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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
Obbligo dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore contributivo del datore di ha pronunciato la seguente lavoro
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 5/2024 RGP
promossa
da
, C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
anche quale mandatario della in virtù di
[...] Pt_2
mandato del 3.7.2014, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà 1
- appellante -
contro
1 P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante sig. con sede in 39040 Cortaccia CP_2
(BZ), via dell'Adige n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Claudio Damoli, Osvaldo Cantone e Giorgia Simonetta Birtele
giusto mandato a margine del ricorso in appello, con domicilio in Bolzano, via dei Conciapelli n. 40
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 13/2024 di data 29.01.2024
Causa decisa all'udienza del 12.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
13/24, notificata il 1.2.2024, per i motivi sopra esposti,
contrariis rejectis
In via pregiudiziale e/o preliminare
A. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA opposto e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata allo stesso.
In via principale
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma
2 dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda
CTU (detratte anche eventuali somme pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_3
C. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
In via subordinata istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado, vale a dire
D. Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, nonché prova diretta
(ferma restando la non inversione, neppure convenzionale,
dell'onere probatorio) sui capitoli 18- 31, 33-36,38, 39-46, 55 e
65 della memoria difensiva di I grado che qui si hanno per CP_3
integralmente richiamati e riportati, espunti eventuali giudizi,
nonché sui seguenti capitoli di prova a) Confermo il verbale ispettivo e/o di accertamento che mi si rammostra
b) Confermo la dichiarazione che mi si rammostra c) Confermo il contenuto dell'accordo/documento che mi si rammostra
Si indicano a testi con riserva di indicare gli indirizzi: Ten. Col.
3 Sergio Cerra, Ten. , Lgt. , Parte_3 Testimone_1
c/o Nucleo di polizia ec. finanziaria di Persona_2
Bolzano, c/o , , Tes_2 CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 Per_3
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, Persona_4 CP_15 CP_16 [...]
, , CP_17 Controparte_18 Controparte_19
CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
,
[...] Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, , ,
[...] CP_27 CP_28 CP_29
, Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_33
[...] CP_34 Controparte_35 CP_36
, , ,
[...] CP_37 Controparte_38 Controparte_39 [...]
, , , Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
, CP_43 Controparte_44 CP_45 CP_46
, , ,
[...] CP_47 Controparte_48 CP_49 CP_50
,
[...] CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
,
[...] CP_55 Controparte_56 CP_57
, , , Controparte_58 CP_59 CP_60 [...]
, , , CP_61 CP_62 Controparte_63 CP_64
[...] CP_65 Controparte_66 CP_67
, , Controparte_68 CP_69 CP_70 [...]
, , CP_71 CP_72 Controparte_73 CP_74
,
[...] CP_75 Controparte_76 CP_77
4 , , CP_78 CP_79 Controparte_80 [...]
, CP_81 CP_82 Controparte_83 CP_84
, ,
[...] CP_85 CP_86 CP_87
, Controparte_88 Controparte_89 CP_90 [...]
, , , CP_91 CP_92 Controparte_93 Controparte_94
, , , CP_95 Controparte_96 Controparte_97 [...]
, , CP_98 Controparte_99 CP_100 CP_101
, , ,
[...] CP_102 Parte_5 Parte_6
, , CP_103 CP_104 CP_105 CP_106
, , CP_107 Controparte_108 CP_109 [...]
, , CP_110 CP_111 Controparte_112 CP_113
, , CP_114 CP_115 CP_116 CP_117
, , ,
[...] Controparte_118 Controparte_119 CP_120
,
[...] CP_121 CP_122 Controparte_123
, CP_124 Controparte_125 CP_126 CP_127
, , , ,
[...] Controparte_128 Controparte_129 CP_130
, , CP_131 CP_132 CP_133 CP_134
, CP_135 CP_136 CP_137 CP_138
, , ,
[...] CP_139 CP_140 Persona_5 [...]
, Per_6 CP_141 CP_142 CP_143 [...]
, , ; CP_144 Persona_7 Controparte_145 CP_146
, , , CP_147 CP_148 Controparte_149 CP_150
, ,
[...] Controparte_151 CP_152 CP_77
, , Controparte_84 CP_153 CP_154 CP_155
, nonché
[...] Controparte_156 CP_157
5 , , , Controparte_158 CP_159 CP_160 CP_161
,
[...] CP_162 CP_163 CP_164
, , CP_165 CP_166 Controparte_167
CP_168
E. si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio)
sui capitoli nn.
1-13 della memoria difensiva di I grado del
15.9.23, che qui si hanno per integralmente richiamati e riportati, indicandosi a teste dott. c/o Testimone_3 [...]
CP_4
dei procuratori di parte appellata:
In via preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: si eccepisce la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo opposto per mancanza di alcuni degli elementi essenziali previsti dal D.P.R. 602/1973, D.M. n. 321/1999 e D.L.
78/2010.
Sempre in via preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: per i motivi esposti, si eccepisce la decadenza dell' CP_3
dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/1999.
In via principale e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: voglia l'Ill.mo Signor
Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano accogliere la presente opposizione per i motivi esposti
6 nel presente ricorso e voglia conseguentemente: revocare e/o annullare il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto che in diritto.
In via subordinata e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: voglia l'Ill.mo
Signor Giudice Unico del Tribunale di Bolzano annullare e/o revocare, almeno parzialmente, il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, per le parti in cui essi risultino infondati e/o incongrui, riducendo in tal caso l'entità delle somme eventualmente dovute dall'opponente nella misura che verrà
accertata nel presente giudizio, e, tenuto conto degli atti di accertamento con adesione che si sono perfezionati in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e relativi agli stessi imponibili di cui si discute nell'ambito della presente controversia.
In via ulteriormente subordinata e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario:
voglia l'Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale di Bolzano
annullare e/o revocare, almeno parzialmente, il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, per le parti in cui essi risultino infondati e/o incongrui, riducendo in tal caso l'entità
delle somme eventualmente dovute dall'opponente nella misura che verrà accertata nel presente giudizio, e, riducendo, in ogni caso, le sanzioni applicate dall'TE , ricorrendone Parte_7
i presupposti stabiliti dall'art. 116, co. 15, della L. 388/2000,
7 fino alla misura degli interessi legali, ed i compensi di riscossione.
In via istruttoria si confermano tutte le conclusioni, istanze e deduzioni istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate nel ricorso in opposizione di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo per il loro accoglimento in questa fase di gravame.
Con riserva di ogni produzione, deduzione e/o istanza istruttoria occorrenda al proseguo del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia e lo svolgimento del procedimento in primo grado si rinvengono così riassunti nell'impugnata sentenza:
“Svolgimento del processo: Con ricorso depositato in data
24.06.2022 proponeva opposizione avverso Parte_8
l'avviso di addebito 32120220000073711000 notificatole il
15.05.2022 da avente ad oggetto l'intimazione di CP_3
pagamento della somma di euro 533.97,99.- per asseriti crediti
contributivi relativi al periodo dicembre 2014 – dicembre 2018 a
titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. L'asserito
credito traeva origine da accertamenti ispettivi della GdF che
aveva rilevato l'irregolare utilizzo da parte dell'opponente
dell'indennità di trasferta e di trasfertismo ed aveva contestato
alla società di aver sottratto ad imposizione fiscale parte appunto
8 degli emolumenti erogati al proprio personale. L'opponente
esponeva a questo Tribunale di aver sottoscritto con Agenzia
delle Entrate già in data 13.07.2020 l'accordo per la definizione
dell'atto di adesione in relazione al periodo 1-12/2014 e 1-
12/2015 e tanto premesso in fatto, eccepiva in Parte_8
via preliminare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito
opposto e dei verbali unici di accertamento e notificazione per
vizio di motivazione, nonché la nullità dell'avviso di addebito in
conseguenza della decadenza in cui sarebbe incorsa ex art. CP_3
25 del d.lgs. 26.02.1999 n.46, quantomeno per il periodo
12/2014-12/2015. Parte ricorrente eccepiva inoltre che l'accordo
per la definizione dell'atto di adesione raggiunto con Agenzia
delle Entrate in relazione agli anni 2014 e 2015 in sede tributaria
rilevava anche con riferimento ai profili previdenziali ai sensi
dell'art. 2 c.3 d.lgs. 218/1997 e che in relazione agli anni 2016 –
2018 il procedimento di definizione con adesione era in corso e
chiedeva pertanto la rideterminazione delle somme dovute a titolo
di contributi sulla base della rideterminazione della base
imponibile ai fini fiscali operata dall'Agenzia delle Entrate. Nel
merito poi contestava le conclusioni raggiunte dalla GdF ed in
estremo subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni civili fino
alla misura degli interessi legali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo in CP_3
primis l'inoppugnabilità dell'ava, siccome tardivamente opposto;
quindi, la decadenza di parte ricorrente da contestazioni afferenti
9 vizi formali dell'ava. L' convenuto contestava poi che Pt_1
l'accertamento con adesione potesse esplicare effetti nei confronti
dell' qualora Agenzia delle Entrate avesse riconosciuto CP_3
trasferte ed indennità in violazione della contrattazione collettiva,
con lesione del minimale contributivo, sottolineando come in
relazione agli anni 2016 – 2018 non fosse stato ancora raggiunto
alcun accordo in sede tributaria. Nel merito si riportava agli
accertamenti ed alle conclusioni raggiunte dalla G.d.F.,
sottolineando come l'onere della prova gravasse sull'opponente
(beneficiante della riduzione / esonero contributivo) vertendosi in
caso di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo e
ribadendo infine la piena correttezza anche delle sanzioni
applicate.
All'udienza dell'11.10.2022 il Giudice indicava le basi per un
tentativo di conciliazione, all'udienza del 19.01.2023 i procuratori
delle parti chiedevano un rinvio per completare i conteggi
necessari al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Frattanto si costituiva in giudizio anche eccependo la Pt_2
propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di
interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti. All'udienza
del 14.06.2023 il Giudice, sulla scorta dei conteggi effettuati
dalle parti, formulava la proposta conciliativa, alla quale parte
opponente aderiva da subito. Seguivano rinvii su istanza
dell' . All'udienza del 12.10.2023 parte convenuta CP_3 CP_3
dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa e il Giudice,
10 dichiarato il fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la
causa matura per la decisione ha fissato udienza di discussione
per il 26.01.2024, concedendo termine per il deposito di note
conclusionali fino al 22.12.2023. Solamente parte opponente ha
depositato note conclusionali. L'udienza di discussione veniva
rinviata su istanza di parte ricorrente alla data del 29.01.2024.
All'udienza così fissata il Tribunale decideva come da
dispositivo.”
2. Il Tribunale ha, quindi, definito la causa, a) dichiarando il difetto di legittimazione passiva di b) annullando Pt_2
l'avviso di addebito opposto “per la somma eccedente l'importo di
€ 39.131,35”, confermandolo limitatamente a tale importo;
c)
condannando l' alla rifusione a parte ricorrente di metà CP_3
delle spese del grado, compensate per la restante metà (nel rapporto con l' ) e per intero nel rapporto con CP_3 Pt_2
3. In sintesi, il Tribunale:
3.1. Ha rigettato l'eccezione di inoppugnabilità sollevata dall' per asserito mancato rispetto del termine di 40 gg. CP_3
(notifica avviso di addebito in data 15.05.2022, domenica, e deposito del ricorso in data 24.06.2022), rilevando che –
pacifica la possibilità di notifica secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 – alla fattispecie del computo del termine per l'attività processuale in questione debba farsi applicazione dell'art. 155 comma 1 cpc contenente un “principio
di carattere generale dell'ordinamento” giusta la giurisprudenza
11 della Suprema Corte e del Consiglio di Stato;
3.2. ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della non essendo il credito contributivo di cui Pt_2
all'opposto avviso di addebito oggetto di cessione tra e CP_3
Società di cartolarizzazione, che non è, quindi, legittimata passiva della domanda (di accertamento negativo) svolta dalla ricorrente;
3.3. ha esaminato, in ossequio al principio cosiddetto della
“ragione più liquida”, la sollevata questione dell'incidenza degli atti di adesione in sede tributaria sui profili previdenziali,
accogliendo la tesi propugnata dalla ricorrente secondo cui alla fattispecie qui in discussione debba e possa trovare applicazione l'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
218/1997 in tema di concordato fiscale. Per comodità
espositiva si trascrive la motivazione del Tribunale:
“… l'avviso di addebito per cui è causa è stato emesso all'esito di
un procedimento ispettivo avviato dalla Guardia di Finanza di
Bolzano, cui si è accodato emettendo due distinti verbali CP_3
unici di accertamento e notificazione. Le pretese tributarie sono
state definite con i relativi accertamenti con adesione: in
relazione agli anni 2014 e 2015 prima dell'introduzione del
presente giudizio;
in relazione agli anni 2016 – 2018 nel corso del
presente giudizio.
La definizione del contenzioso tributario in sede stragiudiziale
rileva nell'ambito del procedimento atteso che secondo quanto
12 disposto dall'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 218/1997: “L'accertamento
con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché
ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali
e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella
delle imposte sui redditi” e che ai sensi del successivo comma 5
della disposizione citata “sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e
interessi”.
In sede di comparsa di costituzione l' si è limitata ad CP_3
eccepire in relazione a tale questione che, ove l'accordo raggiunto
con l'Agenzia delle Entrate fosse avvenuto in contrasto con la
contrattazione collettiva, determinando la violazione del minimale
contributivo, avrebbe dovuto essere disapplicato in parte qua.
Tale eccezione, non foss'altro per il semplice fatto che è stata
dedotta in forma ipotetica e che non è stata offerta alcuna prova
a sostegno anche della sola illazione paventata, non può trovare
accoglimento.
Solo in un parere depositato da parte in vista dell'udienza CP_3
del 12.10.2023 e quindi tardivamente, parte convenuta ha
ulteriormente eccepito che la disposizione richiamata
dall'opponente nello statuire circa l'irrilevanza dell'adesione ai
fini extra tributari “fatta eccezione per i contributi previdenziali e
assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle
13 imposte sui redditi” farebbe riferimento esclusivamente ai
contributi versati dai lavoratori autonomi.
La tesi della convenuta non convince.
Come prontamene dedotto da parte opponente, vige nel nostro
ordinamento il principio della unificazione della retribuzione
imponibile fiscale e previdenziale, ovvero il principio che
stabilisce che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei
redditi di lavoro dipendente avvenga sulla stessa base dei
principi definiti a fini fiscali dall'articolo 51 del Tuir, salvo
specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo
previdenziale.
E ciò significa che, evidentemente, anche i contributi previdenziali
e assistenziali versati dai dipendenti hanno la base imponibile
riconducibile a quella fiscale delle imposte sui redditi.
Con la conseguenza che la specificazione contenuta nell'art. 2 c.3
del D.Lgs. 218/1997 secondo la quale l'accertamento con
adesione avrebbe rilevanza solo in ipotesi di contributi
previdenziali e assistenziali “la cui base imponibile è
riconducibile a quella delle imposte sui redditi” non limita affatto
la rilevanza dell'accertamento con adesione alle sole ipotesi di
contributi dovuti da lavoratori autonomi con esclusione di
contributi dovuti alla gestione assicurativa di lavoratori
dipendenti.
Sta di fatto che l'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 218/1997 subito dopo
aver sancito, in via generale, la non rilevanza dell'adesione ai fini
14 extra tributari, si è limitato ad individuare un'eccezione in merito
ai contributi previdenziali e assistenziali indipendente dalla
alla quale vanno versati perché la base imponibile per il Pt_9
calcolo degli stessi è sempre costituita, anche per i dipendenti,
dalla base imponibile ai fini delle imposte.
Ne consegue che la pretesa di risulta nel quantum CP_3
parzialmente infondata atteso che, in spregio al dettato
normativo sopra riportato, l' non ha dato alcun Controparte_169
rilievo alla rideterminazione della base imponibile ai fini delle
imposte operata dall'Agenzia delle Entrate in sede di
accertamento.
Ed invero, tenuto conto degli atti di accertamento con adesione
che si sono perfezionati in contraddittorio con l'Agenzia delle
Entrate e in base ai conteggi effettuati dall' e non contestati CP_3
da parte ricorrente, quest'ultima è tenuta al pagamento di
complessivi € 39.131,35 (di cui € 7.164,03 per il 2014, €
20.234,99 per il 2015, € 10.064,15 per il 2016, € 1.668,18 per il
2017, nessun importo per il 2018).
L'ava opposto verrà quindi annullato per la parte eccedente
l'importo di euro 39.131,35.-.”
4. Avverso questa decisione l' ha interposto tempestivo CP_3
appello, affidato a due motivi, il primo relativo al rigetto dell'eccezione di inoppugnabilità dell'Avviso di addebito per violazione del termine decadenziale di 40 gg. di cui all'art. 24
del decreto legislativo n. 46/1999, il secondo attinente alla
15 questione dell'incidenza sulla pretesa contributiva dell'accertamento definito con adesione in sede tributaria.
L'ente previdenziale ha rassegnato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. La contribuente si è costituita, CP_170
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza,
con il favore delle spese del grado. Ha formulato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello (nel merito), quattro motivi d'appello incidentale condizionato: - il primo attinente all'asserita nullità
/ illegittimità dell'avviso di addebito e dei verbali unici di accertamento per vizio di motivazione;
- il secondo relativo all'asserita nullità dell'avviso opposto per decadenza dell' ex CP_3
art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999, quantomeno per il periodo 12/2014 – 12/2015; - il terzo attinente all'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti di assoggettamento a contribuzione per “trasfertisti” delle indennità di trasferta erogate agli operatori di vendita;
- il quarto motivo, infine, riguardante l'asserita infondatezza dell'applicazione del regime sanzionatorio “per evasione”.
L'appellata ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
6. La controversia è stata definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura all'udienza del
12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo “C. In via preliminare e/o
16 pregiudiziale” l' censura la sentenza nella parte in cui ha CP_3
rigettato l'eccezione di inoppugnabilità dell'avviso di addebito per decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999, in cui sarebbe incorsa l'opponente depositando il ricorso in data 24.06.2022 presso la cancelleria del Tribunale, al quarantunesimo giorno dalla notifica.
L'appellante argomenta che alla notifica dell'AVA, quale atto di natura amministrativa, non si applicherebbero le norme del codice di rito, come confermato dalla Suprema Corte (n.
11708/2011 e n. 17467/2012) e che la sentenza di primo grado si contradirebbe laddove da un lato dà atto che le norme di rito non si applicano alla notifica tramite Pec dell'AVA, ma dall'altro applica il principio generale processuale-civilistico del “dies a
quo non computatur in termine”, pure in presenza della disciplina speciale regolante la fattispecie di cui all'art. 30
comma 4 del decreto legge n. 78/2010 e all'art. 26 comma 1
DPR n. 602/76. Inoltre, nell'ambito delle notifiche tramite Pec
costituirebbe pacifico principio normativo per cui la notifica si considera perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica scelta dal destinatario. La
notifica per l'ente si sarebbe perfezionata, quindi, nel giorno
15.5.2022, da considerare “all'interno del termine di
opposizione”.
1.1. La critica non è fondata. Il Tribunale ha correttamente distinto il procedimento di notifica dell'AVA, atto di natura
17 amministrativa e soggetto alla disciplina normativa speciale sua propria (art. 30 comma 4 del D.L. n. 78/2010, che consente, ad esempio, la notifica anche mediante invio di semplice raccomandata postale con avviso di ricevimento), dal compimento dell'attività processuale costituita dal deposito presso la cancelleria del Tribunale del ricorso in opposizione.
1.2. Lo stesso art. 24 comma 6 del decreto legislativo n.
46/1999 dispone che il giudizio di opposizione all'avviso di addebito/alla cartella è regolato dagli artt. 442 e ss. del cpc ed è
indubbio che alle controversie di lavoro, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 442 cpc, si applica l'art. 155 comma 1 cpc, da considerarsi, peraltro, espressione di “un principio generale
dell'ordinamento.”
