 del 2013), gli appellati avevano eccepito che «[q]uanto agli altri crediti di cui alle restanti fatture, la cui esistenza ed i relativi importi sono stati recisamente contestati […], non vi è prova di essi né in questa sede controparte, onerata dall'obbligo di dimostrarli, lo ha assolto» (p. 3 comp. cost.).
Quindi, in contrasto con il contegno del 12 ottobre 2016 e con la prima parte della difesa nel processo, entrambi connotati dalla contestazione dell'attualità del credito per effetto di pagamenti e compensazioni, gli appellati avevano poi preteso la prova delle forniture, eccependo l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti.
Va soggiunto che, stragiudizialmente, la difesa articolata in questi due momenti era stata prospettata dalla società appellata, quando, tramite legale, il 30 settembre 2020, aveva replicato alla richiesta di pagamento di Parte_2 dell'8 settembre 2020.
Si legge infatti nella comunicazione del legale che alla richiesta di pagamento aveva risposto l'assistita «tramite pec del 12.10.2016, copia della quale […] allego ed a cui mi riporto. || In sostanza, parte delle fatture sono state in allora pagate a mezzo di bonifici bancari e parte tramite assegni, […], e parte minima mediante compensazioni e/o contanti»
(doc. n. 3 fasc. primo grado appellati); segue poi l'aggiunta per cui «[d]elle restanti fatture per le quali non è stata rinvenuta copia nella contabilità aziendale, […] si ha ragione di ritenere che siano state emesse fittiziamente» (ibidem).
A prescindere dal rilievo per cui non si comprende quali siano le “restanti fatture”, dal momento che nella comunicazione del 12 ottobre 2016, pur richiamata dal legale, la società appellata aveva eccepito l'estinzione delle obbligazioni rispetto a tutte le fatture elencate dalla controparte, si assiste anche in questo caso a prospettive difensive tra loro non compatibili: o il debito è stato estinto o il debito non è mai sorto.
La comunicazione del 2020 e le difese processuali appaiono per questo strumentali.
7 Nell'ottobre 2016, e cioè in un momento in cui il ricordo delle parti era con evidenza più vicino ai fatti in esame, la società appellata aveva chiaramente eccepito il pagamento e la compensazione dei crediti;
in negativo, non aveva affermato né di non avere richiesto le forniture, né di non averle ricevute, e non aveva preteso alcuna ulteriore evidenza sul piano documentale, anche solo lasciando intendere che si trattava di forniture inesistenti.
L'intuizione della strumentalità della contestazione della prova del (titolo del) credito
è suffragata dalle stesse difese degli appellati.
Questa contestazione si è rivelata il tentativo di rimediare alle difficoltà della prova dell'estinzione dei debiti: «Peraltro tra le due società, a partire dal 2010, vi furono costanti rapporti commerciali durati fino alla dichiarazione di fallimento della
[...]
per cui le dazioni di denaro contante di cui si è detto avvenivano con una Controparte_11 certa frequenza quantunque risulti oggi difficoltoso per la società esponente dimostrare di aver destinato tali somme a pagamento proprio delle fatture di cui controparte chiede ora il saldo» (p. 2 comp. cost.).
Gli appellati avevano riservato la prova dell'estinzione dei debiti – richiamata anche nelle conclusioni per ottenere il rigetto “nel merito” della domanda (pp. 4 s. comp. cost.) – alla prova del titolo del credito: «Prima, dunque, che l'esponente chieda di essere ammessa
a dimostrare l'avvenuta estinzione dei crediti ex adverso azionati, parte mediante pagamenti per contanti e parte mediante controprestazioni di manodopera, è necessario che il ricorrente fornisca rigorosa prova delle avvenute forniture di cui chiede il pagamento» (p. 3 comp. cost.).
Sennonché, proprio nel riferire che i debiti sono stati estinti si fornisce la prova che erano sorti.
Provato il titolo del credito, grava sul debitore la prova dell'estinzione (art. 1218 c.c.,
Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nell'azionare il credito, l'attore, le cui difese erano state fatte proprie dall'appellante, aveva preteso il pagamento della somma di euro 60.993,65, anziché dell'importo di euro
64.329,29, come da prima intimazione, in quanto, dei pagamenti e della compensazione allegati dalla controparte in data 12 ottobre 2016, aveva riscontrato soltanto «l'avvenuto incasso del bonifico di euro 3.335,64 eseguito dalla debitrice in data 8 marzo 2013 a favore della in bonis» (p. 3 cit.). Controparte_11
8 Gli appellati costituiti avevano dedotto l'estinzione delle obbligazioni, richiamando e riproducendo la comunicazione del 12 ottobre 2016, senza circostanziare ulteriormente i relativi enunciati.
Occorre allora accertare la prova dell'estinzione delle obbligazioni.
Avuto riguardo ai pagamenti a mezzo assegni, la prova è stata affidata ai documenti.
Per gli assegni relativi alle fatture nn. 315 e 318 del 2011 e n. 111 del 2013, ricorre la prova dell'incasso (v. estratto conto corrente allegato alla comunicazione del 12 ottobre
2016, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Per i restanti assegni, vale a dire quelli di cui era stata fornita copia al creditore,
«risulta[no] intestati a soggetto diverso dalla (p. 3 cit.). Controparte_11
Questa circostanza non è stata contestata dagli appellati, ma anzi è stata ammessa:
«A tali versamenti documentati [quelli dei primi due assegni], si aggiunge il pagamento dell'importo ulteriore complessivo di Euro 3.814,74 tramite assegni bancari, riscossi […] da soggetto terzo» (p. 2 comp. cost.).
In difetto di più precise circostanze, circa le ragioni dell'intestazione a favore di terzi, non si può ritenere questi assegni quali mezzi di pagamento di parte dei crediti litigiosi.
Avuto riguardo ai pagamenti in contanti, la prova è stata affidata alla testimonianza.
Si tratta di ventitré pagamenti, per un importo totale di euro 29.376,00, di cui sono stati indicati la data e la somma.
I pagamenti così allegati sono generici, anzitutto soggettivamente: si ignora chi ha eseguito i pagamenti, chi li ha ricevuti, se si trattassero delle stesse persone o di persone diverse, nonché dove sono avvenuti.
Va soggiunto che l'ignoranza non è superata indirettamente dalla formulazione della prova, atteso che gli appellati si sono limitati a fare l'elenco dei testimoni.
Si ignora allora chi di loro abbia eseguito il pagamento (e quale o quali dei ventitré) o l'abbia ricevuto o vi abbia assistito (oltre alle molteplici ulteriori ipotesi immaginabili).
Le lacune assertive non possono essere integrate in sede di assunzione della prova, che, per gli enunciati su cui verte, si rivelerebbe inconcludente, tenuto altresì conto che non vi è indicazione della o delle forniture di riferimento.
Avuto riguardo all'estinzione per compensazione, nella comunicazione del 12 ottobre
2016, la società appellata aveva richiamato una nota-scrittura, tuttavia, mai prodotta.
La relativa istanza di prova testimoniale non è ammissibile, considerato che verte su circostanze generiche, oggettivamente e temporalmente.
9 Infatti, gli appellati non hanno neanche indicato di quali forniture si trattava.
Risultano pertanto provati pagamenti per euro 4.069,37.
Il credito vantato dall'appellante è allora pari ad euro 56.924,28.
Al credito per capitale accede quello accessorio per interessi moratori, nei termini
(tra l'altro incontestati) richiesti dall'appellante, quindi ex artt. 4, 5, d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, atteso che i contratti tra le parti sono ascrivibili a “transazioni commerciali” agli effetti normativi.
La condanna al pagamento va pronunciata nei confronti di tutti gli appellati, quindi anche dei soci, in quanto illimitatamente (e solidalmente) responsabili delle obbligazioni sociali (art. 2291, co. 1, c.c.); in particolare, non ha contestato di essere CP_1 socio, mentre, con riguardo agli appellati contumaci, è divenuto (per i CP_2 terzi) socio nel 2021 (doc. n. 2 fasc. primo grado Parte_2
e risponde delle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità (artt. 2293, 2269 c.c.; cfr. per tutte Cass. civ., sez. III^, sent. 20 aprile 2010, n. 9326), e ha cessato di CP_3 essere socio (per i terzi) dal 2021 (ibidem), dopo quindi l'insorgenza dei crediti azionati
(artt. 2293, 2290, co. 1, c.c., cfr. per tutte Cass. civ., sez. I^, sent. 30 ottobre 2013, n.
24490, Cass. civ., sez. V^, ord. 8 gennaio 2025, n. 326).
Non opera in sede cognitiva il beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.; per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 16 ottobre 2020, n. 22629).
