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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/02/2024 al n. 241 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento ) promosso da
(C.F.: ) nata in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Cautiero Consiglia;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Vesuvio (Na) il 26/08/1968 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
Cautiero Consiglia;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/02/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto
Per_ matrimonio civile in San Sebastiano al Vesuvio dalla cui unione nasceva la figlia (
Napoli, 08.08.2009), evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con Sentenza n. 33 resa in data 18.04.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè Sentenza n. 33/24 resa in data 18.04.2024 , avverso la quale non risulta proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione da intendersi ivi ripetuti e trascritti.
Per_ In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Vesuvio (Na) il 26/08/1968 , il giorno 30.09.2009 in San Sebastiano al Vesuvio, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, Parte I, Uff. 1, Anno 2009 );
Per_ b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna sita in Massa di Somma alla via Ascoli, 3 e diritto di visita paterno come da accordi: il martedì di ciascuna settimana dalle ore 16.00 alle 20.00; il venerdì o il sabato a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 12.00 del girono successivo;
vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
nelle festività pasquali la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta con il padre;
previo accordo tra i genitori, il padre terrà la minore una settimana nel mese di agosto;
c) assegna la casa coniugale presa in locazione e sita in Massa di Somma alla via Ascoli, 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla sig.ra che vi vivrà con la minore;
Parte_1
d) determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Parte_2
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico
[...] Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al
50%;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
f) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/02/2024 al n. 241 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento ) promosso da
(C.F.: ) nata in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Cautiero Consiglia;
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Vesuvio (Na) il 26/08/1968 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
Cautiero Consiglia;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/02/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto
Per_ matrimonio civile in San Sebastiano al Vesuvio dalla cui unione nasceva la figlia (
Napoli, 08.08.2009), evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con Sentenza n. 33 resa in data 18.04.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè Sentenza n. 33/24 resa in data 18.04.2024 , avverso la quale non risulta proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione da intendersi ivi ripetuti e trascritti.
Per_ In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Vesuvio (Na) il 26/08/1968 , il giorno 30.09.2009 in San Sebastiano al Vesuvio, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, Parte I, Uff. 1, Anno 2009 );
Per_ b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna sita in Massa di Somma alla via Ascoli, 3 e diritto di visita paterno come da accordi: il martedì di ciascuna settimana dalle ore 16.00 alle 20.00; il venerdì o il sabato a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 12.00 del girono successivo;
vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
nelle festività pasquali la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta con il padre;
previo accordo tra i genitori, il padre terrà la minore una settimana nel mese di agosto;
c) assegna la casa coniugale presa in locazione e sita in Massa di Somma alla via Ascoli, 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla sig.ra che vi vivrà con la minore;
Parte_1
d) determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Parte_2
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico
[...] Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al
50%;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
f) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca