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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona della dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1705/2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, fra:
( ), elettivamente domiciliato in Ragusa Parte_1 C.F._1
al viale Sicilia n.6, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Manenti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
nei confronti di:
sede di Ragusa, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 15
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
(c.f. Controparte_3
), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc. fax P.IVA_2
095/722.1336; PEC: nei cui uffici, siti in Catania, Email_1
Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;
RESISTENTE
[...]
Controparte_4
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede in , Via Unione Sovietica SNC, rappresentato e difeso ex lege CP_4
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc. ; fax P.IVA_2
095/722.1336; PEC: nei cui uffici, siti in Catania, Email_1
Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato
RESISTENTE
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 15
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 30.09.2024 chiedeva: sospendersi l'efficacia Parte_1
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Fascicolo n. 2024/12151, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 29.05.2024; nel merito, annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, limitarsi l'iscrizione ipotecaria ai crediti non ritenuti prescritti;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In punto di fatto, allegava che con l'atto impugnato l' della Controparte_5
provincia di Ragusa aveva comunicato l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili allo stesso intestati, per l'importo complessivo di € 180.275,36, sulla scorta delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti indicati in ricorso (vengono riportate solo quelle impugnabili avanti il Tribunale ordinario), e lamentava:
1) omessa notifica delle cartelle esattoriali richiamate nell'atto impugnato;
2) omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/73;
3) omessa indicazione degli asseriti crediti, violazione dei princìpi di chiarezza e motivazione, artt. 3 e 97 Cost, artt. 7 e 10 L. n. 212/2000 e art. 77 DPR 602/1973;
4) omessa allegazione degli immobili sui quali si intendeva iscrivere ipoteca, omessa indicazione del valore degli immobili e violazione degli artt. 77 e 79 DPR 602/73;
5) intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni amministrative poste a base delle cartelle di pagamento impugnate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., non essendo stato mai notificato all'odierno ricorrente alcun atto
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 15 interruttivo, e ciò, in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Nonostante le parti resistenti fossero state tutte regolarmente intimate, si costituivano in giudizio solamente la e l' Controparte_6 [...]
nella contumacia dell Controparte_4 Controparte_1
e del .
[...] Controparte_2
Con comparsa responsiva, la rilevava preliminarmente che le Controparte_3
censure ex adverso mosse riguardavano pressoché unicamente l'operato dell'Agente della Riscossione, cui spettava il compito di replicare con relativa produzione documentale, e che l'unica censura riferibile all'operato dell'ente costituito era quella riferita all'intervenuta prescrizione dei crediti, da intendersi priva di fondamento nel caso di specie, in quanto la aveva CP_3
tempestivamente notificato, nei termini decadenziali di legge, ciascuno dei verbali di accertamento del compimento di illeciti amministrativi stradali da parte dell'odierno debitore, e ciò in particolare con riguardo a:
• cartella esattoriale 297 2011 00180998 36/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 24/08/2011, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 32618 del 26/08/2010, spiccata per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90 (All. n. 1), per l'emissione di assegni priva di provvista;
• cartella esattoriale n. 297 2014 00074379 37/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 20/01/2014, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 33988 del 29/10/2013, emessa per ulteriore violazione della medesima natura (All. n. 2);
• cartella esattoriale n. 297 2016 00003022 70/000, emessa a seguito di ruolo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 15 predisposto in data 30/09/2015, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 44866 del 16/12/2013, emessa per violazione dell'art. 110 commi 6-7 e dell'art. 9 comma 1 del T.U.L.P.S. (All. n.3);
• cartella esattoriale n. 297 2016 00018587 11/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 20/11/2015, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 18072 del 14/07/2014, emessa ancora una volta per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90 in tema di assegni
(All. n. 4).
Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative entro il termine previsto, né avendo presentato ricorso avverso le sopra citate
Ordinanze di Ingiunzione, le stesse erano state oggetto di iscrizione a ruolo;
precisava, inoltre, che la successiva fase riscossiva esulava dalle proprie competenze, sicché chiedeva formularsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Agente della riscossione affinché quest'ultimo producesse copia di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, con le relative attestazioni di ricevimento da parte del destinatario, inviati per le cartelle esattoriali testé nominate, emesse anche per il recupero di crediti prefettizi.
Contestava la censura di parte avversa relativamente alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, precisando che l'art. 7 L. n.
