Sentenza 7 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' IN06824 /04 POPOLO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente - R.G.N. 710/02 Consigliere Cron.13117 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.17/12/03 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. CIPRIANI 35, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ITALO SIGNORE, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 602/00 della Corte d'Appello di 6761 -1- LECCE, depositata il27/12/00 - R.G.N. 1153/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 17/12/03 dal CAPITANIO;
' udito l'Avvocato SIGNORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. . -2- Ministero Interno
contro
RI UC SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5 giugno 1998 UC RI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce in composizione monocratica il Ministero dell'Interno } e il Ministero del Tesoro chiedendone la condanna al pagamento della pensione di inabilità di assistenza civile oltre accessori, revocatale in sede amministrativa. Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 14 marzo 2000, pur riconoscendo che la RI era invalida al 100% sin dall'epoca della revisione della pensione e cioè sin dal 9 ottobre 1997, rigettava, tuttavia la domanda sul presupposto che all'epoca della revisione la stessa, nata il [...], aveva superato i sessantacinque anni. Con sentenza in data 12 dicembre 2000 la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento dell'appello della interessata, dichiarava che la RI aveva diritto alla pensione di inabilità di assistenza civile sin dal momento in cui era stata revocata e condannava i Ministeri convenuti al pagamento della relativa prestazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto e tenuto presente l'art. 16 sesto comma della legge n. 412 del 1991. La Corte di merito osservava, in particolare, che la RI sin dall'epoca della visita di revisione era risultata invalida al 100% e che ciò aveva comportato che essa, già titolare sin dal 1989 della pensione di inabilità di assistenza civile, aveva mantenuto il diritto alla relativa prestazione dal momento della acquisita titolarità sino al momento della visita di revisione, a nulla rilevando che in epoca successiva avesseГерва superato, in epoca successiva all'avvenuto riconoscimento, l'età di sessantacinque anni. I Ministeri dell'Interno e del Tesoro ricorrono con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce. La RI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE + Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in riferimento al fatto che la sentenza impugnata era stata notificata ai Ministeri ricorrenti presso la costituita Avvocatura Distrettuale di Lecce in data 8 marzo 2001 e alla circostanza che il ricorso per cassazione dei Ministeri ricorrenti è stato notificato alla controricorrente in data 24 dicembre 2001. La sollevata eccezione è fondata, avendo la controricorrente depositato in cancelleria unitamente al controricorso copia della sentenza a cura della medesima notificata ai Ministeri ricorrenti presso la costituita Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in data 8 marzo 2001. Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato in data 24 dicembre 2001 va dichiarato inammissibile a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine perentorio dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata previsto dalle sopra citate norme per la impugnazione entro il cosiddetto termine breve.(v. pronuncia di questa Corte n. 2739 del 17 aprile 1986). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con loro distrazione in favore dell'avv. Italo Signore, antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i Ministeri ricorrenti alle spese del presente giudizio in euro 2245 oltre euro2000 per onorari, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Italo Signore, antistatario. 2 Così deciso in Roma il 17 dicembre 2003 Il Consigliere estensore Matale Capitu IL CANCELLIERE 2 Depositato in Cancelleria 7 APR. 2005oggi, A M IL CANCELLIERE E R P U 3 3 5 . N 0 1 . T R A A S S A T , I D , O L L 3 Il Presidente Спремостатик 3 7 - 8 - 1 1 E G G E L A L L E D ' L L E D I S N E S I A O T T I R I D O A S E P S I N G O A D E , O R T S I G E R O B I D A T S O P M I A D E T N E S E