Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 2026 /2023 RG
Promosso da:
P IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Sarzana, Via del Murello 6, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pontremoli, domiciliata presso lo studio del difensore in Sarzana, Via Mazzini 100,
- parte attrice - contro
, P. iva con sede legale in Milano, Piazza Meda 4, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Bertogli del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso Porta Vittoria 17,
- parte convenuta –
Oggetto: responsabilità contrattuale dell'intermediario;
CONCLUSIONI
1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale di in relazione alla condotta di cui in premessa e, per CP_1
l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'attrice da quantificarsi in euro 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Dichiarare altresì che la convenuta, senza giustificato motivo, ha omesso di partecipare all'incontro di mediazione del 02.08.2023 e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 12 bis comma 3 nel dlgs.n.28/2010. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Per la parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2.01.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso: in via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione depositato da
“ ex art. 164 co. 4 c.p.c., per tutti i motivi indicati in Parte_1 narrativa;
nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non sussistere la rilevata nullità dell'atto di citazione, respingere integralmente le pretese avanzate dall'attrice nei confronti di perché nulle Controparte_1
e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e comunque non supportate da alcun concreto elemento probatorio;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, Iva e Cassa Previdenza Forense come per legge. Salvo ogni altro diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
” ha convenuto in giudizio deducendo la responsabilità
[...] Controparte_1 contrattuale dell'istituto di credito per la mancata esecuzione di un ordine di pagamento relativo ad un premio assicurativo connesso ad una polizza sulla vita.
Ha esposto parte attrice di aver instaurato, nel novembre 2014, un rapporto di conto corrente identificato al n. 0206 presso la filiale di Arcola dell'allora Banco Popolare Soc.
2 Coop., oggi con annessa apertura di credito per l'importo di euro Controparte_1
50.000, come da documentazione prodotta in atti.
In concomitanza con l'apertura del conto, la società stipulava altresì una polizza assicurativa caso morte n. 6361222 (certificato n. 516420652) avente quale soggetto assicurato il sig. e quale beneficiario la stessa Persona_1 [...]
. Il pagamento del premio annuo, dell'importo di euro 76,53, era Parte_1 previsto con addebito automatico sul medesimo conto corrente, a partire dal 20 novembre 2014 e con scadenza al 20 novembre 2024.
Il 27 agosto 2021 si verificava il decesso dell'assicurato, sig. in Sarzana. Parte Per_1 attrice procedeva pertanto all'attivazione della pratica di sinistro per ottenere la prestazione assicurata pari ad euro 25.000,00. Solo in tale occasione apprendeva, per il tramite della compagnia assicurativa (oggi , che la polizza Parte_2 risultava annullata per insolvenza a far data dal 20 novembre 2020, per omesso incasso del premio.
Lamentava l'attrice che, in forza dell'autorizzazione all'addebito diretto del premio sul conto corrente, la responsabilità del mancato pagamento gravasse sull'istituto di credito, il quale avrebbe omesso l'esecuzione dell'ordine pur in presenza, alla data del 20 novembre 2020, di fondi sufficienti sul conto, come risulterebbe dagli estratti conto allegati.
A fronte di tale circostanza, l'attrice promuoveva procedura di mediazione nei confronti della che tuttavia non aderiva all'invito, eccependo l'assenza di CP_2 disponibilità sul conto corrente al momento dell'addebito. Tale circostanza veniva contestata dalla società attrice sulla base della documentazione bancaria che attesterebbe una giacenza positiva, entro i limiti del fido concesso.
Sulla base di tali fatti, l'attrice ha dedotto che la mancata esecuzione dell'addebito imputabile alla banca abbia determinato la decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa, con conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 25.000,00, e ha agito in giudizio per il risarcimento, allegando altresì violazioni dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale da parte dell'intermediario finanziario.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, in via preliminare, Controparte_1 ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., deducendo l'indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda, in conseguenza dell'assenza in atti della documentazione menzionata dall'attrice a supporto delle proprie allegazioni. Secondo la convenuta, la mancata produzione degli allegati avrebbe compromesso la chiarezza e specificità della domanda, precludendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
3 Nel merito, la convenuta ha contestato ogni addebito di responsabilità, precisando che l'addebito automatico del premio assicurativo non è avvenuto per ragioni riconducibili esclusivamente alla mancanza di disponibilità sul conto corrente alla data del 20 novembre 2020, circostanza che sarebbe comprovata dagli estratti conto interni e dalla documentazione bancaria. In particolare, la banca ha affermato che il conto corrente risultava privo di fondi e che la linea di affidamento era già stata sospesa sin dall'anno 2019, impedendo di fatto l'addebito del premio.
La banca ha anche sottolineato che, in assenza di provvista disponibile, non ricorreva alcun obbligo per l'intermediario di eseguire l'operazione, rientrando nella fisiologia dei rapporti bancari la mancata esecuzione di un pagamento quando difetti la necessaria copertura. Inoltre, ha richiamato l'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere probatorio circa la sussistenza dell'affidamento operativo e della disponibilità di fondi gravava integralmente sulla parte attrice, la quale, a giudizio della convenuta, non avrebbe fornito adeguata dimostrazione di tali circostanze.
La convenuta ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltreché priva di un supporto probatorio adeguato, con vittoria di spese.
Le parti depositavano, poi, nel rispetto dei termini, le rispettive memorie ex art. 171 ter cpc, all'esito delle quali non veniva richiesta né espletata attività istruttoria.
All'udienza del 16.05.2024, non poteva essere espletato il tentativo di conciliazione, vista l'assenza della convenuta personalmente. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza successiva, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta. Come noto, la nullità dell'atto introduttivo si configura solo in caso di radicale incertezza circa l'oggetto della domanda o le ragioni su cui essa si fonda. Nel caso di specie, il contenuto complessivo dell'atto introduttivo consente di individuare con sufficiente chiarezza sia il diritto posto a fondamento della domanda sia i fatti allegati. Non rilevante ai fini della valutazione di una eventuale indeterminatezza della domanda riveste la circostanza che i documenti richiamati nella citazione siano stati effettivamente depositati in un secondo momento, ancora non attinto da preclusioni processuali.
Nel merito la domanda attorea risulta infondata e come tale dovrà essere rigettata per i seguenti motivi.
4 La stessa si fonda sulla dedotta responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione alla mancata esecuzione di un ordine di pagamento disposto per il tramite di addebito diretto sul conto corrente intestato alla società
, avente ad oggetto il premio annuo di una polizza Parte_1 assicurativa caso morte.
L'attrice assume che tale omissione costituisca inadempimento imputabile all'intermediario finanziario poiché in realtà i fondi erano sufficienti, tenuto all'osservanza degli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede nella gestione del rapporto contrattuale.
L'art. 1218 c.c. pone in capo al debitore l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. In ambito bancario, l'obbligazione dell'intermediario assume connotati di natura professionale, comportando l'applicazione del criterio della diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 11/2010, in materia di servizi di pagamento, la banca è responsabile nei confronti dell'utente per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni ordinate, salvo prova dell'esistenza di cause esonerative.
Nel caso in esame, è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza dell'autorizzazione permanente all'addebito del premio sul conto corrente e la disponibilità dei fondi alla data prevista per l'esecuzione. Parimenti, è onere della banca, una volta ricevuto l'ordine, verificare e comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o inidoneità all'esecuzione del pagamento. Infatti secondo i principi affermati anche dalla Suprema Corte: “La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.” (Cass. civ., sez. I, ord. 31.07.2019, n. 20640).
È pertanto necessario accertare se la mancata esecuzione dell'addebito sia effettivamente imputabile alla banca e se ciò abbia determinato la perdita della prestazione assicurativa in danno della parte attrice. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'attrice dimostra che alla data del 20.11.2020 il conto corrente risultava attivo e operativo e che la disponibilità era entro il limite dell'affidamento di €50.000 (doc. 11).
Tuttavia, la ha dimostrato come in quella data l'affidamento risultasse sospeso, CP_2 come risulta dalla comunicazione del 17.12.2019 (cfr. allegato sub 3 memoria del convenuto depositata il 13.02.2024), inoltrata per il tramite di raccomandata e via pec, con decorrenza immediata da quella data. Peraltro, a seguito dell'invito all'integrazione
5 della documentazione richiesta, al fine di procedere all'eventuale revisione dell'affidamento, non veniva fornito alcun riscontro da parte dell'attrice.
Risulta pertanto non contraria a buona fede oggettiva la condotta della banca costituita dalla mancata emissione dell'ordine di pagamento, atteso che alla data dell'addebito diretto, in corso d'anno 2020, l'affidamento risultava già sospeso e la relativa sospensione, peraltro, non contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 3.397,00, per onorari, oltre accessori di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 25.000,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
PQM
RIGETTA la domanda attorea e CONDANNA Parte_1
alla rifusione delle spese legali in favore di , che
[...] CP_1 si liquidano in Euro 3.397,00, oltre rimborso forfetario, CPA e Iva come per legge.
La Spezia, il 30.06.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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