(Responsabilita' del nuovo socio).
Chi entra a far parte di una societa' gia' costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualita' di socio.
L'articolo 2269 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità del nuovo socio”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. III "Dei rapporti con i terzi". All'art. 2269 c.c. viene stabilito che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali precedenti all'acquisto della qualità di socio. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2269 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2269 del Codice Civile: "Art. 2269. […]
Leggi di più…[…] Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2269 c.c. è prospettata in relazione alla ritenuta inopponibilità al socio lavoratore anche delle delibere impositive di un conferimento a ripiano delle perdite anteriori al suo ingresso nella cooperativa, stante la regola codicistica per cui il nuovo socio è responsabile delle obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. […]
Leggi di più…[…] In più, a mente di questa teoria, non varrebbe a determinare la salvezza della clausola de qua l'osservazione che l'erede possa accettare con beneficio d'inventario, atteso che l'erede sarebbe responsabile intra vires dei debiti ereditari, ma assumendo la qualità di socio sarebbe comunque illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non solo di quelle future, bensì anche di quelle sorte anteriormente all'acquisto di tale qualità ai sensi dell'art. 2269 c.c. […]
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