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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.87/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ex art. 86 c.p.c..
Appellante
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, con gli avv.ti P.IVA_1
ALESSANDRO GIOMBETTI e MARINA ROSSI.
Appellata
CONCLUSIONI.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ. l'appellante ha concluso «affinché, respinta ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnata sentenza Tribunale di Roma n. 21201/2019, resa nel giudizio r.g. 47497/2012, questa On.le Corte di
Appello, dichiari in via principale, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello, che l'obbligo di rendiconto dell'esecutore testamentario è maturato solo dalla data dell'ordinanza della
Cassazione del 29 maggio 2019, successiva alla data di introduzione del giudizio di primo grado
Tribunale di Roma;
in subordine, dichiari che il rendiconto della gestione dell'esecutore testamentario, per i motivi indicati in narrativa, deve essere integrato delle spese legali affrontate per la procedura intentata dall' . Il tutto con vittoria delle spese, compensi, rimborso CP_2 forfettario, rivalsa CPA e oneri di legge dei due gradi di giudizio».
Per l'appellata: «Voglia l'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto dall'Avv.
perché inammissibile e infondato, e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 21201/2019 resa dal Tribunale di Roma […]. Voglia inoltre l' On.le Corte correggere
1 il dispositivo della sentenza impugnata, al punto “ii”, sostituendo nella voce di condanna relativa al maggior danno l'importo, errato, di € 10.150,40 con l'importo, corretto, di € 10.937,16».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 21201/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha condannato il convenuto Avv. a restituire all'attrice Parte_1 Controparte_1
” la somma di € 127.308,27, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
(31.8.2009) al soddisfo;
a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggior danno, oltre interessi legali dalla domanda (11.7.2012) al soddisfo;
ha condannato esso convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che ha liquidato in complessivi € 8.700,00, di cui € 680,92 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
ha posto definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate con decreto in data 17.10.2017 e ha dichiarato non ripetibili le spese dalla parte attrice sostenute per la consulenza tecnica di parte.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato in data Co 11.7.2012, la tabilimento conveniva in giudizio l'Avv. Controparte_1
. Parte_1
Esponeva all'uopo a)- che nata a [...] 1°11.10.1922 e deceduta in Roma il Persona_1
12.2004, con testamento olografo datato 1.7.2003, istituiva erede la stessa e disponeva CP_1 alcuni legati in favore del fratello e della nipote CP_2 Parte_2 nominando quale esecutore testamentario il convenuto Avv. b)- che quest'ultimo, Parte_1 accettato ritualmente l'incarico in data 10.8.2004, aveva svolto la propria attività di amministrazione, fino all'agosto 2006, senza tuttavia mai presentare rendiconto, e trattenendo le somme di danaro rivenienti dall'amministrazione stessa.
E concludeva pertanto chiedendo, che, accertatosi l'inadempimento del convenuto esecutore testamentario, questi venisse condannato i)- a restituire -la somma di € 138.148,29 giacente presso il conto corrente n. 10865W intrattenuto presso la Banca Antonveneta Agenzia n. 17 di Roma, -le somme riscosse a titolo di canoni di locazione, nella misura indicativa di € 48.908,00, -le somme trattenute a titolo di depositi cauzionali per contratti di locazione, oltre interessi, e ii)- al risarcimento dei danni costituiti dagli interessi passivi e commissioni, dalla stessa parte attrice sborsati per finanziamenti corrispondenti agli importi non percepiti, per complessivi € 10.937,16, oltre interessi;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Avv. , eccepiva che, rigettatasi Parte_1 in primo grado, la domanda, proposta dal fratello della defunta , con la quale si CP_2 chiedeva venisse dichiarata l'intervenuta decadenza della dal diritto di accettare CP_1
l'eredità, la causa pendeva tuttora in appello;
e concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio e , nel merito, la reiezione delle avverse domande, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 22/24.5.2013, il giudizio veniva, a norma dell'art. 295 c.p.c., sospeso sino alla formazione del giudicato nell'ambito dell'invocata causa, pendente in appello, nella quale si controverteva in ordine alla pretesa decadenza della attrice dal diritto di accettare CP_1
l'eredità.
Con ordinanza 16.5/4.6.2014, la Suprema Corte di Cassazione annullava la descritta ordinanza di sospensione, osservando che, dopo la definizione in primo grado del giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato era consentita solo a norma dell'art. 337 c.p.c., ove il giudice di tal ultimo giudizio non intendesse riconoscere l'autorità della sentenza data nello stesso giudizio pregiudicante.
Riassuntasi ritualmente la causa, con ordinanza in data 20/26.10.2015, veniva intimato al convenuto di depositare il conto della gestione.
2 Dopo alcuni rinvii all'uopo infruttuosi, con ordinanza in data 11/14.11.2016, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Dott. . Persona_2
All'udienza del 18.4.2019, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: 1]- Preliminarmente deve respingersi l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialitá, come dalla parte attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, reiterata sul presupposto della pendenza di distinto giudizio, introdotto dal fratello della defunta, , avente ad CP_2 oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza dell'odierna parte attrice dal diritto di accettare l'eredita. Infatti, la sentenza del Tribunale di Roma in data 8.10/17.11.2010, reiettiva della domanda di accertamento in discussione, è stata, nelle more, confermata in appello con sentenza in data -
14.4.2015, sulla base di un razionale principio, recentemente ripreso in sede di legittimità e dal quale non v'è ragione di discostarsi in questa sede, per cui, in assenza di disposizioni in senso contrario e stante il regime di tassatività delle decadenze, "'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c,
l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario"' (Cosi Cass. Civ. n. 14442/19; cfr. sent. C. App. Roma 14.4.2015, cit.); mentre la
Suprema Corte di Cassazione, con la citata ordinanza in data 16.5/4.6.2014, con la quale annullava l'ordinanza di sospensione del presente giudizio, come disposta in data 22/24.5.2013, ribadiva l'orientamento, ormai consolidato (v, Cass. Civ. S.U. n. 10027/12), per cui, dopo la definizione in primo grado del giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato è, in assenza di giudicato, consentita solo a norma dell'art. 337 c.p.c., ove il giudice di tale ultimo giudizio non intenda riconoscere l'autorità della sentenza data nello stesso giudizio pregiudicante. II]- Nel merito, essendo pacifico che il convenuto non abbia mai, neppure in corso di causa, reso il conto della gestione da lui stesso operata quale esecutore testamentario, la domanda in esame deve essere accolta per quanto di ragione.
1)- Dalla consulenza tecnica d'ufficio, elaborata dal Dott. , per questa parte immune da vizi Per_2 logici ed errori di calcolo, emerge che il saldo attivo della gestione del patrimonio ereditario, quale operata dal convenuto esecutore testamentario ammonta a complessivi € 127.308,27, così ricostruito:
€ 138.148,29 per saldo attivo c/e n. 10865 + € 48.908,91 per canoni di locazione riscossi + € 5.236,87 per depositi cauzionali - € 192.294,07; € 192.294,07 - € 64.985,80 per spese di gestione documentate = € 127.308,27 (per le singole voci, v. ctu, anche p. 12, tabella riassuntiva). 2)- Diversamente dall'impostazione seguita dal Consulente medesimo (ibidem), deve invece escludersi che gli interessi possano essere calcolati sulle singole poste attive della gestione;
e cio, sia perché i frutti (interessi bancari, canoni ecc.) entrano direttamente a far parte dell'attivo nel corso della gestione, sia perché l'obbligazione di restituzione gravante sull' esecutore testamentario, al pari di quella di chiunque si trovi ad amministrare un patrimonio altrui, riguarda il risultato della gestione, non le poste attive relative alle singole operazioni gestorie.
Gli interessi legali, come dovuti sino al saldo, debbono essere quindi calcolati sul detto importo di
€ 127.308,27, E, trattandosi di credito pecuniario in origine illiquido, essi decorrono, a norma dell'art. 1224 I co c.c., dalla messa in mora dell'esecutore testamentario, nella specie pacificamente attuata nel mese di agosto del 2009, allorquando l'odierna parte attrice ebbe ad intimare formalmente al convenuto il rendimento dei conti e la restituzione delle somme acquisite nell'esercizio del suo ufficio. Sebbene la bassa qualità delle allegate fotocopie del cedolino della raccomandata e della relativa ricevuta di ritorno non consentono di individuare con esattezza il giorno esatto del mese di agosto nel quale l'intimazione in discussione fu ricevuta dal destinatario,
3 non essendo tuttavia la circostanza contestata, la messa in mora deve essere cronologicamente collocata all'ultimo giorno del mese stesso, ossia al 31.8.2009. 3)- Il maggior danno, come richiesto a norma dell'art. 1224 II c.c., è accertato, sub specie di danno emergente, nella misura di € 10.937,16, come calcolata dal Consulente d'Ufficio, in ragione degli interessi passivi e delle commissioni dalla convenuta corrisposte sul proprio conto corrente in rapporto alle somme non riscosse (v. ctu, p. 11, paragrafo I), quali risultanti dalla documentazione allegata all'atto di citazione, risalente al 30.4.2012. Sull'importo così determinato, debbono essere poi riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (11.7.2012) fino al soddisfo.
La domanda in esame deve essere per contro respinta con riferimento gli ulteriori importi di perdita, dalla parte attrice richiesti per i periodi, successivi al 30.4.2012; e ciò perché la domanda stessa si fonda, sotto questo profilo, su documentazione tardivamente depositata, dopo la maturazione della decadenza di cui all'art. 183 cp.c. III]- Le spese, ivi comprese quelle relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Non sono invece ripetibili le spese relative alla consulenza tecnica di parte, come quantificate in ragione di € 10.150,40, dovendosi esse ritenersi, a norma dell'art. 92 1 co c.p.c., del tutto superflue e comunque eccessive, in considerazione della particolare semplicità della questione tecnica sottesa al formulato quesito e dell'assenza di specifici contributi utili alla relativa definizione.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
Censura il punto 1) della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente respinto l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità proposta dal convenuto. L'avv. sostiene di non essere stato interpellato in merito alla cessione dei Pt_1 beni facenti parti dell'eredità contrariamente a quanto disposto dall'art.704 c.c.. Inoltre, secondo l'art.702, II comma, del cod. civ. le spese sostenute dall'esecutore testamentario sono a carico dell'eredità, pertanto, secondo l'appellante, le spese legali affrontate nei giudizi intrapresi dal sig.
debbano essere poste a carico dell'eredità solo al momento della definizione dei giudizi CP_2 stessi, ovvero con l'ordinanza della Cassazione del 29 maggio 2019.
Impugna anche il punto II) numeri 1), 2) e 3) della sentenza di primo grado sostenendo che non essendo stato possibile rendicontare le spese legali sostenute dall'esecutore testamentario per la procedura intentata dal poiché il giudizio era ancora in corso al momento della spedizione CP_2 della causa a sentenza, il rendiconto redatto dal dott. sarebbe inevitabilmente errato ed Per_2 incompleto. Per questo l'appellante ne contesta i risultati. Contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riconosce il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.. L'appellante allega che la non ha dimostrato che questi oneri CP_1 passivi siano legati all'attività benefica a cui la sig.ra aveva destinato i suoi beni. CP_2
4.- La chiede Controparte_1 rigettarsi l'appello perché inammissibile e infondato con conferma della sentenza impugnata. Chiede, inoltre, procedersi alla correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui al punto “ii” è indicato la condanna al maggior danno per l'importo di euro 10.150,40. L'appellato sostiene che tale importo deve essere corretto con la somma di Euro 10.937,16 così come indicato nella parte motivata della medesima sentenza.
5.- L'appello non è fondato.
5.1.- Nel ribadire la necessità della sospensione del giudizio, nella pendenza di quello instaurato da , l'appellante sostiene che l'obbligo dell'esecutore testamentario di presentare CP_2
4 il proprio rendiconto sarebbe sorto solo con la formazione del giudicato nella causa, ritenuta pregiudicante, tra la . Detto giudicato si sarebbe formato con Controparte_3
l'ordinanza della Cassazione pubblicata il 29/05/19.
Il motivo non ha pregio, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 709 cod. civ. per il quale il rendiconto va dato entro l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione e anche allorché la gestione non sia terminata.
L'interpretazione della norma che offre l'appellante risulta evidentemente smentita dunque dallo stesso testo di legge, il quale prevede che il rendiconto, dal cui obbligo nemmeno il testatore può esonerare l'esecutore, debba essere reso al termine della gestione e comunque in ogni caso alla scadenza dell'anno dalla morte del de cuius, ove la gestione continui.
5.2.- Quanto alla necessità di imputare all'eredità le spese giudiziali sostenute, risultano condivisibili i rilievi dell'appellata con la conseguente inammissibilità non avendo mai controparte sollevato l'eccezione né avanzato la pretesa durante la CTU, né ha mai offerto alcuna prova di dette spese, che vengono lasciate indeterminate anche con l'atto di appello.
Da un canto, difatti, l'art. 264 cod. proc. prevede che le partite contestate debbano essere specificate;
dall'altro l'allegazione della imputazione di nuove spese nel rendiconto dà luogo ad una domanda nuova fondata su nuovi elementi di fatto, che, ai sensi dell'art . 345 cod. proc. civ. e per una esigenza di garanzia del principio del doppio grado di merito, non derogato dal diritto alla revisione del conto, non è consentita nel giudizio di appello.
5.3.- Infine, quanto al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. riconosciuto in sentenza, l'appellante assume che non vi sia prova che detti oneri passivi siano legati all'attività benefica a cui la CP_2 aveva destinato i suoi beni. Detta censura, proposta in via subordinata, non è riprodotta nelle conclusioni e sarebbe comunque priva di rilievo, dal momento che detto danno è stato riconosciuto in ragione degli interessi passivi e delle commissioni corrisposte sul conto corrente della presso la Banca delle Marche in rapporto alle somme dovutele e non riscosse e non CP_1 già in quanto legati alla sua attività benefica.
6.- Infine, quanto alla richiesta di correzione errore materiale dell'appellata, va rilevata la discrepanza tra quanto indicato nella CTU redatta dal Dott. del 18 luglio 2017, Persona_2 nell'allegato 1) “Prospetto oneri e commissioni bancarie ove è indicato un importo CP_1 totale di euro 10.937,16 e, in conformità, nella motivazione della sentenza, ove si legge a pag. 4, punto 3) “Il maggior danno, come richiesto a norma dell'art. 1224 II c.c., è accertato, sub specie di danno emergente, nella misura di € 10.937,16, come calcolata dal Consulente d'Ufficio […]” e quanto riprodotto in dispositivo ove al punto ii) si legge “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”.
Deve dunque disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 21201 del
2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 26 ottobre 2019, sicché laddove nel
P.Q.M.
è scritto “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo” leggasi “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.937,16, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”. 7.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
5 La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 21201 del 2019:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 21201 del 2019 laddove nel
P.Q.M.
è scritto “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo” leggasi “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.937,16, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”;
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della che si Controparte_1 liquidano in euro 2.200 per onorari, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.87/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ex art. 86 c.p.c..
Appellante
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, con gli avv.ti P.IVA_1
ALESSANDRO GIOMBETTI e MARINA ROSSI.
Appellata
CONCLUSIONI.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ. l'appellante ha concluso «affinché, respinta ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnata sentenza Tribunale di Roma n. 21201/2019, resa nel giudizio r.g. 47497/2012, questa On.le Corte di
Appello, dichiari in via principale, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello, che l'obbligo di rendiconto dell'esecutore testamentario è maturato solo dalla data dell'ordinanza della
Cassazione del 29 maggio 2019, successiva alla data di introduzione del giudizio di primo grado
Tribunale di Roma;
in subordine, dichiari che il rendiconto della gestione dell'esecutore testamentario, per i motivi indicati in narrativa, deve essere integrato delle spese legali affrontate per la procedura intentata dall' . Il tutto con vittoria delle spese, compensi, rimborso CP_2 forfettario, rivalsa CPA e oneri di legge dei due gradi di giudizio».
Per l'appellata: «Voglia l'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto dall'Avv.
perché inammissibile e infondato, e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 21201/2019 resa dal Tribunale di Roma […]. Voglia inoltre l' On.le Corte correggere
1 il dispositivo della sentenza impugnata, al punto “ii”, sostituendo nella voce di condanna relativa al maggior danno l'importo, errato, di € 10.150,40 con l'importo, corretto, di € 10.937,16».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 21201/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha condannato il convenuto Avv. a restituire all'attrice Parte_1 Controparte_1
” la somma di € 127.308,27, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
(31.8.2009) al soddisfo;
a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggior danno, oltre interessi legali dalla domanda (11.7.2012) al soddisfo;
ha condannato esso convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che ha liquidato in complessivi € 8.700,00, di cui € 680,92 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
ha posto definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate con decreto in data 17.10.2017 e ha dichiarato non ripetibili le spese dalla parte attrice sostenute per la consulenza tecnica di parte.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato in data Co 11.7.2012, la tabilimento conveniva in giudizio l'Avv. Controparte_1
. Parte_1
Esponeva all'uopo a)- che nata a [...] 1°11.10.1922 e deceduta in Roma il Persona_1
12.2004, con testamento olografo datato 1.7.2003, istituiva erede la stessa e disponeva CP_1 alcuni legati in favore del fratello e della nipote CP_2 Parte_2 nominando quale esecutore testamentario il convenuto Avv. b)- che quest'ultimo, Parte_1 accettato ritualmente l'incarico in data 10.8.2004, aveva svolto la propria attività di amministrazione, fino all'agosto 2006, senza tuttavia mai presentare rendiconto, e trattenendo le somme di danaro rivenienti dall'amministrazione stessa.
E concludeva pertanto chiedendo, che, accertatosi l'inadempimento del convenuto esecutore testamentario, questi venisse condannato i)- a restituire -la somma di € 138.148,29 giacente presso il conto corrente n. 10865W intrattenuto presso la Banca Antonveneta Agenzia n. 17 di Roma, -le somme riscosse a titolo di canoni di locazione, nella misura indicativa di € 48.908,00, -le somme trattenute a titolo di depositi cauzionali per contratti di locazione, oltre interessi, e ii)- al risarcimento dei danni costituiti dagli interessi passivi e commissioni, dalla stessa parte attrice sborsati per finanziamenti corrispondenti agli importi non percepiti, per complessivi € 10.937,16, oltre interessi;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Avv. , eccepiva che, rigettatasi Parte_1 in primo grado, la domanda, proposta dal fratello della defunta , con la quale si CP_2 chiedeva venisse dichiarata l'intervenuta decadenza della dal diritto di accettare CP_1
l'eredità, la causa pendeva tuttora in appello;
e concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio e , nel merito, la reiezione delle avverse domande, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 22/24.5.2013, il giudizio veniva, a norma dell'art. 295 c.p.c., sospeso sino alla formazione del giudicato nell'ambito dell'invocata causa, pendente in appello, nella quale si controverteva in ordine alla pretesa decadenza della attrice dal diritto di accettare CP_1
l'eredità.
