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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1786/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Giuseppe Rizzi e l'Avv. Monica Pulieri
Appellante contro
(p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Enrico Gaz
Appellata contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore con l'avv. prof. Chiara Cacciavillani
Appellata
Oggetto: Controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza n.303/2023 del Tribunale di Belluno pubblicata il 8 agosto 2023
CONCLUSIONI Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza del Tribunale di Belluno nr
303/2023 del 18 maggio 2023, pubblicata l'8 agosto 2023, disatteso l'accoglimento dell'exceptio judicati
1. accogliere le richieste istruttorie di cui alle memorie ex artt. 183 (6) n.2 e n.3, avanti il Tribunale di Belluno e in particolari disporre Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di determinare il valore dei terreni ablati, l'indennizzo per l'illecita occupazione, l'entità del danno subìto
2. nel merito, come già in atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Belluno
e in memoria ex art. 183. n.1 e nei limiti di quanto definito siccome di competenza del
Giudice Ordinario dalla sentenza del TAR TO 1177/20 e in ogni caso anche in via sostanziale in ordine alle richieste risarcitorie e restitutorie:
a. accertare l'illegittimità dei comportamenti dell'Amministrazione CP_3
e della per i motivi esposti in narrativa;
[...] Controparte_4
b. accertare l'avvenuta perdurante occupazione senza titolo dei mapp. 437 b e 448 b del
NCT ad opera del Comune di CP_1
c. condannare il a restituire a i fondi come sopra Controparte_1 Parte_1
occupati;
d. in subordine condannare il a pagare in favore di il Controparte_1 Parte_1
valore degli stessi al corrente valore di mercato per il terreno a destinazione residenziale alberghiera, qui valutati in Euro 82.050,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
e. condannare, nell'ipotesi di cui sub IV il a corrispondere a Controparte_1
il minor valore dei sedimi alberghieri limitrofi al fondo occupato ed il Parte_1 minor valore dell'albergo determinatosi a seguito dell'occupazione dei mapp Parte_1
437 b e 448 b del NCT del Comune di ex art. 46 del l. 2385/1865 all. E qui CP_1
valutati quanto al primo Euro 244.315,00, quanto al secondo Euro 1.032.914,00, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
f. condannare, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), il e per quanto di ragione l' Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla i danni tutti derivati dall'occupazione senza
[...] Parte_1
pag. 2/11 titolo del sedime reso necessario per la realizzazione della strada di Villotta, ed in particolare il minor reddito ritratto dall'azienda alberghiera nel periodo interessato, per la somma di Euro 884.000,00, o per la diversa, maggiore o minore, di cui di giustizia g. e così condannare il e per quanto di ragione l' Controparte_1 Controparte_2
a pagare la totale somma di Euro 2.292.462,00 calcolata al 1 aprile 2004, o la
[...]
diversa maggiore o minore di giustizia, cui debbono aggiungersi, alla data odierna, (a)
Euro 557.068,27 per rivalutazione, (b) Euro 3.438.643,38 di interessi ex lege 231/02 o in subordine (c) Euro 662.394,59 di interessi calcolati ex art. 1284 c.c. e/o la diversa di cui secondo giustizia o da determinarsi comunque secondo equità;
3. rigettare ogni avversa e diversa domanda siccome formulate dal di e CP_1 CP_1
dalla Controparte_4
4. vittoria di spese, diritti ed onorari per ogni grado del giudizio.
Per parte appellata Controparte_1
Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, voglia rigettare le domande formulate in appello dalla società in quanto proposte in violazione delle regole di Parte_1 rito e comunque infondate nel merito, e per l'effetto della soccombenza condannare parte attrice a rifondere al le spese del giudizio, come da generale Controparte_1
norma
Per parte appellata Controparte_5
e conclude che codesta Corte d'appello rigetti l'appello proposto da
[...] Parte_1
con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, come generale norma.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
e l' riassumendo la causa innanzi al Controparte_1 Controparte_2
tribunale di Belluno in ragione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il TO n.1177/2020 del 4 dicembre 2020 declinatoria della giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
L'attrice chiedeva che, accertata l'illegittimità dei comportamenti del CP_1
e della e l'avvenuta perdurante occupazione
[...] Controparte_4
senza titolo dei mapp. 437 b e 448 b del NCT ad opera del il Controparte_1
pag. 3/11 fosse condannato a restituire alla i fondi occupati Controparte_1 Parte_1
ovvero, in subordine, il fosse condannato a pagare in favore della Controparte_1
il valore degli stessi, a corrente valore di mercato, per il terreno a Parte_1
destinazione residenziale alberghiera, valutati in euro 82.050,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, con condanna del a corrispondere Controparte_1
alla il minor valore dei sedimi alberghieri limitrofi al fondo occupato ed Parte_1 il minor valore dell'albergo determinatosi a seguito dell'occupazione dei Parte_1
mapp 437 b e 448 b del NCT del Comune di ex art. 46 del l. 2385/1865 all., CP_1
valutati quanto al primo euro 244.315,00, quanto al secondo euro 1.032.914,00, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
con condanna, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), del Comune di e per quanto di ragione della a rifondere alla CP_1 Controparte_4 Parte_1
i danni tutti derivati dall'occupazione senza titolo del sedime reso necessario per la
[...]
