Articolo 2269 del Codice civile
Articolo 2268Articolo 2243
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19 aprile 1942
Art. 2269.

(Responsabilita' del nuovo socio).

Chi entra a far parte di una societa' gia' costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualita' di socio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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