Con ordinanza 16.5/4.6.2014, la Suprema Corte di Cassazione annullava la descritta ordinanza di sospensione, osservando che, dopo la definizione in primo grado del giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato era consentita solo a norma dell'art. 337 c.p.c., ove il giudice di tal ultimo giudizio non intendesse riconoscere l'autorità della sentenza data nello stesso giudizio pregiudicante.
Riassuntasi ritualmente la causa, con ordinanza in data 20/26.10.2015, veniva intimato al convenuto di depositare il conto della gestione.
2 Dopo alcuni rinvii all'uopo infruttuosi, con ordinanza in data 11/14.11.2016, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Dott. . Persona_2
All'udienza del 18.4.2019, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: 1]- Preliminarmente deve respingersi l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialitá, come dalla parte attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, reiterata sul presupposto della pendenza di distinto giudizio, introdotto dal fratello della defunta, , avente ad CP_2 oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza dell'odierna parte attrice dal diritto di accettare l'eredita. Infatti, la sentenza del Tribunale di Roma in data 8.10/17.11.2010, reiettiva della domanda di accertamento in discussione, è stata, nelle more, confermata in appello con sentenza in data -
14.4.2015, sulla base di un razionale principio, recentemente ripreso in sede di legittimità e dal quale non v'è ragione di discostarsi in questa sede, per cui, in assenza di disposizioni in senso contrario e stante il regime di tassatività delle decadenze, "'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c,
l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario"' (Cosi Cass. Civ. n. 14442/19; cfr. sent. C. App. Roma 14.4.2015, cit.); mentre la
Suprema Corte di Cassazione, con la citata ordinanza in data 16.5/4.6.2014, con la quale annullava l'ordinanza di sospensione del presente giudizio, come disposta in data 22/24.5.2013, ribadiva l'orientamento, ormai consolidato (v, Cass. Civ. S.U. n. 10027/12), per cui, dopo la definizione in primo grado del giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato è, in assenza di giudicato, consentita solo a norma dell'art. 337 c.p.c., ove il giudice di tale ultimo giudizio non intenda riconoscere l'autorità della sentenza data nello stesso giudizio pregiudicante. II]- Nel merito, essendo pacifico che il convenuto non abbia mai, neppure in corso di causa, reso il conto della gestione da lui stesso operata quale esecutore testamentario, la domanda in esame deve essere accolta per quanto di ragione.
1)- Dalla consulenza tecnica d'ufficio, elaborata dal Dott. , per questa parte immune da vizi Per_2 logici ed errori di calcolo, emerge che il saldo attivo della gestione del patrimonio ereditario, quale operata dal convenuto esecutore testamentario ammonta a complessivi € 127.308,27, così ricostruito:
€ 138.148,29 per saldo attivo c/e n. 10865 + € 48.908,91 per canoni di locazione riscossi + € 5.236,87 per depositi cauzionali - € 192.294,07; € 192.294,07 - € 64.985,80 per spese di gestione documentate = € 127.308,27 (per le singole voci, v. ctu, anche p. 12, tabella riassuntiva). 2)- Diversamente dall'impostazione seguita dal Consulente medesimo (ibidem), deve invece escludersi che gli interessi possano essere calcolati sulle singole poste attive della gestione;
e cio, sia perché i frutti (interessi bancari, canoni ecc.) entrano direttamente a far parte dell'attivo nel corso della gestione, sia perché l'obbligazione di restituzione gravante sull' esecutore testamentario, al pari di quella di chiunque si trovi ad amministrare un patrimonio altrui, riguarda il risultato della gestione, non le poste attive relative alle singole operazioni gestorie.
Gli interessi legali, come dovuti sino al saldo, debbono essere quindi calcolati sul detto importo di
€ 127.308,27, E, trattandosi di credito pecuniario in origine illiquido, essi decorrono, a norma dell'art. 1224 I co c.c., dalla messa in mora dell'esecutore testamentario, nella specie pacificamente attuata nel mese di agosto del 2009, allorquando l'odierna parte attrice ebbe ad intimare formalmente al convenuto il rendimento dei conti e la restituzione delle somme acquisite nell'esercizio del suo ufficio. Sebbene la bassa qualità delle allegate fotocopie del cedolino della raccomandata e della relativa ricevuta di ritorno non consentono di individuare con esattezza il giorno esatto del mese di agosto nel quale l'intimazione in discussione fu ricevuta dal destinatario,
3 non essendo tuttavia la circostanza contestata, la messa in mora deve essere cronologicamente collocata all'ultimo giorno del mese stesso, ossia al 31.8.2009. 3)- Il maggior danno, come richiesto a norma dell'art. 1224 II c.c., è accertato, sub specie di danno emergente, nella misura di € 10.937,16, come calcolata dal Consulente d'Ufficio, in ragione degli interessi passivi e delle commissioni dalla convenuta corrisposte sul proprio conto corrente in rapporto alle somme non riscosse (v. ctu, p. 11, paragrafo I), quali risultanti dalla documentazione allegata all'atto di citazione, risalente al 30.4.2012. Sull'importo così determinato, debbono essere poi riconosciuti gli interessi legali dalla domanda (11.7.2012) fino al soddisfo.
La domanda in esame deve essere per contro respinta con riferimento gli ulteriori importi di perdita, dalla parte attrice richiesti per i periodi, successivi al 30.4.2012; e ciò perché la domanda stessa si fonda, sotto questo profilo, su documentazione tardivamente depositata, dopo la maturazione della decadenza di cui all'art. 183 cp.c. III]- Le spese, ivi comprese quelle relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Non sono invece ripetibili le spese relative alla consulenza tecnica di parte, come quantificate in ragione di € 10.150,40, dovendosi esse ritenersi, a norma dell'art. 92 1 co c.p.c., del tutto superflue e comunque eccessive, in considerazione della particolare semplicità della questione tecnica sottesa al formulato quesito e dell'assenza di specifici contributi utili alla relativa definizione.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
Censura il punto 1) della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente respinto l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità proposta dal convenuto. L'avv. sostiene di non essere stato interpellato in merito alla cessione dei Pt_1 beni facenti parti dell'eredità contrariamente a quanto disposto dall'art.704 c.c.. Inoltre, secondo l'art.702, II comma, del cod. civ. le spese sostenute dall'esecutore testamentario sono a carico dell'eredità, pertanto, secondo l'appellante, le spese legali affrontate nei giudizi intrapresi dal sig.
debbano essere poste a carico dell'eredità solo al momento della definizione dei giudizi CP_2 stessi, ovvero con l'ordinanza della Cassazione del 29 maggio 2019.
Impugna anche il punto II) numeri 1), 2) e 3) della sentenza di primo grado sostenendo che non essendo stato possibile rendicontare le spese legali sostenute dall'esecutore testamentario per la procedura intentata dal poiché il giudizio era ancora in corso al momento della spedizione CP_2 della causa a sentenza, il rendiconto redatto dal dott. sarebbe inevitabilmente errato ed Per_2 incompleto. Per questo l'appellante ne contesta i risultati. Contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riconosce il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.. L'appellante allega che la non ha dimostrato che questi oneri CP_1 passivi siano legati all'attività benefica a cui la sig.ra aveva destinato i suoi beni. CP_2
4.- La chiede Controparte_1 rigettarsi l'appello perché inammissibile e infondato con conferma della sentenza impugnata. Chiede, inoltre, procedersi alla correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui al punto “ii” è indicato la condanna al maggior danno per l'importo di euro 10.150,40. L'appellato sostiene che tale importo deve essere corretto con la somma di Euro 10.937,16 così come indicato nella parte motivata della medesima sentenza.
5.- L'appello non è fondato.
5.1.- Nel ribadire la necessità della sospensione del giudizio, nella pendenza di quello instaurato da , l'appellante sostiene che l'obbligo dell'esecutore testamentario di presentare CP_2
4 il proprio rendiconto sarebbe sorto solo con la formazione del giudicato nella causa, ritenuta pregiudicante, tra la . Detto giudicato si sarebbe formato con Controparte_3
l'ordinanza della Cassazione pubblicata il 29/05/19.
Il motivo non ha pregio, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 709 cod. civ. per il quale il rendiconto va dato entro l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione e anche allorché la gestione non sia terminata.
L'interpretazione della norma che offre l'appellante risulta evidentemente smentita dunque dallo stesso testo di legge, il quale prevede che il rendiconto, dal cui obbligo nemmeno il testatore può esonerare l'esecutore, debba essere reso al termine della gestione e comunque in ogni caso alla scadenza dell'anno dalla morte del de cuius, ove la gestione continui.
5.2.- Quanto alla necessità di imputare all'eredità le spese giudiziali sostenute, risultano condivisibili i rilievi dell'appellata con la conseguente inammissibilità non avendo mai controparte sollevato l'eccezione né avanzato la pretesa durante la CTU, né ha mai offerto alcuna prova di dette spese, che vengono lasciate indeterminate anche con l'atto di appello.
Da un canto, difatti, l'art. 264 cod. proc. prevede che le partite contestate debbano essere specificate;
dall'altro l'allegazione della imputazione di nuove spese nel rendiconto dà luogo ad una domanda nuova fondata su nuovi elementi di fatto, che, ai sensi dell'art . 345 cod. proc. civ. e per una esigenza di garanzia del principio del doppio grado di merito, non derogato dal diritto alla revisione del conto, non è consentita nel giudizio di appello.
5.3.- Infine, quanto al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. riconosciuto in sentenza, l'appellante assume che non vi sia prova che detti oneri passivi siano legati all'attività benefica a cui la CP_2 aveva destinato i suoi beni. Detta censura, proposta in via subordinata, non è riprodotta nelle conclusioni e sarebbe comunque priva di rilievo, dal momento che detto danno è stato riconosciuto in ragione degli interessi passivi e delle commissioni corrisposte sul conto corrente della presso la Banca delle Marche in rapporto alle somme dovutele e non riscosse e non CP_1 già in quanto legati alla sua attività benefica.
6.- Infine, quanto alla richiesta di correzione errore materiale dell'appellata, va rilevata la discrepanza tra quanto indicato nella CTU redatta dal Dott. del 18 luglio 2017, Persona_2 nell'allegato 1) “Prospetto oneri e commissioni bancarie ove è indicato un importo CP_1 totale di euro 10.937,16 e, in conformità, nella motivazione della sentenza, ove si legge a pag. 4, punto 3) “Il maggior danno, come richiesto a norma dell'art. 1224 II c.c., è accertato, sub specie di danno emergente, nella misura di € 10.937,16, come calcolata dal Consulente d'Ufficio […]” e quanto riprodotto in dispositivo ove al punto ii) si legge “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”.
Deve dunque disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 21201 del
2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 26 ottobre 2019, sicché laddove nel
P.Q.M.
è scritto “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo” leggasi “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.937,16, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”. 7.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
5 La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 21201 del 2019:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 21201 del 2019 laddove nel
P.Q.M.
è scritto “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.150,40, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo” leggasi “a pagare all'attrice medesima la somma di € 10.937,16, a titolo di maggio danno, oltre interessi legali della domanda (11.7.2012) al soddisfo”;
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della che si Controparte_1 liquidano in euro 2.200 per onorari, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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