realizzazione della strada di Villotta, ed in particolare il minor reddito ritratto dall'azienda alberghiera nel periodo interessato, per la somma di euro 884.000,00, o per la diversa, maggiore o minore, di cui di giustizia;
con condanna, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), del di CP_1
e per quanto di ragione la a pagare alla il CP_1 Controparte_4 Parte_1
corrispettivo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'immobile, per l'ammontare di euro 491.873,00, o per la diversa di cui di giustizia, e così la totale somma di euro
2.292.462,00 calcolata al 1 aprile 2004, o la diversa maggiore o minore di giustizia, cui debbono aggiungersi (a) euro 557.068,27 per rivalutazione, (b) euro 3.438.643,38 di interessi ex lege n. 231/02 o in subordine (c) euro 662.394,59 di interessi calcolati ex art. 1284 c.c. o la diversa di cui di giustizia.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la nullità Controparte_1 parziale della citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c., e l'inammissibilità delle domande per violazione del giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. con riferimento alla sentenza n.
544/2017 con la quale il Tribunale di Belluno aveva definito la causa n. 434/2010 r.g..
Eccepiva inoltre il difetto di interesse e di legittimazione attiva della ed il Parte_1
difetto di legittimazione passiva del per la rivendicazione del sedime occupato CP_1
dalla vecchia strada comunale Villotta. Nel merito contestava le pretese dell'attrice,
pag. 4/11 deducendo che la localizzazione della viabilità comunale sui mappali n. 437 e 438 corrispondeva ad una precisa istanza della società e contestava altresì la Parte_1
quantificazione economica dei danni, chiedendo il rigetto delle domande promosse dalla parte attrice.
Si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e contestando anche nel merito le pretese avanzate dall'attrice, delle quali chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n.303/23 pubblicata in data 8/8/2023 il Tribunale di Belluno accoglieva l'eccezione di giudicato e, per l'effetto rigettava le domande proposte dall'attrice con condanna della medesima al rimborso delle spese di lite in favore delle convenute.
Il giudice di prime cure evidenziava come con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 544, il
Tribunale di Belluno aveva definito la causa n. 434/2010 r.g. respingendo le domande, proposte dalla società nei confronti del e che tali Parte_1 Controparte_1
domande risultavano le medesime successivamente riproposte nel giudizio de quo in riassunzione.
Osservava come si trattava delle medesime domande con piena identità di petitum, in riferimento sia alla formulazione letterale delle conclusioni sia agli importi (“in particolare i punti b, c, d, e, f, g dell'atto di citazione in riassunzione;
la domanda di cui al punto a risulta compresa in quella di cui al n. III, mentre la domanda di cui al punto h
è riepilogativa degli importi indicati nelle altre domande, oltre agli interessi”): domande sulle quali il Tribunale di Belluno si era già pronunciato con la sentenza n. 544/2017, pronuncia che la società non aveva impugnato. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.303/23 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1
grado.
Si è costituito il deducendo l'inammissibilità del gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
pag. 5/11 All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneo accoglimento dell'eccezione di giudicato in violazione dell'art.324 c.p.c.
L'appellante contesta che, come ritenuto dal primo giudice, la sentenza del Tribunale di
Belluno n.544/2017 nel denegare la propria giurisdizione si sia implicitamente pronunziata anche nel merito rilevando che la sentenza n.544/2017 non potrebbe qualificarsi quale sentenza ibrida (idonea al giudicato) mancando l'identità di soggetti tra la pronuncia del Tribunale di Belluno del 2017 e i giudizi successivi e perché composta da due autonomi capi – uno sulla domanda del l'altro sulle domande CP_1 riconvenzionali dell'appellante- capi autonomi tra loro senza alcuna stretta correlazione.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza sotto il profilo delle spese processuali lamentando l'asserita liquidazione in favore del CP_1 oltre i limiti tariffari secondo le tabelle del 2014 e l'applicabilità del valore
[...]
indeterminabile tenuto conto della domanda di risarcimento proposta anche in via equitativa e quanto alla la mancata proposizione nei suoi confronti Controparte_4
di domande risarcitorie. Lamenta infine la mancata considerazione della disponibilità all'accoglimento della proposta transattiva.
Ragioni della decisione
Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
Va in proposito sottolineato come in linea generale una sentenza di un giudice di merito declinatoria della giurisdizione del Giudice ordinario puo' passare in giudicato come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione “Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato” (cfr. Cass SSUU n. 13969/2004). Ed ancora “le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pag. 6/11 pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio” (cfr.
n.4997/2018) e “le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito” (SSUU n.16458/2020).
Ebbene nel caso di specie nella sentenza n. 544/2017 il Tribunale di Belluno non si è limitato a denegare la propria giurisdizione ma ha rigettato le domande sia per ragioni di merito che processuali.La sentenza ha rilevato l'infondatezza della domanda del di accertamento dell'acquisto per usucapione non essendovi stato il Controparte_1
possesso ventennale sul sedime -traslato- della strada, ritenendo di non poter attribuire rilievo al possesso sul sedime originario in quanto scaturente da provvedimenti amministrativi espropriativi, successivamente caducati dal giudice amministrativo, ed essendo esso stato sostituito dal possesso su sedime diverso, individuato in base ad accordo tra e CP_1 Parte_1
Ha poi ritenuto non sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, né sulla domanda subordinata del né sulle domande di condanna -alla restituzione del sedime CP_1
traslato e al risarcimento danni- formulate da in via riconvenzionale, Parte_1
posto che la traslazione del sedime era conseguente a un accordo intervenuto tra e con conseguente giurisdizione dell'AGA essendo le controversie CP_1 Parte_1 concernenti l'interpretazione e l'esecuzione degli accordi pubblico privato devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 11 della l. n. 241/1990.
Nella sentenza risulta affermato che “questo Giudice ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta sia solo parzialmente fondata … Parte_1
la restituzione del terreno non può essere ordinata, perché non è sufficiente il rigetto in questa sede della domanda di usucapione formulata dal (il terreno potrebbe CP_1
essere legittimamente utilizzato dal ad altro titolo, la cui cognizione, come si è CP_1
pag. 7/11 detto, spetta al Giudice Amministrativo). Le domande di risarcimento del danno rimangono strettamente dipendenti dalle valutazioni del Giudice amministrativo e di competenza esclusiva di quest'ultimo”.
In punto di fatto vi è stata una cognizione che si è estesa all'accertamento che vi era stato un accordo tra privato e Comune propedeutico all'ampliamento della struttura alberghiera relativo alla traslazione della c.d. “prima” strada di Villotta sul diverso sedime di proprietà del privato per la realizzazione della “seconda” strada.
Ciò premesso deve ritenersi che, nella pronuncia oggetto del presente appello, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato tenuto conto che “le sentenze n. 544/2017 del Tribunale di Belluno e n. 1177/2020 del
T.A.R. TO costituiscono, in entrambi i casi, pronunce che non si limitano a declinare la giurisdizione, ma rigettano le pretese dei litiganti in parte per ragioni di merito ed in parte per questioni processuali. In queste fattispecie, “le pronunce dei giudici di merito sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state adottate quando, in esse, la decisione – sia pure implicita – sulla giurisdizione si rapporti, a essa collegandosi, con una statuizione di merito” (v. Cass. Sez. Un. 25.7.2019 n. 20181; cfr. Cass. Sez. Un. 10.8.2005 n. 16779,
Cass. Sez. Un. 19.7.2006 n. 16462, Cass. Sez. Un. 10.12.2020 n. 28179).” L'appellante a seguito della sentenza n.544/2017 del Tribunale di Belluno “qualora non intendesse accettare la decisione, aveva l'onere di impugnarne le statuizioni o di riassumere il giudizio avanti al contestando la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ed in CP_6
tal modo il Tribunale Amministrativo sarebbe stato tenuto – a norma dell'art. 11 del
D.L.vo 2.7.2010 n. 104, conformemente al disposto dall'art. 59 della legge 18.6.2009 n.
69 – a promuovere il regolamento di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Invece la non ha provveduto alla riassunzione, che avrebbe Parte_1
comportato la translatio iudicii, ed ha lasciato che si formasse il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Belluno, sebbene la pronuncia avesse disposto il rigetto delle domande riconvenzionali per motivi sia di giurisdizione che di merito. In sostanza,
l'attrice – proponendo le stesse domande in autonomi giudizi avanti a due diversi ordini giurisdizionali – ha determinato una situazione da cui è derivata la concreta possibilità
pag. 8/11 di un contrasto di giudicati, in mancanza del regolamento di giurisdizione introdotto a norma dall'art. 59 della legge 18.6.2009 n. 69. Ed infatti, con sentenze parzialmente di merito e parzialmente in rito, entrambi i Tribunali, Ordinario ed Amministrativo, hanno rigettato le domande della proposte in due distinti procedimenti, ed il Parte_1
Tribunale di Belluno ha dichiarato la giurisdizione del T.A.R. TO (sentenza n.
