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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17695 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55971 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
UC (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Genazzano (RM), Via Trento e Trieste, n. 30 giusta delega in calce all'atto di citazione attore
E
AVV. (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il CP_1 C.F._3 proprio studio sito in Roma alla Via Illiria n. 19, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cpc convenuta
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._4 presso il proprio studio sito in Roma alla Via Illiria n. 19, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cpc convenuta
NONCHE'
C.F. - P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_4
, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale
[...]
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. CP_5
) e dall'Avv. Mariachiara Brunetti (C.F. ) C.F._5 C.F._6 ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale
Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
1 terza chiamata oggetto: responsabilità professionale (avvocato). conclusioni: come da conclusioni precisate in atti che si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, notificato in data 16.10.2020, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, gli avv.ti e per ivi sentire CP_1 Controparte_2 accertare la responsabilità professionale delle stesse nell'espletamento del mandato a loro conferito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18080/08 (n. 54564/08 R.G.), emesso dal Tribunale di Roma, e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni pari ad euro 16.708,42 ovvero nella diversa misura di giustizia oltre interessi legali, con condanna alle spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 02.12.2008 gli veniva notificato per compiuta giacenza il decreto ingiuntivo n.
18080/08, emesso il 24.10.2008 dal Tribunale di Roma su ricorso monitorio n. 54564/08 della
DI EL ME LO, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere la somma di euro 11.400,00 oltre interessi e spese di procedura, in forza della fattura n. 5/2008 del
25.02.2008, quale ultima rata di pagamento dell'importo complessivo di euro 53.000,00 oltre i.v.a., per i lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà sito in
Roma, Via Dell'Acquedotto Felice n. 84;
- il credito preteso dalla ditta non era dovuto in quanto i lavori concordati non erano stati eseguiti a regola d'arte tanto che aveva introdotto un procedimento tecnico preventivo (n.
44529/08 R.G.) innanzi al Tribunale di Roma, per accertare e quantificare i danni occorsi al suo immobile;
- infatti, all'esito della CTU veniva accertato che quanto commissionato alla ditta non era stato completamente adempiuto (all. n. 7 fascicolo dell'attore);
- pertanto, conferiva mandato professionale agli avvocati e CP_1 Controparte_2 per proporre opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo n. 18080/2008;
- in particolare, il 23.01.2009, gli avvocati e notificavano CP_1 Controparte_2
l'atto di opposizione (all. n. 2 fascicolo dell'attore), sulla base di quanto accertato e quantificato nella fase cautelare, ma il termine, previsto dalla legge per proporre opposizione, era già decorso, poiché la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata per compiuta giacenza il 02.12.2008;
- in data 16.10.2012, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza n. 19453/2012 con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto “a fronte della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 02.12.2008 ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/82 (cfr. copia del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto di cui al fascicolo di parte opposta e risultando l'atto ritirato oltre il termine di giorni dieci), l'atto di opposizione è stato notificato ai sensi della Legge n. 53/94 il
2 23.1.2009 ovvero oltre il previsto termine di giorni quaranta di cui all'art. 641 c.p.c.”, così condannando al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.315,00 Parte_1 oltre accessori come per legge (all. n. 1 fascicolo dell'attore);
- in data 14.02.2013, gli veniva notificato atto di precetto per la complessiva somma di euro
13.715,00 comprensiva di interessi (all. n. 4 fascicolo dell'attore).
L'attore, quindi, sosteneva che la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dagli avvocati e , era qualificabile come comportamento CP_1 Controparte_2 negligente, integrante gli estremi della colpa professionale, atteso che, qualora l'opposizione fosse stata proposta nei termini di rito, la stessa avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di accoglimento e di revoca, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo.
Riteneva, quindi, responsabili le professioniste convenute per il danno patrimoniale subito pari a euro 16.708,42, di cui euro 13.715,00 portato dal decreto ingiuntivo opposto, euro
344,75 a titolo di imposte di registro di cui al suddetto decreto ingiuntivo versate in data
11.11.2013, euro 1.848,67 per le spese di lite portate dalla sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo ed euro 800,00 versati all'avvocato in data 17.9.2009 (all. n. 8 fascicolo dell'attore) quale acconto per il CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile per tardività.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli avv.ti CP_1
e , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato
[...] Controparte_2 in fatto e in diritto per i seguenti motivi.
Nello specifico, le difese delle convenute premettevano che:
- il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, instaurato tra e la DI Parte_1
EL ME LO, si concludeva con una transazione novativa, eliminando di conseguenza anche gli eventuali danni posti alla base dell'odierna richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale;
- le somme che il PA doveva alla DI erano pari a euro 11.400,00 (per il primo preventivo lavori) e ad euro 13.395,00 (per il secondo e il terzo preventivo integrativo per ulteriori lavori che il PA aveva chiesto al LO, all. nn. 1,2 e 3 fascicoli delle convenute);
- in data 28.03.2008, il ritenendo che i lavori non fossero stati effettuati a regola Pt_1
d'arte, risolveva il contratto con raccomandata e non corrispondeva il saldo dovuto alla
DI LO per l'esecuzione dei lavori (all. n. 5 fascicoli delle convenute);
- in risposta all'azione intrapresa dal la DI LO proponeva ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo per la somma di euro 11.400,00 dovuta a saldo dei lavori del primo preventivo del 07.08.2008 (RG 54564/2008), in forza delle fatture emesse;
- in data 24.10.2008, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per
€ 11.400,00 come richiesto dalla ditta LO;
- relativamente alle due integrazioni del preventivo (che non erano state controfirmate dal
, in data 25.06.2008, la DI LO instaurava giudizio ordinario RG n. 46992/2008 Pt_1
3 per l'accertamento dell'effettiva realizzazione di opere integrative ed aggiuntive rispetto al primo preventivo delle quali chiedeva il pagamento del saldo non corrisposto dal di Pt_1 euro 13.395,00 (all. n. 6 fascicoli delle convenute);
- il PA incaricava le convenute come procuratrici per promuovere il giudizio di accertamento tecnico preventivo, che, a seguito della notifica in data 08.01.2009 dell'atto introduttivo, si incardinava al n. R.G. 44529/2008 (all. nn. 8 e 9 fascicolo delle convenute);
- in data 22.01.2009, il conferiva mandato professionale alle convenute procuratrici Pt_1 per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, con scopo unicamente dilatorio e strumentale in quanto alla data di conferimento del mandato, il termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c. era già spirato (all. n. 7 fascicolo delle convenute);
- il giudizio di accertamento tecnico preventivo veniva poi riunito al giudizio ordinario promosso dal LO con n. R.G 44592/2008 (poiché anteriore rispetto al giudizio di merito dell'ATP) (all. n. 10 fascicolo delle convenute);
- nel mese di gennaio 2013, al fine di dirimere tutte le controversie pendenti tra il ed Pt_1 il LO, l'Avv. Stefano Oliva, difensore del LO, inviava agli avv.ti ed CP_1
bozza di transazione (trasmessa poi al , datata 04.02.2013 (all. n. 11 Controparte_2 Pt_1 fascicolo delle convenute), con la quale si tacitavano tutte le reciproche pretese a fronte del pagamento da parte del della somma di euro 13.521,23 ed il conseguente Pt_1 abbandono di tutti i giudizi pendenti tra le parti ex art. 309 c.p.c. (giudizio ordinario promosso dal LO RG 46922/2008 e del giudizio di merito dell'ATP promosso dal Pt_1
RG 1110/2009);
- in data 08.02.2013, il comunicava la revoca del mandato professionale per le cause Pt_1 ancora pendenti ai propri difensori, odierne convenute, senza che si fosse giunti alla firma della transazione (all. n. 12 fascicolo delle convenute), di conseguenza, il si Pt_1 costituiva nei giudizi pendenti facendosi difendere dall'Avv. Fabio UC e tramite lo stesso firmava l'accordo transattivo del tenore di quello precedentemente inviato in bozza dall'avv. Oliva agli Avv. e;
CP_1 Controparte_2
- in data 17.07.2013, la causa RG 44592/2008 alla quale era stata riunita la RG 1110/2009 venivano cancellate dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (all. n. 10 fascicolo delle convenute).
Quanto alle censure a loro rivolte, le convenute eccepivano la prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità professionale, in quanto tra l'opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 23.01.2009, e l'atto di citazione del pendente giudizio, notificato in data 16.10.2020, erano decorsi più di dieci anni. Invero, già a far data del conferimento del mandato ai difensori, oggi convenuti, il era consapevole della Pt_1 tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come si evince dalla data riportata sulla procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, così radicandosi in quel momento la consapevolezza del del danno economico che avrebbe affrontato a seguito della Pt_1
4 inammissibilità dell'opposizione. Le difese delle convenute ritenevano quindi prescritta l'azione proposta dal che conferiva incarico agli avvocati dopo la scadenza Pt_1 CP_1 del termine per impugnare il decreto ingiuntivo e cioè in data 22.01.2009, mentre il termine scadeva il 15.01.2009.
Nel merito, le convenute contestavano la suddetta pretesa del PA in quanto infondata in fatto e in diritto rilevando che la tardività della opposizione era stata concordata con le procuratrici, oggi convenute, per ottenere un accordo transattivo con la DI risultato poi raggiunto seppur con il patrocinio di un nuovo difensore.
A ciò si aggiungeva l'insussistenza dei danni lamentati dal il quale – a seguito della Pt_1 sottoscrizione dell'accordo transattivo – aveva risparmiato la somma di euro 13.395,00 richiesta per i lavori aggiuntivi dalla DI LO, nonché le spese legali dovute al difensore di controparte per l'eventuale soccombenza del giudizio ordinario, obbligandosi a pagare la sola somma oggetto di decreto ingiuntivo.
Pertanto, con l'intervenuta transazione, ogni eventuale effetto dannoso derivante dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato regolato e definito, rimanendo travolta ogni conseguenza derivata dalla tradiva opposizione al decreto ingiuntivo. Cont Infine, le convenute chiedevano di essere autorizzate alla chiamata in causa di . con la quale avevano stipulato apposita polizza, al fine di essere garantite e CP_3 manlevate.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo all'udienza del 28.04.2021, la compagnia assicuratrice si costituiva rilevando preliminarmente la carenza di copertura assicurativa, e nel merito l'infondatezza delle domande ex adverso formulate.
Il Giudice concedeva termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente riteneva accoglibile la richiesta di parte attrice di acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP svoltosi presso il Tribunale di Roma avente R.G. 44529/2008, nonché riteneva accoglibile la richiesta di parte convenuta di ordine di esibizione, nei confronti dell'attore, dell'atto di transazione redatto in data 28.03.2013 avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n.18080/2008.
4. Con ordinanza del 17.03.2023, ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di ulteriore attività istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2024.
Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione in data
26.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Con provvedimento del 11.07.2025 il giudizio veniva rimesso in istruttoria per escutere i testi di parte attrice sul cap. 4, poi sentiti all'udienza del 23.09.2025.
Veniva disposto un rinvio all'udienza del 15.10.2025 per sentire i testi di parte convenuta ammessi a prova contraria, stante il mancato esito della notificazione della loro intimazione testimoniale.
5 6. All'udienza del 15.10.2025, preso atto della mancata intimazione dei testi di parte convenuta, veniva pronunciata la decadenza di quest'ultima dalla prova richiesta con conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
7. All'udienza del 19.11.2025, preso atto del deposito di memorie finali autorizzate, la causa veniva discussa dalle parti, che precisavano le rispettive conclusioni, e assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente si osserva che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale sollevata da parte convenuta.
Giova rammentare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass., 3, n. 10943 dell'8/5/2006; Cass., 2, n. 16658 del
27/7/2007; Cass., 3, n. 16463 del 15/7/2009; Cass., 3 n. 18606 del 22/9/2016, Cass., 3 n. 22059 del 22/9/2017); quanto al dies a quo la sentenza Cass. n. 24270/2020 ha osservato che la natura del diritto incide sulla sua percepibilità secondo l'insegnamento di Cass., SU n. 576 del 2018, la quale pur con riferimento al danno biologico ha fatto riferimento, per il decorso della prescrizione, al momento della conoscibilità del danno con riguardo alla ordinaria diligenza;
quindi il dies a quo va stabilito in relazione al tipo di prestazione professionale oggetto dell'inadempimento come già evidenziato da Cass. n. 22059 del
2017 che ha fissato -in una causa di responsabilità professionale del notaio per erronea iscrizione di ipoteca- il dies a quo nella data della scoperta da parte del creditore;
mentre Cass., n. 18606/2016, in tema di responsabilità del notaio per erronea indicazione nell'atto del valore catastale dell'immobile, il dies a quo è stato fissato nella data di accertamento della maggior imposta dovuta;
quindi la valutazione dell'inadempimento professionale, quantomeno per l'attività giudiziale (e non come riferisce la massima con esclusione della attività stragiudiziale) decorre dall'esito del processo e dalla definitività di tale esito perché l'inadempimento consiste nel danno effettivo giacché fino a che non si è formato il giudicato la conseguenza dannosa è solo potenziale (da ultimo Cass. civ.
34696/2024).
Con riguardo al caso di specie, il danno effettivo si è reso percepibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione
(sentenza n. 19453/12, datata 16.10.2012), prima non essendovi alcuna certezza del danno, stante l'esito incerto del contenzioso.
6 Basti pensare che nel corso del giudizio, con provvedimento del 03.06.2010, il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di concessione di provvisorietà del decreto ingiuntivo opposto rilevando che l'opposizione era di pronta soluzione.
Pertanto, dal momento in cui il Tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 19453/12 alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del pendente giudizio (16.10.2020), non è spirato il termine decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.
9. Quanto al merito della controversia, in punto di diritto, si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ.
33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3,
24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, e il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato
7 sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attore sulla circostanza che ove le professioniste convenute avessero tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, deve preliminarmente osservarsi quanto segue.
10.1 L'attore, ritiene che il danno subito a causa dell'inadempimento del dovere professionale di astenersi dal proporre una tardiva opposizione a decreto ingiuntivo, corrisponde agli esborsi relativi alla citata causa o ad essa collegati e/o conseguenziali.
Precisa che, laddove le convenute avessero proposto la spiegata opposizione nei termini di rito, vi sarebbe stata- con ragionevole probabilità- una pronuncia di accoglimento e di revoca, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto poiché le somme pretese, in sede monitoria dalla DI EL ME LO non erano dovute stante la omessa e/o non corretta esecuzione dei lavori come poteva ricavarsi dalla ctu espletata nell'ambito del procedimento di ATP (RG N. 44529/2008).
10.2 Le professioniste convenute, a loro volta, hanno affermato che il conferimento dell'incarico è avvenuto quando il termine per proporre opposizione era già scaduto, nonostante avessero inizialmente sconsigliato al cliente di opporre il decreto ingiuntivo, perché allo stato delle cose non vi era ancora una sentenza di accertamento dei danni lamentati per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla DI LO. Tale opposizione era soltanto dilatoria e strumentale per porre fine a tutte le controversie pendenti tra le parti e ad ottenere il dilazionamento delle somme dovute dal al LO, come poi accaduto Pt_1 con la stipula di una transazione, oltre a non avere alcuna possibilità di successo. A ciò si aggiungeva l'esistenza di un atto di transazione con “reciproche concessioni” tra le parti e il conseguimento di un vantaggio economico in favore dell'odierno attore.
11. I fatti prospettati da parte attrice traggono origine da un articolato contezioso sorto tra l'attore, sempre difeso dalle professioniste convenute, e la ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione presso un immobile di proprietà dell'attore, e precisamente: ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 44529/2008 promosso dall'attore per accertare e quantificare i danni occorsi al suo immobile dai lavori eseguiti dal LO;
giudizio ordinario RG 46992/2008 instaurato dalla ditta per l'accertamento dell'effettiva realizzazione di opere integrative e aggiuntive rispetto al primo preventivo delle quali chiedeva il pagamento del saldo non corrisposto dal PA di € 13.395,00 (doc.6); deposito di ricorso per decreto ingiuntivo non avendo il corrisposto il saldo di € 11.400,00 Pt_1 dovuto per i lavori relativi al primo preventivo di spesa (RG54564/2008), in forza delle fatture già emesse per detti lavori e conseguente emissione in data 24.10.2008 dal
Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per €11.400,00 come richiesto dalla ditta LO;
introduzione del giudizio di ATP, iscritto al n. RG 1110/2009 (doc.8-9) poi
8 riunito al giudizio ordinario promosso dal LO con N. R.G 44592/2008 (poiché anteriore rispetto al giudizio di merito dell'ATP), essendo le parti del giudizio le medesime e vertendo sempre in materia di accertamento dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edile dell'immobile del PA.
Sempre il incaricava gli avvocati e di promuovere il Pt_1 CP_2 CP_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per €11.400,00, che con sentenza n. 19453/12, datata 16.10.2012 resa dal Tribunale di Roma veniva dichiarato inammissibile per tardività.
Infine, in data 28.03.2013, il e il LO sottoscrivevano un “atto di transazione” con Pt_1 cui, dando atto dei conteziosi intercorrenti tra le parti (e sovra descritti), il “a Pt_1 definitiva transazione di ogni ulteriore reciproca pretesa, il sig. si riconosce irrevocabilmente Pt_1 debitore del sig. LO della complessiva somma di € 13.715,00” di cui all'atto di precetto notificato in data 14-18.2.2013.
12. Nella gestione del tale ampio incarico professionale da parte delle professioniste convenute, le censure di parte attrice riguardano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e le conseguenze derivanti dalla sua tardiva instaurazione.
Se è pacifico tra le parti (oltre che documentalmente dimostrato) che l'opposizione in esame sia stata proposta con il ministero delle professioniste convenute e che la stessa sia stata dichiarata inammissibile per tardività dell'opposizione in quanto introdotta dopo la scadenza del termine per impugnare il decreto ingiuntivo e cioè in data 22.01.2009, mentre il termine scadeva il 15.01.2009, è controverso se sia stata conferita la procura quando i termini per proporre l'opposizione non erano ancora scaduti.
Sul punto, le dichiarazioni rese dai testimoni e non sono conducenti ai fini Tes_1 Tes_2 del decidere.
Infatti, se la teste non era presente al momento dell'incontro avvenuto prima di Tes_2 presso lo studio delle professioniste convenute tanto da riferire quanto riportatole Pt_2 dal marito, il teste ricorda di avere accompagnato il presso lo studio delle Tes_1 Pt_1 professioniste per conferire l'incarico, di avere assistito alla consegna di un plico di cui non ha visto il contenuto, che assume essere il decreto ingiuntivo perché glielo ha detto il di avere assistito alla conversazione relativa alla strategia da assumere nei Pt_1 confronti della ditta esecutrice dei lavori, di non avere visto firme di mandati o procure e versamenti di acconto per l'attività da svolgere e di non avere sentito parlare dei termini per l'impugnazione.
Sul punto, giova ancora ricordare che l'oggetto del giudizio non è un errore di consulenza
(che non viene, pertanto, qui valutato) sulla migliore procedura o strategia da intraprendere, bensì la tardiva istaurazione del ricorso in sede giudiziale, sicché è al momento dello specifico incarico giudiziale che occorre guardare per la determinazione dell'eventuale responsabilità delle convenute e, in mancanza di altri elementi documentali,
9 non può che guardarsi a tale fine che al momento della apposita procura giudiziale ossia in data 22.01.2009 (data dell'atto di citazione).
Alla luce di quanto appena esposto nessun danno può essere riconosciuto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
13. Comunque, a prescindere dalla circostanza che il mandato fosse stato conferito dal quando i termini per l'opposizione erano già scaduti, l'attore adduce alle Pt_1 professioniste la responsabilità anche per non essere stato preventivamente informato che la lite sarebbe stata inutile e costosa.
A tal riguardo si rammenta che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato
l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte.“(Cass. civ. 30169/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, è rimasta indimostrata la circostanza (asserita da parte attrice) che tale opposizione avesse scopo unicamente dilatorio e strumentale in quanto la tardività dell'opposizione preclude il beneficio anche solo dal punto di vista strategico per la negoziazione di una transazione.
Nel caso in questione, pertanto, la scelta dei legali nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva esponendo il proprio cliente a dei sicuri costi aggiuntivi di spese legali, proprie e avversarie, senza preventiva informazione e dissuasione dall'azione determina un inadempimento dannoso con conseguente risarcibilità delle spese cui parte attrice è andata incontro per la propria difesa (Cass. civ. 2036497/2023) e per quella della controparte.
Pertanto, devono essere risarciti i danni pari alle spese professionali di euro 800,00 versati all'avv. in data 17.09.2009 come da ricevuta di pagamento rilasciata da CP_1 quest'ultima e non disconosciuta, nonché la somma di euro 1.654,80 pari agli onorari liquidati in sentenza (1.315,00 oltre accessori di legge), non potendosi riconoscere le spese correlate all'esecuzione della sentenza alla quale il avrebbe potuto adempiere Pt_1 spontaneamente.
Alle somme sovra calcolate vanno aggiunti gli interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo.
10 14. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere accolte nei limiti sovra evidenziati.
15. Con riguardo alla copertura assicurativa, si osserva preliminarmente che la chiamata in causa di stata svolta dagli Avv.ti e per Controparte_3 CP_1 Controparte_2 la responsabilità professionale di avvocato, in forza della polizza n°IFL0006526.034294
(Avv. ) e della polizza n° IFL0006526.034284 (Avv. ) e che le CP_1 Controparte_2 stesse sono assicurate a far data dal 10.10.2017 sino al 31.01.2019 e successivi rinnovi sino al 31.01.2021.
Nel caso che ci occupa la compagnia assicurativa ha eccepito che non opera la copertura per evidente conoscenza pregressa – rispetto alla prima stipula - dell'avversa richiesta risarcitoria. In particolare, la denuncia del sinistro è avvenuta in data 06.11.2020 laddove si dichiara di aver ricevuto un atto di citazione in data 16.10.2020, sebbene in precedenza le due avvocatesse avessero ricevuto una richiesta di risarcimento in data 30.12.2019 ed un invito alla negoziazione assistita in data 03.06.2020 (cfr. documenti sub n. 3 e 4 del fascicolo attoreo e sub n. 2 fascicolo Aig).
Tuttavia, l'eccezione non può essere accolta in quanto la polizza attivata dall'assicurata nel
2020 era stata sottoscritta in continuità con quella precedente intercorsa con la medesima compagnia (v. art. 21, comma 2).
Anche l'eccezione relativa alla tardività della denuncia del sinistro oltre i termini di 30 gg da cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza con conseguente perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.), è destituita di fondamento (cfr. art. 8 delle condizioni di polizza).
L'omissione della denuncia comporta infatti le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. – richiamato espressamente dal succitato art. 8 delle condizioni generali di polizza –, e cioè la perdita dell'indennizzo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'assicurato, ovvero la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all'assicuratore.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "la previsione dell'art. 1915 c.c. distingue due ipotesi. L'una dolosa, l'altra colposa, di inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio e fa conseguire alla prima la perdita dell'indennizzo e alla seconda la riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. Per la prima ipotesi
l'onere probatorio (dell'assicuratore) si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, con la precisazione che per ritenere integrato il dolo non è richiesto lo specifico
e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Per l'ipotesi di inadempimento colposo (da presumersi in difetto della dimostrazione del carattere doloso), l'onere probatorio dell'assicuratore deve concernere, invece, la entità del pregiudizio sofferto per effetto del
11 mancato avviso ed è funzionale alla riduzione della indennità da corrispondere all'assicurato.
Deriva da quanto precede, pertanto, che ha senso parlare di onere probatorio sulla entità dei danni evitabili con il tempestivo avviso o sulla inevitabilità degli stessi nel solo caso di inadempimento colposo, atteso che, in ipotesi di inadempimento doloso l'indennizzo non è comunque dovuto, a prescindere dagli effetti – di preclusione o riduzione del danno - che sarebbero potuti derivare dall'inadempimento dell'obbligo di avviso" (Cass. 19.02.2016 n. 3264).
Nel caso in esame la compagnia assicurativa non ha allegato e neppure dimostrato il dolo delle assicurate, essendosi limitata a dedurre l'erroneità della data di accadimento del sinistro indicata dall'attrice nella denuncia scritta (e ribadita in giudizio), nonché la tardività di tale denuncia. In particolare, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta circa la consapevolezza dell'assicurato dell'obbligo previsto dalla norma e la sua cosciente volontà di non osservarlo.
Si configura dunque un inadempimento colposo, in conseguenza del quale l'indennizzo non è precluso, ma può essere soltanto ridotto purché sia data prova, da parte dell'assicuratore, dell'entità del pregiudizio sofferto, corrispondente ai danni che sarebbero stati evitati in caso di tempestivo avviso.
Nella specie, l'assicuratore non ha dato la prova di avere subito alcun concreto pregiudizio. Pertanto, l'inadempimento di parte attrice all'obbligo di avviso non comporta pertanto né la perdita del diritto all'indennità, né una sua riduzione.
Nulla infine deve statuirsi sulla violazione del patto di gestione della lite in assenza di autonoma domanda sul punto da parte delle professioniste convenute.
Alla luce di quanto detto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne le convenute da quanto dovuto a parte attrice in relazione ai danni cagionati con il proprio inadempimento, nei limiti di massimale (€ 350.000,00) e detratta la franchigia di euro
175,00 (doc. 2, fascicolo terza chiamata).
16. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di causalità e si liquidano come in dispositivo sulla base delle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/22, per tutte e quattro le fasi.
Con riguardo al rapporto tra assicurate e terza chiamata, le spese di lite si pongono a carico della terza chiamata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna gli avv.ti e a pagare a la CP_1 Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.454,80 oltre interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo;
12 - Condanna gli avv.ti e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Accoglie la domanda di manleva proposta dagli avv.ti e CP_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, condanna la terza CP_2 Controparte_3 chiamata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne le assicurate delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, di cui ai precedenti capi, nei limiti di massimale (€ 350.000,00) e detratta la franchigia di euro 175,00;
- condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in favore Controparte_3 delle avv.ti e delle spese processuali, liquidate in € CP_1 Controparte_2
2.552,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, in data 17.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA UN
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55971 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
UC (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Genazzano (RM), Via Trento e Trieste, n. 30 giusta delega in calce all'atto di citazione attore
E
AVV. (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il CP_1 C.F._3 proprio studio sito in Roma alla Via Illiria n. 19, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cpc convenuta
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._4 presso il proprio studio sito in Roma alla Via Illiria n. 19, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cpc convenuta
NONCHE'
C.F. - P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_4
, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale
[...]
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. CP_5
) e dall'Avv. Mariachiara Brunetti (C.F. ) C.F._5 C.F._6 ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale
Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
1 terza chiamata oggetto: responsabilità professionale (avvocato). conclusioni: come da conclusioni precisate in atti che si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, notificato in data 16.10.2020, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, gli avv.ti e per ivi sentire CP_1 Controparte_2 accertare la responsabilità professionale delle stesse nell'espletamento del mandato a loro conferito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18080/08 (n. 54564/08 R.G.), emesso dal Tribunale di Roma, e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni pari ad euro 16.708,42 ovvero nella diversa misura di giustizia oltre interessi legali, con condanna alle spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 02.12.2008 gli veniva notificato per compiuta giacenza il decreto ingiuntivo n.
18080/08, emesso il 24.10.2008 dal Tribunale di Roma su ricorso monitorio n. 54564/08 della
DI EL ME LO, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere la somma di euro 11.400,00 oltre interessi e spese di procedura, in forza della fattura n. 5/2008 del
25.02.2008, quale ultima rata di pagamento dell'importo complessivo di euro 53.000,00 oltre i.v.a., per i lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà sito in
Roma, Via Dell'Acquedotto Felice n. 84;
- il credito preteso dalla ditta non era dovuto in quanto i lavori concordati non erano stati eseguiti a regola d'arte tanto che aveva introdotto un procedimento tecnico preventivo (n.
44529/08 R.G.) innanzi al Tribunale di Roma, per accertare e quantificare i danni occorsi al suo immobile;
- infatti, all'esito della CTU veniva accertato che quanto commissionato alla ditta non era stato completamente adempiuto (all. n. 7 fascicolo dell'attore);
- pertanto, conferiva mandato professionale agli avvocati e CP_1 Controparte_2 per proporre opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo n. 18080/2008;
- in particolare, il 23.01.2009, gli avvocati e notificavano CP_1 Controparte_2
l'atto di opposizione (all. n. 2 fascicolo dell'attore), sulla base di quanto accertato e quantificato nella fase cautelare, ma il termine, previsto dalla legge per proporre opposizione, era già decorso, poiché la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata per compiuta giacenza il 02.12.2008;
- in data 16.10.2012, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza n. 19453/2012 con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto “a fronte della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 02.12.2008 ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/82 (cfr. copia del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto di cui al fascicolo di parte opposta e risultando l'atto ritirato oltre il termine di giorni dieci), l'atto di opposizione è stato notificato ai sensi della Legge n. 53/94 il
2 23.1.2009 ovvero oltre il previsto termine di giorni quaranta di cui all'art. 641 c.p.c.”, così condannando al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.315,00 Parte_1 oltre accessori come per legge (all. n. 1 fascicolo dell'attore);
- in data 14.02.2013, gli veniva notificato atto di precetto per la complessiva somma di euro
13.715,00 comprensiva di interessi (all. n. 4 fascicolo dell'attore).
L'attore, quindi, sosteneva che la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dagli avvocati e , era qualificabile come comportamento CP_1 Controparte_2 negligente, integrante gli estremi della colpa professionale, atteso che, qualora l'opposizione fosse stata proposta nei termini di rito, la stessa avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di accoglimento e di revoca, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo.
Riteneva, quindi, responsabili le professioniste convenute per il danno patrimoniale subito pari a euro 16.708,42, di cui euro 13.715,00 portato dal decreto ingiuntivo opposto, euro
344,75 a titolo di imposte di registro di cui al suddetto decreto ingiuntivo versate in data
11.11.2013, euro 1.848,67 per le spese di lite portate dalla sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo ed euro 800,00 versati all'avvocato in data 17.9.2009 (all. n. 8 fascicolo dell'attore) quale acconto per il CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile per tardività.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli avv.ti CP_1
e , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato
[...] Controparte_2 in fatto e in diritto per i seguenti motivi.
Nello specifico, le difese delle convenute premettevano che:
- il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, instaurato tra e la DI Parte_1
EL ME LO, si concludeva con una transazione novativa, eliminando di conseguenza anche gli eventuali danni posti alla base dell'odierna richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale;
- le somme che il PA doveva alla DI erano pari a euro 11.400,00 (per il primo preventivo lavori) e ad euro 13.395,00 (per il secondo e il terzo preventivo integrativo per ulteriori lavori che il PA aveva chiesto al LO, all. nn. 1,2 e 3 fascicoli delle convenute);
- in data 28.03.2008, il ritenendo che i lavori non fossero stati effettuati a regola Pt_1
d'arte, risolveva il contratto con raccomandata e non corrispondeva il saldo dovuto alla
DI LO per l'esecuzione dei lavori (all. n. 5 fascicoli delle convenute);
- in risposta all'azione intrapresa dal la DI LO proponeva ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo per la somma di euro 11.400,00 dovuta a saldo dei lavori del primo preventivo del 07.08.2008 (RG 54564/2008), in forza delle fatture emesse;
- in data 24.10.2008, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per
€ 11.400,00 come richiesto dalla ditta LO;
- relativamente alle due integrazioni del preventivo (che non erano state controfirmate dal
, in data 25.06.2008, la DI LO instaurava giudizio ordinario RG n. 46992/2008 Pt_1
3 per l'accertamento dell'effettiva realizzazione di opere integrative ed aggiuntive rispetto al primo preventivo delle quali chiedeva il pagamento del saldo non corrisposto dal di Pt_1 euro 13.395,00 (all. n. 6 fascicoli delle convenute);
- il PA incaricava le convenute come procuratrici per promuovere il giudizio di accertamento tecnico preventivo, che, a seguito della notifica in data 08.01.2009 dell'atto introduttivo, si incardinava al n. R.G. 44529/2008 (all. nn. 8 e 9 fascicolo delle convenute);
- in data 22.01.2009, il conferiva mandato professionale alle convenute procuratrici Pt_1 per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, con scopo unicamente dilatorio e strumentale in quanto alla data di conferimento del mandato, il termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c. era già spirato (all. n. 7 fascicolo delle convenute);
- il giudizio di accertamento tecnico preventivo veniva poi riunito al giudizio ordinario promosso dal LO con n. R.G 44592/2008 (poiché anteriore rispetto al giudizio di merito dell'ATP) (all. n. 10 fascicolo delle convenute);
- nel mese di gennaio 2013, al fine di dirimere tutte le controversie pendenti tra il ed Pt_1 il LO, l'Avv. Stefano Oliva, difensore del LO, inviava agli avv.ti ed CP_1
bozza di transazione (trasmessa poi al , datata 04.02.2013 (all. n. 11 Controparte_2 Pt_1 fascicolo delle convenute), con la quale si tacitavano tutte le reciproche pretese a fronte del pagamento da parte del della somma di euro 13.521,23 ed il conseguente Pt_1 abbandono di tutti i giudizi pendenti tra le parti ex art. 309 c.p.c. (giudizio ordinario promosso dal LO RG 46922/2008 e del giudizio di merito dell'ATP promosso dal Pt_1
RG 1110/2009);
- in data 08.02.2013, il comunicava la revoca del mandato professionale per le cause Pt_1 ancora pendenti ai propri difensori, odierne convenute, senza che si fosse giunti alla firma della transazione (all. n. 12 fascicolo delle convenute), di conseguenza, il si Pt_1 costituiva nei giudizi pendenti facendosi difendere dall'Avv. Fabio UC e tramite lo stesso firmava l'accordo transattivo del tenore di quello precedentemente inviato in bozza dall'avv. Oliva agli Avv. e;
CP_1 Controparte_2
- in data 17.07.2013, la causa RG 44592/2008 alla quale era stata riunita la RG 1110/2009 venivano cancellate dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (all. n. 10 fascicolo delle convenute).
Quanto alle censure a loro rivolte, le convenute eccepivano la prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità professionale, in quanto tra l'opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 23.01.2009, e l'atto di citazione del pendente giudizio, notificato in data 16.10.2020, erano decorsi più di dieci anni. Invero, già a far data del conferimento del mandato ai difensori, oggi convenuti, il era consapevole della Pt_1 tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come si evince dalla data riportata sulla procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, così radicandosi in quel momento la consapevolezza del del danno economico che avrebbe affrontato a seguito della Pt_1
4 inammissibilità dell'opposizione. Le difese delle convenute ritenevano quindi prescritta l'azione proposta dal che conferiva incarico agli avvocati dopo la scadenza Pt_1 CP_1 del termine per impugnare il decreto ingiuntivo e cioè in data 22.01.2009, mentre il termine scadeva il 15.01.2009.
Nel merito, le convenute contestavano la suddetta pretesa del PA in quanto infondata in fatto e in diritto rilevando che la tardività della opposizione era stata concordata con le procuratrici, oggi convenute, per ottenere un accordo transattivo con la DI risultato poi raggiunto seppur con il patrocinio di un nuovo difensore.
A ciò si aggiungeva l'insussistenza dei danni lamentati dal il quale – a seguito della Pt_1 sottoscrizione dell'accordo transattivo – aveva risparmiato la somma di euro 13.395,00 richiesta per i lavori aggiuntivi dalla DI LO, nonché le spese legali dovute al difensore di controparte per l'eventuale soccombenza del giudizio ordinario, obbligandosi a pagare la sola somma oggetto di decreto ingiuntivo.
Pertanto, con l'intervenuta transazione, ogni eventuale effetto dannoso derivante dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato regolato e definito, rimanendo travolta ogni conseguenza derivata dalla tradiva opposizione al decreto ingiuntivo. Cont Infine, le convenute chiedevano di essere autorizzate alla chiamata in causa di . con la quale avevano stipulato apposita polizza, al fine di essere garantite e CP_3 manlevate.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo all'udienza del 28.04.2021, la compagnia assicuratrice si costituiva rilevando preliminarmente la carenza di copertura assicurativa, e nel merito l'infondatezza delle domande ex adverso formulate.
Il Giudice concedeva termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente riteneva accoglibile la richiesta di parte attrice di acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP svoltosi presso il Tribunale di Roma avente R.G. 44529/2008, nonché riteneva accoglibile la richiesta di parte convenuta di ordine di esibizione, nei confronti dell'attore, dell'atto di transazione redatto in data 28.03.2013 avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n.18080/2008.
4. Con ordinanza del 17.03.2023, ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di ulteriore attività istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2024.
Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione in data
26.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Con provvedimento del 11.07.2025 il giudizio veniva rimesso in istruttoria per escutere i testi di parte attrice sul cap. 4, poi sentiti all'udienza del 23.09.2025.
Veniva disposto un rinvio all'udienza del 15.10.2025 per sentire i testi di parte convenuta ammessi a prova contraria, stante il mancato esito della notificazione della loro intimazione testimoniale.
5 6. All'udienza del 15.10.2025, preso atto della mancata intimazione dei testi di parte convenuta, veniva pronunciata la decadenza di quest'ultima dalla prova richiesta con conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
7. All'udienza del 19.11.2025, preso atto del deposito di memorie finali autorizzate, la causa veniva discussa dalle parti, che precisavano le rispettive conclusioni, e assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente si osserva che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale sollevata da parte convenuta.
Giova rammentare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass., 3, n. 10943 dell'8/5/2006; Cass., 2, n. 16658 del
27/7/2007; Cass., 3, n. 16463 del 15/7/2009; Cass., 3 n. 18606 del 22/9/2016, Cass., 3 n. 22059 del 22/9/2017); quanto al dies a quo la sentenza Cass. n. 24270/2020 ha osservato che la natura del diritto incide sulla sua percepibilità secondo l'insegnamento di Cass., SU n. 576 del 2018, la quale pur con riferimento al danno biologico ha fatto riferimento, per il decorso della prescrizione, al momento della conoscibilità del danno con riguardo alla ordinaria diligenza;
quindi il dies a quo va stabilito in relazione al tipo di prestazione professionale oggetto dell'inadempimento come già evidenziato da Cass. n. 22059 del
2017 che ha fissato -in una causa di responsabilità professionale del notaio per erronea iscrizione di ipoteca- il dies a quo nella data della scoperta da parte del creditore;
mentre Cass., n. 18606/2016, in tema di responsabilità del notaio per erronea indicazione nell'atto del valore catastale dell'immobile, il dies a quo è stato fissato nella data di accertamento della maggior imposta dovuta;
quindi la valutazione dell'inadempimento professionale, quantomeno per l'attività giudiziale (e non come riferisce la massima con esclusione della attività stragiudiziale) decorre dall'esito del processo e dalla definitività di tale esito perché l'inadempimento consiste nel danno effettivo giacché fino a che non si è formato il giudicato la conseguenza dannosa è solo potenziale (da ultimo Cass. civ.
34696/2024).
Con riguardo al caso di specie, il danno effettivo si è reso percepibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione
(sentenza n. 19453/12, datata 16.10.2012), prima non essendovi alcuna certezza del danno, stante l'esito incerto del contenzioso.
6 Basti pensare che nel corso del giudizio, con provvedimento del 03.06.2010, il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di concessione di provvisorietà del decreto ingiuntivo opposto rilevando che l'opposizione era di pronta soluzione.
Pertanto, dal momento in cui il Tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 19453/12 alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del pendente giudizio (16.10.2020), non è spirato il termine decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.
9. Quanto al merito della controversia, in punto di diritto, si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ.
33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3,
24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, e il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato
7 sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attore sulla circostanza che ove le professioniste convenute avessero tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, deve preliminarmente osservarsi quanto segue.
10.1 L'attore, ritiene che il danno subito a causa dell'inadempimento del dovere professionale di astenersi dal proporre una tardiva opposizione a decreto ingiuntivo, corrisponde agli esborsi relativi alla citata causa o ad essa collegati e/o conseguenziali.
Precisa che, laddove le convenute avessero proposto la spiegata opposizione nei termini di rito, vi sarebbe stata- con ragionevole probabilità- una pronuncia di accoglimento e di revoca, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto poiché le somme pretese, in sede monitoria dalla DI EL ME LO non erano dovute stante la omessa e/o non corretta esecuzione dei lavori come poteva ricavarsi dalla ctu espletata nell'ambito del procedimento di ATP (RG N. 44529/2008).
10.2 Le professioniste convenute, a loro volta, hanno affermato che il conferimento dell'incarico è avvenuto quando il termine per proporre opposizione era già scaduto, nonostante avessero inizialmente sconsigliato al cliente di opporre il decreto ingiuntivo, perché allo stato delle cose non vi era ancora una sentenza di accertamento dei danni lamentati per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla DI LO. Tale opposizione era soltanto dilatoria e strumentale per porre fine a tutte le controversie pendenti tra le parti e ad ottenere il dilazionamento delle somme dovute dal al LO, come poi accaduto Pt_1 con la stipula di una transazione, oltre a non avere alcuna possibilità di successo. A ciò si aggiungeva l'esistenza di un atto di transazione con “reciproche concessioni” tra le parti e il conseguimento di un vantaggio economico in favore dell'odierno attore.
11. I fatti prospettati da parte attrice traggono origine da un articolato contezioso sorto tra l'attore, sempre difeso dalle professioniste convenute, e la ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione presso un immobile di proprietà dell'attore, e precisamente: ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 44529/2008 promosso dall'attore per accertare e quantificare i danni occorsi al suo immobile dai lavori eseguiti dal LO;
giudizio ordinario RG 46992/2008 instaurato dalla ditta per l'accertamento dell'effettiva realizzazione di opere integrative e aggiuntive rispetto al primo preventivo delle quali chiedeva il pagamento del saldo non corrisposto dal PA di € 13.395,00 (doc.6); deposito di ricorso per decreto ingiuntivo non avendo il corrisposto il saldo di € 11.400,00 Pt_1 dovuto per i lavori relativi al primo preventivo di spesa (RG54564/2008), in forza delle fatture già emesse per detti lavori e conseguente emissione in data 24.10.2008 dal
Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per €11.400,00 come richiesto dalla ditta LO;
introduzione del giudizio di ATP, iscritto al n. RG 1110/2009 (doc.8-9) poi
8 riunito al giudizio ordinario promosso dal LO con N. R.G 44592/2008 (poiché anteriore rispetto al giudizio di merito dell'ATP), essendo le parti del giudizio le medesime e vertendo sempre in materia di accertamento dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edile dell'immobile del PA.
Sempre il incaricava gli avvocati e di promuovere il Pt_1 CP_2 CP_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18080/2008 per €11.400,00, che con sentenza n. 19453/12, datata 16.10.2012 resa dal Tribunale di Roma veniva dichiarato inammissibile per tardività.
Infine, in data 28.03.2013, il e il LO sottoscrivevano un “atto di transazione” con Pt_1 cui, dando atto dei conteziosi intercorrenti tra le parti (e sovra descritti), il “a Pt_1 definitiva transazione di ogni ulteriore reciproca pretesa, il sig. si riconosce irrevocabilmente Pt_1 debitore del sig. LO della complessiva somma di € 13.715,00” di cui all'atto di precetto notificato in data 14-18.2.2013.
12. Nella gestione del tale ampio incarico professionale da parte delle professioniste convenute, le censure di parte attrice riguardano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e le conseguenze derivanti dalla sua tardiva instaurazione.
Se è pacifico tra le parti (oltre che documentalmente dimostrato) che l'opposizione in esame sia stata proposta con il ministero delle professioniste convenute e che la stessa sia stata dichiarata inammissibile per tardività dell'opposizione in quanto introdotta dopo la scadenza del termine per impugnare il decreto ingiuntivo e cioè in data 22.01.2009, mentre il termine scadeva il 15.01.2009, è controverso se sia stata conferita la procura quando i termini per proporre l'opposizione non erano ancora scaduti.
Sul punto, le dichiarazioni rese dai testimoni e non sono conducenti ai fini Tes_1 Tes_2 del decidere.
Infatti, se la teste non era presente al momento dell'incontro avvenuto prima di Tes_2 presso lo studio delle professioniste convenute tanto da riferire quanto riportatole Pt_2 dal marito, il teste ricorda di avere accompagnato il presso lo studio delle Tes_1 Pt_1 professioniste per conferire l'incarico, di avere assistito alla consegna di un plico di cui non ha visto il contenuto, che assume essere il decreto ingiuntivo perché glielo ha detto il di avere assistito alla conversazione relativa alla strategia da assumere nei Pt_1 confronti della ditta esecutrice dei lavori, di non avere visto firme di mandati o procure e versamenti di acconto per l'attività da svolgere e di non avere sentito parlare dei termini per l'impugnazione.
Sul punto, giova ancora ricordare che l'oggetto del giudizio non è un errore di consulenza
(che non viene, pertanto, qui valutato) sulla migliore procedura o strategia da intraprendere, bensì la tardiva istaurazione del ricorso in sede giudiziale, sicché è al momento dello specifico incarico giudiziale che occorre guardare per la determinazione dell'eventuale responsabilità delle convenute e, in mancanza di altri elementi documentali,
9 non può che guardarsi a tale fine che al momento della apposita procura giudiziale ossia in data 22.01.2009 (data dell'atto di citazione).
Alla luce di quanto appena esposto nessun danno può essere riconosciuto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
13. Comunque, a prescindere dalla circostanza che il mandato fosse stato conferito dal quando i termini per l'opposizione erano già scaduti, l'attore adduce alle Pt_1 professioniste la responsabilità anche per non essere stato preventivamente informato che la lite sarebbe stata inutile e costosa.
A tal riguardo si rammenta che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato
l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte.“(Cass. civ. 30169/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, è rimasta indimostrata la circostanza (asserita da parte attrice) che tale opposizione avesse scopo unicamente dilatorio e strumentale in quanto la tardività dell'opposizione preclude il beneficio anche solo dal punto di vista strategico per la negoziazione di una transazione.
Nel caso in questione, pertanto, la scelta dei legali nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva esponendo il proprio cliente a dei sicuri costi aggiuntivi di spese legali, proprie e avversarie, senza preventiva informazione e dissuasione dall'azione determina un inadempimento dannoso con conseguente risarcibilità delle spese cui parte attrice è andata incontro per la propria difesa (Cass. civ. 2036497/2023) e per quella della controparte.
Pertanto, devono essere risarciti i danni pari alle spese professionali di euro 800,00 versati all'avv. in data 17.09.2009 come da ricevuta di pagamento rilasciata da CP_1 quest'ultima e non disconosciuta, nonché la somma di euro 1.654,80 pari agli onorari liquidati in sentenza (1.315,00 oltre accessori di legge), non potendosi riconoscere le spese correlate all'esecuzione della sentenza alla quale il avrebbe potuto adempiere Pt_1 spontaneamente.
Alle somme sovra calcolate vanno aggiunti gli interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo.
10 14. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere accolte nei limiti sovra evidenziati.
15. Con riguardo alla copertura assicurativa, si osserva preliminarmente che la chiamata in causa di stata svolta dagli Avv.ti e per Controparte_3 CP_1 Controparte_2 la responsabilità professionale di avvocato, in forza della polizza n°IFL0006526.034294
(Avv. ) e della polizza n° IFL0006526.034284 (Avv. ) e che le CP_1 Controparte_2 stesse sono assicurate a far data dal 10.10.2017 sino al 31.01.2019 e successivi rinnovi sino al 31.01.2021.
Nel caso che ci occupa la compagnia assicurativa ha eccepito che non opera la copertura per evidente conoscenza pregressa – rispetto alla prima stipula - dell'avversa richiesta risarcitoria. In particolare, la denuncia del sinistro è avvenuta in data 06.11.2020 laddove si dichiara di aver ricevuto un atto di citazione in data 16.10.2020, sebbene in precedenza le due avvocatesse avessero ricevuto una richiesta di risarcimento in data 30.12.2019 ed un invito alla negoziazione assistita in data 03.06.2020 (cfr. documenti sub n. 3 e 4 del fascicolo attoreo e sub n. 2 fascicolo Aig).
Tuttavia, l'eccezione non può essere accolta in quanto la polizza attivata dall'assicurata nel
2020 era stata sottoscritta in continuità con quella precedente intercorsa con la medesima compagnia (v. art. 21, comma 2).
Anche l'eccezione relativa alla tardività della denuncia del sinistro oltre i termini di 30 gg da cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza con conseguente perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.), è destituita di fondamento (cfr. art. 8 delle condizioni di polizza).
L'omissione della denuncia comporta infatti le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. – richiamato espressamente dal succitato art. 8 delle condizioni generali di polizza –, e cioè la perdita dell'indennizzo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'assicurato, ovvero la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all'assicuratore.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "la previsione dell'art. 1915 c.c. distingue due ipotesi. L'una dolosa, l'altra colposa, di inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio e fa conseguire alla prima la perdita dell'indennizzo e alla seconda la riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. Per la prima ipotesi
l'onere probatorio (dell'assicuratore) si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, con la precisazione che per ritenere integrato il dolo non è richiesto lo specifico
e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Per l'ipotesi di inadempimento colposo (da presumersi in difetto della dimostrazione del carattere doloso), l'onere probatorio dell'assicuratore deve concernere, invece, la entità del pregiudizio sofferto per effetto del
11 mancato avviso ed è funzionale alla riduzione della indennità da corrispondere all'assicurato.
Deriva da quanto precede, pertanto, che ha senso parlare di onere probatorio sulla entità dei danni evitabili con il tempestivo avviso o sulla inevitabilità degli stessi nel solo caso di inadempimento colposo, atteso che, in ipotesi di inadempimento doloso l'indennizzo non è comunque dovuto, a prescindere dagli effetti – di preclusione o riduzione del danno - che sarebbero potuti derivare dall'inadempimento dell'obbligo di avviso" (Cass. 19.02.2016 n. 3264).
Nel caso in esame la compagnia assicurativa non ha allegato e neppure dimostrato il dolo delle assicurate, essendosi limitata a dedurre l'erroneità della data di accadimento del sinistro indicata dall'attrice nella denuncia scritta (e ribadita in giudizio), nonché la tardività di tale denuncia. In particolare, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta circa la consapevolezza dell'assicurato dell'obbligo previsto dalla norma e la sua cosciente volontà di non osservarlo.
Si configura dunque un inadempimento colposo, in conseguenza del quale l'indennizzo non è precluso, ma può essere soltanto ridotto purché sia data prova, da parte dell'assicuratore, dell'entità del pregiudizio sofferto, corrispondente ai danni che sarebbero stati evitati in caso di tempestivo avviso.
Nella specie, l'assicuratore non ha dato la prova di avere subito alcun concreto pregiudizio. Pertanto, l'inadempimento di parte attrice all'obbligo di avviso non comporta pertanto né la perdita del diritto all'indennità, né una sua riduzione.
Nulla infine deve statuirsi sulla violazione del patto di gestione della lite in assenza di autonoma domanda sul punto da parte delle professioniste convenute.
Alla luce di quanto detto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne le convenute da quanto dovuto a parte attrice in relazione ai danni cagionati con il proprio inadempimento, nei limiti di massimale (€ 350.000,00) e detratta la franchigia di euro
175,00 (doc. 2, fascicolo terza chiamata).
16. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di causalità e si liquidano come in dispositivo sulla base delle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/22, per tutte e quattro le fasi.
Con riguardo al rapporto tra assicurate e terza chiamata, le spese di lite si pongono a carico della terza chiamata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna gli avv.ti e a pagare a la CP_1 Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.454,80 oltre interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo;
12 - Condanna gli avv.ti e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Accoglie la domanda di manleva proposta dagli avv.ti e CP_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, condanna la terza CP_2 Controparte_3 chiamata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne le assicurate delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, di cui ai precedenti capi, nei limiti di massimale (€ 350.000,00) e detratta la franchigia di euro 175,00;
- condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in favore Controparte_3 delle avv.ti e delle spese processuali, liquidate in € CP_1 Controparte_2
2.552,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, in data 17.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA UN
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