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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione 14.04.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4606/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del proprio difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via Leonardo da Vinci, 15, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp. te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 24.06.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
**** Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la perizianda, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che la ricorrente è affetta da
“ una valida funzione neuromotoria che gli consente di potere utilmente ed autonomamente assumere e mantenere le posture, deambulare bene e utilizzare senza significativa limitazione gli arti” ritenendo non sussistenti i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge. (cfr. considerazioni medico legali CTU in atti).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico ha analizzato la documentazione medica sopravvenuta, precisando che “La ricorrente
SI.ra non necessita di permanente ausilio di terzi né per la deambulazione né per la effettuazione degli atti Pt_1 quotidiani della propria vita e non è affetta da minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
e in quella di relazione. In relazione alla condizione funzionale dell'apparato osteoarticolare, ribadisco che la SI.ra
alla mia osservazione, non è risultata affetta da limitazioni funzionali in nessuna sede, tali da compromettere le Pt_1 sue capacità deambulatorie. Durante la visita medica la ricorrente non è stata mai sorretta da nessuno dei presenti e le prove
e manovre eseguite durante la deambulazione e le posture sono state eseguite in autonomia e senza difficoltà. La SI.ra peraltro non ha presentato dispnea dopo le manovre eseguite durante la visita medica, non ha mostrato deficit Pt_1 acustici, ha sentito bene la voce di conversazione dei presenti rispondendo a tono e senza difficoltà alle domande necessarie per svolgimento della presente relazione di ATP.
Per la presente relazione, è stato redatto un verbale, ove si evince che il CTU non ha ritenuto richiedere ulteriori accertamenti
e visite specialistiche ad integrazione e che i presenti non hanno proposto rilievi sottoscritti al CTU. In esame obiettivo non si sono rilevati segni e sintomi di lato che potevano interferire con la corretta deambulazione e postura, così come non ho rilevato nessun decadimento cognitivo. Lo Studio degli atti medici presenti in fascicolo e i rilievi obiettivi da me rilevati durante la visita medica, nella seduta di primo accesso per le operazioni peritali, escludono, a mio parere, la possibilità che la ricorrente, sia giudicata persona che possiede i requisiti medico-legali legittimante la richiesta fatta di riconoscimento di
: art.1, L.21/11/1988, n.508 e dell'Handicap ( art.3, comma 3, Parte_2
L.104/92)” (cfr. integrazione peritale depositata in data 01.02.2025)
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del proprio difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via Leonardo da Vinci, 15, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp. te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 24.06.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
**** Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la perizianda, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che la ricorrente è affetta da
“ una valida funzione neuromotoria che gli consente di potere utilmente ed autonomamente assumere e mantenere le posture, deambulare bene e utilizzare senza significativa limitazione gli arti” ritenendo non sussistenti i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge. (cfr. considerazioni medico legali CTU in atti).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico ha analizzato la documentazione medica sopravvenuta, precisando che “La ricorrente
SI.ra non necessita di permanente ausilio di terzi né per la deambulazione né per la effettuazione degli atti Pt_1 quotidiani della propria vita e non è affetta da minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
e in quella di relazione. In relazione alla condizione funzionale dell'apparato osteoarticolare, ribadisco che la SI.ra
alla mia osservazione, non è risultata affetta da limitazioni funzionali in nessuna sede, tali da compromettere le Pt_1 sue capacità deambulatorie. Durante la visita medica la ricorrente non è stata mai sorretta da nessuno dei presenti e le prove
e manovre eseguite durante la deambulazione e le posture sono state eseguite in autonomia e senza difficoltà. La SI.ra peraltro non ha presentato dispnea dopo le manovre eseguite durante la visita medica, non ha mostrato deficit Pt_1 acustici, ha sentito bene la voce di conversazione dei presenti rispondendo a tono e senza difficoltà alle domande necessarie per svolgimento della presente relazione di ATP.
Per la presente relazione, è stato redatto un verbale, ove si evince che il CTU non ha ritenuto richiedere ulteriori accertamenti
e visite specialistiche ad integrazione e che i presenti non hanno proposto rilievi sottoscritti al CTU. In esame obiettivo non si sono rilevati segni e sintomi di lato che potevano interferire con la corretta deambulazione e postura, così come non ho rilevato nessun decadimento cognitivo. Lo Studio degli atti medici presenti in fascicolo e i rilievi obiettivi da me rilevati durante la visita medica, nella seduta di primo accesso per le operazioni peritali, escludono, a mio parere, la possibilità che la ricorrente, sia giudicata persona che possiede i requisiti medico-legali legittimante la richiesta fatta di riconoscimento di
: art.1, L.21/11/1988, n.508 e dell'Handicap ( art.3, comma 3, Parte_2
L.104/92)” (cfr. integrazione peritale depositata in data 01.02.2025)
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella