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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7174 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7628/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 19 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7628/2025 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elvia Spigno, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Santa Teresa Gallura, alla via Madre Teresa n. 19, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Milano, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano resistenti-convenuti
Oggetto: opposizione a revoca della patente ex art. 120, secondo comma, CdS
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 25-02-2025 e ritualmente notificato al e al il sig. ha Controparte_1 CP_1 Controparte_3 Parte_1
convenuto in giudizio avanti questo Tribunale i citati per sentir annullare il provvedimento di CP_4
revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Milano in data 06-02-2024, con conseguente diritto all'immediata restituzione del documento. pagina 2 di 8 Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 06-02-2024 il Prefetto di Milano revocava al sig. la patente di guida a seguito della Parte_1
sentenza di condanna del Tribunale di Milano alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990;
- il Prefetto di Milano riteneva che il ricorrente non possedesse più i requisiti morali prescritti per ottenere il rilascio della patente di guida sulla base di un'applicazione automatica della revoca del titolo;
- nel motivare il provvedimento di revoca della patente, il Prefetto ometteva di rappresentare correttamente gli elementi concreti in base ai quali si sarebbe dovuto desumere lo stato attuale di pericolosità sociale del ricorrente;
- il Prefetto di Milano non ha formulato alcun giudizio di pericolosità sociale nei confronti del sig.
[...]
limitandosi ad un mero richiamo al precedente penale risultante dal casellario, ossia la Pt_1
condanna in materia di stupefacenti divenuta irrevocabile in data 09-02-2018;
- per tale procedimento il ricorrente aveva svolto positivamente il percorso di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., con estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale in relazione alla condotta contestata;
- inoltre, si tratta di fatti risalenti all'anno 2014 e la condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alle condanne, sia sotto il profilo lavorativo, sia in generale nei rapporti sociali ed interpersonali, è stata assolutamente positiva.
Con decreto del 18-03-2025 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 29-05-2025.
Ritualmente chiamati, in data 22-04-2025 si costituivano in giudizio il e il Controparte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante comparsa di costituzione e risposta, deducendo quanto segue:
- in via preliminare, i resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella amministrativa, a mente dell'art. 120, secondo comma, CdS, che individua nel prefetto il soggetto titolare di un potere discrezionale a fronte del quale insistono non diritti soggettivi, bensì interessi legittimi;
- nel merito, il provvedimento di revoca della patente è legittimo perché emesso in corretta applicazione delle norme di legge vigenti;
- il Prefetto, nell'ambito del potere discrezionale di cui gode, ha puntualmente motivato la decisione avversata;
pagina 3 di 8 - pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
All'udienza del 29-05-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte delle parti, rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava il procedimento all'udienza del 19-09-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso proposto dal sig. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, contestata dalla parte resistente a favore della giurisdizione quella amministrativa.
Sul punto, si osserva che la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2, CdS spetta al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto, in quanto il provvedimento ablativo non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato (cfr. Cass., S.U., n. 26391/2020).
Trattandosi di questione attinente ad un diritto soggettivo, non è rilevante stabilire se la P.A. abbia rispettato le regole del procedimento amministrativo, né se la motivazione del provvedimento sia esaustiva, ma occorre verificare se sussistano o meno i presupposti per la revoca della patente. Il giudizio, infatti, riguarda direttamente il rapporto e non l'atto ablativo e l'iter procedimentale che ha portato alla sua emanazione.
2.2. Venendo al merito, occorre verificare la sussistenza dei presupposti della revoca.
Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca
pagina 4 di 8 della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al secondo comma, in quanto è pacifico che il sig. Parte_1
fosse già titolare di patente di guida, seppur revocata.
Il secondo comma è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«può provvedere» - alla revoca della patente” (cfr. Corte Cost. n. 22/2018).
A fondamento della pronunzia di illegittimità, la Corte ha osservato che “la disposizione denunziata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (…) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità”.
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la revoca non è più automatica, nel senso che essa non
è giustificata dal mero passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma il Prefetto deve effettuare una valutazione del caso concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti quali, ad es., la gravità del reato, il tempo in cui è stato commesso, il comportamento del reo pagina 5 di 8 successivo alla condanna e il suo percorso di reinserimento sociale, le sue condizioni personali e familiari. All'esito di tale valutazione, il Prefetto può procedere alla revoca soltanto nel caso in cui gli elementi raccolti depongano per l'attuale inaffidabilità morale del soggetto.
Nel caso in esame, il provvedimento di revoca si fonda sulle informazioni provenienti dalle Forze dell'Ordine e, in particolare, sulla nota n. 0165017/1 del 01-02-2024 del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Sassari, che richiama la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano del 14-
02-2024 (doc. n.
3-4 di parte resistente), dalle quali risultava che il ricorrente non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 CdS.
Nel dettaglio, il Prefetto, dopo aver ha ritenuto sussistere ragioni sufficienti per procedere alla revoca della patente di guida.
Tali motivazioni sono state ritenute sufficientemente adeguate e articolate nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. peraltro sulla base dei medesimi rilievi posti a Parte_1
fondamento della presente opposizione (doc. n. 6 e 7 di parte resistente).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, riferendo genericamente di svolgere attualmente “una vita regolare improntata alla legalità e alla correttezza” (nel ricorso introduttivo) e di avere necessità della patente per aiutare la moglie nella gestione della ditta individuale di cui è titolare, nonché accompagnare i figli alle attività extrascolastiche e dalla pediatra, che in alcuni giorni della settimana riceve a Palau, distante 28 km dalla sua residenza.
In corso di causa, il ricorrente ha allegato di aver aperto un'impresa individuale (doc. n. 1 depositato in data 08-07-2025) sotto la denominazione di “Home Sweet Home di , la cui sede è in Santa Parte_1
Teresa di Gallura, alla via Nazionale n. 70, evidenziando la necessità di disporre di patente di guida per la nuova attività imprenditoriale. Tale asserzione rimane, però, priva di riscontro probatorio, atteso pagina 6 di 8 che il negozio dista solo 400 metri dall'abitazione e che non è stato allegato alcunché sulla necessità di spostamenti.
Quanto al bisogno di utilizzare l'autovettura per le attività extrascolastiche dei figli, peraltro neppure indicate, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'impossibilità di raggiungere le varie destinazioni con mezzi pubblici ovvero alternativi, rimanendo, quindi, l'obiezione a livello meramente teorico.
Per quanto riguarda la pediatra, in data 19-09-2025 parte ricorrente ha depositato un certificato medico proveniente dalla dott.ssa , pediatra in Palau, evidenziando nella nota allegata Persona_1
che la pediatra dei minori ha lo studio in Palau, senza peraltro chiarire se la dott.ssa Persona_1
sia la nuova pediatra, in sostituzione della precedente che riceveva anche a Santa Teresa di Gallura, ovvero sia la stessa indicata nel ricorso introduttivo (ma non identificata anagraficamente), che ha visitato il minore nello studio di Palau. In ogni caso, la circostanza non è rilevante, considerato il fatto che non è stato allegato che il minore soffra di patologie croniche che necessitano costanti accessi alle strutture mediche/ospedaliere e considerata, altresì, la sporadicità degli accessi al servizio medico
(non vi sono in atti altre certificazioni, se non una generica dichiarazione dei Servizi Sociali del comune di Santa Teresa di Gallura risalente al 15-07-2024).
In definitiva, le circostanze allegate dal ricorrente e non suffragate da alcun elemento probatorio dal quale risulti possibile desumere un'utilità effettiva e concreta della patente non sono sufficienti, in considerazione di quanto sopra esposto, ad escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Per converso, la parte resistente ha correttamente evidenziato la condotta criminosa reiterata del ricorrente, sottolineando (i) il ruolo nevralgico assunto dal sig. nel traffico internazionale di Parte_1
stupefacenti, accertato nella sentenza di condanna del Tribunale di Milano, (ii) l'esteso arco temporale in cui le condotte criminose sono state commesse, (iii) la gravità degli episodi, in considerazione della quantità di stupefacente oggetto di traffico e (iv) la circostanza che l'affidamento in prova al servizio sociale fosse stato eseguito prima del passaggio in giudicato dell'ultima condanna.
In applicazione dei principi della Consulta, l'eventuale provvedimento di revoca va adottato non in base a un riesame della pericolosità del soggetto, bensì di una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Tale verifica comporta la necessità di indagare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati ovvero se, al contrario, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
pagina 7 di 8 Come già evidenziato, il ricorrente non fornito prove sulla necessità di disporre del titolo abilitativo alla guida per finalità familiari, lavorative o di salute, diversamente dalla parte resistente che, invece, ha allegato elementi sufficienti per ritenere infondata, sulla base dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza sopra enunciati e in considerazione dell'inaffidabilità morale del titolare della patente, la misura della revoca del titolo.
Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte ricorrente e a favore della parte resistente, in applicazione del DM n. 55/2014, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dal sig. Parte_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 19 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7628/2025 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elvia Spigno, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Santa Teresa Gallura, alla via Madre Teresa n. 19, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Milano, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano resistenti-convenuti
Oggetto: opposizione a revoca della patente ex art. 120, secondo comma, CdS
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 25-02-2025 e ritualmente notificato al e al il sig. ha Controparte_1 CP_1 Controparte_3 Parte_1
convenuto in giudizio avanti questo Tribunale i citati per sentir annullare il provvedimento di CP_4
revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Milano in data 06-02-2024, con conseguente diritto all'immediata restituzione del documento. pagina 2 di 8 Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 06-02-2024 il Prefetto di Milano revocava al sig. la patente di guida a seguito della Parte_1
sentenza di condanna del Tribunale di Milano alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990;
- il Prefetto di Milano riteneva che il ricorrente non possedesse più i requisiti morali prescritti per ottenere il rilascio della patente di guida sulla base di un'applicazione automatica della revoca del titolo;
- nel motivare il provvedimento di revoca della patente, il Prefetto ometteva di rappresentare correttamente gli elementi concreti in base ai quali si sarebbe dovuto desumere lo stato attuale di pericolosità sociale del ricorrente;
- il Prefetto di Milano non ha formulato alcun giudizio di pericolosità sociale nei confronti del sig.
[...]
limitandosi ad un mero richiamo al precedente penale risultante dal casellario, ossia la Pt_1
condanna in materia di stupefacenti divenuta irrevocabile in data 09-02-2018;
- per tale procedimento il ricorrente aveva svolto positivamente il percorso di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., con estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale in relazione alla condotta contestata;
- inoltre, si tratta di fatti risalenti all'anno 2014 e la condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alle condanne, sia sotto il profilo lavorativo, sia in generale nei rapporti sociali ed interpersonali, è stata assolutamente positiva.
Con decreto del 18-03-2025 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 29-05-2025.
Ritualmente chiamati, in data 22-04-2025 si costituivano in giudizio il e il Controparte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante comparsa di costituzione e risposta, deducendo quanto segue:
- in via preliminare, i resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella amministrativa, a mente dell'art. 120, secondo comma, CdS, che individua nel prefetto il soggetto titolare di un potere discrezionale a fronte del quale insistono non diritti soggettivi, bensì interessi legittimi;
- nel merito, il provvedimento di revoca della patente è legittimo perché emesso in corretta applicazione delle norme di legge vigenti;
- il Prefetto, nell'ambito del potere discrezionale di cui gode, ha puntualmente motivato la decisione avversata;
pagina 3 di 8 - pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
All'udienza del 29-05-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte delle parti, rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava il procedimento all'udienza del 19-09-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso proposto dal sig. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, contestata dalla parte resistente a favore della giurisdizione quella amministrativa.
Sul punto, si osserva che la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2, CdS spetta al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto, in quanto il provvedimento ablativo non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato (cfr. Cass., S.U., n. 26391/2020).
Trattandosi di questione attinente ad un diritto soggettivo, non è rilevante stabilire se la P.A. abbia rispettato le regole del procedimento amministrativo, né se la motivazione del provvedimento sia esaustiva, ma occorre verificare se sussistano o meno i presupposti per la revoca della patente. Il giudizio, infatti, riguarda direttamente il rapporto e non l'atto ablativo e l'iter procedimentale che ha portato alla sua emanazione.
2.2. Venendo al merito, occorre verificare la sussistenza dei presupposti della revoca.
Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca
pagina 4 di 8 della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al secondo comma, in quanto è pacifico che il sig. Parte_1
fosse già titolare di patente di guida, seppur revocata.
Il secondo comma è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«può provvedere» - alla revoca della patente” (cfr. Corte Cost. n. 22/2018).
A fondamento della pronunzia di illegittimità, la Corte ha osservato che “la disposizione denunziata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (…) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità”.
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la revoca non è più automatica, nel senso che essa non
è giustificata dal mero passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma il Prefetto deve effettuare una valutazione del caso concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti quali, ad es., la gravità del reato, il tempo in cui è stato commesso, il comportamento del reo pagina 5 di 8 successivo alla condanna e il suo percorso di reinserimento sociale, le sue condizioni personali e familiari. All'esito di tale valutazione, il Prefetto può procedere alla revoca soltanto nel caso in cui gli elementi raccolti depongano per l'attuale inaffidabilità morale del soggetto.
Nel caso in esame, il provvedimento di revoca si fonda sulle informazioni provenienti dalle Forze dell'Ordine e, in particolare, sulla nota n. 0165017/1 del 01-02-2024 del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Sassari, che richiama la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano del 14-
02-2024 (doc. n.
3-4 di parte resistente), dalle quali risultava che il ricorrente non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 CdS.
Nel dettaglio, il Prefetto, dopo aver ha ritenuto sussistere ragioni sufficienti per procedere alla revoca della patente di guida.
Tali motivazioni sono state ritenute sufficientemente adeguate e articolate nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. peraltro sulla base dei medesimi rilievi posti a Parte_1
fondamento della presente opposizione (doc. n. 6 e 7 di parte resistente).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, riferendo genericamente di svolgere attualmente “una vita regolare improntata alla legalità e alla correttezza” (nel ricorso introduttivo) e di avere necessità della patente per aiutare la moglie nella gestione della ditta individuale di cui è titolare, nonché accompagnare i figli alle attività extrascolastiche e dalla pediatra, che in alcuni giorni della settimana riceve a Palau, distante 28 km dalla sua residenza.
In corso di causa, il ricorrente ha allegato di aver aperto un'impresa individuale (doc. n. 1 depositato in data 08-07-2025) sotto la denominazione di “Home Sweet Home di , la cui sede è in Santa Parte_1
Teresa di Gallura, alla via Nazionale n. 70, evidenziando la necessità di disporre di patente di guida per la nuova attività imprenditoriale. Tale asserzione rimane, però, priva di riscontro probatorio, atteso pagina 6 di 8 che il negozio dista solo 400 metri dall'abitazione e che non è stato allegato alcunché sulla necessità di spostamenti.
Quanto al bisogno di utilizzare l'autovettura per le attività extrascolastiche dei figli, peraltro neppure indicate, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'impossibilità di raggiungere le varie destinazioni con mezzi pubblici ovvero alternativi, rimanendo, quindi, l'obiezione a livello meramente teorico.
Per quanto riguarda la pediatra, in data 19-09-2025 parte ricorrente ha depositato un certificato medico proveniente dalla dott.ssa , pediatra in Palau, evidenziando nella nota allegata Persona_1
che la pediatra dei minori ha lo studio in Palau, senza peraltro chiarire se la dott.ssa Persona_1
sia la nuova pediatra, in sostituzione della precedente che riceveva anche a Santa Teresa di Gallura, ovvero sia la stessa indicata nel ricorso introduttivo (ma non identificata anagraficamente), che ha visitato il minore nello studio di Palau. In ogni caso, la circostanza non è rilevante, considerato il fatto che non è stato allegato che il minore soffra di patologie croniche che necessitano costanti accessi alle strutture mediche/ospedaliere e considerata, altresì, la sporadicità degli accessi al servizio medico
(non vi sono in atti altre certificazioni, se non una generica dichiarazione dei Servizi Sociali del comune di Santa Teresa di Gallura risalente al 15-07-2024).
In definitiva, le circostanze allegate dal ricorrente e non suffragate da alcun elemento probatorio dal quale risulti possibile desumere un'utilità effettiva e concreta della patente non sono sufficienti, in considerazione di quanto sopra esposto, ad escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Per converso, la parte resistente ha correttamente evidenziato la condotta criminosa reiterata del ricorrente, sottolineando (i) il ruolo nevralgico assunto dal sig. nel traffico internazionale di Parte_1
stupefacenti, accertato nella sentenza di condanna del Tribunale di Milano, (ii) l'esteso arco temporale in cui le condotte criminose sono state commesse, (iii) la gravità degli episodi, in considerazione della quantità di stupefacente oggetto di traffico e (iv) la circostanza che l'affidamento in prova al servizio sociale fosse stato eseguito prima del passaggio in giudicato dell'ultima condanna.
In applicazione dei principi della Consulta, l'eventuale provvedimento di revoca va adottato non in base a un riesame della pericolosità del soggetto, bensì di una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Tale verifica comporta la necessità di indagare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati ovvero se, al contrario, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
pagina 7 di 8 Come già evidenziato, il ricorrente non fornito prove sulla necessità di disporre del titolo abilitativo alla guida per finalità familiari, lavorative o di salute, diversamente dalla parte resistente che, invece, ha allegato elementi sufficienti per ritenere infondata, sulla base dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza sopra enunciati e in considerazione dell'inaffidabilità morale del titolare della patente, la misura della revoca del titolo.
Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte ricorrente e a favore della parte resistente, in applicazione del DM n. 55/2014, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dal sig. Parte_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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