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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/09/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 19.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12588 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Luigi Verzillo;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: infortunio in itinere
*******
Con ricorso depositato il 18.11.2022 , collaboratore presso un Parte_1
Istituto scolastico di Terlizzi (Ba), ha esposto di essere rimasto vittima di un infortunio, in data 01.09.2021, raggiungendo la sua sede lavorativa con autovettura di proprietà che finiva fuori strada.
Ha allegato: che, in seguito al sinistro, veniva trasportato in ospedale –
Policlinico di Bari – e gli veniva diagnosticata “lussazione trans – stiliperilunare del capo destro. Frattura V. VI E VII costa destra”; che, in data 06.09.2021, si sottoponeva ad intervento chirurgico (riduzione e sintesi stiloide radiale con vite, stabilizzazione percutanea del carpo con 2 fili di K); di aver autodichiarato, su espressa richiesta dell' di non aver compiuto CP_1 accertamenti su alcolemia e drug test al momento del ricovero.
Ha quindi lamentato come l' avesse liquidato solo l'indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta al lavoro, non riconoscendo, “per mancanza di documentazione valida”; né la rendita vitalizia per invalidità permanente (o l'indennizzo in danno biologico) né il rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 3.070,35.
Ha così proposto opposizione, in data 5.07.2022, allegando perizia medico legale attestante un danno biologico permanente del 16%.
Tanto premesso, il ricorrente ha adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, al fine di sentir condannare parte convenuta alla liquidazione, in suo favore, del danno biologico, oltre che alla refusione delle spese mediche sostenute per un ammontare di € 3.070,35.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto l'assoluta infondatezza dell'avversa CP_1 domanda, allegando di non aver corrisposto alcuna indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, in quanto non dovuta ai pubblici dipendenti,
e di non aver riconosciuto l'evento, come infortunio in itinere, per carenza di documentazione medica.
Ha infatti precisato di aver rigettato l'stanza per assenza dei presupposti previsti dall'art. 12 Dlgs. n. 38/2000, oltre a non aver ricevuto dal ricorrente – seppur richiesta - la documentazione medica necessaria, neanche in sede di opposizione.
Infine, ha allegato che nulla fosse dovuto circa le spese mediche, in quanto le stesse spettano solo nel caso in cui siano prescritte o autorizzate preventivamente dall'Istituto.
Disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Preliminarmente occorre precisare che l' convenuto, a fronte CP_1 dell'istanza presentata dal ricorrente, si pronunciava sull'infortunio in itinere oggetto di causa, definito negativamente per mancanza di documentazione valida.
Tuttavia, la documentazione offerta dal ricorrente è sufficiente a ricostruire la dinamica dell'evento e a qualificarlo come un infortunio in itinere.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte dell' convenuto CP_1 nella memoria di costituzione, vi sono i presupposti previsti dall'art. 12 del
D.Lgs. n. 38/2000, secondo cui “l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro” e che tale assicurazione
“opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
Infatti, l'evento si è verificato durante il tragitto che collega l'abitazione del ricorrente, sita in Giovinazzo, al luogo di lavoro, sito in Terlizzi, in cui egli svolge(va) attività di collaboratore scolastico.
L'utilizzo del proprio mezzo privato, così come argomentato dalla difesa di parte ricorrente, risultava necessario al fine di rispettare gli orari lavorativi
(7.30 - 14.42); non vi sono, peraltro, linee ferroviarie o altro trasporto pubblico su strada, direttamente colleganti il comune di residenza con quello in cui si svolge l'attività lavorativa, tale per cui un percorso alternativo comporterebbe un ritardo rispetto l'orario prefissato, oltre ad essere sicuramente antieconomico.
Si ravvisa quindi che l'utilizzo della propria autovettura per l'espletamento dell'attività lavorativa fosse la soluzione più congrua per il ricorrente, oltre che necessaria.
Pag. 3 di 9 Tenendo conto di quanto disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, secondo cui non possono considerarsi infortuni quelli causati dall'utilizzo di alcolici o stupefacenti, è emerso che non vi è prova dell'assunzione delle predette sostanze da parte ricorrente in quanto, al momento dell'intervento dei Carabinieri sul luogo dell'incidente, era già stato trasportato in ospedale
(“al nostro arrivo, sul posto non era presente il proprietario e conducente del veicolo che a mezzo ambulanza 118 era stato trasportato presso il
Policlinico di Bari”- annotazione Carabinieri – Tenenza di Terlizzi).
Inoltre, come evidenziato dalla difesa di parte attorea, lo stesso Istituto ospedaliero non ha provveduto ad effettuare alcun test al riguardo e lo stesso ricorrente ha dichiarato espressamente di non essere stato sottoposto a tali esami clinici. Per cui non può ritenersi insufficiente, circa tale aspetto, la documentazione medica allegata, non essendo a lui attribuibile il mancato compimento di dette procedure.
A fronte di quanto sopra esposto, ritenendo opportuno valutare se le infermità denunciate fossero collegate all'infortunio per cui è causa e se tale infortunio avesse determinato un danno biologico, questo Tribunale ha nominato un consulente tecnico di ufficio.
Quest'ultimo, in seguito alle operazioni di consulenza eseguite in data
24.2.2025, tenendo conto dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione medica visionata, ha affermato che “a seguito del sinistro
… il sig. riportava fratture multiple chiuse delle ossa della mano Pt_1
Frattura pluriframmentaria composta del piramidale e pisiforme, frattura composta dell'arco anteriore della IV-V-VI-VII costa dx” e che “tale infermità risultano causalmente ricollegabili all'infortunio in itinere del 01.09.2021… le lesioni sono coerenti con la dinamica traumatica dichiarata e con i riscontri clinici”.
Circa l'assenza di test sulla possibile assunzione di alcolici o stupefacenti, il c.t.u. ha relazionato che “non può, allo stato, costituire motivo ostativo al
Pag. 4 di 9 riconoscimento del nesso causale, in assenza di elementi probatori che neghino l'origine lavorativa dell'infortunio”.
Ha quindi concluso riconoscendo un “danno biologico permanente residuato… quantificato in misura pari al 16%”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento della rendita vitalizia prevista ex art. 13 comma 2 lett. a) e b) D.lgs. 38/2000, con condanna dell' al pagamento del dovuto a tale titolo. CP_1
Quanto, poi, alle spese mediche l'art. 66 D.P.R. 1124/1965 individua tra le prestazioni oggetto di assicurazione, al n. 5, "le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici".
In base all'art. 86 D.P.R. 1124/1965 si stabilisce che: "L'istituto assicuratore
è tenuto a prestare all'assicurato, nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa".
Quanto alle modalità di erogazione della prestazione l'art. 88 richiamato dalla disposizione citata recita: "Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuiti, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei
Comuni. Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura. L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel
Pag. 5 di 9 comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo".
Accanto alla previsione delle cure necessarie, vi sono poi le cure utili, cui fa riferimento l'art. 89 (“Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità
l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa”).
A seguito della riforma del servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle prestazioni sanitarie elencate all'art. 66 D.P.R. 1124/1965, prima affidata all' venne attribuita alle (art. 14 L. 833/1978). CP_1 CP_2
Accanto a tale disciplina, vi sono poi le disposizioni contenute nella L.
67/1988, sopravvenute all'istituzione del S.S.N., ove si prevede che “l'Istituto Co nazionale per contro infortuni sul lavoro ( ), in deroga Controparte_1 CP_1 al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici” e che “al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell' , le regioni stipulano CP_1 convenzioni con detto Istituto secondo uno schema- tipo approvato dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell' stesso, CP_1 congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali”. Dunque, l' riacquistò la competenza a provvedere agli CP_1 accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale e,
Pag. 6 di 9 parallelamente, sulla base di convenzioni con le Regioni, assunse la titolarità delle prime cure ambulatoriali.
Pochi anni dopo fu attribuita all' la facoltà di realizzare e gestire centri CP_1 per la riabilitazione.
Ciò posto, le prestazioni possono essere effettuate o in via diretta (art. 9, comma 4, lett. d, D.Lgs. 81/2008) nelle strutture sanitarie dell' o in CP_1 forma indiretta (art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. 81/2008), mediante convenzione con strutture pubbliche e private.
Tale ultima disciplina ha imposto all' di tenere indenni gli infortunati ed CP_1
i tecnopatici dalle spese connesse alle prestazioni curative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica, dovendosene sostenere, in concreto, il costo qualora non siano già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall' . CP_1
A tal fine l' riconosce il rimborso sia del costo non a carico del S.S.N. CP_1 delle cure necessarie in fase acuta per una pronta guarigione nel periodo di inabilità temporanea assoluta, sia di quello sostenuto dagli assicurati per farmaci necessari dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta in presenza di postumi stabilizzati. Nel contempo, l' ha elencato le CP_1 specialità farmaceutiche rimborsabili, a condizione che l'evento sia stato riconosciuto indennizzabile e che le stesse siano ritenute necessarie dal personale medico dell' per il miglioramento dello stato psico-fisico CP_1 dell'assicurato.
Per conseguire l'obiettivo finale del reinserimento del lavoratore infortunato è stato confermato, inoltre, all il compito di erogare prestazioni di CP_1 assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro in sede di Conferenza Stato Regioni (art. 9, comma 4, lett. d, D.Lgs. 81/2008, precedentemente citato).
L'accordo quadro ha stabilito: - la possibilità di stipula di convenzioni per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali e delle prestazioni di assistenza
Pag. 7 di 9 riabilitativa non ospedaliera (art. 2 accordo quadro 2 febbraio 2012); - la facoltà di erogare le prestazioni integrative necessarie (art. 2 accordo quadro 2 febbraio 2012); l'erogazione da parte dell'Istituto di prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza.
In tale cornice giuridica, la pretesa attorea di mero rimborso del costo di farmaci, esami diagnostici e sedute riabilitative non può essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, si è limitata a documentare i costi sostenuti, senza tuttavia in alcun modo circostanziare la propria domanda, ossia senza allegare e dimostrare che, se l' avesse riconosciuto l'infortunio in itinere, CP_1 le relative spese e prestazioni, secondo il quadro precedentemente descritto, avrebbero dovuto essere sostenute proprio dall' convenuto. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di consulenza tecnica sono poste a definitivo carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12588 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per danno biologico complessivo nella misura del 16%, condanna l' al pagamento del dovuto, per il medesimo CP_1 titolo, oltre accessori di legge;
2) rigetta le domande residue;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre rimborso
Pag. 8 di 9 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
4) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 19.09.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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