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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/09/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 193 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.9.1960, elettivamente domiciliata a Palermo in piazza Virgilio n. 4, presso lo studio degli avv.ti Nunzio Pinelli e Francesco Pinelli, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
ATTRICE
E
(cf: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
5.3.1950, elettivamente domiciliato a Bagheria in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv. Bernadette Baiamonte, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.12.2019, con il quale
[...]
le aveva intimato di eseguire le statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
1182/2017 del Tribunale di Termini Imerese, resa nel giudizio n. 1188/2010 proposto, tra l'altro, dall'odierno convenuto nei confronti del Comune di Altavilla Milicia e dell'odierna attrice – rimasta contumace –, che aveva condannato quest'ultima a “chiudere le aperture
(finestre e balconi) realizzate sul fabbricato di sua proprietà, sito in Altavilla Milicia, via Caduti di Nassirya n. 19 (foglio di mappa n. 5, particella 2692) ed in particolare le aperture realizzate sul fronte del fabbricato di proprietà degli attori […]”, per mancato rispetto delle distanze legali.
A fondamento dell'opposizione, invocava l'esistenza di una disposizione di interpretazione autentica, introdotta dal d.l. n. 32 del 18.4.2019, convertito con l. n. 55 del
14.6.2019, in virtù della quale gli obblighi riferiti alle distanze minime tra fabbricati, stabiliti dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, si applica(va)no esclusivamente alle zone di espansione (zone territoriali omogenee C).
Secondo la prospettazione attorea, in virtù di tale previsione normativa – sopravvenuta rispetto alla sentenza n. 1182/2017 –, sarebbe venuto meno l'obbligo da parte di
[...] di eseguire il dictum giudiziale, ricadendo l'immobile di sua proprietà in zona Parte_1 territoriale B.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, domandava il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria deducendo che l'irretrattabilità del giudicato non poteva venir meno per effetto di una norma di interpretazione autentica – pur retroattiva –, sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo giudiziale.
Con ordinanza del 24.9.2020 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.5.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, va subito detto che l'opposizione a precetto è infondata e non può trovare accoglimento.
Deve, invero, osservarsi che la sopravvenienza di una previsione normativa di interpretazione autentica, ancorché avente portata retroattiva, non può incidere sul giudicato formatosi precedentemente all'entrata in vigore della medesima disposizione di legge.
Infatti, l'intangibilità del giudicato sostanziale preclude alla legge interpretativa di agire retroattivamente, cristallizzando l'interpretazione delle statuizioni contenute nella sentenza non impugnata ed emesse sulla falsariga della disciplina previgente.
Tale assunto è aderente all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui
“con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all'esplicarsi dell'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica;
ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un'eventuale diversa espressa previsione del legislatore, intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica
l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall'esattezza della statuizione con essa resa;
pertanto, sebbene l'intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente” (così,
Cass., n. 29638/2021).
Nello stesso senso, è stato affermato che “Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” (Cass.,
n. 16039/2016).
Ebbene, la statuizione contenuta nella sentenza n. 1182/2017, che ha ordinato all'attrice di rimuovere le aperture realizzate in violazione della disciplina sulle distanze legali vigente all'epoca – art. 9 d.m. n. 1444/1968, attuativo dell'art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 (nel testo novellato dalla l. n. 765/1967) –, non può essere superata e divenire inutiliter data sulla scorta di una norma successiva, applicabile unicamente a fatti e rapporti giuridici già sorti al momento della sua entrata in vigore, ma non esauritisi.
Del resto, una differente conclusione si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto e con l'intangibilità del giudicato, caposaldo del sistema processualcivilistico.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, la domanda proposta da va Parte_1 rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite e le liquida in € Controparte_1
2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 4 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 193 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.9.1960, elettivamente domiciliata a Palermo in piazza Virgilio n. 4, presso lo studio degli avv.ti Nunzio Pinelli e Francesco Pinelli, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
ATTRICE
E
(cf: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
5.3.1950, elettivamente domiciliato a Bagheria in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv. Bernadette Baiamonte, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.12.2019, con il quale
[...]
le aveva intimato di eseguire le statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
1182/2017 del Tribunale di Termini Imerese, resa nel giudizio n. 1188/2010 proposto, tra l'altro, dall'odierno convenuto nei confronti del Comune di Altavilla Milicia e dell'odierna attrice – rimasta contumace –, che aveva condannato quest'ultima a “chiudere le aperture
(finestre e balconi) realizzate sul fabbricato di sua proprietà, sito in Altavilla Milicia, via Caduti di Nassirya n. 19 (foglio di mappa n. 5, particella 2692) ed in particolare le aperture realizzate sul fronte del fabbricato di proprietà degli attori […]”, per mancato rispetto delle distanze legali.
A fondamento dell'opposizione, invocava l'esistenza di una disposizione di interpretazione autentica, introdotta dal d.l. n. 32 del 18.4.2019, convertito con l. n. 55 del
14.6.2019, in virtù della quale gli obblighi riferiti alle distanze minime tra fabbricati, stabiliti dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, si applica(va)no esclusivamente alle zone di espansione (zone territoriali omogenee C).
Secondo la prospettazione attorea, in virtù di tale previsione normativa – sopravvenuta rispetto alla sentenza n. 1182/2017 –, sarebbe venuto meno l'obbligo da parte di
[...] di eseguire il dictum giudiziale, ricadendo l'immobile di sua proprietà in zona Parte_1 territoriale B.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, domandava il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria deducendo che l'irretrattabilità del giudicato non poteva venir meno per effetto di una norma di interpretazione autentica – pur retroattiva –, sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo giudiziale.
Con ordinanza del 24.9.2020 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.5.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, va subito detto che l'opposizione a precetto è infondata e non può trovare accoglimento.
Deve, invero, osservarsi che la sopravvenienza di una previsione normativa di interpretazione autentica, ancorché avente portata retroattiva, non può incidere sul giudicato formatosi precedentemente all'entrata in vigore della medesima disposizione di legge.
Infatti, l'intangibilità del giudicato sostanziale preclude alla legge interpretativa di agire retroattivamente, cristallizzando l'interpretazione delle statuizioni contenute nella sentenza non impugnata ed emesse sulla falsariga della disciplina previgente.
Tale assunto è aderente all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui
“con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all'esplicarsi dell'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica;
ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un'eventuale diversa espressa previsione del legislatore, intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica
l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall'esattezza della statuizione con essa resa;
pertanto, sebbene l'intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente” (così,
Cass., n. 29638/2021).
Nello stesso senso, è stato affermato che “Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” (Cass.,
n. 16039/2016).
Ebbene, la statuizione contenuta nella sentenza n. 1182/2017, che ha ordinato all'attrice di rimuovere le aperture realizzate in violazione della disciplina sulle distanze legali vigente all'epoca – art. 9 d.m. n. 1444/1968, attuativo dell'art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 (nel testo novellato dalla l. n. 765/1967) –, non può essere superata e divenire inutiliter data sulla scorta di una norma successiva, applicabile unicamente a fatti e rapporti giuridici già sorti al momento della sua entrata in vigore, ma non esauritisi.
Del resto, una differente conclusione si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto e con l'intangibilità del giudicato, caposaldo del sistema processualcivilistico.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, la domanda proposta da va Parte_1 rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite e le liquida in € Controparte_1
2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 4 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.