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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2024, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 19/6/2024 , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3748/2020 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], elett.te domiciliato in Parte_1
Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Emiliostefano Marzuillo che lo rappresenta e difende ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Maresca, con il quale elett.te domicilia presso : indirizzo telematico resistente NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Mauro Elberti CP_2 dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 4, presso la sede dell'Istituto chiamato in causa
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a Parte_1 ottenere, sulla base di varie argomentazioni, la condanna della società al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro 16.397,38, oltre accessori, a titolo di differenze retributive dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° marzo 2019 al 14/12/2019. Il ricorrente ha altresì chiamato in causa l' , chiedendo la condanna della società CP_2 datrice di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle differenze retributive rivendicate. La si è costituita e ha resistito alla domanda attorea, con varie Controparte_1 argomentazioni. L' si è costituito e ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Ciò detto, si osserva che la domanda di è risultata infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata, atteso che l'istante, su cui gravava il relativo onere, non è stato in grado di dimostrare, attraverso prove documentali e testimoniali convincenti e univoche, la fondatezza della propria pretesa. Le dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente, infatti, sono state assolutamente generiche e frammentarie (cfr. verbali di udienza), e come tali, in mancanza di ulteriori e più qualificanti elementi di riscontro, vanno ritenute senz'altro insufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda. Alla luce del rigetto della domanda relativa alle differenze retributive, va ritenuta insussistente ogni pretesa contributiva , in quanto non provata. Al riguardo si osserva che l , nel costituirsi in giudizio, non ha prodotto alcun CP_3 verbale ispettivo né ha articolato propri mezzi di prova, limitandosi a richiedere la condanna della al pagamento dei contributi se dovuti. Controparte_1
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20/7/2020 nei confronti di , e con Parte_1 Controparte_1 la chiamata in causa dell , così provvede: a)rigetta la domanda del ricorrente;
CP_2
b)rigetta ogni domanda dell' ; c)compensa le spese. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 20/6/2024 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 19/6/2024 , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3748/2020 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], elett.te domiciliato in Parte_1
Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Emiliostefano Marzuillo che lo rappresenta e difende ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Maresca, con il quale elett.te domicilia presso : indirizzo telematico resistente NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Mauro Elberti CP_2 dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 4, presso la sede dell'Istituto chiamato in causa
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a Parte_1 ottenere, sulla base di varie argomentazioni, la condanna della società al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro 16.397,38, oltre accessori, a titolo di differenze retributive dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° marzo 2019 al 14/12/2019. Il ricorrente ha altresì chiamato in causa l' , chiedendo la condanna della società CP_2 datrice di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle differenze retributive rivendicate. La si è costituita e ha resistito alla domanda attorea, con varie Controparte_1 argomentazioni. L' si è costituito e ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Ciò detto, si osserva che la domanda di è risultata infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata, atteso che l'istante, su cui gravava il relativo onere, non è stato in grado di dimostrare, attraverso prove documentali e testimoniali convincenti e univoche, la fondatezza della propria pretesa. Le dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente, infatti, sono state assolutamente generiche e frammentarie (cfr. verbali di udienza), e come tali, in mancanza di ulteriori e più qualificanti elementi di riscontro, vanno ritenute senz'altro insufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda. Alla luce del rigetto della domanda relativa alle differenze retributive, va ritenuta insussistente ogni pretesa contributiva , in quanto non provata. Al riguardo si osserva che l , nel costituirsi in giudizio, non ha prodotto alcun CP_3 verbale ispettivo né ha articolato propri mezzi di prova, limitandosi a richiedere la condanna della al pagamento dei contributi se dovuti. Controparte_1
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20/7/2020 nei confronti di , e con Parte_1 Controparte_1 la chiamata in causa dell , così provvede: a)rigetta la domanda del ricorrente;
CP_2
b)rigetta ogni domanda dell' ; c)compensa le spese. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 20/6/2024 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco