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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANOLLA Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, Padova, Piazza De Gasperi n.
45/A; contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 e liquidatore con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI ANDREA, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Vicenza, Galleria Crispi n. 8;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_3 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via principale: accertato e dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di CP_1 condannarsi alla reintegrazione della ricorrente e al pagamento delle
[...] Controparte_1 retribuzioni maturate dalla messa a disposizione all'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma via via rivalutata. condannarsi alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente con il Controparte_1 pagamento della dovuta contribuzione.
In subordine, nel non creduto caso in cui sussista un efficace licenziamento: accertato e dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di CP_1 sino alla data del licenziamento
[...]
condannarsi alla pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione a Controparte_1 licenziamento e al pagamento di ferie maturate e non godute per euro 625,03 e al TFR per euro 839,70 più 1/13,5 delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione al licenziamento o la maggiore o pagina 1 di 5 minore somma risultante di giustizia oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma via via rivalutata. condannarsi alla regolarizzazione della posizione previdenziale della Controparte_1 ricorrente con il pagamento della dovuta contribuzione In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_1
“ 1. Rigettarsi tutte le domande proposte dalla signora nei confronti di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili, improponibili e/o prescritte oltre che comunque infondate in fatto ed in
[...] diritto e indimostrate, per tutte le eccezioni e i motivi esposti in narrativa.
2. In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiararsi la non debenza di alcuna somma a favore della ricorrente stante l'omessa attività lavorativa e/o omessa offerta formale e/o comunque detrarsi tutto quanto aliunde perceptum successivamente al 1 marzo 2023 oltre a quanto ritenuto di giustizia in riferimento all'aliunde percipiendum e all'aggravamento del danno per la ritardata introduzione del giudizio.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_3
“Rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni civili rapportate al periodo di lavoro CP_3 subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio la società per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1
esponendo di essere stata assunta dalla convenuta il 6.6.2022 con mansioni di stiratrice, in forza di un contratto di lavoro full time, sulla base del CCNL Tessili – Moda e Chimica Ceramica dal 14.12.2017, con orario di lavoro articolato da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 16.30, di aver svolto la propria prestazione lavorativa fino al 6.2.2023, giorno in cui il datore di lavoro, CP_2
le comunicava che dal giorno ella doveva rimanere a casa in quanto non c'era lavoro e che
[...]
sarebbe stata richiamata appena possibile, con conseguente sospensione unilaterale del rapporto da parte datoriale.
Poiché detta sospensione non terminava, la ricorrente aveva messo a disposizione le proprie prestazioni via PEC dapprima il 5.4.2023 e successivamente anche il 24.5.23, ma senza ottenere alcun pagina 2 di 5 riscontro, sicché ella riteneva che il rapporto di lavoro con fosse ancora in corso e chiedeva CP_4
di essere reintegrata nel posto di lavoro e che le fossero riconosciute le differenze retributive nel frattempo maturate, invocando la giurisprudenza di legittimità che aveva stabilito che : "l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la retribuzione a decorrere dalla messa in mora". (SSUU 7 febbraio 2018 n. 2990).
In via subordinata l'attrice chiedeva, qualora il rapporto di lavoro fosse ritenuto risolto, accertarsi il propri diritto al TFR ed alle spettanze di fine rapporto oltre che alle retribuzioni dalla messa a disposizione al licenziamento.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituivano ritualmente in giudizio sia che l' , come sopra Controparte_1 CP_3
rappresentati; la prima resisteva al ricorso affermando che era intervenuto un valido ed efficace licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo per iscritto alla ricorrente in data 22.6.2023, a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo di residenza o domicilio della lavoratrice in Rovigo,
Via Volturno 27/2, dalla stessa all'atto dell'assunzione e pure indicato nel ricorso, Parte_2
nonché risultante dal certificato di residenza, e perciò idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento in essa contenuta e a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio del recesso.
Ancora, la convenuta affermava che la sospensione lavorativa dall'1 marzo 2023 era stata concordata tra le parti, e confermata per facta concludentia dalla lavoratrice, che non aveva sollevato alcuna contestazione, atteso che la ricorrente era stata assunta per far fronte all'aumento degli ordini provenienti dal cliente Vento del Sud srl, che aveva iniziato a non pagare ed aveva determinato la crisi aziendale.
L' rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, fallito il tentativo di conciliazione e CP_3 rigettata la richiesta di parte ricorrente di produrre l'impugnativa del licenziamento in quanto tardiva, veniva ritenuta sufficientemente documentata ed era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente il 22.6.2023
(doc. 15 all. memoria) risulta inviato all'indirizzo della stessa dichiarato all'atto dell'assunzione e risultante dalla certificazione anagrafica (doc. B e doc. C all. memoria difensiva) e risulta pervenuto alla residenza della predetta, sicché deve ritenersi perfezionato il procedimento di comunicazione alla pagina 3 di 5 lavoratrice dell'intervenuto recesso.
Ciò alla luce del noto insegnamento della Suprema Corte (Sezione Lavoro, ordinanza n. 23589 del 28/09/2018) secondo il quale un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
Deve dunque affermarsi che il rapporto tra le parti si sia validamente interrotto alla data del 22.6.2023, sicché alla ricorrente sono dovute le retribuzioni a far data dalla messa a disposizione, come richiesto in ricorso, dovendosi applicare la giurisprudenza di legittimità (Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022) che ha deciso che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
Nel caso di specie la convenuta ha allegato sub 10) la comunicazione della ditta Vento del Sud srl di messa in liquidazione del 31.5.2023 e sub 11) la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di Treviso del
12.7.2023 di liquidazione giudiziale di Vento del Sud srl, ma trattasi di documenti successivi al recesso, sicché non valgono a dimostrare l'impossibilità della prestazione lavorativa, neppure comprovata dalla intimazione di pagamento inviata da (doc. 6), sicché debbono ritenersi CP_1
dovute le retribuzioni maturate dalla ricorrente dalla data della messa a diposizione (5.4.2023) alla data del recesso (22.6.2023), oltre al TFR maturato a tale data e alle competenze di fine rapporto.
Va disposta altresì, in adesione alla richiesta dell' , la regolarizzazione contributiva della posizione CP_3
della ricorrente nei limiti della prescrizione a carico della parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi pagina 4 di 5 medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, per cause di valore indeterminabile, da ritenersi basso, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi tenuta la fase istruttoria, previa compensazione della metà stante il solo parziale accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese , stante la limitata partecipazione dell'ente al giudizio. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 439/2024 R.G.-C.L., promossa da Parte_1
contro la società e contro ogni diversa domanda ed Controparte_1 CP_3
eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra le parti alla data del 22.6.2023 e condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni dalla data del 5.4.2023 a quella del 22.6.2023, il TFR e le competenze di fine rapporto maturate alla data del recesso, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente nei limiti prescrizionali rispetto alla domanda;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna la società a rifondere alla ricorrente, e per lei al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 2.108,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANOLLA Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, Padova, Piazza De Gasperi n.
45/A; contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 e liquidatore con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI ANDREA, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Vicenza, Galleria Crispi n. 8;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_3 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via principale: accertato e dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di CP_1 condannarsi alla reintegrazione della ricorrente e al pagamento delle
[...] Controparte_1 retribuzioni maturate dalla messa a disposizione all'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma via via rivalutata. condannarsi alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente con il Controparte_1 pagamento della dovuta contribuzione.
In subordine, nel non creduto caso in cui sussista un efficace licenziamento: accertato e dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di CP_1 sino alla data del licenziamento
[...]
condannarsi alla pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione a Controparte_1 licenziamento e al pagamento di ferie maturate e non godute per euro 625,03 e al TFR per euro 839,70 più 1/13,5 delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione al licenziamento o la maggiore o pagina 1 di 5 minore somma risultante di giustizia oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma via via rivalutata. condannarsi alla regolarizzazione della posizione previdenziale della Controparte_1 ricorrente con il pagamento della dovuta contribuzione In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_1
“ 1. Rigettarsi tutte le domande proposte dalla signora nei confronti di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili, improponibili e/o prescritte oltre che comunque infondate in fatto ed in
[...] diritto e indimostrate, per tutte le eccezioni e i motivi esposti in narrativa.
2. In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiararsi la non debenza di alcuna somma a favore della ricorrente stante l'omessa attività lavorativa e/o omessa offerta formale e/o comunque detrarsi tutto quanto aliunde perceptum successivamente al 1 marzo 2023 oltre a quanto ritenuto di giustizia in riferimento all'aliunde percipiendum e all'aggravamento del danno per la ritardata introduzione del giudizio.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_3
“Rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni civili rapportate al periodo di lavoro CP_3 subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio la società per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1
esponendo di essere stata assunta dalla convenuta il 6.6.2022 con mansioni di stiratrice, in forza di un contratto di lavoro full time, sulla base del CCNL Tessili – Moda e Chimica Ceramica dal 14.12.2017, con orario di lavoro articolato da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 16.30, di aver svolto la propria prestazione lavorativa fino al 6.2.2023, giorno in cui il datore di lavoro, CP_2
le comunicava che dal giorno ella doveva rimanere a casa in quanto non c'era lavoro e che
[...]
sarebbe stata richiamata appena possibile, con conseguente sospensione unilaterale del rapporto da parte datoriale.
Poiché detta sospensione non terminava, la ricorrente aveva messo a disposizione le proprie prestazioni via PEC dapprima il 5.4.2023 e successivamente anche il 24.5.23, ma senza ottenere alcun pagina 2 di 5 riscontro, sicché ella riteneva che il rapporto di lavoro con fosse ancora in corso e chiedeva CP_4
di essere reintegrata nel posto di lavoro e che le fossero riconosciute le differenze retributive nel frattempo maturate, invocando la giurisprudenza di legittimità che aveva stabilito che : "l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la retribuzione a decorrere dalla messa in mora". (SSUU 7 febbraio 2018 n. 2990).
In via subordinata l'attrice chiedeva, qualora il rapporto di lavoro fosse ritenuto risolto, accertarsi il propri diritto al TFR ed alle spettanze di fine rapporto oltre che alle retribuzioni dalla messa a disposizione al licenziamento.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituivano ritualmente in giudizio sia che l' , come sopra Controparte_1 CP_3
rappresentati; la prima resisteva al ricorso affermando che era intervenuto un valido ed efficace licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo per iscritto alla ricorrente in data 22.6.2023, a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo di residenza o domicilio della lavoratrice in Rovigo,
Via Volturno 27/2, dalla stessa all'atto dell'assunzione e pure indicato nel ricorso, Parte_2
nonché risultante dal certificato di residenza, e perciò idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento in essa contenuta e a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio del recesso.
Ancora, la convenuta affermava che la sospensione lavorativa dall'1 marzo 2023 era stata concordata tra le parti, e confermata per facta concludentia dalla lavoratrice, che non aveva sollevato alcuna contestazione, atteso che la ricorrente era stata assunta per far fronte all'aumento degli ordini provenienti dal cliente Vento del Sud srl, che aveva iniziato a non pagare ed aveva determinato la crisi aziendale.
L' rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, fallito il tentativo di conciliazione e CP_3 rigettata la richiesta di parte ricorrente di produrre l'impugnativa del licenziamento in quanto tardiva, veniva ritenuta sufficientemente documentata ed era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente il 22.6.2023
(doc. 15 all. memoria) risulta inviato all'indirizzo della stessa dichiarato all'atto dell'assunzione e risultante dalla certificazione anagrafica (doc. B e doc. C all. memoria difensiva) e risulta pervenuto alla residenza della predetta, sicché deve ritenersi perfezionato il procedimento di comunicazione alla pagina 3 di 5 lavoratrice dell'intervenuto recesso.
Ciò alla luce del noto insegnamento della Suprema Corte (Sezione Lavoro, ordinanza n. 23589 del 28/09/2018) secondo il quale un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
Deve dunque affermarsi che il rapporto tra le parti si sia validamente interrotto alla data del 22.6.2023, sicché alla ricorrente sono dovute le retribuzioni a far data dalla messa a disposizione, come richiesto in ricorso, dovendosi applicare la giurisprudenza di legittimità (Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022) che ha deciso che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
Nel caso di specie la convenuta ha allegato sub 10) la comunicazione della ditta Vento del Sud srl di messa in liquidazione del 31.5.2023 e sub 11) la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di Treviso del
12.7.2023 di liquidazione giudiziale di Vento del Sud srl, ma trattasi di documenti successivi al recesso, sicché non valgono a dimostrare l'impossibilità della prestazione lavorativa, neppure comprovata dalla intimazione di pagamento inviata da (doc. 6), sicché debbono ritenersi CP_1
dovute le retribuzioni maturate dalla ricorrente dalla data della messa a diposizione (5.4.2023) alla data del recesso (22.6.2023), oltre al TFR maturato a tale data e alle competenze di fine rapporto.
Va disposta altresì, in adesione alla richiesta dell' , la regolarizzazione contributiva della posizione CP_3
della ricorrente nei limiti della prescrizione a carico della parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi pagina 4 di 5 medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, per cause di valore indeterminabile, da ritenersi basso, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi tenuta la fase istruttoria, previa compensazione della metà stante il solo parziale accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese , stante la limitata partecipazione dell'ente al giudizio. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 439/2024 R.G.-C.L., promossa da Parte_1
contro la società e contro ogni diversa domanda ed Controparte_1 CP_3
eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra le parti alla data del 22.6.2023 e condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni dalla data del 5.4.2023 a quella del 22.6.2023, il TFR e le competenze di fine rapporto maturate alla data del recesso, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente nei limiti prescrizionali rispetto alla domanda;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna la società a rifondere alla ricorrente, e per lei al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 2.108,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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