L'appello è parzialmente accolto.
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
La domanda condannatoria dell'appellante è stata accolta in parte.
La prossimità della somma attribuita a quella pretesa dall'appellante (circa il 93%) esclude che ricorra un'analoga, grave ed eccezionale, ragione di compensazione a quelle tipizzate ex art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77).
Pertanto, il rimborso delle spese processuali grava sugli appellati.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Il valore della controversia corrisponde allo scaglione a cui appartiene la somma attribuita (euro 52.001,00-260.000,00).
10 Le spese processuali, per come liquidate dal giudice di primo grado («euro 2.900,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura di legge, CPA ed IVA se dovuti come per legge»), vanno ora poste a carico degli appellati.
Con riguardo alle spese del grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), euro 1.165,50 per spese
(contributo unificato e anticipazioni forfettarie), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 30 gennaio
2023: condanna Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1
della somma di euro 56.924,28, oltre agli interessi nei termini di cui in
[...] parte motiva;
condanna Controparte_1 [...]
al rimborso a favore di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle
[...] somme di euro 2.900,00 e di euro 12.154,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 1.165,50 per spese del secondo grado, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
11 Il presidente
Cecilia Marino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 353/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Romina Giraudo e Fabrizio Bosio, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Costigliole Saluzzo, via Piave, n.
6 appellante contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 nella persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. CP_1
, difesi dall'avv. Davide Balzaretti, elettivamente domiciliati presso C.F._1 lo studio del difensore, in Vercelli, via Feliciano di Gattinara, n. 1
(c.f. CP_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3 appellati
1 Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni Parte_1 diversa e contraria istanza, domanda, produzione e conclusione.
Riformare l'ordinanza n. 138/2023 del 30.01.2023 – R.G. n. 677/22 emessa dal
Tribunale Ordinario di Vercelli, in composizione monocratica, e conseguentemente, per
l'effetto, condannare la società , (P. Controparte_1
IVA ) con sede in Vercelli in via Failla n. 37, in solido con i signori P.IVA_2 CP_1
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_3 il 17.09.1980 e nato ad [...] il [...], tutti illimitatamente CP_2 responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2291 c.c., anche in relazione all'art 2269 c.c., al pagamento a favore della Parte_1 della somma di € 60.993,65, oltre gli interessi commerciali di mora dalla data di
[...] pagamento delle singole fatture al saldo.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio».
Controparte_1 hanno precisato queste conclusioni: «Contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettare l'avversaria impugnazione e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata n. 138/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli – Giudice
Dott.ssa Trotta in data 30.01.2023 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n.
677/2022 .R.G. e per l'effetto confermarla, mandando assolti gli appellati dalle avversarie domande, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre i.v.a.,
c.p.a. ed accessori di legge.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria ritenuta superflua in primo grado, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione delle prove orali e indicate e dedotte da questa difesa nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure e richiamate nella comparsa di costituzione in appello, con indicazione a testi dei sig.ri geom. con studio in Vercelli, geom. CP_4 CP_5
con studio in Vercelli, sig. res. in Vercellli, sig. res. in
[...] Controparte_6 CP_7
Vercelli, dott.ssa con studio in Vercelli, geom. res. in CP_8 Controparte_9
Vercelli, ditta Francesco Pepe, res. in Vercelli, sig. , ex dipendente della CP_10
res. in Vercelli». Controparte_11
2
Svolgimento del processo
1. Il aveva convenuto CP_12 Controparte_11 [...]
, Controparte_1 CP_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Vercelli, chiedendo la condanna al pagamento della CP_3 somma di euro 60.993,65, oltre gli interessi, a titolo di corrispettivo delle vendite di cui alle fatture indicate nella diffida del 29 agosto 2016.
Il ricorrente aveva rappresentato che, in risposta alla diffida, con comunicazione del
12 ottobre 2016, la società convenuta aveva dedotto l'estinzione di ogni debito, allegando i pagamenti e, per una parte, la compensazione con altre prestazioni.
Il ricorrente aveva riconosciuto che della somma originariamente richiesta, pari ad euro 64.329,29, era stato pagato soltanto l'importo di euro 3.335,64, mediante bonifico bancario, annoverato dalla società convenuta nella predetta comunicazione.
Il ricorrente aveva dunque chiesto il pagamento dei crediti residui.
2. Controparte_1 CP_1 si erano costituiti in giudizio, contestando la debenza, con richiamo alle eccezioni di cui alla comunicazione del 12 ottobre 2016, e deducendo l'insufficienza dei documenti prodotti a provare i crediti.
I convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. Gli altri convenuti non si erano costituiti in giudizio e ne era stata dichiarata la contumacia.
4. era intervenuta nel processo, deducendo di Parte_1 essere cessionaria dei crediti litigiosi e chiedendo pertanto l'accoglimento della domanda del ricorrente, il quale è stato successivamente estromesso.
5. Con ordinanza n. 138/2023 del 30 gennaio 2023, il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda dell'intervenuta, condannandola alla corresponsione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti.
6. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in Parte_1 base ad un unico motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. È stata dichiarata la contumacia degli altri appellati.
3 Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il giudice di primo grado, non avendo attribuito valore di prova del titolo del credito alla dichiarazione stragiudiziale avversaria, di cui alla comunicazione del 12 ottobre 2016, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo delle forniture.
L'appello è parzialmente fondato.
Per il giudice di primo grado, «la dichiarazione contenuta nella lettera stragiudiziale del 12/10/2016 non implicava affatto consapevolezza dell'esistenza del debito ma, anzi, ne negava l'esistenza, sia pure in ragione di asseriti pagamenti estintivi e non dell'assenza di prova documentale idonea a sostenere la pretesa. || Alla luce della genericità dell'affermazione contenuta nella dichiarazione stragiudiziale e dell'assenza di adeguati riferimenti alla fonte contrattuale sottesa alle fatture azionate […], non è consentita una interpretazione che qualifichi la detta comunicazione stragiudiziale come atto di riconoscimento di debito idoneo, sostanzialmente, a privare di effetti la difesa svolta in via giudiziale dalla resistente circa l'assenza di prova del titolo (ordini di acquisto o forniture ovvero ricezione delle stesse) posto a fondamento delle fatture» (p. 3 ord.).
Di converso, per l'appellante, la comunicazione «non appare, assolutamente generica, nella sua formulazione. Con detta missiva, parte convenuta ha, […], candidamente riconosciuto le ragioni ed il titolo del debito richiesti dal fallimento, tant'è che la medesima risulta essersi fatta parte diligente, nell'indicare tutti i versamenti che sarebbero stati effettuati, ivi compresi quelli corrisposti in denaro contanti, e una presunta compensazion[e] della quale non si ha traccia, a favore della società fallita, a saldo delle partite aperte, facendo specifico riferimento alle fatture indicate nell'elenco, dalla comunicazione della curatrice» (p. 5 cit. app.)».
La deduzione dell'appellante è convincente.
Anzitutto, in primo grado, l'appellante non aveva assegnato valore di ricognizione di debito alla comunicazione del 12 ottobre 2016.
L'introduzione del tema della ricognizione si deve al giudice di primo grado.
4 Questi ha ritenuto, correttamente, che eccepire l'estinzione del credito è il contrario di riconoscere l'attualità del debito.
Tuttavia, la questione era (ed è) diversa: se il contegno extraprocessuale della società appellata, di cui alla comunicazione in posta elettronica certificata del 12 ottobre 2016, valga quale prova di titolo del credito azionato.
Per questo motivo, è superfluo l'esame delle difese delle parti, ove hanno trattato del tema della ricognizione di debito.
Nel merito ed in diritto, la prova (del titolo) del credito, di cui le fatture possono comunque costituire un indizio (per tutte, v. Cass. civ., sez. III^, ord. 29 dicembre 2024,
n. 34831), può riposare anche sul contegno del debitore, extraprocessuale o processuale, qualora si riveli incompatibile con il disconoscimento del rapporto dedotto e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sottese al credito azionato: «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 ottobre 2024, n. 26048).
Occorre allora esaminare la condotta della società appellata.
A fronte della comunicazione del 29 agosto 2016, con cui il Parte_2 aveva sollecitato il pagamento della somma di euro 64.329,29, quale
[...] corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture precisamente elencate (doc. n. 5 fasc. primo grado , in data 12 ottobre 2016, la società Parte_2 appellata aveva risposto, affermando che «l'importo di cui si sollecita il pagamento a saldo delle fatture dettagliate nella richiesta, non risulta dovuto poiché pagato e compensato come segue» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
5 La società appellata aveva dunque allegato l'estinzione delle obbligazioni.
Giova riportare per sintesi il contenuto della comunicazione.
Questo consta di una parte più specifica, connotata dal richiamo alle fatture oggetto del pagamento eccepito, ed una più generica, in cui manca questo richiamo.
Quanto alla prima parte, si legge che le fatture nn. 315 e 318 del 30 novembre 2011 erano state pagate insieme, con assegno bancario del 5 giugno 2012 per euro 2.069,37, mentre la fattura n. 111 del 17 settembre 2013 era stata pagata in parte, nella misura di euro 2.000,00, a titolo di acconto, con assegno bancario del 9 ottobre 2013.
Quanto alla seconda parte, la società appellata aveva scritto che «[i]n merito alle altre fatture dell'elenco, i pagamenti sono avvenuti in parte mediante acconti e saldi effettuati tramite bonifico bancario, assegni bancari e contante»; all'enunciato segue l'elenco dei vari pagamenti con l'indicazione della data e degli importi e, per gli assegni, anche del numero identificativo.
Questa parte si chiude con l'allegazione del pagamento del residuo credito mediante compensazione con prestazioni effettuate dalla società appellata in favore della società in bonis, «come dettagliato in una nota-conteggio/scrittura condivisa e sottoscritta dalle parti».
L'eccezione di estinzione delle obbligazioni è una significativa difesa nel merito della pretesa avversaria ed è un contegno incompatibile con la contestazione del titolo.
Va rimarcata la formulazione della difesa stragiudiziale.
Nel contestare l'attualità del credito, la società appellata aveva esplicitamente dato atto di avere previamente compulsato le singole fatture, come si evince dalle espressioni
“l'importo di cui si sollecita il pagamento a saldo delle fatture dettagliate nella richiesta” e
“in merito alle altre fatture dell'elenco”.
La società appellata non aveva eccepito né di non avere ordinato la merce, né di non averla ricevuta.
Il contegno della società appellata costituisce allora la prova dei rapporti negoziali sottesi alle fatture azionate.
La conclusione non è scalfita dal contegno processuale degli appellati già costituiti in primo grado.
Gli appellati avevano in prima battuta ripreso integralmente la comunicazione del
12 ottobre 2016, al fine di «contesta[re] di dovere alcunché a controparte» (p. 2 comp. cost.), come si evince dall'uso di “invero” con funzione di congiunzione [«venendo al merito della controversia, la società esponente contesta di dovere alcunché a controparte. ||
6 Invero, come già la stessa odierna resistente ebbe modo di comunicare alla Curatela del
Fallimento con missiva del 12.10.2016 (…)», enunciato che prosegue con la riproduzione del contenuto, in sintesi, di tutti i pagamenti, sia quelli con imputazione, sia quelli privi di essa].
Gli appellati avevano rappresentato altresì che tra le parti erano intercorsi plurimi rapporti a partire dal 2010 e che le fatture, di cui si chiedeva il saldo, non erano state rinvenute nella contabilità aziendale;
per questo, a parte ribadire i pagamenti delle fatture nominalmente richiamate nella comunicazione (fatture nn. 315 e 318 del 2011 e n. 111 del 2013), gli appellati avevano eccepito che «[q]uanto agli altri crediti di cui alle restanti fatture, la cui esistenza ed i relativi importi sono stati recisamente contestati […], non vi è prova di essi né in questa sede controparte, onerata dall'obbligo di dimostrarli, lo ha assolto» (p. 3 comp. cost.).
Quindi, in contrasto con il contegno del 12 ottobre 2016 e con la prima parte della difesa nel processo, entrambi connotati dalla contestazione dell'attualità del credito per effetto di pagamenti e compensazioni, gli appellati avevano poi preteso la prova delle forniture, eccependo l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti.
Va soggiunto che, stragiudizialmente, la difesa articolata in questi due momenti era stata prospettata dalla società appellata, quando, tramite legale, il 30 settembre 2020, aveva replicato alla richiesta di pagamento di Parte_2 dell'8 settembre 2020.
Si legge infatti nella comunicazione del legale che alla richiesta di pagamento aveva risposto l'assistita «tramite pec del 12.10.2016, copia della quale […] allego ed a cui mi riporto. || In sostanza, parte delle fatture sono state in allora pagate a mezzo di bonifici bancari e parte tramite assegni, […], e parte minima mediante compensazioni e/o contanti»
(doc. n. 3 fasc. primo grado appellati); segue poi l'aggiunta per cui «[d]elle restanti fatture per le quali non è stata rinvenuta copia nella contabilità aziendale, […] si ha ragione di ritenere che siano state emesse fittiziamente» (ibidem).
A prescindere dal rilievo per cui non si comprende quali siano le “restanti fatture”, dal momento che nella comunicazione del 12 ottobre 2016, pur richiamata dal legale, la società appellata aveva eccepito l'estinzione delle obbligazioni rispetto a tutte le fatture elencate dalla controparte, si assiste anche in questo caso a prospettive difensive tra loro non compatibili: o il debito è stato estinto o il debito non è mai sorto.
La comunicazione del 2020 e le difese processuali appaiono per questo strumentali.
7 Nell'ottobre 2016, e cioè in un momento in cui il ricordo delle parti era con evidenza più vicino ai fatti in esame, la società appellata aveva chiaramente eccepito il pagamento e la compensazione dei crediti;
in negativo, non aveva affermato né di non avere richiesto le forniture, né di non averle ricevute, e non aveva preteso alcuna ulteriore evidenza sul piano documentale, anche solo lasciando intendere che si trattava di forniture inesistenti.
L'intuizione della strumentalità della contestazione della prova del (titolo del) credito
è suffragata dalle stesse difese degli appellati.
Questa contestazione si è rivelata il tentativo di rimediare alle difficoltà della prova dell'estinzione dei debiti: «Peraltro tra le due società, a partire dal 2010, vi furono costanti rapporti commerciali durati fino alla dichiarazione di fallimento della
[...]
per cui le dazioni di denaro contante di cui si è detto avvenivano con una Controparte_11 certa frequenza quantunque risulti oggi difficoltoso per la società esponente dimostrare di aver destinato tali somme a pagamento proprio delle fatture di cui controparte chiede ora il saldo» (p. 2 comp. cost.).
Gli appellati avevano riservato la prova dell'estinzione dei debiti – richiamata anche nelle conclusioni per ottenere il rigetto “nel merito” della domanda (pp. 4 s. comp. cost.) – alla prova del titolo del credito: «Prima, dunque, che l'esponente chieda di essere ammessa
a dimostrare l'avvenuta estinzione dei crediti ex adverso azionati, parte mediante pagamenti per contanti e parte mediante controprestazioni di manodopera, è necessario che il ricorrente fornisca rigorosa prova delle avvenute forniture di cui chiede il pagamento» (p. 3 comp. cost.).
Sennonché, proprio nel riferire che i debiti sono stati estinti si fornisce la prova che erano sorti.
Provato il titolo del credito, grava sul debitore la prova dell'estinzione (art. 1218 c.c.,
Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nell'azionare il credito, l'attore, le cui difese erano state fatte proprie dall'appellante, aveva preteso il pagamento della somma di euro 60.993,65, anziché dell'importo di euro
64.329,29, come da prima intimazione, in quanto, dei pagamenti e della compensazione allegati dalla controparte in data 12 ottobre 2016, aveva riscontrato soltanto «l'avvenuto incasso del bonifico di euro 3.335,64 eseguito dalla debitrice in data 8 marzo 2013 a favore della in bonis» (p. 3 cit.). Controparte_11
8 Gli appellati costituiti avevano dedotto l'estinzione delle obbligazioni, richiamando e riproducendo la comunicazione del 12 ottobre 2016, senza circostanziare ulteriormente i relativi enunciati.
Occorre allora accertare la prova dell'estinzione delle obbligazioni.
Avuto riguardo ai pagamenti a mezzo assegni, la prova è stata affidata ai documenti.
Per gli assegni relativi alle fatture nn. 315 e 318 del 2011 e n. 111 del 2013, ricorre la prova dell'incasso (v. estratto conto corrente allegato alla comunicazione del 12 ottobre
2016, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Per i restanti assegni, vale a dire quelli di cui era stata fornita copia al creditore,
«risulta[no] intestati a soggetto diverso dalla (p. 3 cit.). Controparte_11
Questa circostanza non è stata contestata dagli appellati, ma anzi è stata ammessa:
«A tali versamenti documentati [quelli dei primi due assegni], si aggiunge il pagamento dell'importo ulteriore complessivo di Euro 3.814,74 tramite assegni bancari, riscossi […] da soggetto terzo» (p. 2 comp. cost.).
In difetto di più precise circostanze, circa le ragioni dell'intestazione a favore di terzi, non si può ritenere questi assegni quali mezzi di pagamento di parte dei crediti litigiosi.
Avuto riguardo ai pagamenti in contanti, la prova è stata affidata alla testimonianza.
Si tratta di ventitré pagamenti, per un importo totale di euro 29.376,00, di cui sono stati indicati la data e la somma.
I pagamenti così allegati sono generici, anzitutto soggettivamente: si ignora chi ha eseguito i pagamenti, chi li ha ricevuti, se si trattassero delle stesse persone o di persone diverse, nonché dove sono avvenuti.
Va soggiunto che l'ignoranza non è superata indirettamente dalla formulazione della prova, atteso che gli appellati si sono limitati a fare l'elenco dei testimoni.
Si ignora allora chi di loro abbia eseguito il pagamento (e quale o quali dei ventitré) o l'abbia ricevuto o vi abbia assistito (oltre alle molteplici ulteriori ipotesi immaginabili).
Le lacune assertive non possono essere integrate in sede di assunzione della prova, che, per gli enunciati su cui verte, si rivelerebbe inconcludente, tenuto altresì conto che non vi è indicazione della o delle forniture di riferimento.
Avuto riguardo all'estinzione per compensazione, nella comunicazione del 12 ottobre
2016, la società appellata aveva richiamato una nota-scrittura, tuttavia, mai prodotta.
La relativa istanza di prova testimoniale non è ammissibile, considerato che verte su circostanze generiche, oggettivamente e temporalmente.
9 Infatti, gli appellati non hanno neanche indicato di quali forniture si trattava.
Risultano pertanto provati pagamenti per euro 4.069,37.
Il credito vantato dall'appellante è allora pari ad euro 56.924,28.
Al credito per capitale accede quello accessorio per interessi moratori, nei termini
(tra l'altro incontestati) richiesti dall'appellante, quindi ex artt. 4, 5, d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, atteso che i contratti tra le parti sono ascrivibili a “transazioni commerciali” agli effetti normativi.
La condanna al pagamento va pronunciata nei confronti di tutti gli appellati, quindi anche dei soci, in quanto illimitatamente (e solidalmente) responsabili delle obbligazioni sociali (art. 2291, co. 1, c.c.); in particolare, non ha contestato di essere CP_1 socio, mentre, con riguardo agli appellati contumaci, è divenuto (per i CP_2 terzi) socio nel 2021 (doc. n. 2 fasc. primo grado Parte_2
e risponde delle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità (artt. 2293, 2269 c.c.; cfr. per tutte Cass. civ., sez. III^, sent. 20 aprile 2010, n. 9326), e ha cessato di CP_3 essere socio (per i terzi) dal 2021 (ibidem), dopo quindi l'insorgenza dei crediti azionati
(artt. 2293, 2290, co. 1, c.c., cfr. per tutte Cass. civ., sez. I^, sent. 30 ottobre 2013, n.
24490, Cass. civ., sez. V^, ord. 8 gennaio 2025, n. 326).
Non opera in sede cognitiva il beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.; per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 16 ottobre 2020, n. 22629).
L'appello è parzialmente accolto.
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
La domanda condannatoria dell'appellante è stata accolta in parte.
La prossimità della somma attribuita a quella pretesa dall'appellante (circa il 93%) esclude che ricorra un'analoga, grave ed eccezionale, ragione di compensazione a quelle tipizzate ex art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77).
Pertanto, il rimborso delle spese processuali grava sugli appellati.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Il valore della controversia corrisponde allo scaglione a cui appartiene la somma attribuita (euro 52.001,00-260.000,00).
10 Le spese processuali, per come liquidate dal giudice di primo grado («euro 2.900,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura di legge, CPA ed IVA se dovuti come per legge»), vanno ora poste a carico degli appellati.
Con riguardo alle spese del grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), euro 1.165,50 per spese
(contributo unificato e anticipazioni forfettarie), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 30 gennaio
2023: condanna Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1
della somma di euro 56.924,28, oltre agli interessi nei termini di cui in
[...] parte motiva;
condanna Controparte_1 [...]
al rimborso a favore di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle
[...] somme di euro 2.900,00 e di euro 12.154,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 1.165,50 per spese del secondo grado, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
11 Il presidente
Cecilia Marino
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