1.3. Questa Corte si è già espressa nel senso dell'applicabilità
dell'art. 155 comma 1 cpc per la verifica della tempestività del ricorso in opposizione a cartella/avviso di addebito nella sentenza n. 139/2019 del 11.09.-27.09.2019 con la motivazione che ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc qui si richiama: “A sostegno di tale assunto (dell'inapplicabilità del principio di cui all'art. 155 comma 1 cpc al computo del termine qui in discussione) l' cita due pronunce della Suprema Pt_1
Corte in tema di notifica di cartelle di pagamento: Cassazione
civile sez. trib., 27/05/2011, n.11708, la quale precisa che “la
cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte
18 del concessionario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e
39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo
perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con
consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro
adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di
curare che la persona da lui individuata come legittimata alla
ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della
corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire
al mittente” e Cassazione civile sez. II, 12/10/2012, n.17467,
per cui “non possono trovare applicazione, con riguardo alla
notifica delle cartelle di pagamento, le norme del codice di rito
che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l'art. 148
c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte
dell'ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga
mediante relazione apposta in calce all'originale e alla copia
dell'atto.”. Sennonché la distinzione evidenziata dalle citate
pronunce, fra le modalità di notificazione previste dall'art. 26 del
DPR del 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito (RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI), a proposito della notifica della cartella
esattoriale, e le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cpc, non
offre a parere del Collegio alcuno spunto per concludere che si
possa derogare alla regola procedurale stabilita dall'art. 24 co. 6
del d.lgs. 46/1999, per cui “il giudizio di opposizione contro il
19 ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
civile”. Ed è indubbio che anche nelle controversie di lavoro - cui
fa riferimento il co. 1 dell'art. 442 cpc - si debba avere riguardo
alle disposizioni generali di cui al Libro I del Codice di procedura
civile, fra cui rientra l'art. 155 cpc, da considerarsi espressione di
un “principio generale dell'ordinamento” (in tal senso si è
espressa Cassazione civile, sez. III, 24/10/2011, n. 21989,
citata nell'impugnata sentenza;
v. anche Consiglio di Stato ad.
plen., 27/07/2016, n.18; Consiglio di Stato sez. IV, 09/10/2002,
n.5374). A tali regole procedurali il giudice deve attenersi in sede
di decisione circa la tempestività del ricorso in opposizione,
consistendo nella verifica di un presupposto processuale. La
conclusione è avallata dalla Cassazione civile, la quale, nella
sentenza del 17.02.2017 n. 4278, affrontando una controversia
avente ad oggetto “l'opposizione proposta da al pagamento Pt_10
della cartella esattoriale di pagamento emessa ad istanza
dell' ”, ha fatto applicazione del richiamato principio stabilito CP_3
dall'art. 155 cpc, osservando espressamente che “non si computa
nel termine il dies a quo (art. 155 c.p.c., comma 1), l'opposizione
agli atti esecutivi deve ritenersi tempestivamente proposta non
essendo decorso il termine di 20 giorni previsto dell'art. 617
c.p.c.”. Di conseguenza nella fattispecie in esame il termine finale
utile per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere il
giorno 1.02.2017. Avendo il sig. …. provveduto quel giorno,
20 secondo le deduzioni dello stesso impugnante, al deposito del
ricorso in opposizione nella Cancelleria del Giudice del Lavoro,
questa non può che ritenersi tempestivamente proposta.” (cfr. a sostegno della tesi sostenuta da questa Corte di merito anche la giurisprudenza di merito citata dalla difesa dell'appellata alle pagine 9 ultimo cpv. e 10 primo capoverso della memoria difensiva con appello incidentale condizionato depositata il
24.04.2024).
1.4. Nel caso di specie, escluso il giorno in cui è stata compiuta la notifica dell'AVA via Pec (domenica 15.5.2022), il ricorso è stato depositato tempestivamente nella cancelleria del
Giudice il quarantesimo giorno (24.06.2022).
2. Con il secondo motivo (“D. Nel merito: accertamento con
adesione”) l' censura la sentenza sotto due profili. CP_3
2.1. Dapprima l'ente previdenziale critica l'affermazione,
secondo cui le deduzioni dell'ente sulla potenziale lesione dell'accertamento con adesione in sede tributaria delle norme sul cosiddetto “minimale contributivo” sarebbero state ipotetiche e prive di prova. La contestazione al riguardo non sarebbe
“assolutamente ipotetica”, ma effettiva dove si “afferma che
Agenzia delle Entrate aveva accettato e riconosciuto trasferte in
violazione della normativa sul minimale contributivo” e che,
qualora questa illegittimità dell'accertamento fiscale vi fosse, “si
porrebbe una questione di legittimità costituzionale.” Non avendo controparte mai obiettato nulla sul punto, la violazione della
21 norma sul cosiddetto minimale contributiva andrebbe “data per
pacifica”, con la conseguenza che l' nulla dovrebbe provare CP_3
sul punto. L'Agenzia delle Entrate avrebbe “azzerato la maggior
parte degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza”,
sarebbe “evidente che l'utilizzo di trasferte fittizie serve ad
abbassare la base imponibile e, automaticamente, va a ledere il
minimo contributivo. Agenzia delle Entrate, di fatto, ha accettato
tale riduzione dovuta alle trasferte e, quindi, ha leso il minimale
contributivo ed ancora più a monte, la garanzia e la copertura
contributiva ed assicurativa dei lavoratori dipendenti, i quali si
troveranno con le prestazioni, collegate alla posizione
contributiva, ribassate. Ecco perché la difesa dell' poneva la CP_3
questione dell'illegittimità costituzionale della norma, se intesa
come in sentenza. Infatti, va rammentato come l'“interpretazione”
data dal Tribunale vada direttamente ad incidere sul rapporto
contributivo di soggetti terzi, i lavoratori dipendenti;
e come il
legislatore, tendenzialmente, quando va a ridurre gli obblighi
contributivi e/o la base imponibile, fa sempre salva la posizione
assicurativo-previdenziale di tali lavoratori, in modo da non
lederla.” Inoltre, il parere interno prodotto al fine di motivare la mancata adesione da parte dell'ente alla proposta di conciliazione del Giudice, non potrebbe dirsi tardivo,
contenendo argomentazioni di diritto sull'inapplicabilità
dell'accertamento con adesione alla contribuzione dei lavoratori dipendenti del tutto legittime.
22 2.2. Con la seconda critica l'appellante, sulla base anche del parere citato, reitera l'argomentazione difensiva secondo cui la disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
218/97 non si applicherebbe ai lavoratori dipendenti, perché
per loro la base imponibile dei contributi previdenziali non sarebbe riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Ciò si spiegherebbe alla luce dell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 241/97 e la diversità prevista per la contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti, fondata invece sull'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997 e sull'art. 1 della legge n.
389/1989. Queste disposizioni costituirebbero “una vera e
propria fonte autonoma di obbligazione ai soli fini previdenziali”,
facendo riferimento “non solo alla misura della retribuzione che il
lavoratore riceve, ma anche a quella spettante in dipendenza del
rapporto di lavoro, operando una vera e propria cesura con gli
imponibili fiscali eventualmente dichiarati dai soggetti coinvolti
nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che il reddito di
riferimento ai fini previdenziali sovente si discosta da quello
dichiarato fiscalmente.” Questa differenziazione tra lavoratori autonomi e dipendenti troverebbe spiegazione nell'esigenza di evitare lesioni della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti e la sentenza andrebbe riformata “nel senso di non
ritenere applicabile l'accertamento con adesione al presente caso
(e, quindi, quando tale accertamento va ad incidere su posizioni
di soggetti terzi, lavoratori dipendenti) con conferma dell'AVA
23 opposto e delle somme ivi riportate …”.
2.3. Conviene muovere dalla seconda censura, con la quale l'istituto previdenziale sostiene che la normativa sull'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n.
218/1997 e, segnatamente, l'art. 2 comma 3, non si applica alle contribuzioni versati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti perché la base imponibile di tali contributi non sarebbe riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Cita a sostegno la risposta/il parere dell'ufficio regionale dell'11.07.2023, prodotto in primo CP_3
grado a giustificazione della mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice (che prevedeva il pagamento della contribuzione calcolata sugli esiti degli atti di accertamento con adesione in sede tributaria).
2.4. Su detto parere, depositato in giudizio in vista dell'udienza del 12.10.2023 e, quindi, secondo il primo Giudice
“tardivamente”, lo stesso primo Giudice ha comunque motivato nel merito il proprio dissenso. La doglianza dell' secondo CP_3
cui le deduzioni in diritto, contenute in detto parere, sarebbero del tutto legittime, al di là della teorica fondatezza (per essere le deduzioni e difese in diritto sempre ammissibili), è priva,
pertanto, di rilievo decisivo.
2.5. In detto parere, sostanzialmente ripreso nell'atto d'appello alle pagine 11 e ss. (punti dal 28 al 33), la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
24 218/1997 alla contribuzione del lavoro dipendente è
argomentata contrapponendo la previsione di cui all'art. 10,
comma 1 del decreto legislativo n. 241/1997, applicabile al lavoro autonomo, all'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997 e all'art. 1 della legge n. 389/1989, norme queste ultime che costituirebbero “una vera e propria fonte autonoma di
obbligazione ai soli fini previdenziali …” del lavoro subordinato.
2.6. Va premesso che la ratio dell'istituto dell'accertamento definito con adesione si rinviene nella accelerata definitività ed intangibilità dell'accordo, caratterizzata da un lato da un effetto premiale per il contribuente e dall'altro dalla realizzazione dell'interesse pubblico dell'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'adesione. Con l'effetto che, avvenuto il pagamento, l'accordo non può più essere messo in discussione,
né da parte del contribuente né da parte dell'ufficio, neppure sulla base degli atti di accertamento presupposti (cfr. Corte di
Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 23224/2022, massima:
“L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di
impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio, in considerazione della "ratio legis" sottesa all'art. 2,
comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla
intangibilità dell'accordo, conformemente alla finalità dell'istituto
connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente,
dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme
risultanti dall'accordo; ne deriva che, una volta che dette somme
25 siano state versate, esse non possono più essere messe in
discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del
contenzioso.”; cfr., anche, Corte di Cassazione, Sezione 5,
ordinanza n. 26618/2024, massima: “La sottoscrizione dell'atto
di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude
al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo,
poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale
dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento, in
quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il
rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo
che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando
così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo
originario.”; cfr., ancora, Corte di Cassazione, ordinanza n.
25497/2022 secondo cui risulta “… normativamente esclusa la
possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione,
l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva
efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia
stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal
concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di
accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto
l'appello dell'amministrazione finanziaria in ragione dell'avvenuta
conclusione del concordato fiscale, con conseguente declaratoria
di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società
contribuente avverso l'avviso di accertamento).”).
26 2.7. La giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema
Corte, citata dall'ente previdenziale nel parere a sostegno della sua tesi (Cass. Sezione Lavoro, ordinanza n. 950/2021),
affronta in realtà la diversa questione dell'incidenza della definizione della lite tributaria ai sensi dell'art. 39 comma 12
del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n.
111/2011) sulla contribuzione previdenziale eventualmente dovuta sulla base dell'accertamento fiscale impugnato in sede tributaria. In quel caso la Sezione Lavoro della Suprema Corte
ha evidenziato (sentenza n. 21541/2019): “… 3. Si controverte
degli effetti della definizione concordata della lite tributaria
sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito
dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa
contributiva. ….
6. Il tenore letterale delle due norme in cui si
inscrive l'istituto della definizione concordata delle lite fiscali(art.
39, comma 12, d.l. n.98 del 2011 e art 16 I. n. 289 del 2002) e la
finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica
dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della
giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione
agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del
contenzioso tributario - di valore inferiore a 20.000 euro e già
pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare
e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e
spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui
al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un
27 importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. 7.
Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il
decreto legge n. 98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla
rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo,
ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di
«deflazionare il contenzioso previdenziale» (art.38, co. 1, primo
periodo, d.l. n. 98 cit.).
8. La ripartita collocazione delle
disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani
distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e
previdenziale.
9. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene
alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al
punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio
tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o
parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini
extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale
sul reddito. 10. Neanche appare percorribile una diversa
soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro
dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore
che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli
effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia
delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la
mediazione introdotta dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992,
aggiunto dall'articolo 39, comma 9, d.l. n. 98 del 2011,
successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a),
28 I.n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1,
lettera I), del d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 10 gennaio
2016) o l'accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3,
d.lgs. n. 218 del 1997). 11. Diversamente da tali istituti,
comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico
effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l.n. 98
cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e
l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari
ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. 12. La
definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto
dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività,
propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai
sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini
extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul CP_3
maggiore reddito, rimane impregiudicata. 13. Ciò nondimeno
l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito
da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto
dell'onere probatorio. …” (cfr. anche Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 23301/2019; n. 24774/2019, n. 950/2021,
n. 14194/2021).
2.8. L'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 241/1997, nel disciplinare la modalità di determinazione dei contributi previdenziale dei soggetti iscritti all' per i propri contributi CP_3
previdenziali (che “devono determinare l'ammontare dei
contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi”) in
29 realtà non si occupa della determinazione della base imponibile
(fiscale e/o contributiva), ma unicamente delle modalità di liquidazione. Analogamente, nella situazione del lavoratore dipendente, alle modalità di liquidazione provvede il sostituto d'imposta (datore di lavoro).
2.9. Il decreto legislativo n. 314/1997 (recante norme di
“Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro”) ha importato modifiche al D.P.R. n. 917/1986 (T.U.
delle imposte sui redditi). In particolare con l'art. 3 ha modificato l'art. 48 del T.U.I.R. (oggi art. 51) sulla
“determinazione del reddito di lavoro dipendente”, secondo cui
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro….”. Con il medesimo art. 3 è stato riscritto tutto l'art. 48 del T.U.I.R., anche in relazione ai commi 5 e 6
(trasferte e trasfertismo). L'art. 6 del decreto legislativo, citato dall' quale “cesura con la normativa fiscale”, in realtà non fa CP_3
altro che esprimere e rafforzare il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, laddove,
con riferimento agli assegni familiari (artt. 27 e 28 D.P.R. n.
797/1955 e agli infortuni sul lavoro (art. 29 del T.U. sugli infortuni sul lavoro D.P.R. n. 1124/1965) innova inserendovi
30 l'art. 12 “Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi”. Secondo tale disposizione “1. Costituiscono redditi
di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46
comma 1, testo unico delle imposte sui redditi …” (oggi 49 TUIR)
e “per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi …” (oggi art. 51 TUIR).
2.10. L'art. 6 della citata normativa, quindi, rinvia proprio con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato per la definizione della retribuzione da assoggettare a contribuzione alla nozione di reddito da lavoro dipendente valida ai fini fiscali.
2.11. Non pare perciò argomentabile sulla base di questa disposizione la tesi dello svincolo dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti dalla base imponibile della retribuzione considerata ai fini fiscali.
2.12. E anche la disposizione sul cosiddetto “minimale
contributivo” di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989
(convertito nella legge n. 389/1989) non si occupa della base imponibile ai fini fiscali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, limitandosi a porre un limite minimo di retribuzione imponibile (ai fini previdenziali), che “… non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
31 superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
2.13. Il principio di unificazione delle retribuzioni imponibili fiscali e previdenziali è stato, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte laddove si legge (ancora,
Corte di Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 21541/2019): “…
15. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del
2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti. 16. Inoltre l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato
in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di
attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha
disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi». 17. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999
(per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività dì
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
32 successivamente all' . 18. In caso di mancato pagamento CP_3
l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle CP_3
entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o
parzialmente insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997). 19. Si
è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_3
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del
2011, art. 7, comma 2, lett. t). 20. Del resto già con Cass. n. 8379
del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è
solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello
operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate.”
2.14. Con la conseguenza che non vi è spazio, secondo questo collegio, per attribuire all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 218/1997, laddove dispone che “l'accertamento definito con
adesione … non rileva … ai fini extratributari, fatta eccezione per
i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è
riconducibile a quella delle imposte sui redditi”, il significato che
33 gli vuole attribuire l'ente previdenziale, ovvero quello di distinguere l'efficacia dell'accertamento con adesione a seconda del tipo di reddito (da lavoro autonomo o da lavoro subordinato), perché per entrambi i tipi (da lavoro autonomo e da lavoro subordinato) la base imponibile dei contributi previdenziali è riconducibile a quella delle imposte sui redditi .
2.15. L'argomento, poi, secondo cui l'interpretazione dell'art. 2
comma 3 del decreto legislativo n. 218/1997, fornita dal
Tribunale e – per quanto sopra - condivisa da questo collegio,
andrebbe ad incidere “sul rapporto contributivo di soggetti terzi, i
lavoratori dipendenti”, non parrebbe decisivo, trattandosi dell'espressa volontà del legislatore sulla base della ratio
dell'istituto dell'accertamento definito con adesione, esplicitata sopra. E, comunque, l'argomento non spiega perché con riferimento al lavoro autonomo l'interpretazione sia corretta (nel senso che l'accertamento definito con adesione spiega efficacia anche sul rapporto contributivo), perché anche in quella situazione vi è un soggetto terzo (l'ente previdenziale) “colpito”
dall'accordo, senza essere coinvolto.
2.16. Osservando ora la censura svolta dall' secondo cui CP_3
l'interpretazione compiuta dal Tribunale della normativa sull'accertamento definito con adesione ne determinerebbe una questione di compatibilità costituzionale, in quanto “è evidente
che l'utilizzo di trasferte fittizie serve ad abbassare la base
imponibile e, automaticamente, va a ledere il minimale
34 contributivo”, non può che constatarsi che anche in appello l'ente previdenziale si limita ad esprimere una valutazione ipotetica, basata sul non provato assunto della riconducibilità
delle - nel verbale di accertamento della GdF contestate -
trasferte (esenti, entro i limiti di cui all'art. 51 comma 5 TUIR,
da imposizione fiscale e, quindi, da contribuzione previdenziale)
alla fattispecie del cosiddetto trasfertismo (esenti solo al 50%,
secondo l'art. 51 comma 6 TUIR).
2.17. Il ragionamento dell'ente previdenziale presuppone non solo un carattere “fittizio” degli emolumenti pagati a titolo di trasferte, ma anche la riconducibilità al “trasfertismo”, che sarebbe tutto da provare. Trattandosi peraltro dell'alternativa tra due eccezioni in senso riduttivo dell'onere contributivo,
l'onere della prova continua ad essere a carico dell' E non CP_3
opera il principio di non contestazione (art. 115 cpc),
trattandosi del giudizio giuridico conseguente a un fatto storico che dovrebbe essere – in assenza di accertamento con adesione
- oggetto di accertamento.
2.18. L'appellante non offre, poi, l'analisi di almeno alcune posizioni di lavoratori, in cui in concreto la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro,
sostituto d'imposta, per i lavoratori coinvolti fosse inferiore alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989 (convertito nella legge n. 389/1989).
2.19. E anche in questo contesto l'appellante non si confronta
35 con la ratio dell'istituto dell'accertamento definito con adesione,
che implica pure sempre, se pure con la collaborazione del soggetto contribuente, un “accertamento”, che esplica l'efficacia anche sul fronte contributivo. A fronte dell'immediata acquisizione delle somme dovute, anche per contributi previdenziali ed assistenziali, che costituisce l'interesse pubblico perseguito dalla normativa, il soggetto contribuente gode dell'effetto premiale della certezza dei rapporti (fiscale e previdenziale), che non è modificabile e/o integrabile e/o impugnabile.
2.20. In conclusione, anche il secondo motivo d'appello così
come esposto non può essere accolto e la sentenza conseguentemente va confermata.
3. Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dei motivi d'appello incidentale condizionati, che rimangono assorbiti.
4. Sulle spese del grado: La particolarità della questione in diritto dedotta e l'assenza di un precedente di legittimità
specificamente aderente alla fattispecie giustificano ai sensi dell'art. 92 cpc e alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado d'appello. La decisione sull'allocazione delle spese del giudizio di primo grado rimane,
invece, ferma stante l'assenza di specifico gravame da parte dell' . Controparte_171
36
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dall , anche quale Parte_1
mandatario della , nei confronti della Pt_2 Controparte_1
con ricorso in appello depositato il 01.03.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n.
13/2024 di data 29.01.2024
rigetta
l'appello;
dichiara
le spese del giudizio d'appello interamente compensate tra le parti;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.02.2025.
37 La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
Obbligo dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore contributivo del datore di ha pronunciato la seguente lavoro
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 5/2024 RGP
promossa
da
, C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
anche quale mandatario della in virtù di
[...] Pt_2
mandato del 3.7.2014, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà 1
- appellante -
contro
1 P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante sig. con sede in 39040 Cortaccia CP_2
(BZ), via dell'Adige n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Claudio Damoli, Osvaldo Cantone e Giorgia Simonetta Birtele
giusto mandato a margine del ricorso in appello, con domicilio in Bolzano, via dei Conciapelli n. 40
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 13/2024 di data 29.01.2024
Causa decisa all'udienza del 12.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
13/24, notificata il 1.2.2024, per i motivi sopra esposti,
contrariis rejectis
In via pregiudiziale e/o preliminare
A. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA opposto e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata allo stesso.
In via principale
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma
2 dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda
CTU (detratte anche eventuali somme pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_3
C. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
In via subordinata istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado, vale a dire
D. Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, nonché prova diretta
(ferma restando la non inversione, neppure convenzionale,
dell'onere probatorio) sui capitoli 18- 31, 33-36,38, 39-46, 55 e
65 della memoria difensiva di I grado che qui si hanno per CP_3
integralmente richiamati e riportati, espunti eventuali giudizi,
nonché sui seguenti capitoli di prova a) Confermo il verbale ispettivo e/o di accertamento che mi si rammostra
b) Confermo la dichiarazione che mi si rammostra c) Confermo il contenuto dell'accordo/documento che mi si rammostra
Si indicano a testi con riserva di indicare gli indirizzi: Ten. Col.
3 Sergio Cerra, Ten. , Lgt. , Parte_3 Testimone_1
c/o Nucleo di polizia ec. finanziaria di Persona_2
Bolzano, c/o , , Tes_2 CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 Per_3
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, Persona_4 CP_15 CP_16 [...]
, , CP_17 Controparte_18 Controparte_19
CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
,
[...] Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, , ,
[...] CP_27 CP_28 CP_29
, Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_33
[...] CP_34 Controparte_35 CP_36
, , ,
[...] CP_37 Controparte_38 Controparte_39 [...]
, , , Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
, CP_43 Controparte_44 CP_45 CP_46
, , ,
[...] CP_47 Controparte_48 CP_49 CP_50
,
[...] CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
,
[...] CP_55 Controparte_56 CP_57
, , , Controparte_58 CP_59 CP_60 [...]
, , , CP_61 CP_62 Controparte_63 CP_64
[...] CP_65 Controparte_66 CP_67
, , Controparte_68 CP_69 CP_70 [...]
, , CP_71 CP_72 Controparte_73 CP_74
,
[...] CP_75 Controparte_76 CP_77
4 , , CP_78 CP_79 Controparte_80 [...]
, CP_81 CP_82 Controparte_83 CP_84
, ,
[...] CP_85 CP_86 CP_87
, Controparte_88 Controparte_89 CP_90 [...]
, , , CP_91 CP_92 Controparte_93 Controparte_94
, , , CP_95 Controparte_96 Controparte_97 [...]
, , CP_98 Controparte_99 CP_100 CP_101
, , ,
[...] CP_102 Parte_5 Parte_6
, , CP_103 CP_104 CP_105 CP_106
, , CP_107 Controparte_108 CP_109 [...]
, , CP_110 CP_111 Controparte_112 CP_113
, , CP_114 CP_115 CP_116 CP_117
, , ,
[...] Controparte_118 Controparte_119 CP_120
,
[...] CP_121 CP_122 Controparte_123
, CP_124 Controparte_125 CP_126 CP_127
, , , ,
[...] Controparte_128 Controparte_129 CP_130
, , CP_131 CP_132 CP_133 CP_134
, CP_135 CP_136 CP_137 CP_138
, , ,
[...] CP_139 CP_140 Persona_5 [...]
, Per_6 CP_141 CP_142 CP_143 [...]
, , ; CP_144 Persona_7 Controparte_145 CP_146
, , , CP_147 CP_148 Controparte_149 CP_150
, ,
[...] Controparte_151 CP_152 CP_77
, , Controparte_84 CP_153 CP_154 CP_155
, nonché
[...] Controparte_156 CP_157
5 , , , Controparte_158 CP_159 CP_160 CP_161
,
[...] CP_162 CP_163 CP_164
, , CP_165 CP_166 Controparte_167
CP_168
E. si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio)
sui capitoli nn.
1-13 della memoria difensiva di I grado del
15.9.23, che qui si hanno per integralmente richiamati e riportati, indicandosi a teste dott. c/o Testimone_3 [...]
CP_4
dei procuratori di parte appellata:
In via preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: si eccepisce la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo opposto per mancanza di alcuni degli elementi essenziali previsti dal D.P.R. 602/1973, D.M. n. 321/1999 e D.L.
78/2010.
Sempre in via preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: per i motivi esposti, si eccepisce la decadenza dell' CP_3
dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/1999.
In via principale e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: voglia l'Ill.mo Signor
Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano accogliere la presente opposizione per i motivi esposti
6 nel presente ricorso e voglia conseguentemente: revocare e/o annullare il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto che in diritto.
In via subordinata e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: voglia l'Ill.mo
Signor Giudice Unico del Tribunale di Bolzano annullare e/o revocare, almeno parzialmente, il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, per le parti in cui essi risultino infondati e/o incongrui, riducendo in tal caso l'entità delle somme eventualmente dovute dall'opponente nella misura che verrà
accertata nel presente giudizio, e, tenuto conto degli atti di accertamento con adesione che si sono perfezionati in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e relativi agli stessi imponibili di cui si discute nell'ambito della presente controversia.
In via ulteriormente subordinata e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario:
voglia l'Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale di Bolzano
annullare e/o revocare, almeno parzialmente, il ruolo e il relativo avviso di addebito opposti, per le parti in cui essi risultino infondati e/o incongrui, riducendo in tal caso l'entità
delle somme eventualmente dovute dall'opponente nella misura che verrà accertata nel presente giudizio, e, riducendo, in ogni caso, le sanzioni applicate dall'TE , ricorrendone Parte_7
i presupposti stabiliti dall'art. 116, co. 15, della L. 388/2000,
7 fino alla misura degli interessi legali, ed i compensi di riscossione.
In via istruttoria si confermano tutte le conclusioni, istanze e deduzioni istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate nel ricorso in opposizione di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo per il loro accoglimento in questa fase di gravame.
Con riserva di ogni produzione, deduzione e/o istanza istruttoria occorrenda al proseguo del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia e lo svolgimento del procedimento in primo grado si rinvengono così riassunti nell'impugnata sentenza:
“Svolgimento del processo: Con ricorso depositato in data
24.06.2022 proponeva opposizione avverso Parte_8
l'avviso di addebito 32120220000073711000 notificatole il
15.05.2022 da avente ad oggetto l'intimazione di CP_3
pagamento della somma di euro 533.97,99.- per asseriti crediti
contributivi relativi al periodo dicembre 2014 – dicembre 2018 a
titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. L'asserito
credito traeva origine da accertamenti ispettivi della GdF che
aveva rilevato l'irregolare utilizzo da parte dell'opponente
dell'indennità di trasferta e di trasfertismo ed aveva contestato
alla società di aver sottratto ad imposizione fiscale parte appunto
8 degli emolumenti erogati al proprio personale. L'opponente
esponeva a questo Tribunale di aver sottoscritto con Agenzia
delle Entrate già in data 13.07.2020 l'accordo per la definizione
dell'atto di adesione in relazione al periodo 1-12/2014 e 1-
12/2015 e tanto premesso in fatto, eccepiva in Parte_8
via preliminare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito
opposto e dei verbali unici di accertamento e notificazione per
vizio di motivazione, nonché la nullità dell'avviso di addebito in
conseguenza della decadenza in cui sarebbe incorsa ex art. CP_3
25 del d.lgs. 26.02.1999 n.46, quantomeno per il periodo
12/2014-12/2015. Parte ricorrente eccepiva inoltre che l'accordo
per la definizione dell'atto di adesione raggiunto con Agenzia
delle Entrate in relazione agli anni 2014 e 2015 in sede tributaria
rilevava anche con riferimento ai profili previdenziali ai sensi
dell'art. 2 c.3 d.lgs. 218/1997 e che in relazione agli anni 2016 –
2018 il procedimento di definizione con adesione era in corso e
chiedeva pertanto la rideterminazione delle somme dovute a titolo
di contributi sulla base della rideterminazione della base
imponibile ai fini fiscali operata dall'Agenzia delle Entrate. Nel
merito poi contestava le conclusioni raggiunte dalla GdF ed in
estremo subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni civili fino
alla misura degli interessi legali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo in CP_3
primis l'inoppugnabilità dell'ava, siccome tardivamente opposto;
quindi, la decadenza di parte ricorrente da contestazioni afferenti
9 vizi formali dell'ava. L' convenuto contestava poi che Pt_1
l'accertamento con adesione potesse esplicare effetti nei confronti
dell' qualora Agenzia delle Entrate avesse riconosciuto CP_3
trasferte ed indennità in violazione della contrattazione collettiva,
con lesione del minimale contributivo, sottolineando come in
relazione agli anni 2016 – 2018 non fosse stato ancora raggiunto
alcun accordo in sede tributaria. Nel merito si riportava agli
accertamenti ed alle conclusioni raggiunte dalla G.d.F.,
sottolineando come l'onere della prova gravasse sull'opponente
(beneficiante della riduzione / esonero contributivo) vertendosi in
caso di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo e
ribadendo infine la piena correttezza anche delle sanzioni
applicate.
All'udienza dell'11.10.2022 il Giudice indicava le basi per un
tentativo di conciliazione, all'udienza del 19.01.2023 i procuratori
delle parti chiedevano un rinvio per completare i conteggi
necessari al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Frattanto si costituiva in giudizio anche eccependo la Pt_2
propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di
interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti. All'udienza
del 14.06.2023 il Giudice, sulla scorta dei conteggi effettuati
dalle parti, formulava la proposta conciliativa, alla quale parte
opponente aderiva da subito. Seguivano rinvii su istanza
dell' . All'udienza del 12.10.2023 parte convenuta CP_3 CP_3
dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa e il Giudice,
10 dichiarato il fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la
causa matura per la decisione ha fissato udienza di discussione
per il 26.01.2024, concedendo termine per il deposito di note
conclusionali fino al 22.12.2023. Solamente parte opponente ha
depositato note conclusionali. L'udienza di discussione veniva
rinviata su istanza di parte ricorrente alla data del 29.01.2024.
All'udienza così fissata il Tribunale decideva come da
dispositivo.”
2. Il Tribunale ha, quindi, definito la causa, a) dichiarando il difetto di legittimazione passiva di b) annullando Pt_2
l'avviso di addebito opposto “per la somma eccedente l'importo di
€ 39.131,35”, confermandolo limitatamente a tale importo;
c)
condannando l' alla rifusione a parte ricorrente di metà CP_3
delle spese del grado, compensate per la restante metà (nel rapporto con l' ) e per intero nel rapporto con CP_3 Pt_2
3. In sintesi, il Tribunale:
3.1. Ha rigettato l'eccezione di inoppugnabilità sollevata dall' per asserito mancato rispetto del termine di 40 gg. CP_3
(notifica avviso di addebito in data 15.05.2022, domenica, e deposito del ricorso in data 24.06.2022), rilevando che –
pacifica la possibilità di notifica secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 – alla fattispecie del computo del termine per l'attività processuale in questione debba farsi applicazione dell'art. 155 comma 1 cpc contenente un “principio
di carattere generale dell'ordinamento” giusta la giurisprudenza
11 della Suprema Corte e del Consiglio di Stato;
3.2. ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della non essendo il credito contributivo di cui Pt_2
all'opposto avviso di addebito oggetto di cessione tra e CP_3
Società di cartolarizzazione, che non è, quindi, legittimata passiva della domanda (di accertamento negativo) svolta dalla ricorrente;
3.3. ha esaminato, in ossequio al principio cosiddetto della
“ragione più liquida”, la sollevata questione dell'incidenza degli atti di adesione in sede tributaria sui profili previdenziali,
accogliendo la tesi propugnata dalla ricorrente secondo cui alla fattispecie qui in discussione debba e possa trovare applicazione l'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
218/1997 in tema di concordato fiscale. Per comodità
espositiva si trascrive la motivazione del Tribunale:
“… l'avviso di addebito per cui è causa è stato emesso all'esito di
un procedimento ispettivo avviato dalla Guardia di Finanza di
Bolzano, cui si è accodato emettendo due distinti verbali CP_3
unici di accertamento e notificazione. Le pretese tributarie sono
state definite con i relativi accertamenti con adesione: in
relazione agli anni 2014 e 2015 prima dell'introduzione del
presente giudizio;
in relazione agli anni 2016 – 2018 nel corso del
presente giudizio.
La definizione del contenzioso tributario in sede stragiudiziale
rileva nell'ambito del procedimento atteso che secondo quanto
12 disposto dall'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 218/1997: “L'accertamento
con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché
ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali
e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella
delle imposte sui redditi” e che ai sensi del successivo comma 5
della disposizione citata “sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e
interessi”.
In sede di comparsa di costituzione l' si è limitata ad CP_3
eccepire in relazione a tale questione che, ove l'accordo raggiunto
con l'Agenzia delle Entrate fosse avvenuto in contrasto con la
contrattazione collettiva, determinando la violazione del minimale
contributivo, avrebbe dovuto essere disapplicato in parte qua.
Tale eccezione, non foss'altro per il semplice fatto che è stata
dedotta in forma ipotetica e che non è stata offerta alcuna prova
a sostegno anche della sola illazione paventata, non può trovare
accoglimento.
Solo in un parere depositato da parte in vista dell'udienza CP_3
del 12.10.2023 e quindi tardivamente, parte convenuta ha
ulteriormente eccepito che la disposizione richiamata
dall'opponente nello statuire circa l'irrilevanza dell'adesione ai
fini extra tributari “fatta eccezione per i contributi previdenziali e
assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle
13 imposte sui redditi” farebbe riferimento esclusivamente ai
contributi versati dai lavoratori autonomi.
La tesi della convenuta non convince.
Come prontamene dedotto da parte opponente, vige nel nostro
ordinamento il principio della unificazione della retribuzione
imponibile fiscale e previdenziale, ovvero il principio che
stabilisce che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei
redditi di lavoro dipendente avvenga sulla stessa base dei
principi definiti a fini fiscali dall'articolo 51 del Tuir, salvo
specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo
previdenziale.
E ciò significa che, evidentemente, anche i contributi previdenziali
e assistenziali versati dai dipendenti hanno la base imponibile
riconducibile a quella fiscale delle imposte sui redditi.
Con la conseguenza che la specificazione contenuta nell'art. 2 c.3
del D.Lgs. 218/1997 secondo la quale l'accertamento con
adesione avrebbe rilevanza solo in ipotesi di contributi
previdenziali e assistenziali “la cui base imponibile è
riconducibile a quella delle imposte sui redditi” non limita affatto
la rilevanza dell'accertamento con adesione alle sole ipotesi di
contributi dovuti da lavoratori autonomi con esclusione di
contributi dovuti alla gestione assicurativa di lavoratori
dipendenti.
Sta di fatto che l'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 218/1997 subito dopo
aver sancito, in via generale, la non rilevanza dell'adesione ai fini
14 extra tributari, si è limitato ad individuare un'eccezione in merito
ai contributi previdenziali e assistenziali indipendente dalla
alla quale vanno versati perché la base imponibile per il Pt_9
calcolo degli stessi è sempre costituita, anche per i dipendenti,
dalla base imponibile ai fini delle imposte.
Ne consegue che la pretesa di risulta nel quantum CP_3
parzialmente infondata atteso che, in spregio al dettato
normativo sopra riportato, l' non ha dato alcun Controparte_169
rilievo alla rideterminazione della base imponibile ai fini delle
imposte operata dall'Agenzia delle Entrate in sede di
accertamento.
Ed invero, tenuto conto degli atti di accertamento con adesione
che si sono perfezionati in contraddittorio con l'Agenzia delle
Entrate e in base ai conteggi effettuati dall' e non contestati CP_3
da parte ricorrente, quest'ultima è tenuta al pagamento di
complessivi € 39.131,35 (di cui € 7.164,03 per il 2014, €
20.234,99 per il 2015, € 10.064,15 per il 2016, € 1.668,18 per il
2017, nessun importo per il 2018).
L'ava opposto verrà quindi annullato per la parte eccedente
l'importo di euro 39.131,35.-.”
4. Avverso questa decisione l' ha interposto tempestivo CP_3
appello, affidato a due motivi, il primo relativo al rigetto dell'eccezione di inoppugnabilità dell'Avviso di addebito per violazione del termine decadenziale di 40 gg. di cui all'art. 24
del decreto legislativo n. 46/1999, il secondo attinente alla
15 questione dell'incidenza sulla pretesa contributiva dell'accertamento definito con adesione in sede tributaria.
L'ente previdenziale ha rassegnato, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. La contribuente si è costituita, CP_170
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza,
con il favore delle spese del grado. Ha formulato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello (nel merito), quattro motivi d'appello incidentale condizionato: - il primo attinente all'asserita nullità
/ illegittimità dell'avviso di addebito e dei verbali unici di accertamento per vizio di motivazione;
- il secondo relativo all'asserita nullità dell'avviso opposto per decadenza dell' ex CP_3
art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999, quantomeno per il periodo 12/2014 – 12/2015; - il terzo attinente all'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti di assoggettamento a contribuzione per “trasfertisti” delle indennità di trasferta erogate agli operatori di vendita;
- il quarto motivo, infine, riguardante l'asserita infondatezza dell'applicazione del regime sanzionatorio “per evasione”.
L'appellata ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
6. La controversia è stata definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura all'udienza del
12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo “C. In via preliminare e/o
16 pregiudiziale” l' censura la sentenza nella parte in cui ha CP_3
rigettato l'eccezione di inoppugnabilità dell'avviso di addebito per decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999, in cui sarebbe incorsa l'opponente depositando il ricorso in data 24.06.2022 presso la cancelleria del Tribunale, al quarantunesimo giorno dalla notifica.
L'appellante argomenta che alla notifica dell'AVA, quale atto di natura amministrativa, non si applicherebbero le norme del codice di rito, come confermato dalla Suprema Corte (n.
11708/2011 e n. 17467/2012) e che la sentenza di primo grado si contradirebbe laddove da un lato dà atto che le norme di rito non si applicano alla notifica tramite Pec dell'AVA, ma dall'altro applica il principio generale processuale-civilistico del “dies a
quo non computatur in termine”, pure in presenza della disciplina speciale regolante la fattispecie di cui all'art. 30
comma 4 del decreto legge n. 78/2010 e all'art. 26 comma 1
DPR n. 602/76. Inoltre, nell'ambito delle notifiche tramite Pec
costituirebbe pacifico principio normativo per cui la notifica si considera perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica scelta dal destinatario. La
notifica per l'ente si sarebbe perfezionata, quindi, nel giorno
15.5.2022, da considerare “all'interno del termine di
opposizione”.
1.1. La critica non è fondata. Il Tribunale ha correttamente distinto il procedimento di notifica dell'AVA, atto di natura
17 amministrativa e soggetto alla disciplina normativa speciale sua propria (art. 30 comma 4 del D.L. n. 78/2010, che consente, ad esempio, la notifica anche mediante invio di semplice raccomandata postale con avviso di ricevimento), dal compimento dell'attività processuale costituita dal deposito presso la cancelleria del Tribunale del ricorso in opposizione.
1.2. Lo stesso art. 24 comma 6 del decreto legislativo n.
46/1999 dispone che il giudizio di opposizione all'avviso di addebito/alla cartella è regolato dagli artt. 442 e ss. del cpc ed è
indubbio che alle controversie di lavoro, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 442 cpc, si applica l'art. 155 comma 1 cpc, da considerarsi, peraltro, espressione di “un principio generale
dell'ordinamento.”
1.3. Questa Corte si è già espressa nel senso dell'applicabilità
dell'art. 155 comma 1 cpc per la verifica della tempestività del ricorso in opposizione a cartella/avviso di addebito nella sentenza n. 139/2019 del 11.09.-27.09.2019 con la motivazione che ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc qui si richiama: “A sostegno di tale assunto (dell'inapplicabilità del principio di cui all'art. 155 comma 1 cpc al computo del termine qui in discussione) l' cita due pronunce della Suprema Pt_1
Corte in tema di notifica di cartelle di pagamento: Cassazione
civile sez. trib., 27/05/2011, n.11708, la quale precisa che “la
cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte
18 del concessionario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e
39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo
perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con
consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro
adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di
curare che la persona da lui individuata come legittimata alla
ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della
corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire
al mittente” e Cassazione civile sez. II, 12/10/2012, n.17467,
per cui “non possono trovare applicazione, con riguardo alla
notifica delle cartelle di pagamento, le norme del codice di rito
che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l'art. 148
c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte
dell'ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga
mediante relazione apposta in calce all'originale e alla copia
dell'atto.”. Sennonché la distinzione evidenziata dalle citate
pronunce, fra le modalità di notificazione previste dall'art. 26 del
DPR del 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito (RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI), a proposito della notifica della cartella
esattoriale, e le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cpc, non
offre a parere del Collegio alcuno spunto per concludere che si
possa derogare alla regola procedurale stabilita dall'art. 24 co. 6
del d.lgs. 46/1999, per cui “il giudizio di opposizione contro il
19 ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
civile”. Ed è indubbio che anche nelle controversie di lavoro - cui
fa riferimento il co. 1 dell'art. 442 cpc - si debba avere riguardo
alle disposizioni generali di cui al Libro I del Codice di procedura
civile, fra cui rientra l'art. 155 cpc, da considerarsi espressione di
un “principio generale dell'ordinamento” (in tal senso si è
espressa Cassazione civile, sez. III, 24/10/2011, n. 21989,
citata nell'impugnata sentenza;
v. anche Consiglio di Stato ad.
plen., 27/07/2016, n.18; Consiglio di Stato sez. IV, 09/10/2002,
n.5374). A tali regole procedurali il giudice deve attenersi in sede
di decisione circa la tempestività del ricorso in opposizione,
consistendo nella verifica di un presupposto processuale. La
conclusione è avallata dalla Cassazione civile, la quale, nella
sentenza del 17.02.2017 n. 4278, affrontando una controversia
avente ad oggetto “l'opposizione proposta da al pagamento Pt_10
della cartella esattoriale di pagamento emessa ad istanza
dell' ”, ha fatto applicazione del richiamato principio stabilito CP_3
dall'art. 155 cpc, osservando espressamente che “non si computa
nel termine il dies a quo (art. 155 c.p.c., comma 1), l'opposizione
agli atti esecutivi deve ritenersi tempestivamente proposta non
essendo decorso il termine di 20 giorni previsto dell'art. 617
c.p.c.”. Di conseguenza nella fattispecie in esame il termine finale
utile per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere il
giorno 1.02.2017. Avendo il sig. …. provveduto quel giorno,
20 secondo le deduzioni dello stesso impugnante, al deposito del
ricorso in opposizione nella Cancelleria del Giudice del Lavoro,
questa non può che ritenersi tempestivamente proposta.” (cfr. a sostegno della tesi sostenuta da questa Corte di merito anche la giurisprudenza di merito citata dalla difesa dell'appellata alle pagine 9 ultimo cpv. e 10 primo capoverso della memoria difensiva con appello incidentale condizionato depositata il
24.04.2024).
1.4. Nel caso di specie, escluso il giorno in cui è stata compiuta la notifica dell'AVA via Pec (domenica 15.5.2022), il ricorso è stato depositato tempestivamente nella cancelleria del
Giudice il quarantesimo giorno (24.06.2022).
2. Con il secondo motivo (“D. Nel merito: accertamento con
adesione”) l' censura la sentenza sotto due profili. CP_3
2.1. Dapprima l'ente previdenziale critica l'affermazione,
secondo cui le deduzioni dell'ente sulla potenziale lesione dell'accertamento con adesione in sede tributaria delle norme sul cosiddetto “minimale contributivo” sarebbero state ipotetiche e prive di prova. La contestazione al riguardo non sarebbe
“assolutamente ipotetica”, ma effettiva dove si “afferma che
Agenzia delle Entrate aveva accettato e riconosciuto trasferte in
violazione della normativa sul minimale contributivo” e che,
qualora questa illegittimità dell'accertamento fiscale vi fosse, “si
porrebbe una questione di legittimità costituzionale.” Non avendo controparte mai obiettato nulla sul punto, la violazione della
21 norma sul cosiddetto minimale contributiva andrebbe “data per
pacifica”, con la conseguenza che l' nulla dovrebbe provare CP_3
sul punto. L'Agenzia delle Entrate avrebbe “azzerato la maggior
parte degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza”,
sarebbe “evidente che l'utilizzo di trasferte fittizie serve ad
abbassare la base imponibile e, automaticamente, va a ledere il
minimo contributivo. Agenzia delle Entrate, di fatto, ha accettato
tale riduzione dovuta alle trasferte e, quindi, ha leso il minimale
contributivo ed ancora più a monte, la garanzia e la copertura
contributiva ed assicurativa dei lavoratori dipendenti, i quali si
troveranno con le prestazioni, collegate alla posizione
contributiva, ribassate. Ecco perché la difesa dell' poneva la CP_3
questione dell'illegittimità costituzionale della norma, se intesa
come in sentenza. Infatti, va rammentato come l'“interpretazione”
data dal Tribunale vada direttamente ad incidere sul rapporto
contributivo di soggetti terzi, i lavoratori dipendenti;
e come il
legislatore, tendenzialmente, quando va a ridurre gli obblighi
contributivi e/o la base imponibile, fa sempre salva la posizione
assicurativo-previdenziale di tali lavoratori, in modo da non
lederla.” Inoltre, il parere interno prodotto al fine di motivare la mancata adesione da parte dell'ente alla proposta di conciliazione del Giudice, non potrebbe dirsi tardivo,
contenendo argomentazioni di diritto sull'inapplicabilità
dell'accertamento con adesione alla contribuzione dei lavoratori dipendenti del tutto legittime.
22 2.2. Con la seconda critica l'appellante, sulla base anche del parere citato, reitera l'argomentazione difensiva secondo cui la disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
218/97 non si applicherebbe ai lavoratori dipendenti, perché
per loro la base imponibile dei contributi previdenziali non sarebbe riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Ciò si spiegherebbe alla luce dell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 241/97 e la diversità prevista per la contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti, fondata invece sull'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997 e sull'art. 1 della legge n.
389/1989. Queste disposizioni costituirebbero “una vera e
propria fonte autonoma di obbligazione ai soli fini previdenziali”,
facendo riferimento “non solo alla misura della retribuzione che il
lavoratore riceve, ma anche a quella spettante in dipendenza del
rapporto di lavoro, operando una vera e propria cesura con gli
imponibili fiscali eventualmente dichiarati dai soggetti coinvolti
nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che il reddito di
riferimento ai fini previdenziali sovente si discosta da quello
dichiarato fiscalmente.” Questa differenziazione tra lavoratori autonomi e dipendenti troverebbe spiegazione nell'esigenza di evitare lesioni della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti e la sentenza andrebbe riformata “nel senso di non
ritenere applicabile l'accertamento con adesione al presente caso
(e, quindi, quando tale accertamento va ad incidere su posizioni
di soggetti terzi, lavoratori dipendenti) con conferma dell'AVA
23 opposto e delle somme ivi riportate …”.
2.3. Conviene muovere dalla seconda censura, con la quale l'istituto previdenziale sostiene che la normativa sull'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n.
218/1997 e, segnatamente, l'art. 2 comma 3, non si applica alle contribuzioni versati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti perché la base imponibile di tali contributi non sarebbe riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Cita a sostegno la risposta/il parere dell'ufficio regionale dell'11.07.2023, prodotto in primo CP_3
grado a giustificazione della mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice (che prevedeva il pagamento della contribuzione calcolata sugli esiti degli atti di accertamento con adesione in sede tributaria).
2.4. Su detto parere, depositato in giudizio in vista dell'udienza del 12.10.2023 e, quindi, secondo il primo Giudice
“tardivamente”, lo stesso primo Giudice ha comunque motivato nel merito il proprio dissenso. La doglianza dell' secondo CP_3
cui le deduzioni in diritto, contenute in detto parere, sarebbero del tutto legittime, al di là della teorica fondatezza (per essere le deduzioni e difese in diritto sempre ammissibili), è priva,
pertanto, di rilievo decisivo.
2.5. In detto parere, sostanzialmente ripreso nell'atto d'appello alle pagine 11 e ss. (punti dal 28 al 33), la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n.
24 218/1997 alla contribuzione del lavoro dipendente è
argomentata contrapponendo la previsione di cui all'art. 10,
comma 1 del decreto legislativo n. 241/1997, applicabile al lavoro autonomo, all'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997 e all'art. 1 della legge n. 389/1989, norme queste ultime che costituirebbero “una vera e propria fonte autonoma di
obbligazione ai soli fini previdenziali …” del lavoro subordinato.
2.6. Va premesso che la ratio dell'istituto dell'accertamento definito con adesione si rinviene nella accelerata definitività ed intangibilità dell'accordo, caratterizzata da un lato da un effetto premiale per il contribuente e dall'altro dalla realizzazione dell'interesse pubblico dell'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'adesione. Con l'effetto che, avvenuto il pagamento, l'accordo non può più essere messo in discussione,
né da parte del contribuente né da parte dell'ufficio, neppure sulla base degli atti di accertamento presupposti (cfr. Corte di
Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 23224/2022, massima:
“L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di
impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio, in considerazione della "ratio legis" sottesa all'art. 2,
comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla
intangibilità dell'accordo, conformemente alla finalità dell'istituto
connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente,
dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme
risultanti dall'accordo; ne deriva che, una volta che dette somme
25 siano state versate, esse non possono più essere messe in
discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del
contenzioso.”; cfr., anche, Corte di Cassazione, Sezione 5,
ordinanza n. 26618/2024, massima: “La sottoscrizione dell'atto
di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude
al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo,
poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale
dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento, in
quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il
rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo
che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando
così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo
originario.”; cfr., ancora, Corte di Cassazione, ordinanza n.
25497/2022 secondo cui risulta “… normativamente esclusa la
possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione,
l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva
efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia
stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal
concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di
accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto
l'appello dell'amministrazione finanziaria in ragione dell'avvenuta
conclusione del concordato fiscale, con conseguente declaratoria
di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società
contribuente avverso l'avviso di accertamento).”).
26 2.7. La giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema
Corte, citata dall'ente previdenziale nel parere a sostegno della sua tesi (Cass. Sezione Lavoro, ordinanza n. 950/2021),
affronta in realtà la diversa questione dell'incidenza della definizione della lite tributaria ai sensi dell'art. 39 comma 12
del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n.
111/2011) sulla contribuzione previdenziale eventualmente dovuta sulla base dell'accertamento fiscale impugnato in sede tributaria. In quel caso la Sezione Lavoro della Suprema Corte
ha evidenziato (sentenza n. 21541/2019): “… 3. Si controverte
degli effetti della definizione concordata della lite tributaria
sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito
dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa
contributiva. ….
6. Il tenore letterale delle due norme in cui si
inscrive l'istituto della definizione concordata delle lite fiscali(art.
39, comma 12, d.l. n.98 del 2011 e art 16 I. n. 289 del 2002) e la
finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica
dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della
giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione
agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del
contenzioso tributario - di valore inferiore a 20.000 euro e già
pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare
e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e
spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui
al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un
27 importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. 7.
Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il
decreto legge n. 98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla
rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo,
ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di
«deflazionare il contenzioso previdenziale» (art.38, co. 1, primo
periodo, d.l. n. 98 cit.).
8. La ripartita collocazione delle
disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani
distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e
previdenziale.
9. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene
alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al
punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio
tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o
parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini
extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale
sul reddito. 10. Neanche appare percorribile una diversa
soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro
dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore
che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli
effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia
delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la
mediazione introdotta dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992,
aggiunto dall'articolo 39, comma 9, d.l. n. 98 del 2011,
successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a),
28 I.n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1,
lettera I), del d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 10 gennaio
2016) o l'accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3,
d.lgs. n. 218 del 1997). 11. Diversamente da tali istituti,
comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico
effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l.n. 98
cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e
l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari
ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. 12. La
definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto
dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività,
propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai
sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini
extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul CP_3
maggiore reddito, rimane impregiudicata. 13. Ciò nondimeno
l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito
da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto
dell'onere probatorio. …” (cfr. anche Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 23301/2019; n. 24774/2019, n. 950/2021,
n. 14194/2021).
2.8. L'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 241/1997, nel disciplinare la modalità di determinazione dei contributi previdenziale dei soggetti iscritti all' per i propri contributi CP_3
previdenziali (che “devono determinare l'ammontare dei
contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi”) in
29 realtà non si occupa della determinazione della base imponibile
(fiscale e/o contributiva), ma unicamente delle modalità di liquidazione. Analogamente, nella situazione del lavoratore dipendente, alle modalità di liquidazione provvede il sostituto d'imposta (datore di lavoro).
2.9. Il decreto legislativo n. 314/1997 (recante norme di
“Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro”) ha importato modifiche al D.P.R. n. 917/1986 (T.U.
delle imposte sui redditi). In particolare con l'art. 3 ha modificato l'art. 48 del T.U.I.R. (oggi art. 51) sulla
“determinazione del reddito di lavoro dipendente”, secondo cui
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro….”. Con il medesimo art. 3 è stato riscritto tutto l'art. 48 del T.U.I.R., anche in relazione ai commi 5 e 6
(trasferte e trasfertismo). L'art. 6 del decreto legislativo, citato dall' quale “cesura con la normativa fiscale”, in realtà non fa CP_3
altro che esprimere e rafforzare il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, laddove,
con riferimento agli assegni familiari (artt. 27 e 28 D.P.R. n.
797/1955 e agli infortuni sul lavoro (art. 29 del T.U. sugli infortuni sul lavoro D.P.R. n. 1124/1965) innova inserendovi
30 l'art. 12 “Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi”. Secondo tale disposizione “1. Costituiscono redditi
di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46
comma 1, testo unico delle imposte sui redditi …” (oggi 49 TUIR)
e “per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi …” (oggi art. 51 TUIR).
2.10. L'art. 6 della citata normativa, quindi, rinvia proprio con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato per la definizione della retribuzione da assoggettare a contribuzione alla nozione di reddito da lavoro dipendente valida ai fini fiscali.
2.11. Non pare perciò argomentabile sulla base di questa disposizione la tesi dello svincolo dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti dalla base imponibile della retribuzione considerata ai fini fiscali.
2.12. E anche la disposizione sul cosiddetto “minimale
contributivo” di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989
(convertito nella legge n. 389/1989) non si occupa della base imponibile ai fini fiscali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, limitandosi a porre un limite minimo di retribuzione imponibile (ai fini previdenziali), che “… non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
31 superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
2.13. Il principio di unificazione delle retribuzioni imponibili fiscali e previdenziali è stato, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte laddove si legge (ancora,
Corte di Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 21541/2019): “…
15. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del
2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti. 16. Inoltre l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato
in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di
attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha
disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi». 17. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999
(per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività dì
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
32 successivamente all' . 18. In caso di mancato pagamento CP_3
l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle CP_3
entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o
parzialmente insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997). 19. Si
è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione
e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_3
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del
2011, art. 7, comma 2, lett. t). 20. Del resto già con Cass. n. 8379
del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è
solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello
operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate.”
2.14. Con la conseguenza che non vi è spazio, secondo questo collegio, per attribuire all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 218/1997, laddove dispone che “l'accertamento definito con
adesione … non rileva … ai fini extratributari, fatta eccezione per
i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è
riconducibile a quella delle imposte sui redditi”, il significato che
33 gli vuole attribuire l'ente previdenziale, ovvero quello di distinguere l'efficacia dell'accertamento con adesione a seconda del tipo di reddito (da lavoro autonomo o da lavoro subordinato), perché per entrambi i tipi (da lavoro autonomo e da lavoro subordinato) la base imponibile dei contributi previdenziali è riconducibile a quella delle imposte sui redditi .
2.15. L'argomento, poi, secondo cui l'interpretazione dell'art. 2
comma 3 del decreto legislativo n. 218/1997, fornita dal
Tribunale e – per quanto sopra - condivisa da questo collegio,
andrebbe ad incidere “sul rapporto contributivo di soggetti terzi, i
lavoratori dipendenti”, non parrebbe decisivo, trattandosi dell'espressa volontà del legislatore sulla base della ratio
dell'istituto dell'accertamento definito con adesione, esplicitata sopra. E, comunque, l'argomento non spiega perché con riferimento al lavoro autonomo l'interpretazione sia corretta (nel senso che l'accertamento definito con adesione spiega efficacia anche sul rapporto contributivo), perché anche in quella situazione vi è un soggetto terzo (l'ente previdenziale) “colpito”
dall'accordo, senza essere coinvolto.
2.16. Osservando ora la censura svolta dall' secondo cui CP_3
l'interpretazione compiuta dal Tribunale della normativa sull'accertamento definito con adesione ne determinerebbe una questione di compatibilità costituzionale, in quanto “è evidente
che l'utilizzo di trasferte fittizie serve ad abbassare la base
imponibile e, automaticamente, va a ledere il minimale
34 contributivo”, non può che constatarsi che anche in appello l'ente previdenziale si limita ad esprimere una valutazione ipotetica, basata sul non provato assunto della riconducibilità
delle - nel verbale di accertamento della GdF contestate -
trasferte (esenti, entro i limiti di cui all'art. 51 comma 5 TUIR,
da imposizione fiscale e, quindi, da contribuzione previdenziale)
alla fattispecie del cosiddetto trasfertismo (esenti solo al 50%,
secondo l'art. 51 comma 6 TUIR).
2.17. Il ragionamento dell'ente previdenziale presuppone non solo un carattere “fittizio” degli emolumenti pagati a titolo di trasferte, ma anche la riconducibilità al “trasfertismo”, che sarebbe tutto da provare. Trattandosi peraltro dell'alternativa tra due eccezioni in senso riduttivo dell'onere contributivo,
l'onere della prova continua ad essere a carico dell' E non CP_3
opera il principio di non contestazione (art. 115 cpc),
trattandosi del giudizio giuridico conseguente a un fatto storico che dovrebbe essere – in assenza di accertamento con adesione
- oggetto di accertamento.
2.18. L'appellante non offre, poi, l'analisi di almeno alcune posizioni di lavoratori, in cui in concreto la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro,
sostituto d'imposta, per i lavoratori coinvolti fosse inferiore alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989 (convertito nella legge n. 389/1989).
2.19. E anche in questo contesto l'appellante non si confronta
35 con la ratio dell'istituto dell'accertamento definito con adesione,
che implica pure sempre, se pure con la collaborazione del soggetto contribuente, un “accertamento”, che esplica l'efficacia anche sul fronte contributivo. A fronte dell'immediata acquisizione delle somme dovute, anche per contributi previdenziali ed assistenziali, che costituisce l'interesse pubblico perseguito dalla normativa, il soggetto contribuente gode dell'effetto premiale della certezza dei rapporti (fiscale e previdenziale), che non è modificabile e/o integrabile e/o impugnabile.
2.20. In conclusione, anche il secondo motivo d'appello così
come esposto non può essere accolto e la sentenza conseguentemente va confermata.
3. Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dei motivi d'appello incidentale condizionati, che rimangono assorbiti.
4. Sulle spese del grado: La particolarità della questione in diritto dedotta e l'assenza di un precedente di legittimità
specificamente aderente alla fattispecie giustificano ai sensi dell'art. 92 cpc e alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado d'appello. La decisione sull'allocazione delle spese del giudizio di primo grado rimane,
invece, ferma stante l'assenza di specifico gravame da parte dell' . Controparte_171
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dall , anche quale Parte_1
mandatario della , nei confronti della Pt_2 Controparte_1
con ricorso in appello depositato il 01.03.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n.
13/2024 di data 29.01.2024
rigetta
l'appello;
dichiara
le spese del giudizio d'appello interamente compensate tra le parti;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.02.2025.
37 La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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