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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19230 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA CORPORENTE Parte_1 RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA GRAPPONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.23, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l convenuta assumendo: di essere titolare CP_1 della prestazione cat invciv n. indennità di accompagnamento con P.IVA_1 decorrenza dal 1/2001; che in data 9.5.17 effettuava visita di revisione in cui veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento;
di non aver mai avuto notifica del verbale;
che, solo in data 23.11.2020, riceveva una comunicazione da parte dell' in cui gli veniva precisato che da controlli effettuati CP_1 era emerso che dal mese di giugno 2017 al 30.11.2020 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. Inv. Civile n. 07036196 per un importo complessivo di € 21.741,48; che avverso il suddetto provvedimento, in data 25.01.2021, presentava ricorso al comitato provinciale di Napoli, evidenziando di essere titolare di indennità CP_1 di accompagnamento sin dall'anno 2001 e di avere sempre riscosso in buona fede la pensione;
che avendo avuto conoscenza solo a seguito di tale comunicazione di non aver avuto riconosciuto l'indennità di accompagnamento in data 09/12/2020 presentava domanda di aggravamento per invalidità civile e che era stato riconosciuto meritevole dell'indennità di accompagnamento con verbale del 24.02.2021; che l
[...] , dal mese di gennaio 2022 aveva iniziato a trattenere a CP_2 titolo di recupero crediti la somma di € 237,08 mensili su un importo di
€ 1.185,44 residuando una somma pari ad € 948,36 mensile per una somma complessiva pari ad € 5.215,76.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “Accertare e dichiarare la insussistenza dell'indebito previdenziale comunicato con nota del
09.11.2020 e per l'effetto condannare l alla restituzione di quanto CP_1 trattenuto a tale titolo sulla pensione della ricorrente oltre interessi
e/o rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute ad oggi (che alla data odierna ammonta ad € 5 215,76), oltre a quelle che eventualmente continuerà a trattenere fino all'esito del giudizio, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
L , nel costituirsi in giudizio contestava la fondatezza della CP_1 domanda sia in fatto che in diritto;
in particolare precisava che aveva provveduto a liquidare nuovamente l'indennità di accompagnamento trattenendo gli arretrati a scomputo dell'indebito di che trattasi per l'importo di € 2.610,50. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta.
Al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso di specie, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale ed assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n.
1446). Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, siffatta regola rinviene tutela costituzionale nell'art. 38 Cost. in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, potendosi comunque ritenere dato acquisito quello per cui
"non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato affermando il principio per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048). Tali norme vanno rintracciate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R.
n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema cfr. Cass. 28 marzo 2006, n.
7048 già citata). L'indebito di natura assistenziale è dunque ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche valgono invece per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (cfr. anche Cass. Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021,
n.13915).
Non ignora questo giudice la pronunzia della Suprema Corte n. 24180/2022 secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Tuttavia Cassazione civile sez. VI - 05/01/2023, n. 248, al cui orientamento la scrivente si conforma, ha ribadito il principio secondo il quale “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie ratione temporis), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni
(Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010)”.
L'indebito per cui è causa trae origine dalla corresponsione in favore del ricorrente di ratei di indennità di accompagnamento ritenuti non dovuti, per il periodo dal 1.06.2017 al 30.11.2020, per complessivi €
21.741,48 per essere stato, riconosciuto invalido ma senza indennità di accompagnamento, a seguito di visita medica di revisione tenutasi il
9.5.2017.
In applicazione dell'art. 37 della L. 448 del 1998 devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096) ossia a far data dal 9.1.2017.
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Deve pertanto ritenersi irrilevante il profilo dell'affidamento dell'invalido circa l'esistenza del diritto al beneficio (che la parte assume essere maturato dato la mancata comunicazione del verbale di visita di revisione). Tale profilo, avrebbero potuto rendere irripetibile, sotto il vigore di determinati provvedimenti di legge, un indebito previdenziale, la cui disciplina, come si è visto, differisce - legittimamente - da quella dell'indebito sulle prestazioni assistenziali.
In sostanza, in quest'ultimo caso la ripetizione può riguardare soltanto i ratei corrisposti dopo la visita di verifica che accerta l'insussistenza del requisito sanitario;
tuttavia, una volta che questo sia venuto meno, e con esso il diritto al beneficio, l'invalido non potrà trattenere quanto indebitamente percepito.
Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione dell'indebito posto che
L con provvedimento del 06/11/2020 provvedeva d'ufficio al ricalcolo CP_1 della pensione numero 07036196 categoria INVCIV e notificava l'indebito con missiva ricevuta in data 23.11.2020.
Sulla base delle esposte considerazioni, considerata dunque la legittimità della condotta dell'ente previdenziale che ha motivatamente proceduto al recupero di un immotivato indebito, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, considerata la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Napoli, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli