Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 629
TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, dal Giudice del lavoro dott.ssa Stefania Borrelli, riguarda una controversia tra un ricorrente e un ente previdenziale. Il ricorrente ha contestato la legittimità di un indebito previdenziale, sostenendo di aver sempre percepito l'indennità di accompagnamento in buona fede e di non aver ricevuto notifica del verbale di revisione che negava tale diritto. Ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute. Dall'altra parte, l'ente ha contestato la domanda, affermando di aver correttamente liquidato l'indennità e di aver trattenuto gli arretrati a titolo di recupero crediti.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che, secondo la giurisprudenza, l'indebito previdenziale è ripetibile solo a partire dalla data della visita di verifica che accerta l'insussistenza dei requisiti, e non dalla comunicazione del provvedimento. Ha sottolineato che l'affidamento del ricorrente non può giustificare la non restituzione delle somme indebitamente percepite, in quanto la normativa specifica per le prestazioni assistenziali consente la ripetizione solo per i ratei corrisposti dopo la verifica. Inoltre, ha ritenuto irrilevante l'eccezione di prescrizione, poiché l'ente aveva notificato l'indebito in tempo utile. Le spese sono state compensate, considerando la natura della controversia.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 629
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 629
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

    Testo completo