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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa MA RE AN Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.I. ), nella persona del suo legale rap-presentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, Sig. , con sede legale in 16162 – Genova, nella Via Albisola, 121, Parte_2
società nella quale, per atto pubblico del 30.12.2015, rogito no-taio di Genova (n. 13522, Persona_1
repertorio 8198) è stata fusa per incorporazione la corrente in 09032 Controparte_1
– Elmas (CA), Viale Elmas n. 222 km 4,300, C.F. e P.I. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
09124 - Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele II, 5, presso lo Studio dell'Avv. Marco Matta – C.F.
, P.I. , indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_1 P.IVA_3
– che lo rappresenta e assiste in forza di delega in calce al presente atto Email_1
Appellante
Contro
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_2
tempore, Ing , partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, rappresentata CP_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax 070/658036, Posta CodiceFiscale_2 Elettronica Certificata ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio in Cagliari, Viale Diaz n. 29, in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Notaio in Lanusei, Persona_2
repertorio n. 8624 e raccolta 5983, resa in foglio separato
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2385/2022, pubblicata in data
17.10.2022.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. 2385/2022 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 17.10.2022,
In via principale: rigettare le domande proposte dalla relativamente ai consumi effettuati dal CP_2
01.01.2006 fino al 10.08.2012, rilevati dal contatore n. 7206990, non reso disponibile dall'attrice.
In via subordinata
Accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto dall'appellante a titolo di consumi idrici dal
01.01.2006 al 10.08.2012 (esclusivamente fornitura con esclusione di depurazione e fognatura), ricostruendo gli stessi ex art. B.35 del Regolamento Idrico, sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti (dati storici) ricavabili dalle fatture prodotte in causa, ovvero sulla base dei mc. di reflui svuotati delle vasche di raccolta, di cui alle fatture della ditta prodotte in causa, CP_4
provvedendo ad una riduzione del quantum debeatur per i plurimi inadempimenti di alla CP_2
Carta dei Servizi ed al Regolamento Idrico.
In via riconvenzionale: considerato che la sentenza ha accertato che il servizio erogato dall'attrice è consistito unicamente nella fornitura idrica, con esclusione di depurazione e fognatura, accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto indebitamente all'appellata l'importo complessivo di €
2.387,60, per le voci “depurazione” e “fognatura” e, per l'effetto, condannarla alla ripetizione della somma di € 2.387 ovvero la maggiore o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Nell'interesse di CP_2
Voglia la Corte: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introdotto dal e, per l'effetto, mandare assolta da ogni Parte_1 CP_2
avversa pretesa;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2385/2022 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Cagliari, dott.ssa MA Grazia Campus in data 17 ottobre 2022;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 10.11.2014, conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Cagliari la società (oggi per Controparte_1 Parte_1
effetto di fusione per incorporazione) chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
102.725,68 a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato, come da fatture emesse tra il 2007 e il 2013.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la pretesa Controparte_1
avversaria. La convenuta deduceva che il proprio consumo idrico, limitato alle necessità dei servizi igienici della sede sociale, si era storicamente attestato su una media di 1.600 mc annui fino al 2006, anno a partire dal quale le fatture di avevano iniziato a riportare consumi anomali e CP_2
ingiustificatamente elevati, oggetto di ripetuti reclami rimasti privi di riscontro. In particolare, la convenuta contestava l'addebito di consumi esorbitanti rilevati dal contatore matricola 7206990.
Contestava, inoltre, l'addebito di somme per i servizi di fognatura e depurazione, asserendo di non usufruire della relativa rete pubblica e di provvedere autonomamente allo smaltimento tramite vasche a tenuta. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per la ripetizione della somma di € 2.387,60, già indebitamente corrisposta per tali voci.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio. Nel corso delle operazioni peritali, emergeva che il contatore oggetto di contestazione (matricola
7206990), rimosso unilateralmente da in data 10.08.2012, non era più disponibile per le CP_2
verifiche, in quanto "risultato irreperibile nei depositi di . Su disposizione del Giudice, la CP_2
CTU veniva quindi espletata sul contatore sostitutivo (matricola 11TA068264).
Con la sentenza n. 2385/2022, pubblicata il 17.10.2022, il Tribunale di Cagliari, aderendo alle conclusioni del CTU, accoglieva parzialmente la domanda di Il Giudice riteneva CP_2
legittima la ricostruzione dei consumi basata sulle rilevazioni del nuovo contatore, ai sensi dell'art.
B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e condannava la Controparte_1
al pagamento della somma di € 103.099,91, di cui € 87.217,14 per consumi idrici dal 1.1.2006 al
22.4.2013 ed € 15.882,77 per interessi di mora. Pur accertando che il servizio erogato era consistito
"unicamente nella fornitura idrica, con esclusione di depurazione e fognatura", il Tribunale ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la affidandosi ai seguenti Parte_1
motivi:
1. Violazione e falsa applicazione di norme e principi in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
L'appellante ha censurato la sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di una
CTU basata sul funzionamento del contatore sostitutivo, nonostante la contestazione riguardasse il precedente misuratore (matricola 7206990). Secondo la difesa dell'appellante, a fronte della contestazione dei consumi, gravava su 'onere di dimostrare il corretto funzionamento CP_2
del contatore. Avendo reso impossibile tale accertamento per propria negligenza o scelta, CP_2
non avendo conservato e messo a disposizione il misuratore, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento per il periodo antecedente alla sostituzione. L'appellante si duole, inoltre, della violazione dell'art. B.35 del Regolamento, che per la ricostruzione dei consumi impone di fare riferimento in via prioritaria ai "consumi storici utili", nel caso di specie esistenti e comprovanti un consumo medio annuo di circa 1.600 mc, dato illegittimamente ignorato dal Giudice di prime cure.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., del Regolamento Idrico Integrato e della
Carta dei Servizi. L'appellante ha criticato il metodo di calcolo utilizzato dal CTU e avallato dal
Tribunale, definendolo arbitrario e illegittimo. La ricostruzione di un consumo pluriennale era, infatti, stata effettuata estrapolando i dati rilevati in un arco temporale di soli 110 giorni (dal
10.08.2012 al 28.11.2012), periodo peraltro non rappresentativo in quanto comprendente la stagione estiva, caratterizzata da maggiori consumi. Inoltre, si contesta che il dato di partenza
(1789 mc) sia stato desunto da una fattura senza che vi fosse certezza che si trattasse di una lettura effettiva anziché presunta, inficiando così l'attendibilità dell'intero calcolo].
3. Difetto di motivazione. Si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha liquidato le argomentazioni difensive dell'appellante con una motivazione ritenuta illogica e non supportata da elementi fattuali. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui la sproporzione tra acqua erogata e acqua scaricata dimostrerebbe l'effettivo utilizzo della risorsa, definendo tale argomentazione "inverosimile".
4. Omessa pronuncia su un punto decisivo ai fini della definizione del giudizio.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia preso posizione su un elemento ritenuto decisivo, segnatamente la lettera raccomandata ar. n. 618432950552-08, inviata da CP_2
nell'anno 2021, nella quale, con riferimento all'utenza n. 36335872, ovvero quella oggetto della odierna pretesa, e contenente atto di diffida e interruzione della prescrizione, dalla cui lettura si evince
“elenco dei documenti che risultano insoluti relativamente ai servizi di fornitura per un totale di €
10.240,98”.
Tale comunicazione contente l'elenco delle fatture che alla data odierna risultano insolute - ed individuate esclusivamente nella fattura n. 201323150644 del 29.10.2013 dell'importo complessivo di € 10.240,98 – ad avviso dell'appellante avrebbe natura di confessione stragiudiziale, confermando la totale inesistenza del credito azionato dalla CP_2
5. Omessa valutazione della condotta complessiva di Si impugna la sentenza per CP_2
non aver tenuto conto, nella determinazione del quantum debeatur, della condotta complessiva del gestore, ritenuta in spregio alle norme del Regolamento idrico e della Carta dei Servizi.
6. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale. L'appellante ha infine dedotto il vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda di ripetizione della somma di € 2.387,60, versata per i servizi di fognatura e depurazione. Pur avendo lo stesso Giudice accertato la non debenza di tali somme, ha omesso qualsiasi statuizione sulla conseguente domanda di restituzione. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo CP_2
la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4 luglio 2023, questa Corte, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nella medesima ordinanza, giudicando "non esaurienti i risultati conseguiti con la consulenza tecnica d'ufficio" di primo grado, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando l'Ing. Persona_3
e formulando un nuovo quesito volto a ricostruire i consumi del periodo controverso in base alle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e ai consumi storici, stante l'indisponibilità del contatore originario.
Il CTU ha depositato la propria relazione in data 19.02.2024, le cui conclusioni non sono state oggetto di contestazione da parte dei rispettivi consulenti di parte. All'udienza del 10.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'appello merita accoglimento nei termini che seguono.
Sulla ricostruzione dei consumi e sul quantum debeatur
I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
La controversia verte principalmente sulla corretta quantificazione dei consumi idrici per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 10 agosto 2012, in cui era installato il contatore matricola 7206990. È pacifico e documentato che tale contatore, a seguito delle contestazioni dell'utente su consumi ritenuti anomali, fu rimosso da e successivamente non reso disponibile per le CP_2
verifiche tecniche disposte in primo grado, in quanto "irreperibile nei depositi di . CP_2
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'utente circa l'eccessività dei consumi addebitati, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Come correttamente evidenziato dall'appellante, "L'orientamento della Suprema Corte è univoco nel ritenere che in caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, così come è avvenuto con i ripetuti reclami presentati dalla convenuta, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante (Cass. n. 23699 del 2016).
Nel caso di specie, non solo non ha fornito tale prova, ma ha reso impossibile CP_2
l'accertamento per fatto ad essa esclusivamente imputabile, non avendo conservato e messo a disposizione del CTU il misuratore oggetto di contestazione. Tale inadempimento all'onere probatorio non può che risolversi a sfavore del gestore, impedendo di ritenere provato il credito basato sui dati registrati da un apparecchio di cui non è stata verificata l'affidabilità.
A ciò si aggiunge la violazione, da parte del gestore, degli obblighi di correttezza e buona fede che devono improntare l'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il gestore è tenuto a un obbligo di segnalazione dei consumi anomali, al fine di consentire all'utente di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravarsi del danno. In particolare, con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, richiamata dallo stesso appellante, la Corte di cassazione ha affermato che:... “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”.
Nel caso in esame, risulta che non solo non ha mai inviato la comunicazione di CP_2
anomalia prevista dall'art.
6.2 della Carta dei Servizi, ma ha riscontrato il reclamo dell'utente a distanza di oltre cinque anni, precludendo di fatto ogni tempestiva indagine sulle cause del consumo esorbitante.
Alla luce del duplice inadempimento di – all'onere di provare il corretto CP_2
funzionamento del contatore e all'obbligo di buona fede nella segnalazione dei consumi anomali - non è condivisibile la decisione del giudice di primo grado di avallare una metodologia di ricostruzione dei consumi basata sulle letture di un contatore diverso e successivo. Tale metodo viola, inoltre, le previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia. L'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato A.A.T.O. prevede infatti che, in caso di guasto o CP_1
malfunzionamento, la ricostruzione avvenga "sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni". Solo in "mancanza di consumi storici utili" è consentito fare riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore.
Nel caso in esame, non solo esistevano consumi storici utili, come comprovato dalla documentazione prodotta e correttamente valorizzata nella CTU disposta in questo grado di giudizio, ma il criterio suppletivo è stato applicato in modo del tutto distorto.
Correttamente, pertanto, questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della CTU, incaricando il nuovo ausiliario di procedere alla ricostruzione dei consumi in conformità ai principi regolamentari. e quindi basandosi in via prioritaria sui consumi storici.
L'Ing. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 19.02.2024, le cui conclusioni, Per_3
improntate a rigore logico e tecnico, devono essere integralmente recepite da questa Corte. Nello specifico, il CTU:
• ha applicato l'art.
6.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato, che prevede la ricostruzione sulla base del consumo storico, definito come "media delle ultime tre fatture periodiche non oggetto di errori". Utilizzando le fatture relative agli anni 2003-2005, il CTU ha determinato un consumo medio annuo di 1.603 mc, dato coerente con quanto dedotto dall'appellante sin dal primo grado.
• Ha analizzato le fatture relative agli anni 2003, 2004 e 2005, determinando un consumo medio annuo di 1.603 mc. Questo dato, oltre a essere tecnicamente fondato, conferma la veridicità delle allegazioni dell'appellante sin dal primo grado di giudizio dato pienamente compatibile con la natura dell'attività svolta dall'appellante (distribuzione di giornali, senza impiego di acqua nel processo produttivo) e radicalmente diverso da quello, abnorme, calcolato in primo grado.
• Ha applicato tale consumo storico per ricostruire i volumi erogati nel periodo oggetto di contestazione (dal 1.1.2006 al 10.8.2012), per poi aggiungere i consumi successivi, non contestati. • Ha ricalcolato l'intero dare/avere tra le parti, tenendo conto dei pagamenti parziali già effettuati dall'utente e scomputando totalmente gli importi addebitati per i servizi di fognatura e depurazione, confermando che gli stessi non sono mai stati erogati.
• Ha infine quantificato il credito residuo di in un importo complessivo di € CP_2
12.008,23 (IVA inclusa) per sorte capitale, e in € 8.426,81 (IVA inclusa) per interessi di mora calcolati fino al 22.03.2024, per un totale dovuto di € 20.435,04.
Le conclusioni della CTU fondate sulla corretta applicazione delle norme di settore e non Per_3
oggetto di specifiche contestazioni dalle parti, appaiono pienamente condivisibili e vengono poste a fondamento della presente decisione. La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata, e il credito di rideterminato nella misura accertata in CP_2
questo grado di giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito
Il motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risulta parimenti fondato.
Già in primo grado era stato accertato, e confermato in sede di CTU, che l'appellante non usufruiva dei servizi di fognatura e depurazione, essendo dotata di un sistema autonomo di smaltimento.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'infondatezza delle pretese di per tali voci, ha omesso di CP_2
pronunciarsi sulla conseguente domanda di restituzione delle somme già versate a tale titolo dall'utente.
L'appellante ha allegato di aver corrisposto, per tali causali non dovute, un importo complessivo di €
2.387,60. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'appellata.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere condannata CP_2
alla restituzione in favore di ella somma di € 2.387,60, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Sulle ulteriori doglianze
L'accoglimento dei motivi principali, con la conseguente rideterminazione del debito sulla base dei consumi storici, assorbe le ulteriori censure relative alla motivazione e alla valutazione della condotta del gestore. La corretta quantificazione del dovuto secondo le norme applicabili costituisce, infatti, il rimedio all'illegittima pretesa dell'appellata.
Sulle spese di lite
La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In applicazione del principio della soccombenza, stante il drastico ridimensionamento della pretesa creditoria di e l'accoglimento della domanda CP_2
riconvenzionale dell'appellante, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste integralmente a carico di e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa CP_2
(scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) e dell'attività svolta, applicando i parametri medi di cui al
D.M. 147/2022 per il presente grado di appello.
Le spese relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, espletate in primo e in secondo grado, devono essere poste definitivamente a carico di CP_2
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2385/2022, ogni altra Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad l'importo di € 12.008,23, Parte_1 CP_2
oltre interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato dalle singole scadenze al saldo, per i consumi idrici oggetto di causa;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna alla restituzione in CP_2
favore di della somma di € 2.387,60, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente grado di appello, in € 5.809,00 per compensi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est.
(dott.ssa Emanuela Cugusi) Il Presidente
(MA RE AN)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa MA RE AN Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.I. ), nella persona del suo legale rap-presentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, Sig. , con sede legale in 16162 – Genova, nella Via Albisola, 121, Parte_2
società nella quale, per atto pubblico del 30.12.2015, rogito no-taio di Genova (n. 13522, Persona_1
repertorio 8198) è stata fusa per incorporazione la corrente in 09032 Controparte_1
– Elmas (CA), Viale Elmas n. 222 km 4,300, C.F. e P.I. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
09124 - Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele II, 5, presso lo Studio dell'Avv. Marco Matta – C.F.
, P.I. , indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_1 P.IVA_3
– che lo rappresenta e assiste in forza di delega in calce al presente atto Email_1
Appellante
Contro
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_2
tempore, Ing , partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, rappresentata CP_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax 070/658036, Posta CodiceFiscale_2 Elettronica Certificata ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio in Cagliari, Viale Diaz n. 29, in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Notaio in Lanusei, Persona_2
repertorio n. 8624 e raccolta 5983, resa in foglio separato
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2385/2022, pubblicata in data
17.10.2022.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. 2385/2022 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 17.10.2022,
In via principale: rigettare le domande proposte dalla relativamente ai consumi effettuati dal CP_2
01.01.2006 fino al 10.08.2012, rilevati dal contatore n. 7206990, non reso disponibile dall'attrice.
In via subordinata
Accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto dall'appellante a titolo di consumi idrici dal
01.01.2006 al 10.08.2012 (esclusivamente fornitura con esclusione di depurazione e fognatura), ricostruendo gli stessi ex art. B.35 del Regolamento Idrico, sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti (dati storici) ricavabili dalle fatture prodotte in causa, ovvero sulla base dei mc. di reflui svuotati delle vasche di raccolta, di cui alle fatture della ditta prodotte in causa, CP_4
provvedendo ad una riduzione del quantum debeatur per i plurimi inadempimenti di alla CP_2
Carta dei Servizi ed al Regolamento Idrico.
In via riconvenzionale: considerato che la sentenza ha accertato che il servizio erogato dall'attrice è consistito unicamente nella fornitura idrica, con esclusione di depurazione e fognatura, accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto indebitamente all'appellata l'importo complessivo di €
2.387,60, per le voci “depurazione” e “fognatura” e, per l'effetto, condannarla alla ripetizione della somma di € 2.387 ovvero la maggiore o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Nell'interesse di CP_2
Voglia la Corte: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introdotto dal e, per l'effetto, mandare assolta da ogni Parte_1 CP_2
avversa pretesa;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2385/2022 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Cagliari, dott.ssa MA Grazia Campus in data 17 ottobre 2022;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 10.11.2014, conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Cagliari la società (oggi per Controparte_1 Parte_1
effetto di fusione per incorporazione) chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
102.725,68 a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato, come da fatture emesse tra il 2007 e il 2013.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la pretesa Controparte_1
avversaria. La convenuta deduceva che il proprio consumo idrico, limitato alle necessità dei servizi igienici della sede sociale, si era storicamente attestato su una media di 1.600 mc annui fino al 2006, anno a partire dal quale le fatture di avevano iniziato a riportare consumi anomali e CP_2
ingiustificatamente elevati, oggetto di ripetuti reclami rimasti privi di riscontro. In particolare, la convenuta contestava l'addebito di consumi esorbitanti rilevati dal contatore matricola 7206990.
Contestava, inoltre, l'addebito di somme per i servizi di fognatura e depurazione, asserendo di non usufruire della relativa rete pubblica e di provvedere autonomamente allo smaltimento tramite vasche a tenuta. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per la ripetizione della somma di € 2.387,60, già indebitamente corrisposta per tali voci.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio. Nel corso delle operazioni peritali, emergeva che il contatore oggetto di contestazione (matricola
7206990), rimosso unilateralmente da in data 10.08.2012, non era più disponibile per le CP_2
verifiche, in quanto "risultato irreperibile nei depositi di . Su disposizione del Giudice, la CP_2
CTU veniva quindi espletata sul contatore sostitutivo (matricola 11TA068264).
Con la sentenza n. 2385/2022, pubblicata il 17.10.2022, il Tribunale di Cagliari, aderendo alle conclusioni del CTU, accoglieva parzialmente la domanda di Il Giudice riteneva CP_2
legittima la ricostruzione dei consumi basata sulle rilevazioni del nuovo contatore, ai sensi dell'art.
B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e condannava la Controparte_1
al pagamento della somma di € 103.099,91, di cui € 87.217,14 per consumi idrici dal 1.1.2006 al
22.4.2013 ed € 15.882,77 per interessi di mora. Pur accertando che il servizio erogato era consistito
"unicamente nella fornitura idrica, con esclusione di depurazione e fognatura", il Tribunale ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la affidandosi ai seguenti Parte_1
motivi:
1. Violazione e falsa applicazione di norme e principi in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
L'appellante ha censurato la sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di una
CTU basata sul funzionamento del contatore sostitutivo, nonostante la contestazione riguardasse il precedente misuratore (matricola 7206990). Secondo la difesa dell'appellante, a fronte della contestazione dei consumi, gravava su 'onere di dimostrare il corretto funzionamento CP_2
del contatore. Avendo reso impossibile tale accertamento per propria negligenza o scelta, CP_2
non avendo conservato e messo a disposizione il misuratore, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento per il periodo antecedente alla sostituzione. L'appellante si duole, inoltre, della violazione dell'art. B.35 del Regolamento, che per la ricostruzione dei consumi impone di fare riferimento in via prioritaria ai "consumi storici utili", nel caso di specie esistenti e comprovanti un consumo medio annuo di circa 1.600 mc, dato illegittimamente ignorato dal Giudice di prime cure.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., del Regolamento Idrico Integrato e della
Carta dei Servizi. L'appellante ha criticato il metodo di calcolo utilizzato dal CTU e avallato dal
Tribunale, definendolo arbitrario e illegittimo. La ricostruzione di un consumo pluriennale era, infatti, stata effettuata estrapolando i dati rilevati in un arco temporale di soli 110 giorni (dal
10.08.2012 al 28.11.2012), periodo peraltro non rappresentativo in quanto comprendente la stagione estiva, caratterizzata da maggiori consumi. Inoltre, si contesta che il dato di partenza
(1789 mc) sia stato desunto da una fattura senza che vi fosse certezza che si trattasse di una lettura effettiva anziché presunta, inficiando così l'attendibilità dell'intero calcolo].
3. Difetto di motivazione. Si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha liquidato le argomentazioni difensive dell'appellante con una motivazione ritenuta illogica e non supportata da elementi fattuali. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui la sproporzione tra acqua erogata e acqua scaricata dimostrerebbe l'effettivo utilizzo della risorsa, definendo tale argomentazione "inverosimile".
4. Omessa pronuncia su un punto decisivo ai fini della definizione del giudizio.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia preso posizione su un elemento ritenuto decisivo, segnatamente la lettera raccomandata ar. n. 618432950552-08, inviata da CP_2
nell'anno 2021, nella quale, con riferimento all'utenza n. 36335872, ovvero quella oggetto della odierna pretesa, e contenente atto di diffida e interruzione della prescrizione, dalla cui lettura si evince
“elenco dei documenti che risultano insoluti relativamente ai servizi di fornitura per un totale di €
10.240,98”.
Tale comunicazione contente l'elenco delle fatture che alla data odierna risultano insolute - ed individuate esclusivamente nella fattura n. 201323150644 del 29.10.2013 dell'importo complessivo di € 10.240,98 – ad avviso dell'appellante avrebbe natura di confessione stragiudiziale, confermando la totale inesistenza del credito azionato dalla CP_2
5. Omessa valutazione della condotta complessiva di Si impugna la sentenza per CP_2
non aver tenuto conto, nella determinazione del quantum debeatur, della condotta complessiva del gestore, ritenuta in spregio alle norme del Regolamento idrico e della Carta dei Servizi.
6. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale. L'appellante ha infine dedotto il vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda di ripetizione della somma di € 2.387,60, versata per i servizi di fognatura e depurazione. Pur avendo lo stesso Giudice accertato la non debenza di tali somme, ha omesso qualsiasi statuizione sulla conseguente domanda di restituzione. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo CP_2
la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4 luglio 2023, questa Corte, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nella medesima ordinanza, giudicando "non esaurienti i risultati conseguiti con la consulenza tecnica d'ufficio" di primo grado, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando l'Ing. Persona_3
e formulando un nuovo quesito volto a ricostruire i consumi del periodo controverso in base alle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e ai consumi storici, stante l'indisponibilità del contatore originario.
Il CTU ha depositato la propria relazione in data 19.02.2024, le cui conclusioni non sono state oggetto di contestazione da parte dei rispettivi consulenti di parte. All'udienza del 10.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'appello merita accoglimento nei termini che seguono.
Sulla ricostruzione dei consumi e sul quantum debeatur
I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
La controversia verte principalmente sulla corretta quantificazione dei consumi idrici per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 10 agosto 2012, in cui era installato il contatore matricola 7206990. È pacifico e documentato che tale contatore, a seguito delle contestazioni dell'utente su consumi ritenuti anomali, fu rimosso da e successivamente non reso disponibile per le CP_2
verifiche tecniche disposte in primo grado, in quanto "irreperibile nei depositi di . CP_2
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'utente circa l'eccessività dei consumi addebitati, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Come correttamente evidenziato dall'appellante, "L'orientamento della Suprema Corte è univoco nel ritenere che in caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, così come è avvenuto con i ripetuti reclami presentati dalla convenuta, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante (Cass. n. 23699 del 2016).
Nel caso di specie, non solo non ha fornito tale prova, ma ha reso impossibile CP_2
l'accertamento per fatto ad essa esclusivamente imputabile, non avendo conservato e messo a disposizione del CTU il misuratore oggetto di contestazione. Tale inadempimento all'onere probatorio non può che risolversi a sfavore del gestore, impedendo di ritenere provato il credito basato sui dati registrati da un apparecchio di cui non è stata verificata l'affidabilità.
A ciò si aggiunge la violazione, da parte del gestore, degli obblighi di correttezza e buona fede che devono improntare l'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il gestore è tenuto a un obbligo di segnalazione dei consumi anomali, al fine di consentire all'utente di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravarsi del danno. In particolare, con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, richiamata dallo stesso appellante, la Corte di cassazione ha affermato che:... “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”.
Nel caso in esame, risulta che non solo non ha mai inviato la comunicazione di CP_2
anomalia prevista dall'art.
6.2 della Carta dei Servizi, ma ha riscontrato il reclamo dell'utente a distanza di oltre cinque anni, precludendo di fatto ogni tempestiva indagine sulle cause del consumo esorbitante.
Alla luce del duplice inadempimento di – all'onere di provare il corretto CP_2
funzionamento del contatore e all'obbligo di buona fede nella segnalazione dei consumi anomali - non è condivisibile la decisione del giudice di primo grado di avallare una metodologia di ricostruzione dei consumi basata sulle letture di un contatore diverso e successivo. Tale metodo viola, inoltre, le previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia. L'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato A.A.T.O. prevede infatti che, in caso di guasto o CP_1
malfunzionamento, la ricostruzione avvenga "sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni". Solo in "mancanza di consumi storici utili" è consentito fare riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore.
Nel caso in esame, non solo esistevano consumi storici utili, come comprovato dalla documentazione prodotta e correttamente valorizzata nella CTU disposta in questo grado di giudizio, ma il criterio suppletivo è stato applicato in modo del tutto distorto.
Correttamente, pertanto, questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della CTU, incaricando il nuovo ausiliario di procedere alla ricostruzione dei consumi in conformità ai principi regolamentari. e quindi basandosi in via prioritaria sui consumi storici.
L'Ing. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 19.02.2024, le cui conclusioni, Per_3
improntate a rigore logico e tecnico, devono essere integralmente recepite da questa Corte. Nello specifico, il CTU:
• ha applicato l'art.
6.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato, che prevede la ricostruzione sulla base del consumo storico, definito come "media delle ultime tre fatture periodiche non oggetto di errori". Utilizzando le fatture relative agli anni 2003-2005, il CTU ha determinato un consumo medio annuo di 1.603 mc, dato coerente con quanto dedotto dall'appellante sin dal primo grado.
• Ha analizzato le fatture relative agli anni 2003, 2004 e 2005, determinando un consumo medio annuo di 1.603 mc. Questo dato, oltre a essere tecnicamente fondato, conferma la veridicità delle allegazioni dell'appellante sin dal primo grado di giudizio dato pienamente compatibile con la natura dell'attività svolta dall'appellante (distribuzione di giornali, senza impiego di acqua nel processo produttivo) e radicalmente diverso da quello, abnorme, calcolato in primo grado.
• Ha applicato tale consumo storico per ricostruire i volumi erogati nel periodo oggetto di contestazione (dal 1.1.2006 al 10.8.2012), per poi aggiungere i consumi successivi, non contestati. • Ha ricalcolato l'intero dare/avere tra le parti, tenendo conto dei pagamenti parziali già effettuati dall'utente e scomputando totalmente gli importi addebitati per i servizi di fognatura e depurazione, confermando che gli stessi non sono mai stati erogati.
• Ha infine quantificato il credito residuo di in un importo complessivo di € CP_2
12.008,23 (IVA inclusa) per sorte capitale, e in € 8.426,81 (IVA inclusa) per interessi di mora calcolati fino al 22.03.2024, per un totale dovuto di € 20.435,04.
Le conclusioni della CTU fondate sulla corretta applicazione delle norme di settore e non Per_3
oggetto di specifiche contestazioni dalle parti, appaiono pienamente condivisibili e vengono poste a fondamento della presente decisione. La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata, e il credito di rideterminato nella misura accertata in CP_2
questo grado di giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito
Il motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risulta parimenti fondato.
Già in primo grado era stato accertato, e confermato in sede di CTU, che l'appellante non usufruiva dei servizi di fognatura e depurazione, essendo dotata di un sistema autonomo di smaltimento.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'infondatezza delle pretese di per tali voci, ha omesso di CP_2
pronunciarsi sulla conseguente domanda di restituzione delle somme già versate a tale titolo dall'utente.
L'appellante ha allegato di aver corrisposto, per tali causali non dovute, un importo complessivo di €
2.387,60. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'appellata.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere condannata CP_2
alla restituzione in favore di ella somma di € 2.387,60, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Sulle ulteriori doglianze
L'accoglimento dei motivi principali, con la conseguente rideterminazione del debito sulla base dei consumi storici, assorbe le ulteriori censure relative alla motivazione e alla valutazione della condotta del gestore. La corretta quantificazione del dovuto secondo le norme applicabili costituisce, infatti, il rimedio all'illegittima pretesa dell'appellata.
Sulle spese di lite
La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In applicazione del principio della soccombenza, stante il drastico ridimensionamento della pretesa creditoria di e l'accoglimento della domanda CP_2
riconvenzionale dell'appellante, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste integralmente a carico di e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa CP_2
(scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) e dell'attività svolta, applicando i parametri medi di cui al
D.M. 147/2022 per il presente grado di appello.
Le spese relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, espletate in primo e in secondo grado, devono essere poste definitivamente a carico di CP_2
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2385/2022, ogni altra Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad l'importo di € 12.008,23, Parte_1 CP_2
oltre interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato dalle singole scadenze al saldo, per i consumi idrici oggetto di causa;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna alla restituzione in CP_2
favore di della somma di € 2.387,60, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente grado di appello, in € 5.809,00 per compensi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est.
(dott.ssa Emanuela Cugusi) Il Presidente
(MA RE AN)