Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3869/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai IGi Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. CANAL GIORGIO, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRI ALBERTO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 11.12.2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGi e nel Comune di Marcon (VE) in data 8 giugno 2013, Parte_2 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marcon (VE), al n.6 parte II, serie A Ufficio 1, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre, , in Marcon (VE) in Via Vittorio Veneto Parte_1
n.9 int.9, già casa coniugale;
3) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma
4) le parti convengono che, relativamente al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario:
nella settimana di turno mattutino, il ritirerà il figlio da scuola alle ore 16.00 e Parte_2 lo terrà con sé fino alle 18.30 nei giorni di martedì e giovedì;
nella settimana di turno pomeridiano il UB prenderà il bambino a casa alle 7.30 e lo accompagnerà a scuola per due mattine settimanali oltre a tenere con sé il minore dal sabato pomeriggio fino a domenica alle ore 20:30;
fino a quando non sia in grado di pernottare presso il padre, questi terrà con sé il Per_1 figlio ogni domenica dalle ore 9:30 alle ore 20:30, con possibilità di scambiare tal giorno con la giornata di sabato pomeriggio, qualora i genitori lo concordino;
il pernotto verrà introdotto gradualmente fino a quando il minore non si sarà abituato al pernottamento presso il padre;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni (anche non consecutivi); fino a quando il minore non sia in grado di pernottare presso il padre in tale periodo i genitori concorderanno giorni e orari in cui il padre potrà tenere con sé il figlio nelle ore diurne,
per quanto riguarda le vacanze invernali il padre trascorrerà con il figlio la Vigilia di
Natale, mentre il giorno di Natale lo trascorrerà con la mamma;
il padre trascorrerà Per_1 il giorno dell'Epifania con il figlio mentre lo trascorrerà con la mamma, Persona_2 alternando di anno in anno tra i genitori i giorni predetti, così come Pasqua il padre la trascorrerà con il figlio e lunedì dell'Angelo con la mamma, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni predetti;
il padre potrà vedere e tenere con sé , previo congruo avviso e di concerto con la Per_1 madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso, anche in ulteriori giorni o periodi rispetto a quelli suindicati;
i genitori si riservano, altresì, il diritto di modificare concordemente i periodi di frequentazione suindicati;
a cagione del fatto che ad oggi non esprime il desiderio di pernottare presso il Per_1 padre, i genitori, affinchè il figlio possa pernottare presso di lui, concordano che il padre intraprenda un percorso individuale volto al sostegno alla genitorialità e che la coppia intraprenda un percorso volto ad assicurare un'educazione condivisa, conSIliato anche dalla Dott.ssa ; Per_3
5) le parti convengono che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il Parte_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di €.400,00 mensili entro il giorno 7 di ogni mese (oltre a €.100,00 nel mese in cui il percepisce la tredicesima), somma da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat come per legge, con decorrenza dal mese corrispondente alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Delegato dell'anno successivo, e ciò in considerazione del mancato consumo dei pasti e del mancato pernotto del figlio a casa del padre.
Nell'ipotesi in cui il minore riprendesse la frequentazione con il padre, pernottando e consumando i pasti presso di lui, l'assegno verrà diminuito ad €.350,00 mensili.
6) le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise nella misura del 70% a carico Per_1 del IG e del 30% a carico della OR e saranno individuate con le Parte_2 Pt_1 modalità previste secondo il Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20/09/2019 in uso presso il Tribunale di Venezia, da intendersi qui richiamato;
7) le parti convengono che le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i genitori una volta che la OR avrà trovato una stabile occupazione, anche se non a tempo Pt_1 indeterminato;
8) le parti convengono che mensilmente venga fatto un riepilogo delle spese straordinarie sostenute per il minore che avverrà entro i primi giorni del mese successivo a quello di erogazione delle stesse, sicchè il conseguente rimborso da parte del IG avverrà Parte_2 entro il giorno 7 del mese in concomitanza con il versamento del contributo di mantenimento ordinario;
9) le parti convengono che il IG rimborsi la somma di €.1.736,79 a titolo di Parte_2 spese straordinarie anticipate dalla OR per il figlio (cfr. doc. 21) e che Pt_1 Per_1 detto importo verrà corrisposto in sede di udienza di comparizione delle parti in concomitanza con la conferma da parte dei coniugi delle condizioni di divorzio di cui al presente ricorso, mediante consegna di assegno circolare del predetto importo intestato alla OR;
Parte_1
10) le parti convengono che l'assegno unico per il figlio a carico spetterà alla OR Pt_1 nella misura del 100%;
11) qualora la OR intendesse trasferire la sua residenza in luogo distante Pt_1 dall'attuale, le parti convengono di concordare eventualmente nuove e diverse modalità di frequentazione e visita del padre nei confronti di;
Per_1
12) nell'ambito di un'integrale e definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali coniugali tra loro esistenti, i coniugi e Parte_2 Parte_1 convengono quanto segue:
a) il IG dichiara di cedere a titolo oneroso alla OR , la Parte_2 Parte_1 quale ad eguale titolo accetta ed acquista, la proprietà della quota pari ad un ½ dell'abitazione sita in Marcon (VE), via Vittorio Veneto n.9 int.9, derivante dall'atto di compravendita del 23/03/2011 del Notaio n Mogliano Veneto (TV), n. Persona_4 rep. 119312 e n. racc. 29937, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 28/03/2011 al n. 5564/1T, e precisamente delle seguenti unità immobiliari consistenti in un'abitazione al piano secondo, interno 9, in un garage ed in un posto auto scoperto al piano terra, e quota parte dell'area priva di volumetria edificabile, strettamente pertinenziale rientrante nello scoperto, facenti parte del fabbricato “A”, inserito nel complesso edilizio, CP composto da due fabbricati “Fabbricato A” e “Fabbricato B”, denominato condominio ”, sito in Comune di Marcon (VE) con ingresso per l'abitazione in oggetto da via Vittorio
Veneto n.9, e così identificate nel: Catasto Fabbricati del Comune Di Marcon (VE), foglio 5 per l'intero:
-mapp.n.1884 sub.18 Via Vittorio Veneto - piano 2 – Interno 9 – Cat.A/2 – cl.3 – vani 4,5 –
r.c. euro 453,19;
- mapp.n.1884 sub.4 Via Vittorio Veneto – piano T – Cat.C/6 – cl.7 – mq.19 – r.c. euro
62,80;
- mapp.n.1884 sub.73 Via Vittorio Veneto – piano T – Cat.C/6 – cl.3 – mq.12 – r.c. euro
21,07.
Gli enti comuni, l'area scoperta e quella coperta dall'intero complesso edilizio di cui le unità immobiliari sopra descritte fanno parte, corrispondono al mapp.n.1884 ente urbano di mq.2468 Fg.5 del C.T., derivato dall'unione dei mapp.n.1108 di mq.1365, mapp.n.1880 di mq.842 e mapp.n.1882 di mq.261, come da Mod.3/SPC n.68273 1/2009 del 31/03/2009
(prot.n.VE0068273). Catasto Terreni del Comune Di Marcon (VE), foglio 5 Per la quota di
77,717/1000:
- mapp.n.1895 s.a. Ha.
0.00.66 RD euro 0,62 RA euro 0,37 (centiare sessantasei).
Trattasi di area priva di volumetria edificabile, strettamente pertinenziale rientrante nello scoperto.
CONFINI: il mapp.n.1884 sub.18 confina con sub.19, sub.17, vano scala, prospetti. Il sub.4 confina con sub.3, sub. 5, area scoperta. Il sub.73 confina con sub.72, sub.74, area scoperta;
b) il SI. dichiara, e la SI.ra prende atto, che in data Parte_2 Parte_1
29/08/2024 il Notaio di Mogliano Veneto (TV) inviava all'Agenzia Persona_5 delle Entrate – Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio istanza di rettificazione dell'intestazione delle quote di proprietà del mapp.1895 conformemente a quanto risulta dal titolo di acquisto (contratto di compravendita menzionato alla lett.a), che si allega (doc.
22), che è stata evasa apportando la relativa modifica in data 02/09/2024, come da atto che, altresì, si dimette (doc. 23);
c) ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1-bis L.27/02/1985 n.52, il IG
[...]
, parte cedente, dichiara, e la SI.ra , parte cessionaria, prende atto che Parte_2 Parte_1
i dati catastali riportati nel presente atto e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto di quanto ceduto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
si allega visura catastale aggiornata (doc. 25); d) il IG , parte cedente, dichiara la sua quota pari a ½ delle unità Parte_2 immobiliari sopra descritte viene ceduta a corpo e non a misura e trasferita a titolo oneroso alla OR , parte cessionaria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con Parte_1 tutti gli annessi, connessi, usi, e diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti, con tutte le parti comuni del complesso residenziale, cui appartengono le unità immobiliari oggetto della presente cessione, ed in particolare con le parti condominiali di competenza di cui ai mapp.n.1884 sub.1 b.c.n.c. – cortile area di manovra comune ai subalterni da 2 a 84, mapp.n.1884 sub.9 b.c.n.c. (atrio – vano scale – ascensore – vani impianti tecnici) ai subalterni da 10 a 24, mapp.n.1884 sub.41 b.c.n.c.
(atrio – vano scale – ascensore – vani impianti tecnici) ai subalterni da 42 a 53, come risulta dall'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni, noto alla parte cessionaria, e con le limitazioni d'uso e ripartizioni di spese risultanti dal regolamento di condominio appresso citato, nonché, per quanto non previsto da detto regolamento, dalla legge e dal c.c. La parte acquirente si obbliga a rispettare e dichiara di accettare per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, il regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali, allegato sotto la lettera “A” all'atto stipulato avanti il Notaio Persona_4 in Mogliano Veneto (TV) in data 16/06/2010 n.118136 di repertorio, registrato a Treviso il
23/06/2010 al n.1123/1T e trascritto a Venezia il 23/06/2010 ai n.ri 21438/12837, il cui testo si intende come qui integralmente riportato;
e) i ricorrenti dichiarano che il corrispettivo della cessione è convenuto in €.67.395,30 che verranno corrisposti dalla IG mediante: Parte_1
1) estinzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario sottoscritto dai ricorrenti avanti il
Notaio i Mogliano Veneto (TV) in data 23/03/2011 n. rep. 119.313 e n. Persona_4 racc. 29.938, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 28/03/2011 al n.
5565/1T e iscritto a Venezia in data 29/03/2011 reg.ord.10012 e reg.form.1952, con Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia Società Cooperativa per l'acquisto dell'ex casa familiare, liberando il IG da ogni obbligo a riguardo, mediante Parte_2 versamento in un'unica soluzione di tutte le residue rate ad oggi pari ad €. 52.914,08, ovvero quella minor cifra che risulterà all'appuntamento che verrà fissato presso il predetto istituto di credito lo stesso giorno della fissanda udienza di comparizione delle parti, successivamente allo svolgimento della stessa;
2) rimborso delle rate di mutuo versate dal IG a decorrere da marzo 2022 sino Parte_2 alla data dell'udienza di comparizione delle parti oggi pari, indicativamente, alla data del presente ricorso ad €.14.481,22, e successive maturande, mediante consegna di assegno circolare intestato al IG in sede di udienza di comparizione delle parti, Parte_2 dopo la conferma delle condizioni di divorzio, avendo cura parte cedente di comunicare, con congruo anticipo, a parte cessionaria l'importo aggiornato delle rate pagate sino all'udienza al fine di consentirle di ottenere in tempo l'emissione dell'assegno circolare;
f) il IG dichiara che la quota pari ad ½ delle unità immobiliari oggetto Parte_2 della presente cessione è a lui pervenuta in virtù dell'atto di compravendita del 23/03/2011 del Notaio in Mogliano Veneto (TV), n. rep. 119312 e n. racc. 29937, Persona_4 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 28/03/2011 al n. 5564/1T;
g) il IG garantisce che la quota pari a ½ delle unità immobiliari Parte_2 oggetto della presente cessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, da oneri, livelli, nonché da privilegi anche fiscali, ad eccezione dell'ipoteca legale derivante dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto dai ricorrenti con Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia Società Cooperativa avanti il Notaio n Mogliano Veneto (TV) in data 23/03/2011 n. rep. 119.313 e Persona_4
n. racc. 29.938, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 28/03/2011 al n.
5565/1T e iscritto a Venezia in data 29/03/2011 reg.ord.10012 e reg.form.1952, con Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia Società Cooperativa, gravante anche sulle unità immobiliari oggetto della presente cessione;
h) i ricorrenti, edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiarano e garantiscono, ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto D.P.R., di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori immobiliari;
i) il IG , parte cedente, dichiara e garantisce, ai sensi della L.n.47 del Parte_2
1985 e del D.L. n.24 del 1995, che l'intero complesso residenziale di cui è parte quanto viene ceduto è stato costruito in base al permesso di costruire n. 98/05 del 06/06/2005, permesso di costruire in variante n.92/07 del 14/06/2007, permesso di costruire in variante n.25/08 dell'11/02/2008, permesso di costruire in variante n.49/09 del 25/05/2009, in CP_2 variante prot.n.2419 del 28/01/2010, in variante prot.n.7562 del 17/03/2010, ed è CP_2 stato dichiarato agibile con decorrenza dal 07/06/2010. Egli garantisce la piena conformità della costruzione alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dai citati permessi di costruire;
l) il IG dichiara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in Parte_2 materia di certificazione energetica degli edifici di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., che l'unità immobiliare oggetto della presente cessione per la quota pari ½ alla OR Pt_1
è dotata di attestazione di prestazione energetica, che parte cedente ha già consegnato
[...]
a parte cessionaria e che si allega, altresì, a tale atto (doc. 23);
m) il IG garantisce, per la sua quota pari a ½, la conformità degli Parte_2 impianti installati all'interno delle unità immobiliari oggetto della presente cessione, nonché di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro installazione e che con riguardo agli stessi sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità. Dichiara, altresì, che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti è già in possesso di parte cessionaria;
n) le Parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. I coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del presente ricorso, del verbale della fissanda udienza di comparizione delle parti e dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civile del matrimonio ed essi concordano e si impegnano sin d'ora che, qualora dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del presente trasferimento immobiliare, effettueranno la presente cessione con atto notarile;
o) il IG rinuncia fin d'ora espressamente all'iscrizione dell'ipoteca Parte_2 legale nascente dal presente trasferimento di quota di beni immobili alla parte acquirente, con esonero del Conservatore di qualsiasi responsabilità a riguardo;
p) le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistica-edilizia dell'immobile oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
q) i ricorrenti concordano che il IG continuerà a pagare integralmente Parte_2 la rata del mutuo sino alla data dell'udienza di comparizione delle parti in cui i coniugi confermeranno le condizioni di cui al presente ricorso e, dunque, la volontà di effettuare la presente cessione di quota;
13) i ricorrenti concordano che, come già pattuito in sede di separazione consensuale,
l'autovettura Fiat Qubo targato EZ872VB intestata al SI. rimarrà nella sua Parte_2 esclusiva disponibilità, nulla opponendo e pretendendo la SI.ra all'eventuale e futura Pt_1 vendita della stessa;
14) i coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 02.10.2024 i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 8.6.2013 con rito concordatario a Marcon, atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n.6 parte II, serie A Ufficio 1,anno 2013 del Comune di
Marcon, dalla loro unione era nato il figlio minore , di anni 6, in data 5.6.2017; che, Per_1 in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale in data 30.3.2022 nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 4778 del 07.04.2022 del
Tribunale di Venezia. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Fissata con decreto del 15.10.2024 l'udienza di comparizione per il 10.12.2024, accolta la richiesta delle parti che la suddetta si svolgesse in presenza in ragione del trasferimento immobiliare che le stesse intendevano compiere, in detta sede i coniugi comparivano personalmente e, dopo aver rappresentato la volontà di non riconciliarsi, insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso e confermate in udienza.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione avvenuta il 30.30.2022 nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto del 07.04.2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Nulla per le spese stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 8.6.2013 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (al n.6 parte II, serie A Ufficio 1, anno 2013) del Comune di Marcon. - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e sopra epigrafate.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero