Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 377
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Sentenza 12 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa dalla dott.ssa Rosanna Scollo, riguarda un'opposizione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La parte ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, lamentando l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e l'assenza di indicazioni sui crediti e sugli immobili oggetto di ipoteca. Le parti resistenti, pur costituendosi in giudizio, hanno contestato le pretese del ricorrente, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e la tempestività delle notifiche.

Il giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Ha argomentato che l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Inoltre, ha evidenziato che la comunicazione preventiva non necessitava dell'indicazione specifica degli immobili, ma che la mancanza di tale indicazione comprometteva il diritto di difesa del contribuente. Pertanto, il Tribunale ha annullato l'atto impugnato e condannato le parti resistenti a rifondere le spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 377
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 377
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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