212/2000 invocato dal ricorrente trovava applicazione con riferimento a tutti gli atti impositivi, non anche per l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto prodromico all'esecuzione di una misura;
per quanto concerneva, poi, l'eccepita intervenuta prescrizione, rilevava che il termine prescrizionale era stato preservato dalla sospensione della riscossione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19, giusto richiamo all'art. 68 D.L. n. 18/2020 (sospensione termini di pagamento dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021); chiedeva, infine, il rigetto della chiesta istanza di sospensione e dichiararsi inammissibile o infondata l'opposizione avversaria.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 15 Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_4
rilevava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
29776202400000490000 conseguiva all'iscrizione a ruolo di somme riferite, da un lato, ai provvedimenti prot.lli nn° 41151 del 22/5/2012, 79067 del 10/10/2012,
83807 e 83841 del 25/10/2012, 89385 e 89389 del 13/11/2012, 44778 del
24/5/2013, 47494 e 47497 del 3/6/2013 dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia di
Palermo, con i quali erano stati accertati diversi illeciti amministrativi conseguenti a violazioni delle normative che regolavano la rendicontazione degli introiti nella gestione del gioco del LOTTO, nonchè a sanzioni amministrative emesse con ordinanze di ingiunzione prot. n°53242 del 3/7/2012 e 28499 del 4/4/2013, nell'importo di € 7.062,07, regolarmente notificate rispettivamente il 16.07.2012 e il
16.04.2013, e, atteso il mancato pagamento delle predette ingiunzioni, era stata notificata alla parte in data 16.09.2013 la nota prot. n° 73289 dell'11/9/2013, sollecitando il pagamento di tutte le ingiunzioni per sanzioni indicate.
Atteso il mancato pagamento delle sanzioni per il Lotto e per le ingiunzioni relative alle sanzioni giochi, l'Ufficio di Palermo aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle relative somme, rispettivamente con partita 2013C0039970, inserita nel Ruolo 297-
2013-900284, per quanto riguardava le sanzioni lotto;
con partita P.IVA_4
inserita nel ruolo 297-2013-900230 per l'ordinanza prot. 53242 del 3/7/2012; con partita inserita nel Ruolo 297-2014-900006 per l'ordinanza prot. C.F._2
28499 del 4/4/2013 (all. nn. 15-17).
In via preliminare denunciava: la declaratoria di inammissibilità dell'azione avversaria sul piano processuale, in quanto il giudizio andava incoato con atto di citazione, e non già con ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto Controparte_4
l'opposizione era diretta a censurare l'operato dell'Ente che aveva emesso la cartella di pagamento quale atto presupposto rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, e,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 15 pertanto, la legittimazione passiva spettava solo all' , tant'è Controparte_7
che l'ente costituito chiedeva che venisse formulato ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti di quest'ultimo, al fine di produrre gli atti interruttivi della prescrizione;
invocava, inoltre, la mancata applicabilità dell'art. 7 della L. n.
212/2000 e il mancato decorso del termine prescrizionale, stante l'operatività dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi il rigetto della sospensione dell'esecuzione e l'inammissibilità o infondatezza della proposta opposizione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che "le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno rimeditato il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferente a crediti diversi da quelli tributari. Nello specifico, le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata e la hanno riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. Un. 19667/2014 cit.).
Tale orientamento è stato ribadito Sez. Unite, 22/07/2015, n.15354, che –
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 15 nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternativítà del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento) e chiarito, per quel che specificamente rileva in questa sede, che esso
è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Dai condivisibili arresti nomofilattici deriva che l'azione proposta dall'odierno ricorrente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 645 cod. proc. cív. ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell CP_5
di eseguire la iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale
[...]
all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 32720 del 2021).
La comunicazione preventiva di ipoteca non deve recare l'indicazione dei beni da assoggettare ad ipoteca, non trattandosi di un requisito di validità previsto dalla legge.
Dalla lettura delle disposizioni dettate in materia si rileva che esse non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 77 né, in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca.
Ed invero, secondo l'art. 77 comma 2 bis DPR 602/73 l'agente della riscossione è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 15 tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca;
e che si tratti di ipoteca facoltativa o obbligatoria, secondo le norme di cui al predetto articolo 77, è del tutto irrilevante.
Il fine della regola è quello di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto (Cass. SSUU 19667/14), non essendo necessaria al riguardo l'indicazione degli immobili, che peraltro si presumono conosciuti dal proprietario, il quale è pertanto messo in grado di far valere eventuali ragioni ostative all'iscrizione ipotecaria sui medesimi.
Ed ancora, l'art. 79, comma 1, disciplina la determinazione del prezzo base dell'incanto degli immobili assoggettati all'espropriazione immobiliare di cui al D.P.R.
n. 602 del 1972, art. 76, e l'art. 77, comma 2, subordina la possibilità di espropriare immobili aventi un valore venti volte superiore al credito per cui si procede al decorso di sei mesi dalla previa iscrizione di ipoteca sugli stessi, senza che il debito sia stato estinto.
Tali disposizioni non prevedono dunque, né tale previsione si rinviene in altre disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione degli immobili colpiti dall'ipoteca.
L'esigenza – ravvisata da coloro che ritengono necessario che, nella comunicazione di iscrizione di ipotecaria, il concessionario per la riscossione indichi gli immobili colpiti, ossia quella di permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca - non trova, dunque, riscontro nel tessuto normativo che disciplina la fattispecie, giacché, per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede;
laddove, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, comma 2, l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 9 di 15 dell'immobile aggredito (salvo essere obbligatoria quando tale valore ecceda di oltre venti volte quello del credito per cui si procede).
Ciò premesso, va tuttavia rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto strumentale all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una specifica garanzia reale come tale necessariamente collegata a uno specifico bene sul quale la garanzia grava.
Anche per l'atto ora in esame, la cui impugnabilità è pacifica, sussiste l'esigenza di tutela del diritto di difesa del contribuente;
e con riguardo a questa esigenza si sostiene (ex plurimis, Tribunale Taranto n. 3681/2018 pubbl. il 20.01.2019) che essa non può essere compiutamente attuata senza l'individuazione del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, non essendo indifferente per il debitore la loro previa specificazione: esistendo limiti di legge alla ipotecabilità di taluni beni, il contribuente vedrebbe altrimenti vanificare sotto tale aspetto le proprie prerogative difensive dovendo giocoforza posporle alla fase successiva dell'ipoteca.
Parte della giurisprudenza di merito ritiene pertanto che, in difetto di uno schema tipico normativamente previsto, la comunicazione preventiva debba contenere – come l'ipoteca che esso anticipa – l'esatta previsione del bene o dei beni da ipotecare, altrimenti traducendosi nella mera enunciazione di un generico potere lato sensu esecutivo esplicabile nell'ambito del procedimento di riscossione (cfr.
Comm. Trib. Prov.le sez. II – Asti, 08/01/2021 n. 7).
L'atto sarebbe quindi, a seguire tale orientamento, affetto da nullità sia per la carenza di un suo elemento essenziale, cioè dell'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, sia per l'impossibilità da parte del contribuente di far valere gli ostacoli di legge alla preannunciata ipoteca.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 10 di 15 La Suprema Corte non risulta aver affrontato lo specifico problema;
i precedenti della stessa si sono infatti limitati a ritenere non indispensabile l'indicazione del valore dell'immobile (Cass. n. 36000 del 2021) e quello della rendita catastale (Cass.
n. 24258 del 2014), ma con argomentazioni che seguono un iter logico riproducibile anche per la successiva misura laddove non constano valutazioni che s'attaglino esclusivamente all'atto preventivo per delinearne connotazioni formalmente differenti rispetto alla successiva ipoteca.
In difetto, allo stato, di specifici precedenti di legittimità, ritiene questo Tribunale di doversi allineare all'orientamento giurisprudenziale di merito più garantista sulla base di quanto sopra esposto, non avendo l'Agente di riscossione indicato quale sia il bene da assoggettare ad ipoteca.
Consegue da quanto precede la declaratoria di nullità della comunicazione opposta.
Sotto il profilo della contestata omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, occorre precisare che “In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis, Ord. Cass. Civ. n. 26660/2023).
Il “vizio procedurale” dedotto della omessa notificazione dell'atto presupposto all'atto impugnato comporta di per sé solo la nullità dell'atto consequenziale.
Ed invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 11 di 15 un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella spese la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella;
infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga”; in proposito le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25.07.2007, hanno statuito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (cfr. Cass sez. 5 sent. n. 13647 del 21.05.2019; Cass. sez. 5 ord. N.
31070 del 30.11.2018; Cass. sez. 5 ord. N. 13314 del 18.05.2021).
In conclusione, nel caso in cui (come quello in esame) sia stata impugnata l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto prodromico, “i giudici territoriali devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella” presupposta e, in caso positivo, “dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata” (cfr. Cass. sez. 5 ord. n. 8470 del
06.04.2018).
Basti ricordare che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l' produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una Controparte_5
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 12 di 15 volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2015, n. 9246).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente della mancata notifica delle cartelle, l' , onerata di fornire la prova Controparte_5
della corretta notifica delle stesse, essendo rimasta contumace nel procedimento per cui è causa, non ha depositato le relazioni di notificazioni di tutte le cartelle, pertanto non risulta raggiunta la prova della notificazione degli atti prodromici all'atto opposto.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto impositivo, proposta dall' sotto il profilo dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento Pt_1
presupposte.
Altrettanto infondato deve intendersi l'eccepito difetto di legittimazione passiva di
.
Tale censura è priva di pregio, in quanto è litisconsorte necessaria, essendo stata eccepita la prescrizione del credito portato dalle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria per sanzioni emesse dall resistente costituito, per cui nessuna CP_9
estraneità può essere ravvisata nel caso concreto in capo all citata. CP_4
Con riferimento di contro all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/73, deve considerarsi che, per giurisprudenza costante, per la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è prevista la notifica dell'intimazione ad adempiere di cui al secondo comma, art. 50, d.P.R. n.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 13 di 15 602/73.
Al pari della vera e propria iscrizione, infatti, la detta comunicazione «non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui
l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (v. da ultimo Cass. civ., sez. trib., 22.02.2017, n. 4587).
Ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa accoglie l'opposizione proposta da avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2024/12151), notificata a mezzo raccomandata a/r in data 29.05.2024, e per l'effetto annulla l'atto citato.
Condanna gli opposti, in solido tra di essi, a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente, da determinarsi in euro 237,00 per spese vive ed euro 3.000,00 a
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 14 di 15 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa, il 12.03.2025.
Il Giudice
dott.sa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona della dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1705/2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, fra:
( ), elettivamente domiciliato in Ragusa Parte_1 C.F._1
al viale Sicilia n.6, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Manenti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
nei confronti di:
sede di Ragusa, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 15
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
(c.f. Controparte_3
), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc. fax P.IVA_2
095/722.1336; PEC: nei cui uffici, siti in Catania, Email_1
Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;
RESISTENTE
[...]
Controparte_4
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede in , Via Unione Sovietica SNC, rappresentato e difeso ex lege CP_4
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc. ; fax P.IVA_2
095/722.1336; PEC: nei cui uffici, siti in Catania, Email_1
Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato
RESISTENTE
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 15
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 30.09.2024 chiedeva: sospendersi l'efficacia Parte_1
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Fascicolo n. 2024/12151, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 29.05.2024; nel merito, annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, limitarsi l'iscrizione ipotecaria ai crediti non ritenuti prescritti;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In punto di fatto, allegava che con l'atto impugnato l' della Controparte_5
provincia di Ragusa aveva comunicato l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili allo stesso intestati, per l'importo complessivo di € 180.275,36, sulla scorta delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti indicati in ricorso (vengono riportate solo quelle impugnabili avanti il Tribunale ordinario), e lamentava:
1) omessa notifica delle cartelle esattoriali richiamate nell'atto impugnato;
2) omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/73;
3) omessa indicazione degli asseriti crediti, violazione dei princìpi di chiarezza e motivazione, artt. 3 e 97 Cost, artt. 7 e 10 L. n. 212/2000 e art. 77 DPR 602/1973;
4) omessa allegazione degli immobili sui quali si intendeva iscrivere ipoteca, omessa indicazione del valore degli immobili e violazione degli artt. 77 e 79 DPR 602/73;
5) intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni amministrative poste a base delle cartelle di pagamento impugnate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., non essendo stato mai notificato all'odierno ricorrente alcun atto
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 15 interruttivo, e ciò, in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Nonostante le parti resistenti fossero state tutte regolarmente intimate, si costituivano in giudizio solamente la e l' Controparte_6 [...]
nella contumacia dell Controparte_4 Controparte_1
e del .
[...] Controparte_2
Con comparsa responsiva, la rilevava preliminarmente che le Controparte_3
censure ex adverso mosse riguardavano pressoché unicamente l'operato dell'Agente della Riscossione, cui spettava il compito di replicare con relativa produzione documentale, e che l'unica censura riferibile all'operato dell'ente costituito era quella riferita all'intervenuta prescrizione dei crediti, da intendersi priva di fondamento nel caso di specie, in quanto la aveva CP_3
tempestivamente notificato, nei termini decadenziali di legge, ciascuno dei verbali di accertamento del compimento di illeciti amministrativi stradali da parte dell'odierno debitore, e ciò in particolare con riguardo a:
• cartella esattoriale 297 2011 00180998 36/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 24/08/2011, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 32618 del 26/08/2010, spiccata per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90 (All. n. 1), per l'emissione di assegni priva di provvista;
• cartella esattoriale n. 297 2014 00074379 37/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 20/01/2014, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 33988 del 29/10/2013, emessa per ulteriore violazione della medesima natura (All. n. 2);
• cartella esattoriale n. 297 2016 00003022 70/000, emessa a seguito di ruolo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 15 predisposto in data 30/09/2015, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 44866 del 16/12/2013, emessa per violazione dell'art. 110 commi 6-7 e dell'art. 9 comma 1 del T.U.L.P.S. (All. n.3);
• cartella esattoriale n. 297 2016 00018587 11/000, emessa a seguito di ruolo predisposto in data 20/11/2015, in conseguenza dell'omesso pagamento delle sanzioni relative alla Ordinanza di Ingiunzione n. 18072 del 14/07/2014, emessa ancora una volta per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90 in tema di assegni
(All. n. 4).
Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative entro il termine previsto, né avendo presentato ricorso avverso le sopra citate
Ordinanze di Ingiunzione, le stesse erano state oggetto di iscrizione a ruolo;
precisava, inoltre, che la successiva fase riscossiva esulava dalle proprie competenze, sicché chiedeva formularsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Agente della riscossione affinché quest'ultimo producesse copia di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, con le relative attestazioni di ricevimento da parte del destinatario, inviati per le cartelle esattoriali testé nominate, emesse anche per il recupero di crediti prefettizi.
Contestava la censura di parte avversa relativamente alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, precisando che l'art. 7 L. n.
212/2000 invocato dal ricorrente trovava applicazione con riferimento a tutti gli atti impositivi, non anche per l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto prodromico all'esecuzione di una misura;
per quanto concerneva, poi, l'eccepita intervenuta prescrizione, rilevava che il termine prescrizionale era stato preservato dalla sospensione della riscossione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19, giusto richiamo all'art. 68 D.L. n. 18/2020 (sospensione termini di pagamento dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021); chiedeva, infine, il rigetto della chiesta istanza di sospensione e dichiararsi inammissibile o infondata l'opposizione avversaria.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 15 Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_4
rilevava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
29776202400000490000 conseguiva all'iscrizione a ruolo di somme riferite, da un lato, ai provvedimenti prot.lli nn° 41151 del 22/5/2012, 79067 del 10/10/2012,
83807 e 83841 del 25/10/2012, 89385 e 89389 del 13/11/2012, 44778 del
24/5/2013, 47494 e 47497 del 3/6/2013 dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia di
Palermo, con i quali erano stati accertati diversi illeciti amministrativi conseguenti a violazioni delle normative che regolavano la rendicontazione degli introiti nella gestione del gioco del LOTTO, nonchè a sanzioni amministrative emesse con ordinanze di ingiunzione prot. n°53242 del 3/7/2012 e 28499 del 4/4/2013, nell'importo di € 7.062,07, regolarmente notificate rispettivamente il 16.07.2012 e il
16.04.2013, e, atteso il mancato pagamento delle predette ingiunzioni, era stata notificata alla parte in data 16.09.2013 la nota prot. n° 73289 dell'11/9/2013, sollecitando il pagamento di tutte le ingiunzioni per sanzioni indicate.
Atteso il mancato pagamento delle sanzioni per il Lotto e per le ingiunzioni relative alle sanzioni giochi, l'Ufficio di Palermo aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle relative somme, rispettivamente con partita 2013C0039970, inserita nel Ruolo 297-
2013-900284, per quanto riguardava le sanzioni lotto;
con partita P.IVA_4
inserita nel ruolo 297-2013-900230 per l'ordinanza prot. 53242 del 3/7/2012; con partita inserita nel Ruolo 297-2014-900006 per l'ordinanza prot. C.F._2
28499 del 4/4/2013 (all. nn. 15-17).
In via preliminare denunciava: la declaratoria di inammissibilità dell'azione avversaria sul piano processuale, in quanto il giudizio andava incoato con atto di citazione, e non già con ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto Controparte_4
l'opposizione era diretta a censurare l'operato dell'Ente che aveva emesso la cartella di pagamento quale atto presupposto rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, e,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 15 pertanto, la legittimazione passiva spettava solo all' , tant'è Controparte_7
che l'ente costituito chiedeva che venisse formulato ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti di quest'ultimo, al fine di produrre gli atti interruttivi della prescrizione;
invocava, inoltre, la mancata applicabilità dell'art. 7 della L. n.
212/2000 e il mancato decorso del termine prescrizionale, stante l'operatività dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi il rigetto della sospensione dell'esecuzione e l'inammissibilità o infondatezza della proposta opposizione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che "le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno rimeditato il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferente a crediti diversi da quelli tributari. Nello specifico, le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata e la hanno riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. Un. 19667/2014 cit.).
Tale orientamento è stato ribadito Sez. Unite, 22/07/2015, n.15354, che –
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 15 nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternativítà del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento) e chiarito, per quel che specificamente rileva in questa sede, che esso
è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Dai condivisibili arresti nomofilattici deriva che l'azione proposta dall'odierno ricorrente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 645 cod. proc. cív. ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell CP_5
di eseguire la iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale
[...]
all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 32720 del 2021).
La comunicazione preventiva di ipoteca non deve recare l'indicazione dei beni da assoggettare ad ipoteca, non trattandosi di un requisito di validità previsto dalla legge.
Dalla lettura delle disposizioni dettate in materia si rileva che esse non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 77 né, in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca.
Ed invero, secondo l'art. 77 comma 2 bis DPR 602/73 l'agente della riscossione è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 15 tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca;
e che si tratti di ipoteca facoltativa o obbligatoria, secondo le norme di cui al predetto articolo 77, è del tutto irrilevante.
Il fine della regola è quello di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto (Cass. SSUU 19667/14), non essendo necessaria al riguardo l'indicazione degli immobili, che peraltro si presumono conosciuti dal proprietario, il quale è pertanto messo in grado di far valere eventuali ragioni ostative all'iscrizione ipotecaria sui medesimi.
Ed ancora, l'art. 79, comma 1, disciplina la determinazione del prezzo base dell'incanto degli immobili assoggettati all'espropriazione immobiliare di cui al D.P.R.
n. 602 del 1972, art. 76, e l'art. 77, comma 2, subordina la possibilità di espropriare immobili aventi un valore venti volte superiore al credito per cui si procede al decorso di sei mesi dalla previa iscrizione di ipoteca sugli stessi, senza che il debito sia stato estinto.
Tali disposizioni non prevedono dunque, né tale previsione si rinviene in altre disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione degli immobili colpiti dall'ipoteca.
L'esigenza – ravvisata da coloro che ritengono necessario che, nella comunicazione di iscrizione di ipotecaria, il concessionario per la riscossione indichi gli immobili colpiti, ossia quella di permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca - non trova, dunque, riscontro nel tessuto normativo che disciplina la fattispecie, giacché, per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede;
laddove, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, comma 2, l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 9 di 15 dell'immobile aggredito (salvo essere obbligatoria quando tale valore ecceda di oltre venti volte quello del credito per cui si procede).
Ciò premesso, va tuttavia rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto strumentale all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una specifica garanzia reale come tale necessariamente collegata a uno specifico bene sul quale la garanzia grava.
Anche per l'atto ora in esame, la cui impugnabilità è pacifica, sussiste l'esigenza di tutela del diritto di difesa del contribuente;
e con riguardo a questa esigenza si sostiene (ex plurimis, Tribunale Taranto n. 3681/2018 pubbl. il 20.01.2019) che essa non può essere compiutamente attuata senza l'individuazione del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, non essendo indifferente per il debitore la loro previa specificazione: esistendo limiti di legge alla ipotecabilità di taluni beni, il contribuente vedrebbe altrimenti vanificare sotto tale aspetto le proprie prerogative difensive dovendo giocoforza posporle alla fase successiva dell'ipoteca.
Parte della giurisprudenza di merito ritiene pertanto che, in difetto di uno schema tipico normativamente previsto, la comunicazione preventiva debba contenere – come l'ipoteca che esso anticipa – l'esatta previsione del bene o dei beni da ipotecare, altrimenti traducendosi nella mera enunciazione di un generico potere lato sensu esecutivo esplicabile nell'ambito del procedimento di riscossione (cfr.
Comm. Trib. Prov.le sez. II – Asti, 08/01/2021 n. 7).
L'atto sarebbe quindi, a seguire tale orientamento, affetto da nullità sia per la carenza di un suo elemento essenziale, cioè dell'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, sia per l'impossibilità da parte del contribuente di far valere gli ostacoli di legge alla preannunciata ipoteca.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 10 di 15 La Suprema Corte non risulta aver affrontato lo specifico problema;
i precedenti della stessa si sono infatti limitati a ritenere non indispensabile l'indicazione del valore dell'immobile (Cass. n. 36000 del 2021) e quello della rendita catastale (Cass.
n. 24258 del 2014), ma con argomentazioni che seguono un iter logico riproducibile anche per la successiva misura laddove non constano valutazioni che s'attaglino esclusivamente all'atto preventivo per delinearne connotazioni formalmente differenti rispetto alla successiva ipoteca.
In difetto, allo stato, di specifici precedenti di legittimità, ritiene questo Tribunale di doversi allineare all'orientamento giurisprudenziale di merito più garantista sulla base di quanto sopra esposto, non avendo l'Agente di riscossione indicato quale sia il bene da assoggettare ad ipoteca.
Consegue da quanto precede la declaratoria di nullità della comunicazione opposta.
Sotto il profilo della contestata omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, occorre precisare che “In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis, Ord. Cass. Civ. n. 26660/2023).
Il “vizio procedurale” dedotto della omessa notificazione dell'atto presupposto all'atto impugnato comporta di per sé solo la nullità dell'atto consequenziale.
Ed invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 11 di 15 un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella spese la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella;
infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga”; in proposito le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25.07.2007, hanno statuito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (cfr. Cass sez. 5 sent. n. 13647 del 21.05.2019; Cass. sez. 5 ord. N.
31070 del 30.11.2018; Cass. sez. 5 ord. N. 13314 del 18.05.2021).
In conclusione, nel caso in cui (come quello in esame) sia stata impugnata l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto prodromico, “i giudici territoriali devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella” presupposta e, in caso positivo, “dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata” (cfr. Cass. sez. 5 ord. n. 8470 del
06.04.2018).
Basti ricordare che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l' produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una Controparte_5
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 12 di 15 volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2015, n. 9246).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente della mancata notifica delle cartelle, l' , onerata di fornire la prova Controparte_5
della corretta notifica delle stesse, essendo rimasta contumace nel procedimento per cui è causa, non ha depositato le relazioni di notificazioni di tutte le cartelle, pertanto non risulta raggiunta la prova della notificazione degli atti prodromici all'atto opposto.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto impositivo, proposta dall' sotto il profilo dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento Pt_1
presupposte.
Altrettanto infondato deve intendersi l'eccepito difetto di legittimazione passiva di
.
Tale censura è priva di pregio, in quanto è litisconsorte necessaria, essendo stata eccepita la prescrizione del credito portato dalle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria per sanzioni emesse dall resistente costituito, per cui nessuna CP_9
estraneità può essere ravvisata nel caso concreto in capo all citata. CP_4
Con riferimento di contro all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/73, deve considerarsi che, per giurisprudenza costante, per la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è prevista la notifica dell'intimazione ad adempiere di cui al secondo comma, art. 50, d.P.R. n.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 13 di 15 602/73.
Al pari della vera e propria iscrizione, infatti, la detta comunicazione «non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui
l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (v. da ultimo Cass. civ., sez. trib., 22.02.2017, n. 4587).
Ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa accoglie l'opposizione proposta da avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2024/12151), notificata a mezzo raccomandata a/r in data 29.05.2024, e per l'effetto annulla l'atto citato.
Condanna gli opposti, in solido tra di essi, a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente, da determinarsi in euro 237,00 per spese vive ed euro 3.000,00 a
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 14 di 15 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa, il 12.03.2025.
Il Giudice
dott.sa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 15 di 15