CASS
Ordinanza 1 dicembre 2022
Ordinanza 1 dicembre 2022
Massime • 1
L'ufficiale giudiziario dirigente, avendo l'incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un "giudizio di conto", per il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2022, n. 35451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35451 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 28904-2021 proposto da: RE RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRA- RI, 4, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SGROI, rappresentata e di- fesa dall'avvocato RI AMERICANELLI;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 35451 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/12/2022 2 di 7 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE CONTI REGIONE SICILIANA sezione giurisdizionale d’appello, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE I. AR NI ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sen- tenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giuri- sdizionale d’appello, pubblicata il 21 luglio 2021. II. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. III. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, se- zione giurisdizionale d’appello, ha respinto il gravame avanzato da AR NI, dirigente dell’ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Patti, contro la sen- tenza n. 702 del 2020 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 25/11/2020, con la quale la NI era stata condannata al pagamento della somma di € 79.731,49, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno erariale. I giudici di primo grado avevano ritenuto dimostrata l’inescusabile negligenza e la violazione degli obblighi minimi dell'agente contabile nella tenuta di cassa e nella gestione di denaro e valori dell'amministrazione, emerse a seguito di ispezione ministeriale svolta nel giugno 2018 per il periodo 1/3/2013 – 28/2/2018. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana affermò che il danno si fondava sull'esatto cal- colo delle entrate e delle uscite, regolate dalla normativa di settore, e che la verifica ispettiva aveva dimostrato l'ammanco di cassa, essendo 3 di 7 emersi sistematici ritardi nei versamenti per gli oneri fiscali e previden- ziali. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giurisdizionale d’appello, ha quindi disatteso la richiesta di ammissione di una prova per testimoni;
ha affermato la natura di agente contabile di Ma- ria NI, avendo avuto la stessa, quale dirigente dell'ufficio U.N.E.P. se- zione distaccata di Sant'Agata di Militello e, quindi, del Tribunale di Patti, maneggio di denaro pubblico e la connessa responsabilità dell'uf- ficio, agli effetti dell’art. 146 del d.P.R. n. 1220 del 1959; ha eviden- ziato che la NI non avesse fornito prova di fatti idonei ad impedire l'esercizio degli obblighi contabili su lei gravanti;
ha spiegato che gli accertamenti ispettivi avevano rilevato, per il periodo dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2018, le somme destinate al fondo spese d'ufficio, indicando per ciascun mese le entrate e le uscite, nonché il residuo atti- vo o passivo annuale, così pervenendo a quantificare l'ammanco di cassa;
ha negato rilevanza dirimente alla deduzione dei pagamenti tardivi effettuati dopo il 28 febbraio 2018; ha negato che fosse soste- nibile l’esclusione dell’elemento soggettivo dell'illecito erariale, quan- tomeno in termini di gravissima negligenza. IV. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a nor- ma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. V. Il primo motivo del ricorso di AR NI deduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, stante il difetto di qualifica di agente contabile in capo al dirigente U.N.E.P. Si espongono le vicende che portarono alla nomina della NI a dirigente dell’U.N.E.P. di Patti, accettata solo “per spirito di servizio”, e si sostiene l’irregolarità del conferimento di poteri operato. Da ciò il difetto di giurisdizione del giudice 4 di 7 contabile, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice amministrativo o civile. Il secondo motivo del ricorso di AR NI deduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, attesa la natura presuntiva dell’accertamento della responsabilità erariale, lamentandosi la mancata verifica della “intera documentazione” e il mancato rilievo delle somme giacenti in cassaforte al 28 febbraio 2018, in vista della chiusura dei registri. VI. Il primo motivo di ricorso è infondato. Gli addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. U.N.E.P.), ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), ovvero gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato, poiché essi sono "ausiliari dell'ordine giudiziario" (art. 1), stante il collegamento fun- zionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri;
godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato a diversi effetti (art. 2). Gli addetti agli U.N.E.P. sono, del resto, assunti in servizio per pubblico concorso, nei loro riguardi sono stati estesi le qualifiche ed i profili professionali propri del pubblico impiego, sono assoggettati al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere discipli- nare del Ministro, né in senso contrario rilevano le peculiarità del loro trat- tamento retributivo (cfr. Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2006, n. 16895). Si consideri, inoltre, che, a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 1229 del 1959: “1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsa- 5 di 7 bile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigen- te, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali ecce- denze sono utilizzate nell'anno successivo. 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole en- tità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario”. L’art 149 del d.P.R. n. 1229 del 1959 stabilisce, in prosieguo, che: “[l]'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabi- li ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute (…)”. In tal senso, l’ufficiale giudiziario dirigente, avendo l’incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un "giudizio di conto", per il quale perciò sussi- ste la giurisdizione della Corte dei Conti. VI.
1. Tale ricostruzione non è contraddetta (come invece assume la ricor- rente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) dalla giurisprudenza delle se- zioni penali di questa Corte in ordine alla configurabilità del delitto di pe- culato nei confronti di un ufficiale giudiziario che si appropri di somme di danaro a lui versate e delle quali abbia perciò il possesso (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 14/09/2021, n. 33962; Cass. pen. Sez. 6, 15/11/2018, n. 51758; 6 di 7 Cass. pen. Sez. 6, 10/07/2000, n. 9443; Cass. pen. Sez. 6, 03/03/2016, n. 18177; Cass. pen. Sez. 6, 20/06/1991, n. 9534). VII. Il secondo motivo del ricorso di AR NI è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è consen- tito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostan- ziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione spe- ciale. Non è, dunque, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione la sentenza della Corte dei conti che, come nella specie, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, in forza di ragiona- mento inferenziale abbia ritenuto sussistente la prova del danno, della sua addebitabilità a fatto dell’agente convenuto, nonché dell’elemento sogget- tivo del dolo o della colpa grave, essendo stati accertati l'omesso esercizio dei doveri incombenti sull’agente contabile e l'inadempimento dell’obbligo di restituzione del denaro o dei beni in carico, ed essendo peraltro manca- ta qualsiasi contraria dimostrazione di fatti impeditivi. La ricorrente sostiene che è stato così erroneamente accertato e quantifi- cato il danno erariale per i contestati ammanchi di cassa, ma tale censura, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, attiene al concreto esercizio della "potestas iudi- candi" della Corte dei conti, ovvero ai limiti interni della giurisdizione con- tabile (si vedano Cass. Sez. Unite, 11 novembre 2019, n. 29084; Cass. Sez. Unite, 10 ottobre 2002, n. 14473). VIII. Il ricorso va perciò rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in favo- re del Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua qualità di parte solo in senso formale. 7 di 7 Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico- lo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 35451 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/12/2022 2 di 7 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE CONTI REGIONE SICILIANA sezione giurisdizionale d’appello, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE I. AR NI ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sen- tenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giuri- sdizionale d’appello, pubblicata il 21 luglio 2021. II. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. III. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, se- zione giurisdizionale d’appello, ha respinto il gravame avanzato da AR NI, dirigente dell’ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Patti, contro la sen- tenza n. 702 del 2020 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 25/11/2020, con la quale la NI era stata condannata al pagamento della somma di € 79.731,49, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno erariale. I giudici di primo grado avevano ritenuto dimostrata l’inescusabile negligenza e la violazione degli obblighi minimi dell'agente contabile nella tenuta di cassa e nella gestione di denaro e valori dell'amministrazione, emerse a seguito di ispezione ministeriale svolta nel giugno 2018 per il periodo 1/3/2013 – 28/2/2018. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana affermò che il danno si fondava sull'esatto cal- colo delle entrate e delle uscite, regolate dalla normativa di settore, e che la verifica ispettiva aveva dimostrato l'ammanco di cassa, essendo 3 di 7 emersi sistematici ritardi nei versamenti per gli oneri fiscali e previden- ziali. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giurisdizionale d’appello, ha quindi disatteso la richiesta di ammissione di una prova per testimoni;
ha affermato la natura di agente contabile di Ma- ria NI, avendo avuto la stessa, quale dirigente dell'ufficio U.N.E.P. se- zione distaccata di Sant'Agata di Militello e, quindi, del Tribunale di Patti, maneggio di denaro pubblico e la connessa responsabilità dell'uf- ficio, agli effetti dell’art. 146 del d.P.R. n. 1220 del 1959; ha eviden- ziato che la NI non avesse fornito prova di fatti idonei ad impedire l'esercizio degli obblighi contabili su lei gravanti;
ha spiegato che gli accertamenti ispettivi avevano rilevato, per il periodo dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2018, le somme destinate al fondo spese d'ufficio, indicando per ciascun mese le entrate e le uscite, nonché il residuo atti- vo o passivo annuale, così pervenendo a quantificare l'ammanco di cassa;
ha negato rilevanza dirimente alla deduzione dei pagamenti tardivi effettuati dopo il 28 febbraio 2018; ha negato che fosse soste- nibile l’esclusione dell’elemento soggettivo dell'illecito erariale, quan- tomeno in termini di gravissima negligenza. IV. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a nor- ma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. V. Il primo motivo del ricorso di AR NI deduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, stante il difetto di qualifica di agente contabile in capo al dirigente U.N.E.P. Si espongono le vicende che portarono alla nomina della NI a dirigente dell’U.N.E.P. di Patti, accettata solo “per spirito di servizio”, e si sostiene l’irregolarità del conferimento di poteri operato. Da ciò il difetto di giurisdizione del giudice 4 di 7 contabile, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice amministrativo o civile. Il secondo motivo del ricorso di AR NI deduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, attesa la natura presuntiva dell’accertamento della responsabilità erariale, lamentandosi la mancata verifica della “intera documentazione” e il mancato rilievo delle somme giacenti in cassaforte al 28 febbraio 2018, in vista della chiusura dei registri. VI. Il primo motivo di ricorso è infondato. Gli addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. U.N.E.P.), ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), ovvero gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato, poiché essi sono "ausiliari dell'ordine giudiziario" (art. 1), stante il collegamento fun- zionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri;
godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato a diversi effetti (art. 2). Gli addetti agli U.N.E.P. sono, del resto, assunti in servizio per pubblico concorso, nei loro riguardi sono stati estesi le qualifiche ed i profili professionali propri del pubblico impiego, sono assoggettati al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere discipli- nare del Ministro, né in senso contrario rilevano le peculiarità del loro trat- tamento retributivo (cfr. Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2006, n. 16895). Si consideri, inoltre, che, a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 1229 del 1959: “1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsa- 5 di 7 bile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigen- te, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali ecce- denze sono utilizzate nell'anno successivo. 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole en- tità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario”. L’art 149 del d.P.R. n. 1229 del 1959 stabilisce, in prosieguo, che: “[l]'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabi- li ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute (…)”. In tal senso, l’ufficiale giudiziario dirigente, avendo l’incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un "giudizio di conto", per il quale perciò sussi- ste la giurisdizione della Corte dei Conti. VI.
1. Tale ricostruzione non è contraddetta (come invece assume la ricor- rente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) dalla giurisprudenza delle se- zioni penali di questa Corte in ordine alla configurabilità del delitto di pe- culato nei confronti di un ufficiale giudiziario che si appropri di somme di danaro a lui versate e delle quali abbia perciò il possesso (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 14/09/2021, n. 33962; Cass. pen. Sez. 6, 15/11/2018, n. 51758; 6 di 7 Cass. pen. Sez. 6, 10/07/2000, n. 9443; Cass. pen. Sez. 6, 03/03/2016, n. 18177; Cass. pen. Sez. 6, 20/06/1991, n. 9534). VII. Il secondo motivo del ricorso di AR NI è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è consen- tito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostan- ziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione spe- ciale. Non è, dunque, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione la sentenza della Corte dei conti che, come nella specie, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, in forza di ragiona- mento inferenziale abbia ritenuto sussistente la prova del danno, della sua addebitabilità a fatto dell’agente convenuto, nonché dell’elemento sogget- tivo del dolo o della colpa grave, essendo stati accertati l'omesso esercizio dei doveri incombenti sull’agente contabile e l'inadempimento dell’obbligo di restituzione del denaro o dei beni in carico, ed essendo peraltro manca- ta qualsiasi contraria dimostrazione di fatti impeditivi. La ricorrente sostiene che è stato così erroneamente accertato e quantifi- cato il danno erariale per i contestati ammanchi di cassa, ma tale censura, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, attiene al concreto esercizio della "potestas iudi- candi" della Corte dei conti, ovvero ai limiti interni della giurisdizione con- tabile (si vedano Cass. Sez. Unite, 11 novembre 2019, n. 29084; Cass. Sez. Unite, 10 ottobre 2002, n. 14473). VIII. Il ricorso va perciò rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in favo- re del Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua qualità di parte solo in senso formale. 7 di 7 Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico- lo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili