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1 agosto 1997
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1 gennaio 2011
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24 giugno 2017
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Art. 2. Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto 1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell' articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi. (12) ((20)) 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'".
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell' articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi. (12) ((20)) 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'".
Commentari • 89
- 1. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamentoMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 22 novembre 2018 · 15.096402
[…] Gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere perfezionati ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto, con il pagamento – entro il termine di cui all'art. 8, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/12/2025, n. 34948Provvedimento: […] La difesa erariale evidenzia che il giudicato ritenuto dalla CTR preclusivo del nuovo avviso non era sul merito della spettanza del beneficio ai sensi del regolamento de minimis ma era fondato sulla presenza di un precedente annullamento operato dall'amministrazione in sede di accertamento con adesione e sulla conseguente preclusione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 secondo il quale l'accertamento con adesione non è integrabile o modificabile dall'ufficio che può emettere un nuovo atto impositivo solo se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi. […] ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 218 del 1997, […]Leggi di più...
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- art. 2909 c.c.·
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