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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.15457/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Gian Ettore Gassani
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Stefania Votano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 , depositate in data 3.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “il sig. , a partire dalla data di sottoscrizione del Pt_1 ricorso congiunto, sta versando e verserà, esclusivamente per 12 mensilità, direttamente alla IA
, maggiorenne (28 anni), economicamente indipendente e proprietaria di immobili, a mezzo Per_1 di bonifico bancario entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, euro 2.000,00 mensili a titolo di sostegno economico volontario;
il padre consentirà alla IA , di ricevere la rata di Per_1 locazione dell'appartamento sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, primo piano, fino alla data di vendita del suddetto immobile;
il sig. si è già impegnato a vendere l'appartamento suddetto, Pt_1 sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, Comune di ANZIO (A323) (RM), Foglio 28 Particella 378
Subalterno 2, Partita: 4528, conferendo incarico ad un'agenzia immobiliare, e si impegna a versare il ricavato, al netto delle spese di vendita ed eventuali spese straordinarie da sostenere per la stessa, della citata vendita alla IA al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile da utilizzare Per_1 come sua casa di residenza;
-dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice
(sostituita dalle note di trattazione scritta), il sig. cesserà di corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'importo del canone di locazione dell'immobile sito in Lavinio, Via Macchiavelli n. 4, Parte_2 primo piano (di cui sopra); la sig.ra a venduto in data 16 Settembre 2025 l'appartamento Parte_2 sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, piano terra, Comune di ANZIO (A323) (RM), Foglio 28
Particella 378 Subalterno 1 e 54, e ha versato il ricavato della citata vendita, al netto delle spese di vendita, alla IA contribuendo all'acquisto dell'immobile sito in Milano alla via Principe Per_1
Eugenio 29 come sua casa di residenza;
il sig. si farà carico, nella misura del 50%, delle Pt_1 spese notarili e tasse di registro relative all'acquisto dell'immobile per la IA , per un Per_1 importo complessivo non superiore a euro 15.000,00. Ulteriori oneri o spese accessorie relativi all'acquisto in oggetto, saranno sostenuti per intero dalla sig.ra al passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di divorzio il sig. verserà alla IA , come ulteriore contributo Pt_1 Per_1 all'acquisto dell'immobile in favore della stessa, l'importo di euro 150.000,00
(centocinquantamila/00); Le parti si impegnano a concordare indipendentemente e direttamente con la IA eventuali contributi laddove alla stessa non venisse rinnovato il contratto a partita Per_1 iva attualmente in essere;
le parti concordano che alla IA (sposata e madre di un bambino) Per_2 nulla è dovuto in quanto da tempo autonoma economicamente e proprietaria di immobili;
le parti concordano che alla Sig.ra economicamente autosufficiente e proprietaria di immobili, Parte_2 nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile;
le parti concordano che è da ritenersi revocato l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione in favore delle figlie, e , e Per_2 Per_1 di tutte le somme considerate ad integrazione di tale assegno di cui il Sig. era obbligato a Pt_1 erogare, nonché il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle ragazze, mentre rimane pattuito tra le parti che la casa familiare di Roma, viale XXI Aprile n.10, con relative pertinenze rimane definitivamente assegnata alla signora che ne è integrale proprietaria;
Parte_2 le parti dichiarano entrambe di non avere null'altro a che pretendere dal punto di vista economico/patrimoniale dal coniuge, rinunciando reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa presente o futura;
spese di lite compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art. 68 L.P.). rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 6.10.1983 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01442, parte II, serie A04, anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.15457/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Gian Ettore Gassani
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Stefania Votano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 , depositate in data 3.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “il sig. , a partire dalla data di sottoscrizione del Pt_1 ricorso congiunto, sta versando e verserà, esclusivamente per 12 mensilità, direttamente alla IA
, maggiorenne (28 anni), economicamente indipendente e proprietaria di immobili, a mezzo Per_1 di bonifico bancario entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, euro 2.000,00 mensili a titolo di sostegno economico volontario;
il padre consentirà alla IA , di ricevere la rata di Per_1 locazione dell'appartamento sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, primo piano, fino alla data di vendita del suddetto immobile;
il sig. si è già impegnato a vendere l'appartamento suddetto, Pt_1 sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, Comune di ANZIO (A323) (RM), Foglio 28 Particella 378
Subalterno 2, Partita: 4528, conferendo incarico ad un'agenzia immobiliare, e si impegna a versare il ricavato, al netto delle spese di vendita ed eventuali spese straordinarie da sostenere per la stessa, della citata vendita alla IA al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile da utilizzare Per_1 come sua casa di residenza;
-dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice
(sostituita dalle note di trattazione scritta), il sig. cesserà di corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'importo del canone di locazione dell'immobile sito in Lavinio, Via Macchiavelli n. 4, Parte_2 primo piano (di cui sopra); la sig.ra a venduto in data 16 Settembre 2025 l'appartamento Parte_2 sito in Lavinio alla Via Machiavelli n. 4, piano terra, Comune di ANZIO (A323) (RM), Foglio 28
Particella 378 Subalterno 1 e 54, e ha versato il ricavato della citata vendita, al netto delle spese di vendita, alla IA contribuendo all'acquisto dell'immobile sito in Milano alla via Principe Per_1
Eugenio 29 come sua casa di residenza;
il sig. si farà carico, nella misura del 50%, delle Pt_1 spese notarili e tasse di registro relative all'acquisto dell'immobile per la IA , per un Per_1 importo complessivo non superiore a euro 15.000,00. Ulteriori oneri o spese accessorie relativi all'acquisto in oggetto, saranno sostenuti per intero dalla sig.ra al passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di divorzio il sig. verserà alla IA , come ulteriore contributo Pt_1 Per_1 all'acquisto dell'immobile in favore della stessa, l'importo di euro 150.000,00
(centocinquantamila/00); Le parti si impegnano a concordare indipendentemente e direttamente con la IA eventuali contributi laddove alla stessa non venisse rinnovato il contratto a partita Per_1 iva attualmente in essere;
le parti concordano che alla IA (sposata e madre di un bambino) Per_2 nulla è dovuto in quanto da tempo autonoma economicamente e proprietaria di immobili;
le parti concordano che alla Sig.ra economicamente autosufficiente e proprietaria di immobili, Parte_2 nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile;
le parti concordano che è da ritenersi revocato l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione in favore delle figlie, e , e Per_2 Per_1 di tutte le somme considerate ad integrazione di tale assegno di cui il Sig. era obbligato a Pt_1 erogare, nonché il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle ragazze, mentre rimane pattuito tra le parti che la casa familiare di Roma, viale XXI Aprile n.10, con relative pertinenze rimane definitivamente assegnata alla signora che ne è integrale proprietaria;
Parte_2 le parti dichiarano entrambe di non avere null'altro a che pretendere dal punto di vista economico/patrimoniale dal coniuge, rinunciando reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa presente o futura;
spese di lite compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art. 68 L.P.). rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 6.10.1983 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01442, parte II, serie A04, anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi