Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
0.0.63406 D 02 1 9 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 99/1221 Cron. 4580 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 687 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 20 settembre 2000 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - Walter CELENTANO - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI: 66 Giuseppe SALME' rel. -> UFFICIO COPIE * Giuseppe Maria BERRUTI -> Richiesta copia studio -> dal Sig. IL SOLE 24 OF E Luigi MACIOCE per diritti L. 200 ha pronunciato la seguente il IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto LIRE 1500 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello 0975861 Stato, che lo rappresenta e difende per legge, 0975862 ricorrente
contro
COMUNE DI TIVOLI, in persona del commissario straordinario pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bartolini per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 12 gennaio 1998. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE cons. Giuseppe Salme N. 6 3496 1588 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZI A1 Sg. Avv. Can. Sta المهاء € 5. per notif Carta Loly 40.000 Dir. Copia "12000 Sentita la relazione svolta dal cons. Giuseppe Salmé alla pubblica udienza del 20 Totale L. 32002 Roma2.0 AFR. 2001 settembre 2000; IL CANCELLIER sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di ingiunzione ex art. 14 del r.d. n. 639 del 1910 in data 6 maggio 1986 il Ministero delle finanze ha intimato al comune di Tivoli di pagare la somma di £. 200.846.000 a titolo di indennità di occupazione di un immobile per il periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1985. Altra ingiunzione per lo stesso titolo è stata notificata il 29 marzo 1989, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1962 all'11 agosto 1982. Il comune ha proposto opposizione deducendo l'inammissibilità del ricorso al procedimento di ingiunzione, la prescrizione del diritto e, con l'opposizione alla prima ingiunzione, di aver pagato quanto dovuto per il periodo dal gennaio 1947 al dicembre 1961. Il Ministero ha chiesto il rigetto delle opposizioni. Con sentenza n. 5135 del 1994 il tribunale di Roma ha parzialmente accolto le opposizioni, liquidando in favore dell'amministrazione finanziaria la somma di £. 186.740.398 relativamente al periodo di occupazione dell'immobile dal 27 marzo 1975 all'11 agosto 1982. La corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto con atto di citazione notificato il 19 maggio 1995 (dopo che identico atto notificato il 2 maggio precedente non era stato seguito da tempestiva iscrizione a ruolo), ritenendo che la sentenza impugnata fosse stata notificata il 18 aprile 1994 e che, ཁ ་ pertanto, l'impugnazione era stata proposto oltre il termine di trenta giorni ན ་ འོ ་ decorrenti dalla notifica. La corte territoriale ha rilevato che sul retro dell'ultima ཚ་ཚ་ཚ་ ༠ cons. Giuseppe Salmè 2 pagina della sentenza è riportato il timbro con la denominazione "Avvocatura generale dello Stato - via dei Portoghesi 12", seguito dalla dicitura "a mani della signorina impiegata incaricata, oggi 18 aprile 1994”, seguito dalla sottoscrizione dell'assistente dell'ufficio notifiche della corte d'appello di Roma, indicato con le generalità e il numero identificativo. La corte d'appello ha anche rilevato che nell'indice del proprio fascicolo l'amministrazione ha dichiarato espressamente che la sentenza è stata notificata. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma l'amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Motivi della decisione Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 325 e 327 c.p.c. e vizio di motivazione, l'amministrazione delle finanze afferma che la sentenza del tribunale di Roma non è stata notificata ad istanza del comune, ma è stata comunicata, mediante notifica, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 103. Inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato che nell'atto d'appello del comune era contenuta la dizione espressa "sentenza non notificata” e che la registrazione a spese del comune era avvenuta nell'ottobre 1984 e pertanto la notifica ad istanza dell'ente territoriale non avrebbe potuto essere eseguita prima. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui i termini brevi per proporre i mezzi di impugnazione delle sentenze, previsti dall'art. 325 c.p.c. (e dall'art. 739 c.p.c., per quanto riguarda i procedimenti camerali bi o plurilaterali), decorrono dalla notificazione del provvedimento a istanza di parte, salvi i casi, espressamente disciplinati dalla legge, in cui sia previsto che il termine per impugnare decorre dalla notificazione d'ufficio (ad es. art. 17, 3° comma legge n. cons. Giuseppe Salmè 3 184 del 1983, art. 5 della legge n. 117 del 1998) o dalla semplice comunicazione (ad es. art. 47 c.p.c., art. 183 legge fallimentare, art. 11, 6° comma legge n. 319 del 1980), restando in ogni caso irrilevante la conoscenza del provvedimento conseguita aliunde (per l'affermazione del predetto principio generale v., da ultimo le sentenze delle sezioni unite n. 5615 del 1998 e n. 3670 del 1997). Poiché nella specie trova applicazione tale principio generale il termine breve per proporre l'appello, come d'altra parte la sentenza impugnata non mette in dubbio, poteva decorrere solo dalla notifica della sentenza a istanza del comune. Ora, dalla sentenza di primo grado prodotta dall'amministrazione nel giudizio d'appello della quale è possibile prendere visione anche in questa sede, per la natura processuale del vizio dedotto - risulta che sul retro dell'ultima pagina è stato apposto un timbro recante la seguente dizione “Avvocatura generale dello Stato via dei Portoghesi 12 a mani della signorina Maria Santarelli impiegata incaricata, oggi 18 aprile 1994 - 437 Cianti Lorenzo - Assistente U.N.E.P. C.A. Roma” e una sigla, presumibilmente, dell'aiutante ufficiale giudiziario. Manca del tutto l'indicazione del soggetto a impulso del quale l'atto dell'aiutante ufficiale giudiziario è stato compiuto, così come non risulta che l'atto consegnato sia stato conforme all'originale, non senza rilevare che della stessa consegna non v'è stata espressa menzione. La mancanza dell'indicazione del soggetto che ha richiesto l'atto dell'aiutante ufficiale giudiziario, priva l'atto stesso di un requisito essenziale della fattispecie descritta dall'art. 137 c.p.c., e, pertanto, dalla data della (presumibile) consegna non potevano decorrere i termini brevi per impugnare. cons. Giuseppe Salmè 4 L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 20 settembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. lorar lament Il presidente L'estensore REMADI 15 FEB, ZUUL * na Seziona C u Depositato IL CANCELLIErfahr 11 18 FEB 2001 CANCELL Luisa Passinet lure Гислить 110000 UFFICIO 280000 REGISTRATO A DEPITO IL 2 2.01 AGN eue entenen SIPPO) p. A diziar (0.56a Dr. M. REC CHINI Respons cons. Giuseppe Salmè