Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5455/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5455/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia al Viale Europa 11 Parte_1 presso l'avv. Claudia Oliviero, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto d'appello
APPELLANTE
E
, in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Capodrise alla Controparte_1
Via Potenza 14 presso l'avv. Giuseppe Moriello, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in MO ET (Treviso) per notaio rep. 186905 Persona_1
residente in [...] Persona_2
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 3302/2021 il GdP di Napoli/Barra ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto di dichiarare il conducente dell'autovettura Fiat Panda Parte_1 tg EN499CE di proprietà di responsabile di un sinistro verificatosi in Persona_2 data 19/2/2019 in Napoli tra il predetto veicolo ed il motoveicolo Honda SH tg. DH47524 di proprietà dell'attore ed assicurato per la RCA con , e di Controparte_1 condannare la compagnia assicuratrice a risarcire all'attore i danni subiti dal proprio motoveicolo, da liquidare in euro 3382,66, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto alla domanda nonché sosta tecnica, il tutto nel limite di euro 5.200, con vittoria delle spese di lite con distrazione – il tutto compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata;
ha proposto appello , chiedendo di accogliere la domanda Parte_1 proposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita
[...]
, chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese Controparte_1 di lite con distrazione;
ora la causa va decisa.
Il GdP ha motivato la propria decisione in modo solo apparente: “Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata, e pertanto, va rigettata. In ordine all'an debeatur, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c, in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. In specie, non è rimasto accertato il fatto storico e la conseguente responsabilità nella produzione dell'evento dannoso.”. Come si vede, non c'è alcun riferimento al caso concreto, per cui la sentenza deve considerarsi non motivata: il GdP non spiega perché l'evento dedotto in giudizio non sarebbe provato, in relazione ai dati probatori ritualmente acquisiti – ovvero, non ha sottoposto ad esame critico i dati probatori disponibili.
Come dedotto dalla parte appellante, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio espletate in primo grado, dimostrano che il sinistro dedotto in giudizio si è verificato, e che ne dev'essere considerato esclusivo responsabile il conducente dell'autovettura Fiat Panda tg EN499CE di proprietà di Persona_2
La teste ha riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate Testimone_1 in citazione “Ho visto che una Fiat Panda di colore scuro era ferma in sosta sul lato destro della strada e nel ripartire dalla posizione di sosta, senza mettere la freccia, urtava con la parte anteriore sinistra, la parte posteriore destra del motorino Honda SH di colore grigio scuro … subito dopo l'urto il motorino cadde a terra sul lato sinistro … per cui pagina 2 di 4 riportava danni allo specchietto, parabrezza, pedana, marmitta … il motorino riportava graffi ed ammaccature sia al lato destro che alla parte sinistra. Riconosco le foto che mi vengono esibite e che provvedo a firmare (n. 31 rilievi fotografici).” Non vi sono ragioni per dubitare di tali dichiarazioni, che così come qui riportate costituiscono un estratto di una deposizione più ampia, con numerosi particolari, e sempre internamente coerente.
Il CTU a sua volta ha accertato che i danni sul motociclo Honda dell'attore, così come raffigurati nelle fotografie riconosciute e firmate dalla teste, sono compatibili con la dinamica dell'evento descritta dalla teste stessa.
L'art. 154 Cod.Strada stabilisce che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione … devono:a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”; il conducente della Fiat Panda di partendo dalla posizione di Per_2 sosta, si stava appunto immettendo nel flusso della circolazione, e non risulta che abbia rispettato la norma citata – mentre nessuna colpa può ascriversi al conducente del motociclo Honda di Coppola, che stava semplicemente percorrendo la carreggiata quando venne colpito dalla Fiat Panda. Pertanto, dell'evento va considerato responsabile esclusivo il conducente del veicolo di cosicché la compagnia Persona_2 assicurativa convenuta va condannata a risarcire interamente i danni riportati dal veicolo di Tali danni, come accertato dal CTU con valutazione dalla quale non vi è Pt_1 motivo di discostarsi, ammontano ad euro 1.631,54 IVA compresa;
in particolare, la riconducibilità dei danni all'evento descritto dalla teste è stata accertata dal CTU tramite esame il CTU ha anche risposto compiutamente alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP. alle pagine 7 ed 8 della propria relazione, con valutazioni specifiche alle quali ci si riporta.
Quanto alla sosta tecnica richiesta dalla parte attrice/appellante, nulla di specifico è stato dedotto e provato in merito.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, va condannata a Controparte_1 pagare a la somma di euro 1631,54; oltre rivalutazione secondo indici Parte_1
Istat dal 19/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/2/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. pagina 3 di 4 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5455/2022 rgac tra:
, appellante;
e appellati;
così Parte_1 Controparte_1 Persona_2 provvede: 1) Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa e condanna Persona_2
a pagare a titolo di risarcimento all'appellante la somma di € Controparte_1
1.631,54, oltre rivalutazione monetaria dal 19/2/2019 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 19/2/2019 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare a ogni somma versata al CTU Controparte_1 Pt_1 di primo grado in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna a rimborsare a le spese del primo grado, Controparte_1 Pt_1 che liquida in euro 135 per esborsi ed euro 1265 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Claudia Oliviero;
4) Condanna a rimborsare a le spese del presente grado, Controparte_1 Pt_1 che liquida in € 135 per esborsi ed euro 2500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Claudia Oliviero. Così deciso in Portici in data 12/3/2025 Il giudice unico
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