544/2017), mentre quest'ultimo ha rinviato le parti avanti al Giudice Ordinario
(sentenza n. 1177/2020)”.
Né può darsi rilievo alla (parziale) differente situazione soggettiva tra le parti del giudizio tenuto conto della assenza della nel giudizio avanti al Controparte_4
Tribunale di Belluno del 2017 è frutto della scelta processuale di In Parte_1
proposto come correttamente evidenziato dalla difesa della va Controparte_4
inoltre rilevato in punto di fatto come nell'originario giudizio avanti al Tar TO la risultava coinvolta in ragione delle domande svolte da CP_4 Parte_1
relativamente ad una asserita responsabilità inerente la mancata indicazione negli atti relativi all'iter procedimentale propedeutico alla realizzazione della “prima” strada di
Villotta dei termini inziali e finali dell'esproprio tanto che la stessa Controparte_4
proponeva domanda di estromissione dal giudizio, mentre nel giudizio avanti al
Tribunale di Belluno instaurato dal per l'accertamento della proprietà della CP_1
strada non vi era alcun coinvolgimento della La circostanza per cui Controparte_4
proponendo le medesime domande di condanna formulate in sede di Parte_1
giudizio amministrativo avanti al Tar TO nel giudizio civile successivamente instaurato e poi definito con la sentenza n.544/2017 sceglieva autonomamente di non estendere il contraddittorio anche nei confronti di non può Controparte_4
configurare ostacolo rispetto al rilievo dell'eccezione di giudicato.
Va osservato in linea generale come ai fini dell'eccezione di giudicato deve verificarsi che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale per cui tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si deve esprimere il secondo giudizio con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. Tuttavia il riferimento all'identità delle parti si spiega nel senso che il giudicato ha efficacia tra quelle stesse parti e non rispetto ad altri soggetti che non abbiano partecipato al giudizio,
pag. 9/11 indipendentemente dal fatto che nel successivo giudizio, ove quel giudicato viene fatto valere, venga esteso il contraddittorio ad un soggetto terzo, vieppiù come nel caso di specie di un soggetto (Comunità montana agordina) che chiede la propria estromissione assumendo l'assenza di legittimazione passiva.
Va infine rigettata la doglianza formulata in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio.
Correttamente la determinazione della quantificazione delle spese di lite ha fatto riferimento al quantum delle domande proposte dall'appellante a titolo di risarcimento danni tenuto conto del d.m. n.55/2014 nei valori vigenti al momento della pronuncia.
Secondo il d.m. n.147/2022 le nuove tabelle con i parametri aggiornati, che sostituiscono integralmente quelle allegate al d.m. 55/2014, e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014 sono entrate in vigore il 23 ottobre 2022 e risultano applicabili alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (ex art. 6
d.m. 147/2022).
La condanna risulta inoltre corretta secondo il principio di soccombenza anche nei confronti della tenuto conto che non corrisponde al vero che non vi Controparte_4
sia stata nei suoi confronti la formulazione di domande risarcitorie, come allegato dall'appellante, come può leggersi nelle espresse conclusioni riportate nella sentenza impugnata (Conclusioni della società attrice… punto f. “ condannare, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), il CP_1
e per quanto di ragione la a rifondere alla i
[...] Controparte_4 Parte_1 danni tutti ….).
Né, infine, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, può trovare applicazione l'art. 91 c.p.c. tenuto conto, nel caso di specie, dell'assenza dei presupposti della condanna di cui all'art.91 cit. ovvero dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa e dell'assenza di giustificati motivi di non accettazione della proposta.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e viste pag. 10/11 le note spese depositate, secondo lo scaglione da euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00 tenuto conto dell'importo domandato dall'appellante a titolo risarcitorio, per tutte le fasi nei valori medi, in favore del per compensi in complessivi euro Controparte_1
57.461,00 oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore dell'
[...]
per compensi in complessivi euro 57.461,00 oltre rimborso Controparte_2
forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.303/2023, pubblicata in data 8/8/2023, del Tribunale di Belluno, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al Parte_1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 57.461,00 per Controparte_1
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 57.461,00 per Controparte_2
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1786/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Giuseppe Rizzi e l'Avv. Monica Pulieri
Appellante contro
(p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Enrico Gaz
Appellata contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore con l'avv. prof. Chiara Cacciavillani
Appellata
Oggetto: Controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza n.303/2023 del Tribunale di Belluno pubblicata il 8 agosto 2023
CONCLUSIONI Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza del Tribunale di Belluno nr
303/2023 del 18 maggio 2023, pubblicata l'8 agosto 2023, disatteso l'accoglimento dell'exceptio judicati
1. accogliere le richieste istruttorie di cui alle memorie ex artt. 183 (6) n.2 e n.3, avanti il Tribunale di Belluno e in particolari disporre Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di determinare il valore dei terreni ablati, l'indennizzo per l'illecita occupazione, l'entità del danno subìto
2. nel merito, come già in atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Belluno
e in memoria ex art. 183. n.1 e nei limiti di quanto definito siccome di competenza del
Giudice Ordinario dalla sentenza del TAR TO 1177/20 e in ogni caso anche in via sostanziale in ordine alle richieste risarcitorie e restitutorie:
a. accertare l'illegittimità dei comportamenti dell'Amministrazione CP_3
e della per i motivi esposti in narrativa;
[...] Controparte_4
b. accertare l'avvenuta perdurante occupazione senza titolo dei mapp. 437 b e 448 b del
NCT ad opera del Comune di CP_1
c. condannare il a restituire a i fondi come sopra Controparte_1 Parte_1
occupati;
d. in subordine condannare il a pagare in favore di il Controparte_1 Parte_1
valore degli stessi al corrente valore di mercato per il terreno a destinazione residenziale alberghiera, qui valutati in Euro 82.050,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
e. condannare, nell'ipotesi di cui sub IV il a corrispondere a Controparte_1
il minor valore dei sedimi alberghieri limitrofi al fondo occupato ed il Parte_1 minor valore dell'albergo determinatosi a seguito dell'occupazione dei mapp Parte_1
437 b e 448 b del NCT del Comune di ex art. 46 del l. 2385/1865 all. E qui CP_1
valutati quanto al primo Euro 244.315,00, quanto al secondo Euro 1.032.914,00, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
f. condannare, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), il e per quanto di ragione l' Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla i danni tutti derivati dall'occupazione senza
[...] Parte_1
pag. 2/11 titolo del sedime reso necessario per la realizzazione della strada di Villotta, ed in particolare il minor reddito ritratto dall'azienda alberghiera nel periodo interessato, per la somma di Euro 884.000,00, o per la diversa, maggiore o minore, di cui di giustizia g. e così condannare il e per quanto di ragione l' Controparte_1 Controparte_2
a pagare la totale somma di Euro 2.292.462,00 calcolata al 1 aprile 2004, o la
[...]
diversa maggiore o minore di giustizia, cui debbono aggiungersi, alla data odierna, (a)
Euro 557.068,27 per rivalutazione, (b) Euro 3.438.643,38 di interessi ex lege 231/02 o in subordine (c) Euro 662.394,59 di interessi calcolati ex art. 1284 c.c. e/o la diversa di cui secondo giustizia o da determinarsi comunque secondo equità;
3. rigettare ogni avversa e diversa domanda siccome formulate dal di e CP_1 CP_1
dalla Controparte_4
4. vittoria di spese, diritti ed onorari per ogni grado del giudizio.
Per parte appellata Controparte_1
Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, voglia rigettare le domande formulate in appello dalla società in quanto proposte in violazione delle regole di Parte_1 rito e comunque infondate nel merito, e per l'effetto della soccombenza condannare parte attrice a rifondere al le spese del giudizio, come da generale Controparte_1
norma
Per parte appellata Controparte_5
e conclude che codesta Corte d'appello rigetti l'appello proposto da
[...] Parte_1
con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, come generale norma.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
e l' riassumendo la causa innanzi al Controparte_1 Controparte_2
tribunale di Belluno in ragione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il TO n.1177/2020 del 4 dicembre 2020 declinatoria della giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
L'attrice chiedeva che, accertata l'illegittimità dei comportamenti del CP_1
e della e l'avvenuta perdurante occupazione
[...] Controparte_4
senza titolo dei mapp. 437 b e 448 b del NCT ad opera del il Controparte_1
pag. 3/11 fosse condannato a restituire alla i fondi occupati Controparte_1 Parte_1
ovvero, in subordine, il fosse condannato a pagare in favore della Controparte_1
il valore degli stessi, a corrente valore di mercato, per il terreno a Parte_1
destinazione residenziale alberghiera, valutati in euro 82.050,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, con condanna del a corrispondere Controparte_1
alla il minor valore dei sedimi alberghieri limitrofi al fondo occupato ed Parte_1 il minor valore dell'albergo determinatosi a seguito dell'occupazione dei Parte_1
mapp 437 b e 448 b del NCT del Comune di ex art. 46 del l. 2385/1865 all., CP_1
valutati quanto al primo euro 244.315,00, quanto al secondo euro 1.032.914,00, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
con condanna, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), del Comune di e per quanto di ragione della a rifondere alla CP_1 Controparte_4 Parte_1
i danni tutti derivati dall'occupazione senza titolo del sedime reso necessario per la
[...]
realizzazione della strada di Villotta, ed in particolare il minor reddito ritratto dall'azienda alberghiera nel periodo interessato, per la somma di euro 884.000,00, o per la diversa, maggiore o minore, di cui di giustizia;
con condanna, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), del di CP_1
e per quanto di ragione la a pagare alla il CP_1 Controparte_4 Parte_1
corrispettivo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'immobile, per l'ammontare di euro 491.873,00, o per la diversa di cui di giustizia, e così la totale somma di euro
2.292.462,00 calcolata al 1 aprile 2004, o la diversa maggiore o minore di giustizia, cui debbono aggiungersi (a) euro 557.068,27 per rivalutazione, (b) euro 3.438.643,38 di interessi ex lege n. 231/02 o in subordine (c) euro 662.394,59 di interessi calcolati ex art. 1284 c.c. o la diversa di cui di giustizia.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la nullità Controparte_1 parziale della citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c., e l'inammissibilità delle domande per violazione del giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. con riferimento alla sentenza n.
544/2017 con la quale il Tribunale di Belluno aveva definito la causa n. 434/2010 r.g..
Eccepiva inoltre il difetto di interesse e di legittimazione attiva della ed il Parte_1
difetto di legittimazione passiva del per la rivendicazione del sedime occupato CP_1
dalla vecchia strada comunale Villotta. Nel merito contestava le pretese dell'attrice,
pag. 4/11 deducendo che la localizzazione della viabilità comunale sui mappali n. 437 e 438 corrispondeva ad una precisa istanza della società e contestava altresì la Parte_1
quantificazione economica dei danni, chiedendo il rigetto delle domande promosse dalla parte attrice.
Si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e contestando anche nel merito le pretese avanzate dall'attrice, delle quali chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n.303/23 pubblicata in data 8/8/2023 il Tribunale di Belluno accoglieva l'eccezione di giudicato e, per l'effetto rigettava le domande proposte dall'attrice con condanna della medesima al rimborso delle spese di lite in favore delle convenute.
Il giudice di prime cure evidenziava come con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 544, il
Tribunale di Belluno aveva definito la causa n. 434/2010 r.g. respingendo le domande, proposte dalla società nei confronti del e che tali Parte_1 Controparte_1
domande risultavano le medesime successivamente riproposte nel giudizio de quo in riassunzione.
Osservava come si trattava delle medesime domande con piena identità di petitum, in riferimento sia alla formulazione letterale delle conclusioni sia agli importi (“in particolare i punti b, c, d, e, f, g dell'atto di citazione in riassunzione;
la domanda di cui al punto a risulta compresa in quella di cui al n. III, mentre la domanda di cui al punto h
è riepilogativa degli importi indicati nelle altre domande, oltre agli interessi”): domande sulle quali il Tribunale di Belluno si era già pronunciato con la sentenza n. 544/2017, pronuncia che la società non aveva impugnato. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.303/23 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1
grado.
Si è costituito il deducendo l'inammissibilità del gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
pag. 5/11 All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erroneo accoglimento dell'eccezione di giudicato in violazione dell'art.324 c.p.c.
L'appellante contesta che, come ritenuto dal primo giudice, la sentenza del Tribunale di
Belluno n.544/2017 nel denegare la propria giurisdizione si sia implicitamente pronunziata anche nel merito rilevando che la sentenza n.544/2017 non potrebbe qualificarsi quale sentenza ibrida (idonea al giudicato) mancando l'identità di soggetti tra la pronuncia del Tribunale di Belluno del 2017 e i giudizi successivi e perché composta da due autonomi capi – uno sulla domanda del l'altro sulle domande CP_1 riconvenzionali dell'appellante- capi autonomi tra loro senza alcuna stretta correlazione.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza sotto il profilo delle spese processuali lamentando l'asserita liquidazione in favore del CP_1 oltre i limiti tariffari secondo le tabelle del 2014 e l'applicabilità del valore
[...]
indeterminabile tenuto conto della domanda di risarcimento proposta anche in via equitativa e quanto alla la mancata proposizione nei suoi confronti Controparte_4
di domande risarcitorie. Lamenta infine la mancata considerazione della disponibilità all'accoglimento della proposta transattiva.
Ragioni della decisione
Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
Va in proposito sottolineato come in linea generale una sentenza di un giudice di merito declinatoria della giurisdizione del Giudice ordinario puo' passare in giudicato come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione “Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato” (cfr. Cass SSUU n. 13969/2004). Ed ancora “le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pag. 6/11 pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio” (cfr.
n.4997/2018) e “le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito” (SSUU n.16458/2020).
Ebbene nel caso di specie nella sentenza n. 544/2017 il Tribunale di Belluno non si è limitato a denegare la propria giurisdizione ma ha rigettato le domande sia per ragioni di merito che processuali.La sentenza ha rilevato l'infondatezza della domanda del di accertamento dell'acquisto per usucapione non essendovi stato il Controparte_1
possesso ventennale sul sedime -traslato- della strada, ritenendo di non poter attribuire rilievo al possesso sul sedime originario in quanto scaturente da provvedimenti amministrativi espropriativi, successivamente caducati dal giudice amministrativo, ed essendo esso stato sostituito dal possesso su sedime diverso, individuato in base ad accordo tra e CP_1 Parte_1
Ha poi ritenuto non sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, né sulla domanda subordinata del né sulle domande di condanna -alla restituzione del sedime CP_1
traslato e al risarcimento danni- formulate da in via riconvenzionale, Parte_1
posto che la traslazione del sedime era conseguente a un accordo intervenuto tra e con conseguente giurisdizione dell'AGA essendo le controversie CP_1 Parte_1 concernenti l'interpretazione e l'esecuzione degli accordi pubblico privato devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 11 della l. n. 241/1990.
Nella sentenza risulta affermato che “questo Giudice ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta sia solo parzialmente fondata … Parte_1
la restituzione del terreno non può essere ordinata, perché non è sufficiente il rigetto in questa sede della domanda di usucapione formulata dal (il terreno potrebbe CP_1
essere legittimamente utilizzato dal ad altro titolo, la cui cognizione, come si è CP_1
pag. 7/11 detto, spetta al Giudice Amministrativo). Le domande di risarcimento del danno rimangono strettamente dipendenti dalle valutazioni del Giudice amministrativo e di competenza esclusiva di quest'ultimo”.
In punto di fatto vi è stata una cognizione che si è estesa all'accertamento che vi era stato un accordo tra privato e Comune propedeutico all'ampliamento della struttura alberghiera relativo alla traslazione della c.d. “prima” strada di Villotta sul diverso sedime di proprietà del privato per la realizzazione della “seconda” strada.
Ciò premesso deve ritenersi che, nella pronuncia oggetto del presente appello, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato tenuto conto che “le sentenze n. 544/2017 del Tribunale di Belluno e n. 1177/2020 del
T.A.R. TO costituiscono, in entrambi i casi, pronunce che non si limitano a declinare la giurisdizione, ma rigettano le pretese dei litiganti in parte per ragioni di merito ed in parte per questioni processuali. In queste fattispecie, “le pronunce dei giudici di merito sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state adottate quando, in esse, la decisione – sia pure implicita – sulla giurisdizione si rapporti, a essa collegandosi, con una statuizione di merito” (v. Cass. Sez. Un. 25.7.2019 n. 20181; cfr. Cass. Sez. Un. 10.8.2005 n. 16779,
Cass. Sez. Un. 19.7.2006 n. 16462, Cass. Sez. Un. 10.12.2020 n. 28179).” L'appellante a seguito della sentenza n.544/2017 del Tribunale di Belluno “qualora non intendesse accettare la decisione, aveva l'onere di impugnarne le statuizioni o di riassumere il giudizio avanti al contestando la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ed in CP_6
tal modo il Tribunale Amministrativo sarebbe stato tenuto – a norma dell'art. 11 del
D.L.vo 2.7.2010 n. 104, conformemente al disposto dall'art. 59 della legge 18.6.2009 n.
69 – a promuovere il regolamento di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Invece la non ha provveduto alla riassunzione, che avrebbe Parte_1
comportato la translatio iudicii, ed ha lasciato che si formasse il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Belluno, sebbene la pronuncia avesse disposto il rigetto delle domande riconvenzionali per motivi sia di giurisdizione che di merito. In sostanza,
l'attrice – proponendo le stesse domande in autonomi giudizi avanti a due diversi ordini giurisdizionali – ha determinato una situazione da cui è derivata la concreta possibilità
pag. 8/11 di un contrasto di giudicati, in mancanza del regolamento di giurisdizione introdotto a norma dall'art. 59 della legge 18.6.2009 n. 69. Ed infatti, con sentenze parzialmente di merito e parzialmente in rito, entrambi i Tribunali, Ordinario ed Amministrativo, hanno rigettato le domande della proposte in due distinti procedimenti, ed il Parte_1
Tribunale di Belluno ha dichiarato la giurisdizione del T.A.R. TO (sentenza n.
544/2017), mentre quest'ultimo ha rinviato le parti avanti al Giudice Ordinario
(sentenza n. 1177/2020)”.
Né può darsi rilievo alla (parziale) differente situazione soggettiva tra le parti del giudizio tenuto conto della assenza della nel giudizio avanti al Controparte_4
Tribunale di Belluno del 2017 è frutto della scelta processuale di In Parte_1
proposto come correttamente evidenziato dalla difesa della va Controparte_4
inoltre rilevato in punto di fatto come nell'originario giudizio avanti al Tar TO la risultava coinvolta in ragione delle domande svolte da CP_4 Parte_1
relativamente ad una asserita responsabilità inerente la mancata indicazione negli atti relativi all'iter procedimentale propedeutico alla realizzazione della “prima” strada di
Villotta dei termini inziali e finali dell'esproprio tanto che la stessa Controparte_4
proponeva domanda di estromissione dal giudizio, mentre nel giudizio avanti al
Tribunale di Belluno instaurato dal per l'accertamento della proprietà della CP_1
strada non vi era alcun coinvolgimento della La circostanza per cui Controparte_4
proponendo le medesime domande di condanna formulate in sede di Parte_1
giudizio amministrativo avanti al Tar TO nel giudizio civile successivamente instaurato e poi definito con la sentenza n.544/2017 sceglieva autonomamente di non estendere il contraddittorio anche nei confronti di non può Controparte_4
configurare ostacolo rispetto al rilievo dell'eccezione di giudicato.
Va osservato in linea generale come ai fini dell'eccezione di giudicato deve verificarsi che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale per cui tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si deve esprimere il secondo giudizio con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. Tuttavia il riferimento all'identità delle parti si spiega nel senso che il giudicato ha efficacia tra quelle stesse parti e non rispetto ad altri soggetti che non abbiano partecipato al giudizio,
pag. 9/11 indipendentemente dal fatto che nel successivo giudizio, ove quel giudicato viene fatto valere, venga esteso il contraddittorio ad un soggetto terzo, vieppiù come nel caso di specie di un soggetto (Comunità montana agordina) che chiede la propria estromissione assumendo l'assenza di legittimazione passiva.
Va infine rigettata la doglianza formulata in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio.
Correttamente la determinazione della quantificazione delle spese di lite ha fatto riferimento al quantum delle domande proposte dall'appellante a titolo di risarcimento danni tenuto conto del d.m. n.55/2014 nei valori vigenti al momento della pronuncia.
Secondo il d.m. n.147/2022 le nuove tabelle con i parametri aggiornati, che sostituiscono integralmente quelle allegate al d.m. 55/2014, e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014 sono entrate in vigore il 23 ottobre 2022 e risultano applicabili alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (ex art. 6
d.m. 147/2022).
La condanna risulta inoltre corretta secondo il principio di soccombenza anche nei confronti della tenuto conto che non corrisponde al vero che non vi Controparte_4
sia stata nei suoi confronti la formulazione di domande risarcitorie, come allegato dall'appellante, come può leggersi nelle espresse conclusioni riportate nella sentenza impugnata (Conclusioni della società attrice… punto f. “ condannare, in ogni caso (sia di restituzione dell'immobile che di pagamento della relativa indennità), il CP_1
e per quanto di ragione la a rifondere alla i
[...] Controparte_4 Parte_1 danni tutti ….).
Né, infine, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, può trovare applicazione l'art. 91 c.p.c. tenuto conto, nel caso di specie, dell'assenza dei presupposti della condanna di cui all'art.91 cit. ovvero dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa e dell'assenza di giustificati motivi di non accettazione della proposta.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e viste pag. 10/11 le note spese depositate, secondo lo scaglione da euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00 tenuto conto dell'importo domandato dall'appellante a titolo risarcitorio, per tutte le fasi nei valori medi, in favore del per compensi in complessivi euro Controparte_1
57.461,00 oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore dell'
[...]
per compensi in complessivi euro 57.461,00 oltre rimborso Controparte_2
forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.303/2023, pubblicata in data 8/8/2023, del Tribunale di Belluno, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al Parte_1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 57.461,00 per Controparte_1
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 57.461,00 per Controparte_2
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11