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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 138/2025 r.g. e vertente
tra
(CF , in persona del segretario provinciale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Puglia per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Leonardo Iamundo per procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 28 St. Lav., depositato il 16 gennaio 2025, l'organizzazione sindacale
[...]
con sede in Reggio Calabria ha adito questo giudice del lavoro chiedendo di accertare Parte_1
la sussistenza di una condotta antisindacale per aver il omesso di avviare il tavolo di Controparte_1
contrattazione per la stesura dei contratti collettivi integrativi per l'anno 2024, per essere inadempiente agli obblighi assunti con i contratti integrativi relativi alle annualità dal 2019 al 2023 e per aver omesso di fornire le dovute informazioni all'organizzazione ricorrente, impedendo l'esercizio dell'attività sindacale;
ha chiesto, per l'effetto, di ordinare all'ente l'immediata cessazione del comportamento illegittimo, la rimozione degli effetti e l'adempimento di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione di categoria.
Nella resistenza del sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte, CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza del decreto.
2.- Si premette che la definizione di condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti, sicché il comportamento che pregiudichi oggettivamente gli interessi collettivi di cui essa è portatrice integra gli estremi della condotta antisindacale, senza che sia necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta;
allo stesso modo, l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non risulti obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale
(v. Cass. n. 13726/2014; Cass. n. 9250/2007; Cass. S.U. n. 5295/1997).
La giurisprudenza ha poi distinto la condotta di fatto antisindacale, ma che non rileva dal punto di vista giuridico, da quella sanzionabile ex art. 28 l. n. 300/1970, specificando che la norma è strumentale alla tutela di diritti già presenti nel nostro ordinamento e tutelati da norme di legge o contrattuali, non attribuendo invece al sindacato un diritto generale a vedersi riconosciuta qualsiasi prerogativa comunque riconducibile ad uno dei beni protetti (v. sul punto Cass. n. 14511/2013, la quale ha escluso l'antisindacalità della mancata partecipazione del datore di lavoro al tavolo delle trattative in assenza di un obbligo in tal senso, sul presupposto che la condotta, benché nei fatti in contrasto con l'interesse del sindacato all'affermazione di uno dei beni protetti, si poneva all'interno della normale dialettica tra i soggetti portatori di interessi contrapposti e, non essendo in violazione di alcuna norma di legge o di contratto, doveva essere considerata legittima;
v. tra le tante Cass. n. 13726/2014).
Nella specie, l ha lamentato che il in violazione Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 8 C.C.N.L. di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2019/2021, ha omesso di convocare i tavoli di delegazione trattante per l'anno 2024, di pagare gli emolumenti previsti dalla contrattazione integrativa per le annualità dal 2020 al 2023, nonché di fornire al Sindacato le informazioni relative agli ordini di servizio emessi nei confronti dei lavoratori e quelle relative ai carichi di lavoro.
Quanto alla prima doglianza, il resistente ha eccepito che trattasi di mero ritardo imputabile alle difficoltà organizzative dell'apparato burocratico comunale derivante dalla carenza di personale e dalla frequente sostituzione del Segretario Comunale chiamato a rivestire l'incarico di Presidente della
Delegazione trattante di parte pubblica. Con riferimento alla liquidazione delle indennità relative alle
2 annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, ha rappresentato di aver intrapreso l'iter per l'adempimento degli obblighi assunti dalla contrattazione integrativa e, infine, ha lamentato la genericità della richiesta di informazioni.
Ebbene, occorre precisare che a norma dell'art. 40, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo
7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
L'art. 8 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 dispone che “
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale (…) va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.
Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)”.
Tale Fondo, composto da una parte fissa e una variabile, va quindi costituito annualmente, previa individuazione in bilancio delle risorse, ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva, antecedente alla successiva stipula del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo per il successivo pagamento delle relative somme.
Nel caso di specie la doverosità della contrattazione integrativa, risultante dalla normativa sopra richiamata, è stata ribadita dallo stesso ente resistente, il quale con nota del 230/04/2024 ha sollecitato al responsabile del settore finanziario lo stato degli adempimenti relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'annualità 2024, specificando che tale richiesta non ha avuto riscontro.
3 Sicché, la condotta denunciata, illegittima e lesiva delle prerogative sindacali, risulta tuttora persistente e idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, attesa la situazione di incertezza dovuta alla frequente sostituzione del soggetto chiamato a rivestire l'incarico di Presidente di Delegazione trattante la parte pubblica, destinata a causare una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (v. Cass. n.
11741/2005). L'inerzia del nella convocazione delle organizzazioni sindacali per l'avvio Controparte_1
delle trattative finalizzate alla stipula della contrattazione integrativa l'anno 2024, infatti, ha impedito all'organizzazione ricorrente di esercitare la propria attività.
Per l'effetto, va ordinato al resistente la cessazione del suddetto comportamento illegittimo, CP_1
convocando le organizzazioni sindacali per l'avvio delle trattative.
Con riguardo, invece, alla doglianza relativa alla mancata attuazione degli obblighi derivanti da contratti integrativi già stipulati, si evidenzia che il sindacato non vanta un autonomo diritto all'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di carattere economico assunti nei confronti dei lavoratori in sede di contrattazione, con la conseguenza che la mera violazione da parte del di CP_1
diritti di questi ultimi, o comunque di posizioni giuridiche, di origine contrattuale, non configura condotta antisindacale.
Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del datore di lavoro violatrice di diritti individuali, derivanti dalla legge o dai contratti collettivi, non può mai concretare condotta antisindacale, fermo restando che al pregiudizio del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi collettivi, come, ad esempio, nel caso di inadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazioni disciplinari all'esercizio di attività sindacali, circostanza che non viene in rilievo nel caso di specie (v. Cass. n. 10031/2002, n. 207/1990, n. 441/1984). L'organizzazione ricorrente ha rappresentato esclusivamente in va generica come l'inerzia del comune abbia svilito il ruolo del sindacato in ragione della impossibilità di far valere diritti riconosciuti ai lavoratori dalla contrattazione integrativa, senza tuttavia provare in alcun modo la compromissione o limitazione della libertà e dell'attività del sindacato.
Infine, non può essere accolta la doglianza relativa al mancato coinvolgimento del Sindacato in relazione agli ordini di servizio emessi nei confronti dei lavoratori e ai carichi di lavoro, dal momento che tale richiesta risulta generica. La parte ricorrente, invero, non ha specificato quali atti abbia assunto l'ente convenuto senza rispettare l'obbligo di informazione preventiva previsto dai contratti di categoria.
La domanda va pertanto rigettata.
4.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dal omettendo di CP_1 CP_1
attivare le trattative per la stipulazione della contrattazione integrativa per l'anno 2024;
2) per l'effetto, ordina al resistente di cessare tale condotta e di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione in via definitiva del contratto integrativo per l'anno 2024;
3) rigetta per il resto;
4) compensa le spese di lite.
Palmi, 16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos
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