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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1510/2016 R.G.A.C. vertente
TRA
c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Filippo Falivene ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rieti, Via Roma n. 51, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPONENTE -
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Massimiliano Bianchi, presso il cui studio, sito in Crotone, Via Vecchia Carrara n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1094/2015, emesso in data 23.12.2015 e notificato in data 19.02.2016.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.09.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il
Giudice ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito, ”) ha proposto opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in Contr favore della (di seguito, ”), della Controparte_1
1 somma di € 366.963,38, oltre interessi e spese, derivante dall'inadempimento di un contratto di nolo a freddo di mezzi d'opera e attrezzature.
Con l'opposizione la ha contestato, sostanzialmente, il quantum della pretesa patrimoniale Pt_1
Contr avanzata dalla , deducendo che il contratto in questione prevedeva prezzi unitari per la messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature, con costante verifica dei giorni e delle ore in cui avveniva l'effettivo utilizzo degli stessi, in contraddittorio con i soggetti all'uopo incaricati dalle parti contraenti, rapportando comunque il costo mensile del nolo su una media di venti giorni lavorativi per ogni mese, con esclusione dei fine settimana e dei festivi e dei tempi di trasferimento.
Ha concluso, pertanto, perché il Tribunale di Catanzaro volesse “...revocare e dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1094/2015 emesso il 12.12.2005 del Tribunale di Catanzaro, e che l'opponente nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
... ...per nessun titolo e/o ragione”.
[...] Contr Si è costituita la , sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e assumendo sostanzialmente che, in base agli accordi pattuiti, per il solo fatto di tenere a disposizione della i mezzi e le Pt_1 Contr attrezzature indicati nel contratto, la avesse diritto ad un corrispettivo da calcolarsi a prescindere dall'effettivo utilizzo temporale degli stessi. Più nello specifico, secondo la tesi di parte opposta, l'indicazione in contratto di un prezzo mensile per ciascun mezzo/macchinario non può che comportare una imputazione mensile dei pagamenti in considerazione del fatto che mezzi ed attrezzature erano comunque a totale disposizione dell'opponente per l'intero mese di riferimento.
In subordine, per l'ipotesi che si fosse ritenuto necessario calcolare il corrispettivo dovuto sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, ha chiesto che l'importo fosse calcolato sulla base dei “rapportini lavori” sottoscritti da entrambe le parti in causa e all'uopo appositamente prodotti in giudizio con la seconda memoria istruttoria. Ha concluso, pertanto, chiedendo di: “1) rigettare le pretese attoree e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spese qui da intendersi integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, condannare la Parte_1
al pagamento, in favore della delle relative somme, con l'adozione di ogni Controparte_1 opportuno e conseguenziale provvedimento;
2) In via gradata, laddove dovesse essere accertata una diversa dovutezza della in ordine alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo di Parte_1
cui in atti condannare la al pagamento della diversa maggiore o minore somma che Pt_1 dovesse emergere in corso di causa, per le motivazioni spese, qui da intendersi riportate e trascritte;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario”.
2 Con la terza memoria istruttoria parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti sui rapportini lavori prodotti da controparte, sicché, avendo parte opposta dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti, in assenza di produzione degli originali non è stata disposta la c.t.u. calligrafica richiesta ed è stata ammessa invece la prova per testi (diretta e contraria).
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è, così, pervenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata.
In limine, va subito affermato che non è affatto condivisibile la tesi di parte opposta secondo cui l'indicazione in contratto di un prezzo mensile per ciascun mezzo/macchinario non può che comportare una imputazione mensile dei pagamenti in considerazione del fatto che mezzi ed attrezzature erano comunque a totale disposizione dell'opponente per l'intero mese di riferimento.
Le clausole contrattuali sono chiare e non pongono dubbi interpretativi.
Il costo in €/mese per ciascun mezzo è previsto all'art. 2, rubricato “oggetto dell'accordo”.
L'art. 5, intitolato “Qualifica dei prezzi unitari e importo dell'accordo”, nell'ultima parte prevede:
“Le opere da conteggiare sono quelle effettivamente prestate con esclusione dei tempi di trasferimento da e per il luogo di impiego”.
L'art. 6, infine, regola “fatturazione e pagamenti” disponendo che “Il nolo, sulla base dei prezzi unitari indicati nell'art. 2, sarà contabilizzato mensilmente”.
È evidente, dunque, che la fatturazione doveva avvenire sulla base dei prezzi unitari pattuiti, tenuto conto dell'utilizzo effettivo.
Tanto basta a ritenere illegittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base delle fatture allegate dall'ingiungente, emesse imputando il costo di ogni mezzo per l'intero mese e, così, per ciascun mese per tutta la durata prevista del contratto.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato. Contr Ciò posto, la domanda di pagamento avanzata dalla non può trovare accoglimento neppure all'esito del giudizio di opposizione, che - come noto - è un giudizio di cognizione nell'ambito del quale, a prescindere dalla insussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, deve essere accertata la fondatezza della pretesa patrimoniale del creditore.
Invero, l'istruttoria svolta non consente di pervenire al positivo accertamento della dovutezza di Contr alcuna somma da parte della in favore della , come pure richiesto in via subordinata Pt_1 dalla stessa creditrice opposta.
A tale riguardo, i testimoni escussi, e , hanno reso dichiarazioni Testimone_1 Tes_2 contrastanti tra di loro.
3 Il primo, infatti, ha dichiarato che era il responsabile di cantiere per la (oltre ad essere il figlio Pt_1 Parte_ dell'amministratore unico della e di avere redatto i “rapportini”, ma che gli stessi non erano firmati in sua presenza. Parte_ Il secondo (nipote ex sorore dell'A.U. di ha dichiarato che il responsabile di cantiere era lui e che era lui a redigere i “rapportini” e a firmarli per la , ma ha escluso che quelli mostratigli Pt_1 recassero la sua firma. Egli ha precisato: “Non c'era nessun altro in cantiere che poteva redigere e sottoscrivere questi rapporti all'infuori di me e posso escludere che siano mai stati firmati dal legale rappresentante della ; “Ribadisco che io redigevo dei rapportini con quelle Parte_1 caratteristiche, ma la sigla che vedo sui rapporti che mi vengono esibiti di sicuro non è la mia. Io utilizzavo il timbro della in qualità di responsabile del cantiere e mettevo una sigla Parte_1 del mio nome che però non corrisponde a quella presente sui rapportini che mi vengono mostrati.
Quanto al contenuto dei rapportini che mi vengono esibiti non sono in grado di ricordare se corrisponda a quanto da me riportato nei rapportini da me redatti”; “Non sono in grado di ricordare le ore di lavoro o di utilizzo di ciascun macchinario o automezzo giorno per giorno.
Quindi non posso dire se il contenuto di questi rapportini che mi vengono esibiti corrisponda a quello da me riportato in ciascuno di quelli che redigevo io;
ribadisco che questi rapportini non recano la mia firma.”.
Tra i due si ritiene attendibile la testimonianza resa da posto che anche il testimone Tes_2 di parte opponente, , consulente per conto della , sentito a prova del Testimone_3 Pt_1 contrario, ha dichiarato che responsabile del cantiere era e che, quindi, era lui ad Tes_2 occuparsi dei rapportini.
Tuttavia, avendo questi escluso che la firma riportata sui rapportini allegati dall'opposta fosse la sua ed affermato di non essere in grado di confermare nemmeno la corrispondenza del contenuto di quei rapportini con quelli da lui redatti, deve concludersi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, non sia riuscita a fornire prova delle ore e dei giorni di effettivo utilizzo di ciascun macchinario oggetto del contratto di nolo e, in definitiva quindi, dell'ammontare della sua pretesa di pagamento nei confronti della . Pt_1 Contr Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, va rigettata la richiesta di pagamento della , perché sfornita di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte opposta, come in dispositivo, sulla base del d.m. 147/2022 - valore della causa da € 260.000,01 ad € 520.000,00 - in base ai valori minimi (v. Cass. n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Carmen Ranieli, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale subordinata di rideterminazione del quantum dovuto, proposta dalla;
Controparte_1
- condanna la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della in persona del l.r.p.t., Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 664,80 per esborsi ed € 11.228,50 per compensi, oltre rimb. forf.,
Iva e Cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Catanzaro, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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